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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/08/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 3438/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3438 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 CodiceFiscale_1
Grugnale come da procura in atti OPPONENTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
”) - (P.I. , C.F. ), in persona del Presidente “pro
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 tempore”, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Hall come da procura in atti OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti a questo Parte_1
Tribunale, (già Controparte_1 [...]
”), in persona del Presidente “pro tempore”, e proponeva Controparte_2
1 opposizione avverso il precetto con cui gli era stato intimato il rilascio del fondo con sovrastanti fabbricati rurali e annessi rustici, sito nel territorio del comune di Penne, in forza della sentenza del
Tribunale di Roma n. 6290/18, passata in giudicato.
Precisava l'opponente che con detta pronuncia era stata dichiarata la “risoluzione per inadempimento del contratto di vendita con patto di riservato dominio stipulato fra la per la CP_2 formazione della proprietà contadina e con atto per notaio Parte_2 Persona_1 del 15.2.1999 rep. n. 129.047, per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 6”, con condanna , e Parte_3 Parte_1 Parte_4 Parte_5 all'immediato rilascio in favore di dei fondi e dei fabbricati oggetto del suddetto contratto. CP_1
Aggiungeva che nella sentenza era stato altresì previsto che “Resta salva la possibilità che le parti, al momento del rilascio del fondo, redatto in contraddittorio il verbale di consistenza con l'intervento di due testimoni, provvedano all'accertamento del “valore delle eventuali migliorie apportate al fondo…, da determinarsi nella somma minore tra lo speso e il migliorato” secondo le previsioni di cui all'art. 10 del contratto inter partes”.
Il deduceva he 18 marzo 2002 era stato autorizzato da ad effettuare un intervento Pt_1 CP_1 di miglioramento fondiario, poi effettivamente realizzato, consistente nella “demolizione di un manufatto fatiscente e nella realizzazione di altro di mq. 394,45 di notevole valore”, opere che erano state realizzate con esborsi sostenuti dallo stesso opponente, per un valore di euro 131.000,00.
Sulla scorta di tanto, concludeva come segue:
“in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
accertare che siano state autorizzate e le realizzate migliorie e pertanto condannare l' alla CP_1 corresponsione delle migliorie apportate determinate nella somma minore tra lo speso e migliorato secondo le previsioni di cui all'art. 10 del contratto inter partes, che risultano essere un migliorato di 131.000,00 a cui dovranno valutarsi le spese per la rimozione del fabbricato fatiscente”.
Si costituiva in giudizio , contestando puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il CP_1 rigetto;
dispiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del a Pt_1 corrispondere in suo favore una somma a titolo di indennità, per avere continuato ad occupare illegittimamente il fondo nonostante il chiaro disposto della sentenza n. 6290/18 del Tribunale di
Roma.
2 Con ordinanza del 17.12.2021 il precedente istruttore rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Nel corso del giudizio (e precisamente in data 11 aprile 2022) il OM provvedeva al rilascio del fondo.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia infondata e che, pertanto debba essere rigettata.
Ed invero, giova ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal giudicante, per cui quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del titolo stesso debbono essere fatti valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo. Possono invece essere fatte valere con l'opposizione a precetto solo le ragioni che si traducano nell'inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.
In particolare, è stato affermato che "nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame")"
(Cass. n. 3277/15).
Ed aancora: “Attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione,
3 fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Trib. Latina n.
542/2020; Trib. Ivrea n. 919/2021);
Dunque, qualora alla base dell'azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Nella specie, con l'unico motivo di opposizione il ha chiesto la condanna di al Pt_1 CP_1 rimborso di asserite migliorie che egli avrebbe apportato al fondo oggetto di causa;
analoga domanda, tuttavia, era stata proposta anche nel giudizio che ha portato alla formazione del titolo cui intende darsi esecuzione, ed era stata in quella sede rigettata (si veda la ripetuta sentenza del
Tribunale di Roma n. 6290/18).
Pertanto, in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, l'opposizione deve essere rigettata.
Per altro verso, in base all'art. 10 del contratto di vendita con patto di riservato dominio, concluso il
15/02/1999 tra l'allora e solo al momento del rilascio del fondo CP_2 Parte_2
“…verranno accertate le rispettive ragioni di credito e debito delle parti contraenti, ed il valore delle eventuali migliorie apportate al fondo dopo la stipulazione del presente contratto, da determinarsi nella somma minore tra lo spese e il migliorato. Sono, però escluse dal rimborso del loro valore quelle migliorie ed opere effettuate con il finanziamento della o di altre pubbliche CP_2
Amministrazioni”.
Sulla base di detta clausola contrattuale il Tribunale di Roma, con la ripetuta sentenza, ha espressamente previsto la possibilità per le parti di provvedere, al momento del rilascio del fondo, all'accertamento del valore di eventuali migliorie apportate all'immobile, da determinarsi secondo le previsioni dell'art. 10 sopra richiamato.
Pertanto, in considerazione sia dell'avvenuto rilascio del fondo in corso di causa sia della domanda riconvenzionale dispiegata da , il precedente istruttore ha disposto una CTU “finalizzata, da CP_1 un lato, alla quantificazione del danno da occupazione illegittima del fondo per mancata restituzione maturato dalla data della sentenza che ha pronunciato la risoluzione del contratto di compravendita
(2/02/2018 – 23/03/2018) e fino alla data dell'effettiva riconsegna del bene alla legittima
4 proprietaria (11/04/2022)” e, dall'altro “alla determinazione del valore – tenuto conto delle attuali condizioni dello stesso - del manufatto (un capannone industriale destinato a ricovero macchine ed attrezzi ubicato sul fondo (particella 214 foglio 35), realizzato sul terreno per cui è causa indicando il CTU se detto manufatto possa essere qualificato miglioria e se presenti regolarità urbanistica e catastale (in caso di risposta negativa indicando l'entità della spesa per poterlo mettere a norma)”.
E' stato altresì chiesto all'ausiliare di accertare presso i competenti Uffici “se il finanziamento
Regione Abruzzo meglio descritto nel documento n. 8) di parte convenuta sia stato effettivamente erogato alla e, in caso di risposta affermativa, in quale misura”. Parte_2
All'udienza del 10 marzo 2023 veniva posto al CTU un quesito integrativo, volto all'effettuazione di un ulteriore calcolo facendo applicazione del criterio del minor costo tra lo speso e il migliorato, così come contrattualmente previsto.
Ed allora, all'esito della compiuta e puntuale analisi, l'ausiliare ha ritenuto congruo l'importo di €
24.524,47 quale risarcimento per occupazione illegittima dei terreni e manufatti annessi per l'arco dei 4 anni intercorrenti tra la sentenza del Tribunale di Roma ed il rilascio effettivo del bene da parte dell'opponente.
Inoltre, per il completamento del capannone, ritenuto miglioria, il consulente ha calcolato un importo di € 33.840,00 e, per la regolarizzazione catastale, la somma di € 4.000,00; infine, pur essendosi attivato presso le competenti autorità, il CTU ha dichiarato di non avere ottenuto risposta circa l'effettiva erogazione del pubblico finanziamento in favore della Parte_2
Quindi, in risposta al quesito aggiuntivo, ha concluso nel senso che “la differenza tra dare e avere porta ad un credito di verso controparte di € 95.439,14 - € 62.326,47 = € 33.112,67”. CP_1
Il Tribunale ritiene la consulenza esaustiva ed immune da vizi, per cui ne condivide interamente il contenuto e le conclusioni.
Pertanto, il OM deve essere condannato al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 33.112,67, oltre interessi dalla data del rilascio al saldo.
Da ultimo, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc avanzata da , in mancanza di prova di avere subito un danno a causa dell'altrui condotta CP_1 asseritamente temeraria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
5 Restano definitivamente a carico del le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate Pt_1 in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già ”), in persona
[...] Controparte_2 del Presidente “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) in accoglimento della riconvenzionale dispiegata da , condanna il OM al CP_1 pagamento, in favore dell'opposto, della somma di euro 33.112,67, oltre interessi dalla data del rilascio al saldo;
c) condanna, altresì, l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro
7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
d) restano definitivamente a carico del le spese di cui alla disposta CTU, così come Pt_1 liquidate in corso di causa.
Così deciso in Pescara, il 25 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3438 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 CodiceFiscale_1
Grugnale come da procura in atti OPPONENTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
”) - (P.I. , C.F. ), in persona del Presidente “pro
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 tempore”, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Hall come da procura in atti OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti a questo Parte_1
Tribunale, (già Controparte_1 [...]
”), in persona del Presidente “pro tempore”, e proponeva Controparte_2
1 opposizione avverso il precetto con cui gli era stato intimato il rilascio del fondo con sovrastanti fabbricati rurali e annessi rustici, sito nel territorio del comune di Penne, in forza della sentenza del
Tribunale di Roma n. 6290/18, passata in giudicato.
Precisava l'opponente che con detta pronuncia era stata dichiarata la “risoluzione per inadempimento del contratto di vendita con patto di riservato dominio stipulato fra la per la CP_2 formazione della proprietà contadina e con atto per notaio Parte_2 Persona_1 del 15.2.1999 rep. n. 129.047, per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 6”, con condanna , e Parte_3 Parte_1 Parte_4 Parte_5 all'immediato rilascio in favore di dei fondi e dei fabbricati oggetto del suddetto contratto. CP_1
Aggiungeva che nella sentenza era stato altresì previsto che “Resta salva la possibilità che le parti, al momento del rilascio del fondo, redatto in contraddittorio il verbale di consistenza con l'intervento di due testimoni, provvedano all'accertamento del “valore delle eventuali migliorie apportate al fondo…, da determinarsi nella somma minore tra lo speso e il migliorato” secondo le previsioni di cui all'art. 10 del contratto inter partes”.
Il deduceva he 18 marzo 2002 era stato autorizzato da ad effettuare un intervento Pt_1 CP_1 di miglioramento fondiario, poi effettivamente realizzato, consistente nella “demolizione di un manufatto fatiscente e nella realizzazione di altro di mq. 394,45 di notevole valore”, opere che erano state realizzate con esborsi sostenuti dallo stesso opponente, per un valore di euro 131.000,00.
Sulla scorta di tanto, concludeva come segue:
“in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
accertare che siano state autorizzate e le realizzate migliorie e pertanto condannare l' alla CP_1 corresponsione delle migliorie apportate determinate nella somma minore tra lo speso e migliorato secondo le previsioni di cui all'art. 10 del contratto inter partes, che risultano essere un migliorato di 131.000,00 a cui dovranno valutarsi le spese per la rimozione del fabbricato fatiscente”.
Si costituiva in giudizio , contestando puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il CP_1 rigetto;
dispiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del a Pt_1 corrispondere in suo favore una somma a titolo di indennità, per avere continuato ad occupare illegittimamente il fondo nonostante il chiaro disposto della sentenza n. 6290/18 del Tribunale di
Roma.
2 Con ordinanza del 17.12.2021 il precedente istruttore rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Nel corso del giudizio (e precisamente in data 11 aprile 2022) il OM provvedeva al rilascio del fondo.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia infondata e che, pertanto debba essere rigettata.
Ed invero, giova ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal giudicante, per cui quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del titolo stesso debbono essere fatti valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo. Possono invece essere fatte valere con l'opposizione a precetto solo le ragioni che si traducano nell'inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.
In particolare, è stato affermato che "nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame")"
(Cass. n. 3277/15).
Ed aancora: “Attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione,
3 fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (Trib. Latina n.
542/2020; Trib. Ivrea n. 919/2021);
Dunque, qualora alla base dell'azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Nella specie, con l'unico motivo di opposizione il ha chiesto la condanna di al Pt_1 CP_1 rimborso di asserite migliorie che egli avrebbe apportato al fondo oggetto di causa;
analoga domanda, tuttavia, era stata proposta anche nel giudizio che ha portato alla formazione del titolo cui intende darsi esecuzione, ed era stata in quella sede rigettata (si veda la ripetuta sentenza del
Tribunale di Roma n. 6290/18).
Pertanto, in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, l'opposizione deve essere rigettata.
Per altro verso, in base all'art. 10 del contratto di vendita con patto di riservato dominio, concluso il
15/02/1999 tra l'allora e solo al momento del rilascio del fondo CP_2 Parte_2
“…verranno accertate le rispettive ragioni di credito e debito delle parti contraenti, ed il valore delle eventuali migliorie apportate al fondo dopo la stipulazione del presente contratto, da determinarsi nella somma minore tra lo spese e il migliorato. Sono, però escluse dal rimborso del loro valore quelle migliorie ed opere effettuate con il finanziamento della o di altre pubbliche CP_2
Amministrazioni”.
Sulla base di detta clausola contrattuale il Tribunale di Roma, con la ripetuta sentenza, ha espressamente previsto la possibilità per le parti di provvedere, al momento del rilascio del fondo, all'accertamento del valore di eventuali migliorie apportate all'immobile, da determinarsi secondo le previsioni dell'art. 10 sopra richiamato.
Pertanto, in considerazione sia dell'avvenuto rilascio del fondo in corso di causa sia della domanda riconvenzionale dispiegata da , il precedente istruttore ha disposto una CTU “finalizzata, da CP_1 un lato, alla quantificazione del danno da occupazione illegittima del fondo per mancata restituzione maturato dalla data della sentenza che ha pronunciato la risoluzione del contratto di compravendita
(2/02/2018 – 23/03/2018) e fino alla data dell'effettiva riconsegna del bene alla legittima
4 proprietaria (11/04/2022)” e, dall'altro “alla determinazione del valore – tenuto conto delle attuali condizioni dello stesso - del manufatto (un capannone industriale destinato a ricovero macchine ed attrezzi ubicato sul fondo (particella 214 foglio 35), realizzato sul terreno per cui è causa indicando il CTU se detto manufatto possa essere qualificato miglioria e se presenti regolarità urbanistica e catastale (in caso di risposta negativa indicando l'entità della spesa per poterlo mettere a norma)”.
E' stato altresì chiesto all'ausiliare di accertare presso i competenti Uffici “se il finanziamento
Regione Abruzzo meglio descritto nel documento n. 8) di parte convenuta sia stato effettivamente erogato alla e, in caso di risposta affermativa, in quale misura”. Parte_2
All'udienza del 10 marzo 2023 veniva posto al CTU un quesito integrativo, volto all'effettuazione di un ulteriore calcolo facendo applicazione del criterio del minor costo tra lo speso e il migliorato, così come contrattualmente previsto.
Ed allora, all'esito della compiuta e puntuale analisi, l'ausiliare ha ritenuto congruo l'importo di €
24.524,47 quale risarcimento per occupazione illegittima dei terreni e manufatti annessi per l'arco dei 4 anni intercorrenti tra la sentenza del Tribunale di Roma ed il rilascio effettivo del bene da parte dell'opponente.
Inoltre, per il completamento del capannone, ritenuto miglioria, il consulente ha calcolato un importo di € 33.840,00 e, per la regolarizzazione catastale, la somma di € 4.000,00; infine, pur essendosi attivato presso le competenti autorità, il CTU ha dichiarato di non avere ottenuto risposta circa l'effettiva erogazione del pubblico finanziamento in favore della Parte_2
Quindi, in risposta al quesito aggiuntivo, ha concluso nel senso che “la differenza tra dare e avere porta ad un credito di verso controparte di € 95.439,14 - € 62.326,47 = € 33.112,67”. CP_1
Il Tribunale ritiene la consulenza esaustiva ed immune da vizi, per cui ne condivide interamente il contenuto e le conclusioni.
Pertanto, il OM deve essere condannato al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 33.112,67, oltre interessi dalla data del rilascio al saldo.
Da ultimo, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc avanzata da , in mancanza di prova di avere subito un danno a causa dell'altrui condotta CP_1 asseritamente temeraria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
5 Restano definitivamente a carico del le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate Pt_1 in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già ”), in persona
[...] Controparte_2 del Presidente “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) in accoglimento della riconvenzionale dispiegata da , condanna il OM al CP_1 pagamento, in favore dell'opposto, della somma di euro 33.112,67, oltre interessi dalla data del rilascio al saldo;
c) condanna, altresì, l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro
7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
d) restano definitivamente a carico del le spese di cui alla disposta CTU, così come Pt_1 liquidate in corso di causa.
Così deciso in Pescara, il 25 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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