TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/06/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 257 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessio Ullucci. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto la declaratoria di inesistenza/irripetibilità CP_ dell'indebito contestato dall' alla parte ricorrente nella sua qualità di erede con nota del 25.05.2022 per un importo complessivo pari ad € 9.688,49, con vittoria di spese da distrarsi – è fondata e deve essere accolta.
3. Occorre evidenziare che il contenzioso oggetto del presente giudizio scaturisce dalla CP_ nota di indebito inoltrata dall' in data 25.05.2022 alla parte ricorrente, in qualità di erede della sig.ra con cui l' ha chiesto la ripetizione della somma Persona_1 CP_2 di € 9.688,49 in quanto, come evincibile dalla nota, nel periodo dal 01.01.1999 al 30.06.2006 sulla pensione della sig.ra cat. INVICIV n. 03989388 Persona_1 eliminata per decesso del titolare sarebbe stato corrisposto un pagamento non dovuti per il seguente motivo: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” (cfr. doc.1).
4. Risulta fondata l'eccezione di prescrizione estintiva del credito. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la pretesa dell' volta ad ottenere CP_1 la restituzione di somme versate per prestazioni previdenziali e assistenziali non dovute configura una ipotesi di indebito oggettivo e, come tale, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (Cass., 14.05.2008, n. 12092; Cass., 11.11.1986 n. 6626; Cass., 18.02.1985, n. 1401). È evidente nel caso di specie che il diritto alla ripetizione risulta irrimediabilmente prescritto essendo decorsi oltre dieci anni tra l'erogazione e la richiesta di ripetizione, CP_ senza che risultino medio tempore notificati atti interruttivi ex art. 2943 c.c.; invero l' con la propria scelta contumaciale non ha fornito prova di validi atti interruttivi della prescrizione, né ulteriori ragioni a fondamento della sussistenza dell'indebito così come rivendicato nella nota del 25.05.2022.
5. Restano assorbite tutte le questioni di merito.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto attesa la insussistenza della pretesa creditoria vantata dall'Istituto per intervenuta prescrizione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (causa previdenza scaglione € 5.201 - € 26.000) e dell'attività processuale svolta (in assenza di fase istruttoria), da liquidarsi nei minimi attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 257/2024), ogni contraria domanda, eccezione
[...] CP_1
e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma indicata nella nota del 25.05.2022 in quanto il diritto alla ripetizione risulta prescritto;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 1.865,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 257 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessio Ullucci. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto la declaratoria di inesistenza/irripetibilità CP_ dell'indebito contestato dall' alla parte ricorrente nella sua qualità di erede con nota del 25.05.2022 per un importo complessivo pari ad € 9.688,49, con vittoria di spese da distrarsi – è fondata e deve essere accolta.
3. Occorre evidenziare che il contenzioso oggetto del presente giudizio scaturisce dalla CP_ nota di indebito inoltrata dall' in data 25.05.2022 alla parte ricorrente, in qualità di erede della sig.ra con cui l' ha chiesto la ripetizione della somma Persona_1 CP_2 di € 9.688,49 in quanto, come evincibile dalla nota, nel periodo dal 01.01.1999 al 30.06.2006 sulla pensione della sig.ra cat. INVICIV n. 03989388 Persona_1 eliminata per decesso del titolare sarebbe stato corrisposto un pagamento non dovuti per il seguente motivo: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” (cfr. doc.1).
4. Risulta fondata l'eccezione di prescrizione estintiva del credito. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la pretesa dell' volta ad ottenere CP_1 la restituzione di somme versate per prestazioni previdenziali e assistenziali non dovute configura una ipotesi di indebito oggettivo e, come tale, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (Cass., 14.05.2008, n. 12092; Cass., 11.11.1986 n. 6626; Cass., 18.02.1985, n. 1401). È evidente nel caso di specie che il diritto alla ripetizione risulta irrimediabilmente prescritto essendo decorsi oltre dieci anni tra l'erogazione e la richiesta di ripetizione, CP_ senza che risultino medio tempore notificati atti interruttivi ex art. 2943 c.c.; invero l' con la propria scelta contumaciale non ha fornito prova di validi atti interruttivi della prescrizione, né ulteriori ragioni a fondamento della sussistenza dell'indebito così come rivendicato nella nota del 25.05.2022.
5. Restano assorbite tutte le questioni di merito.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto attesa la insussistenza della pretesa creditoria vantata dall'Istituto per intervenuta prescrizione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (causa previdenza scaglione € 5.201 - € 26.000) e dell'attività processuale svolta (in assenza di fase istruttoria), da liquidarsi nei minimi attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 257/2024), ogni contraria domanda, eccezione
[...] CP_1
e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma indicata nella nota del 25.05.2022 in quanto il diritto alla ripetizione risulta prescritto;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 1.865,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3