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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/02/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4977/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da parti comuni condominiali
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Della Porta Parte_1
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Cicalese Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del giorno 11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.09.2014 in Parte_2 qualità di proprietaria dell'unità immobiliare posta al settimo piano del
[...] sito a Nocera Superiore alla via Matteotti n. 9, esponeva che il proprio CP_1 immobile subiva danni da infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura dell'edificio condominiale, per cui chiedeva al giudice di condannare il convenuto al CP_1 risarcimento dei danni sia patrimoniali che extrapatrimoniali arrecati all'appartamento dell'attrice quantificati in euro 65.000,00; in via subordinata condannare il convenuto al pagamento, sempre a titolo di risarcimento danni di ogni natura, di quella CP_1 somma maggiore o minore che risultante all'esito dell'istruttoria; emettere in ogni caso ogni più utile provvedimento teso alla difesa e alla tutela dei diritti dell'attrice; compensare parzialmente, ove accertati i presupposti, il credito dell'attrice con le somme da essa dovute al convenuto. CP_1 Costituitosi tempestivamente in giudizio, il eccepiva la Controparte_1 prescrizione del diritto al risarcimento danni e chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea. A seguito del decesso della sig.ra si costituiva in giudizio in qualità di erede , riportandosi alle Parte_2 Parte_1 deduzioni e richieste della de cuius. Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, assunta la prova testimoniale, espletata una ctu con l'ing. , precisate le Persona_1 conclusioni, la causa veniva rinvita per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.12.2024, all'esito della quale veniva decisa.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del sollevata Parte_1 dal condominio. E' vero che nell'atto di costituzione in giudizio ex art. 302 c.p.c. del 13.7.16 ed in tutti i successivi scritti difensivi , intervenuto il decesso della Parte_1 madre ed originaria attrice si è dichiarato chiamato all'eredità della Parte_2 sig.ra affermando di volere proseguire il giudizio instaurato dalla de cuius e Parte_2 riportandosi a tutte le deduzioni e richieste della medesima. Orbene tale condotta, reiterata per tutta la durata del giudizio fino alle conclusioni, costituisce accettazione tacita dell'eredità della madre, senza che le precisazioni formali del predetto chiamato all'eredità legittima della madre abbiano rilevanza.
Va disattesa, in quanto infondata, anche l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dal convenuto, facendo leva CP_1 sull'allegazione contenuta nell'atto di citazione notificato dalla sig.ra Parte_2 laddove affermava che le condizioni dell'immobile erano tali che in questi anni dal 2006 essa attrice non aveva potuto locare l'immobile. Risalendo dunque i danni al lontano 2006 a mente dell'art. 2947 primo comma c.c. la difesa del condominio sostiene che si sarebbe irrimediabilmente prescritto il diritto al risarcimento del danno. Invero è lo stesso che ebbe ad escludere che nel 2006 fosse già nota l'origine delle infiltrazioni CP_1
e tanto è vero che la solo nel 2009 incaricò il proprio tecnico geom. Parte_2 CP_2 di eseguire le opportune indagini. Inoltre, solo con fax del 13.07.2012 la sig.ra ebbe ad invitare l'amministratore del condominio a recarsi presso il suo Parte_2 appartamento per effettuare un sopralluogo al fine verificare i danni da infiltrazioni ivi presenti e, nell'eventualità che ciò fosse dipeso da beni condominiali, individuare gli eventuali lavori a carico del condominio. Detto sopralluogo si tenne in data 24.07.2012 con la partecipazione dell'Amministratore del Controparte_1 [...]
, l'ing. delegato dalla sig.ra e l'avv. CP_3 Parte_1 Parte_2
Luciano D'Amato, i quali ebbero a redigere e sottoscrivere il verbale con cui si attestava di non aver potuto constatare l'effettiva origine delle infiltrazioni lamentate dall'attrice. Di comune accordo le parti intervenute decisero di effettuare una nuova ispezione subito dopo il verificarsi di copiose piogge, così da accertare le cause delle stesse e determinare gli interventi più opportuni. Quindi alla data del 24.07.2012 non si era ancora a conoscenza dell'origine delle infiltrazioni, che è stata accertata solo nel 2013 allorquando il geom. ebbe a redigere apposita relazione tecnica versata in atti. In ogni caso ci si trova CP_2 al cospetto di un illecito permanente, derivante dall'omessa manutenzione e riparazione della copertura condominiale. Senza contare che nella fattispecie si tratta di un illecito permanente, per cui il termine iniziale decorre non nel momento del primo insorgere dell'infiltrazione, ma in quello della sua definitiva cessazione. Le infiltrazioni dal tetto di copertura del fabbricato sono continuate almeno fino al 2016, anno in cui veniva effettuato il sopralluogo dal CTU ing. nel procedimento Rg. 5216/2012, incardinato nei Persona_2 confronti del da altra condomina, sig.ra proprietaria Controparte_1 Pt_3 dell'appartamento sottostante quello della sig.ra Il Geom. nella Parte_2 Persona_2 sua relazione accertava in occasione del sopralluogo che le infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale si ripetevano nell'abitazione della sig.ra propagandosi Parte_2 sino a quello della sig.ra Pt_3
La documentazione versata in atti nonché le prove testimoniali espletate consentono di ritenere raggiunta la prova che i danni all'appartamento lamentati dalla sig.ra Parte_2 siano da ricondurre alle infiltrazioni originate dal cattivo stato di manutenzione
[...] della copertura del fabbricato e dalla condotta colposamente omissiva del CP_1 convenuto.
Il geom. in sede di prova testimoniale ha confermato la sua ctp prodotta in atti, CP_2 ha riferito di aver constatato che i danni che interessavano le unità immobiliari di proprietà della sig.ra erano determinati dalla mancata manutenzione delle coperture Parte_2 condominiali e dei cornicioni, cosa accertata facendo dei saggi, consistiti in spicconature eseguite solo all'interno dell'appartamento della Ha confermato di aver Parte_2 descritto nella ctp i danni riscontrati all'interno dell'appartamento ed anche nel locale soprastante di proprietà della sig.ra come peraltro documentato con chiari Parte_2 rilievi fotografici.
La responsabilità del condominio in ordine ai fatti per cui è causa ha trovato conforto anche nella CTU redatta nel 2016 dal Geom. nel procedimento Rg. 5216/2012 Persona_2 incardinato da altra condomina, sig.ra nei confronti del Pt_3 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore (SA) da cui è emerso che egli appurò che le infiltrazioni erano da ricondurre allo stato di manutenzione del lastrico solare e del manto di asfalto del cornicione condominiale.
Il è dunque responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni subiti Controparte_1 dall'appartamento dell'istante a seguito delle infiltrazioni originate dal cattivo stato di manutenzione del tetto di copertura dell'edificio condominiale. Detta norma stabilisce
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Il è infatti il custode dei beni comuni, nel caso in esame della CP_1 copertura dell'edificio condominiale e, per liberarsi da responsabilità, è tenuto a dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione causale tra il danno lamentato e il bene condominiale che lo ha provocato. Tale prova il non CP_1 ha dato. Peraltro, è in atti che il non si è mai attivato per porre rimedio al CP_1 carente stato di manutenzione del tetto, nonostante le segnalazioni fatte dalla Parte_2
Il ctu ha confermato che a seguito di tale condotta omissiva del , le infiltrazioni CP_1 hanno danneggiato l'appartamento dell'attrice, il quale è stato completamente ammobiliato e abitato dalla sig.ra quale propria abitazione sino al suo decesso avvenuto Parte_2 nel 2015, come si desume dalle fotografie dall'appartamento e dal certificato di morte prodotto in atti.
Il ctu ha quantificato i danni riportati dall'appartamento attoreo in euro 14.417,67 somma necessaria a rendere nuovamente funzionale l'interno dell'appartamento del piano 7° e del locale al piano 8°.
Riguardo all'individuazione dei danni risarcibili bisogna necessariamente fare riferimento a quanto allegato e concluso dall'attrice nell'atto di citazione. Orbene in esso l'attrice si è limitata a chiedere al giudice: in via principale di condannare il convenuto al CP_1 risarcimento dei danni sia patrimoniali che extrapatrimoniali arrecati all'appartamento dell'attrice quantificati in euro 65.000,00; in via subordinata condannare il convenuto condominio al pagamento, sempre a titolo di risarcimento danni, di ogni natura, di quella somma maggiore o minore che mergerà all'esito dell'istruttoria.
Ne deriva che con la domanda principale l'attrice non ebbe a chiedere anche il risarcimento del danno per deprezzamento dell'immobile e per il suo mancato utilizzo e godimento dalla domanda giudiziale, per cui, in base al principio della domanda (il giudice non può decidere “ultra petita”), non è liquidabile alcun altro danno diverso da quello richiesto con la domanda principale. Né parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto CP_1 ad eseguire i lavori sulle parti comune condominiali in modo da eliminare le cause delle infiltrazioni, né è possibile liquidare alla parte attrice la somma necessaria ad eseguire direttamente i lavori, in quanto non richiesto dalla parte e non possibile, atteso che sulle parti condominiali solo il può deliberare di eseguire i lavori. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore effettivo della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna il convenuto condominio al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 14.417,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo, secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. sent. n. 1712/1995
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Nocera Inferiore, 22/02/2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo