Nota all'art. 1910:
- Il testo dell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1974, n. 71, e' il seguente:
«Art. 38 (Base contributiva). - 1. La base contributiva e' costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonche' dei seguenti assegni:
indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall' art. 47, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ;
assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 , per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;
indennita' prevista dall' art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
assegno annuo previsto dall' art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;
assegno annuo previsto dall' art. 12, L. 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
assegno perequativo previsto dall' art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' per i sottufficiali e per i militari di truppa;
assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.
2. Concorrono altresi' a costituire la base contributiva gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
3. Per particolari categorie di personale, per le quali non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attivita' che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali».