Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/01/2026, n. 493
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Violazione artt. 33 e 34 d.lgs. n. 546 del 31/12/1992

    La Corte ha ritenuto il motivo oggetto di rinuncia da parte della ricorrente.

  • Inammissibile
    Violazione art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto introduce un tema di doglianza nuovo rispetto all'oggetto del giudizio di rinvio.

  • Inammissibile
    Nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 31/12/1992

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile poiché il vizio di contraddittorietà della motivazione è deducibile solo in caso di assoluta irriducibilità della contraddizione delle affermazioni rese dal giudice.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 2909 c.c.

    Il motivo è stato accolto nei termini indicati dalla Corte, ritenendo che il giudice del rinvio abbia errato nel ritenere inammissibile ogni produzione e allegazione difensiva.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.

    Il motivo è stato accolto nei termini indicati dalla Corte, ritenendo che il giudice del rinvio abbia errato nel ritenere inammissibile ogni produzione e allegazione difensiva.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973

    Il motivo è stato ritenuto assorbito dall’accoglimento del quinto e sesto motivo.

  • Altro
    Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio

    Il motivo è stato ritenuto assorbito dall’accoglimento del quinto e sesto motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/01/2026, n. 493
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 493
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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