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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 3859/2024 r.g.,
decisa nell'udienza dell'11.2.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 15.4.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva condannarsi l' a riconoscere il requisito sanitario per
[...] CP_1
il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980, in aggiunta a quello per i benefici ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 già riconosciuto in sede di atpo.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'udienza del 27.9.2024 l'istante rinunciava all'accertamento relativo all'indennità di accompagnamento, limitando la domanda ai benefici ex art. 3 co. 3 l. 104/92.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che l'istante è affetto da minorazioni che determinano la condizione prescritta dall'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104 ricorrente
“qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione”, e tanto dalla data della domanda amministrativa
(11.10.2023).
Nulla deve invece statuirsi in relazione all'indennità di accompagnamento,
attesa la rinuncia dell'istante alla domanda.
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente, in capo all'istante, il requisito sanitario prescritto per i benefici ex art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104,
con decorrenza dalla data sopra indicata.
2 La rinuncia all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, in aggiunta a quello per i benefici ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, già riconosciuto in sede di atpo, costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come CP_1
liquidate.
P.q.m.
dichiara sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per i benefici ex art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104 con decorrenza dall'11.10.2023;
spese compensate.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 3859/2024 r.g.,
decisa nell'udienza dell'11.2.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 15.4.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva condannarsi l' a riconoscere il requisito sanitario per
[...] CP_1
il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980, in aggiunta a quello per i benefici ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 già riconosciuto in sede di atpo.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'udienza del 27.9.2024 l'istante rinunciava all'accertamento relativo all'indennità di accompagnamento, limitando la domanda ai benefici ex art. 3 co. 3 l. 104/92.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che l'istante è affetto da minorazioni che determinano la condizione prescritta dall'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104 ricorrente
“qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione”, e tanto dalla data della domanda amministrativa
(11.10.2023).
Nulla deve invece statuirsi in relazione all'indennità di accompagnamento,
attesa la rinuncia dell'istante alla domanda.
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente, in capo all'istante, il requisito sanitario prescritto per i benefici ex art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104,
con decorrenza dalla data sopra indicata.
2 La rinuncia all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, in aggiunta a quello per i benefici ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, già riconosciuto in sede di atpo, costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come CP_1
liquidate.
P.q.m.
dichiara sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per i benefici ex art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104 con decorrenza dall'11.10.2023;
spese compensate.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3