Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/06/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2847/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott. Massimo Vicini Giudice dott.ssa Adriana Forastiere Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2847/2021 pendente tra:
(CF: ,compiutamente generalizzato Parte_1 C.F._1 nell'atto di citazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Geri, (C.F.
– p.e.c. ) e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Marco Geri ( – CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliato presso i Email_2 propri difensori, a Faenza, in c.so Garibaldi n. 10, giusta procura in atti;
ATTORE
E
(cf: ), compiutamente generalizzata Controparte_1 C.F._4 nella comparsa di risposta, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Coletta(cf:
, p.e.c. ) ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliata nello studio del difensore, in Lugo (RA) Galleria del Corso n. 20, giusta procurain atti;
CONVENUTA
Nonché
(cf: ), compiutamente generalizzata nella Controparte_2 C.F._6 comparsa di risposta, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Coletta(cf: pagina 1 di 11
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: azione di riduzione delle donazioni per lesione di legittima ex artt. 555 e ss. c.c.; CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e che di seguito si trascrivono;
per l'attore:
“accertare e dichiarare in capo all'attore, , la qualità di erede universale Parte_1 della defunta madre, , nata a [...], il [...] e deceduta in data Persona_1
05/02/2019, - accertare e dichiarare che la convenuta, durante la vita Controparte_1 della defunta madre, , a seguito di prelievi e/o bonifici e/o giroconti effettuati Persona_1 sui c/c intestati o cointestati alla de cuius, accesi presso e presso Controparte_3 ha ricevuto donazioni dirette, indirette e/o remuneratorie per l'importo CP_4 complessivo di € 129.790,00, ovvero per quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia per il titolo dedotto, conseguentemente accertare e dichiarare che le stesse, nei limiti in cui saranno ritenute lesive della legittima e della volontà testamentaria, siano dichiarate nulle e/o inefficaci, - previa ricostruzione dell'intero asse ereditario della defunta , accertare e dichiarare l'esatta consistenza dell'intero asse ereditario Persona_1 tenendo conto, oltre che dei beni caduti in successione, anche delle donazioni dirette, indirette e/o remuneratorie effettuate dalla de cuius, mentre era in vita, in favore della figlia,
, così come descritte nella narrativa della citazione e come risulteranno in Controparte_1 corso di causa, - determinare il valore della quota di legittima di ogni figlio in euro 28.842,00,
o in quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia per il titolo dedotto, quindi determinare la quota ereditaria complessivamente spettante al figlio,
[...]
quale erede universale testamentario, in euro 72.105,00, o in quella diversa Parte_1 somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia per il titolo dedotto al termine dell'espletanda istruttoria, - accertare e dichiarare che, nel caso di specie, c'è stata lesione della legittima e della quota ereditaria spettante all'attore, , quindi, Parte_1 accertare l'ammontare della lesione (alla legittima e alla quota ereditaria), determinata dalle liberalità compiute mentre era in vita dalla de cuius in favore e per mezzo della figlia
- disporre la riduzione e la collazione delle donazioni effettuate dalla de Controparte_1 cuius mentre era in vita in favore della figlia che dovessero risultare Controparte_1 lesive della quota di legittima e della quota ereditaria spettante all'attore, , Parte_1 quale erede universale testamentario, - disporre la reintegra della quota di legittima lesa e della quota ereditaria spettante all'attore, , quale erede universale Parte_1 testamentario, pari complessivamente ad euro 72.105,00, o a quella diversa somma, maggiore
o minore, che risulterà equa e di giustizia per il titolo dedotto al termine dell'espletanda pagina 2 di 11 istruttoria e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compenso professionale di difesa, oltre C.P.A. ed IVA, come per legge, oltre alle spese e al compenso legale per l'assistenza ricevuta dall'attore nel procedimento di mediazione obbligatorio per legge, quale condizione di procedibilità dell'azione in sede giudiziale, sia nei confronti della convenuta che della terza chiamata”; ribadite le istanze istruttorie non accolte;
per la convneuta:
“l'ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis, voglia Rigettare la domanda svolta da
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna alle spese di lite ivi Controparte_5 comprese quelle della fase della mediazione”; ribadite le istanze istruttorie non accolte;
per la parte intervenuta:
“l'ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis, voglia Rigettare la domanda svolta da
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna alle spese di lite ivi Controparte_5 comprese quelle della fase della mediazione”; ribadite le istanze istruttorie non accolte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione La controversia prende le mosse dalla apertura della successione di , Persona_1 deceduta in data 05.02.2019, domiciliata in vita, da ultimo, in Castel San Pietro Terme (BO). L'attore figlio della de cuius, conveniva in giudizio la EL Parte_1
, esponendo che: CP_1
- la de cuius aveva nominato proprio erede univarsale l'attore con testamento olografo del 12 ottobre 2005, pubblicato con verbale a rogito del notaio Per_2
l 19 marzo 2019;
[...]
- la scheda aveva il seguente contenuto: “intendo lasciare tutto il mio patrimonio liquido a mio figlio nato a [...] il [...] con me Parte_1 residente perché vivo con lui e mi assiste fino alla mia morte”;
- successivamente al decesso della madre, l'attore aveva appreso che l'eredità era costituita soltanto dal modesto saldo del conto corrente intestato alla defunta, pari ad €. 746,43;
- la madre aveva vissuto presso l'attore sino al 2015, per poi trasferirsi presso la convenuta, con cui aveva coabitato sino alla morte;
- dall'esame dei conti bancari erano emersi prelievi, giroconti, bonifici e assegni disposti direttamente dalla convenuta o in favore della convenuta, dapprima sul conto acceso presso la (su cui la convenuta aveva la Controparte_3 pagina 3 di 11 delega ad operare ndr.) e, successivamente, sul conto acceso presso CP_4
(cointestato tra la de cuius e le figlie e ndr.) per gli
[...] CP_1 CP_2 importi indicati alle pagg.
3-5 dell'atto di citazione;
- le suddette operazioni costituivano donazioni nulle per mancanza della forma solenne o inefficaci poiché lesive della propria quota di legittima. L'attore, quindi, ricostruiva il valore della massa ereditaria aggiungendo al relictum i valori ritenuti oggetto di donazione in favore della EL convenuta e, di conseguenza, quello della propria quota di legittima violata oltre che quello della propria “quota ereditaria” (comprensiva di riserva e disponibile), sul presupposto che tutte le somme asseritamente donate alla EL dovrebbero essere restituite al patrimonio ereditario (vd. pag. 5 e 6 citazione). Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni riportate sopra (in sostanza: accertare le donazioni ricevute dalla EL;
dichiarare la CP_1 nullità e/o inefficacia delle stesse, nei limiti in cui ritenute lesive della legittima e della volontà testamentaria;
accertare la lesione di legittima e determinare la quota ereditaria spettante all'attore; ridurre le donazioni lesive;
disporre la collazione delle donazioni;
reintegrare la quota di legittima lesa e condannare la convenuta alla resituzione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile). si costituiva in giudizio ed esponeva, per quanto rileva in Controparte_1 relazione alle domande svolte dalle parti e all'oggetto del giudizio, che:
- la defunta dal 1993 al settembre 2014 aveva vissuto con la Persona_1 famiglia dell'attore, il quale si era impegnato a mantenere vita natural durante la madre in un decoroso tenore di vita, con scrittura privata integrativa di un atto di trasferimento di quote di un fondo rustico in favore dell'attore (docc. 2 e 1 allegati alla comparsa);
- nel suddetto periodo di convivenza, l'attore e la di lui moglie avevano sistematicamente prelevato somme dal conto corrente intestato alla de cuius, all'insaputa di quest'ultima;
- una volta scoperti gli indebiti prelievi, la madre aveva deciso di aprire un nuovo conto corrente con delega alla figlia;
CP_1
- a settembre 2014, si trasferiva dalla figlia a Castel Persona_1 CP_1
San Pietro Terme (BO) e da allora quest'ultima aveva assistito l'anziana madre, con l'aiuto della EL . CP_2
Con riferimento alle deduzioni attoree relative ai bonifici, prelievi e assegni effettuati dalla convenuta o in favore della medesima, esponeva che:
- nel gennaio 2015, aveva acceso un conto presso la Persona_1 CP_4
cointestato con le figlie, sul quale confluivano le entrate della prima e,
[...] pagina 4 di 11 nell'aprile 2015, aveva deciso di riconoscere alle figlie l'importo mensile di €. 1.000,00 per la costante assistenza che le prestavano;
importo ridotto ad €. 900,00 nel settembre 2015 e poi aumentato ad €. 1.600,00 mensili nel settembre 2017;
- i contanti prelevati dal suddetto conto, invece, erano stati spesi nell'interesse della Per_1
- le operazioni effettuate dal conto corrente acceso presso la CP_3 infine, erano state autorizzate dalla che per tale via intendeva Per_1
“risarcire” le figlie dagli ammanchi determinati dall'attore nel periodo di convivenza con la madre. Tanto premesso, chiedeva il rigetto delle domande attoree. Alla prima udienza, il precedente istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della EL , la quale si Per_3 costituiva con il medesimo difensore della convenuta , con comparsa di CP_1 identico tenore. Il processo veniva interrotto una prima volta con ordinanza del 25.3.2023 a seguito della sospensione dall'esercizio della professione forense del difensore della convenuta e della parte chiamata. Dopo rituale riassunzione e scambiate le memorie istruttorie, il processo veniva interrotto una seconda volta con ordinanza del 5.5.2024, a seguito di un ulteriore provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione forense del difensore della convenuta e della parte chiamata. Dopo nuova riassunzione, la causa veniva ritenuta documentalmente istruita e giugne oggi alla decisione collegiale sulle conclusioni riportate sopra, all'esito del deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla domanda di accertamento della qualità di erede universale in capo all'attore. L'attore ha depositato il testamento olografo con cui è stato nominato erede universale (doc. 2 citazione) e le sorelle (convenuta e chiamata) non hanno avanzato alcuna pretesa in relazione alla loro qualità di legittimarie. Risulta, inoltre, che egli abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario (doc. 3 citazione). Ne consegue che l'attore è l'unico erede testamentario di , Parte_1 Persona_1 per quanto qui noto.
2. Sulla domanda di accertamento delle donazioni in favore della convenuta.
pagina 5 di 11 L'attore ha allegato e documentato le seguenti operazioni effettuate dalla convenuta sui conti correnti intestati o cointestati alla defunta madre:
• sul conto corrente acceso presso la intestato a Controparte_3 [...]
e sul quale la convenuta aveva la delega ad operare: Per_1
I suddetti assegni risultano emessi dalla stessa in proprio Controparte_1 favore (docc. 5 e 6 attore);
• sul conto corrente acceso presso la cointestato tra la defunta CP_4
e le figlie e : Persona_1 CP_1 CP_2
- prelievi per un totale di €. 21.537,62, effettuati nel periodo di convivenza tra la de cuius e la convenuta (pag. 3 e 5 citazione);
- bonifici in favore di per un totale di €. 53.800,00 e, nello Controparte_1 specifico:
pagina 6 di 11 Con riferimento a tali bonifici, la convenuta ha riconosciuto la natura di donazioni remuneratorie delle elargizioni affermando che la madre le aveva riconosicuto i pagina 7 di 11 suddetti importi per la costante assistenza che le prestava quotidianamente (si vedano i punti 15 e 16 della comparsa di risposta). Anche con riferimento alle operazioni effettuate sul conto acceso presso la CP_3 la convenuta ha sostanzialmente riconosciuto la natura liberale delle
[...] elargizioni, affermando che le suddette operazioni erano state autorizzate dalla madre quale “risarcimento” per i prelievi operati in precedenza dal figlio. Va osservato, in proposito, che il riferimento alla tutela risarcitoria deve ritenersi improprio, non spettando all'evidenza alcun ristoro alla figlia per eventuali prelievi indebiti effettuati dal fratello sul conto della madre. In altri termini, ove la madre avesse effettivamente inteso riequilibrare le posizioni dei figli autorizzando la convenuta a prelevare dal prprio conto €. 61.000,00, ciò avrebbe fatto non per adempiere a un qualche obbligo risarcitorio, bensì per mero spirito di liberalità nei confronti della figlia . CP_1
I prelievi di contanti, al contrario, non possono considerarsi donazioni in favore della convenuta, dovendo presumersi che le relative somme siano state destinate a soddisfare i bisogni della anziana madre con lei convivente. Al riguardo, se è vero che il conto corrente sul quale la convenuta operava era alimentato unicamente dalla pensione della madre (pari a circa €. 1.700,00 mensili), non può che presumersi che tali somme fossero almeno in parte destinate alle esigenze della de cuius. In particolare, le somme prelevate dal conto che la convenuta ha affermato di aver destinato alle esigenze della madre nel quadriennio di convivenza con la stessa, lungi dall'essere incongrue, risultano pienamente giustificate e appena sufficienti a soddisfare le esigenze ed i bisogni di una donna novantenne. In definitiva, le elargizioni effettuate indirettamente dalla de cuius alla convenuta per spirito di liberalità, per stessa ammissione di quest'ultima, ascendono ad €. 114.800,00 (61.000,00 + 53.800,00), dovendosi sottrarre l'importo dei prelievi (21.537,62) dai conteggi effettuati dall'attore alle pagg.
3-6 della citazione. Tali donazioni sono pienamente valide pur in assenza della forma solenne di cui all'art. 782 c.c., in quanto si tratta di donazioni indirette (come espressamente osservato dallo stesso attore a pag. 7 della citazione), per la cui validità è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. Al riguardo, giova ricordare che le donazioni indirette trovano il loro fondamento normativo nell'art. 809 c.c., concernente le “liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione”, con essi intendendosi tutti quegli atti che, pur non formalizzati attraverso il negozio tipico della donazione, realizzano parimenti lo stesso intento di liberalità. pagina 8 di 11 Orbene, nel caso in esame, l' emissione di assegni e le operaizoni di bonifico sono state attuate dalla stessa figlia beneficiaria con il consenso della madre, tramite la delega ad operare sul conto presso , prima, e la cointestazione del Controparte_3 conto acceso presso poi. CP_4
In altri termini, la delega ad operare sul primo conto (avvenuta anche in favore della delegata, che operava anche nel proprio interesse con il consenso della delegante) e la cointestazione del secondo conto corrente acceso quando la de cuius conviveva con la convenuta (sul quale confluivano unicamente le entrate della medesima de cuius) non possono che ritenersi negozi, seppur diversi dal negozio tipico di donazione, contraddistinti anche da un intento liberale e remuneratorio nei confronti della figlia , per quanto dedotto da tutte le parti in causa. CP_1
Al contrario, i prelievi che seocondo le deduzioni della convenuta avrebbe effettuato il figlio negli anni di convivenza con la madre (con riferimento ai quali non è Pt_1 stata svolta alcuna domanda) non possono essere qualificati quali donazioni, poichè la stessa convenuta ha affermato che sarebbero avvenuti all'insaputa della madre e, quindi, in assenza del suo consenso. Non opera, quindi, l'imputazione ex se contemplata dall'art. 564, II co., c.c., secondo cui il legittimario che domandi la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti.
3. Sulla lesione della quota di riserva.
Detto della esistenza e della validità delle donazioni, occorre affrontare la domanda di volta alla riduzione di quelle in ipotesi lesive dei propri diritti Parte_1 di legittimario, applicandosi anche alle donazioni indirette le norme in tema di azione di riduzione ex art. 809 c.c. Come noto, per procedere a tale operazione, i passaggi previsti dall'art. 556 c.c. consistono nella riunione fittizia, ossia nell'accertamento del relictum, cui detrarre i debiti ereditari ed aggiungere i beni oggetto di donazione. Il relictum ammonta pacificamente alla somma di €. 746,43. In assenza di debiti ereditari, non dedotti dalle parti, occorre quindi prendere in considerazione il valore del cd. donatum, come ricostruito sopra per €. 114.800,00. La somma di relictum e donatum è pari ad €. 115.546,43. La quota di riserva prevista dal codice in favore di più figli, secondo l'art. 537,comma 2, c.c. è pari a 2/3 del patrimonio di cui sopra, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli (nel caso in esame tre: quindi 2/9). La quota di riserva in favore dell'attore, quindi, ascende ad €. 25.676,98.
pagina 9 di 11 Essendo il relictum pari a soli €. 746,43, la quota di riserva dell'attore (unico erede testamentario) risulta lesa per €. 24.930,55. La domanda di riduzione delle donaizoni di cui ha beneficiato la EL , CP_1 quindi, può essere accolta nei limiti del suddetto importo. Ne consegue che deve essere condannata al pagamento di €. Controparte_1
24.930,55 in favore di Parte_2
Deve essere invece rigettata – proprio in considerazione della affermata validiità delle suddette donazioni – la domanda dell'attore volta alla ricostituzione di una non meglio chiarita e maggiore “quota ereditaria” (comprensiva, cioè, di quota di riserva e di quota disponibile, sul presupposto che tutte le somme asseritamente donate alla EL dovrebbero essere restituite al patrimonio ereditario;
vd. pag. 5 e 6 citazione): è infatti evidente che le donazioni valide, disposte nei limiti della quota disponibile, come sopra ricostruita, sono del tutto insuscettibili di retrocessione alla massa.
4. Sulla collazione.
L'attore ha domandato, tra le altre cose, la collazione delle donazioni ricevute dalla EL convenuta (e sopra individuate). Peraltro, egli è stato nominato unico erede testamentario con la conseguenza che deve escludersi nel caso di specie la nascita di una comunione incidentale da dividere e, quindi, l'applicazione dell'istituto della collazione. La collazione, infatti, è un istituto intimamente connesso alla divisione ereditaria (ed è infatti disciplinato nel medesimo Titolo): esso postula immancabilmente una situazione di comunione ereditaria, non avendo, in mancanza, ragione di operare. In assenza di un compendio da dividere, di quote da calcolare e di porzioni da formare, quindi, la domanda di collazione non può essere ritenuta ammissibile. A conferma di ciò, va osservato come nessuna delle parti in causa abbia avanzato domanda di divisione.
*** In conclusione, la domande di riduzione delle donazioni lesive e di restituzione devono essere accolte limitatamente all'importo di €. 24.930,55, con reiezione di ogni altra pretesa. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispostitivo, sulla scorta del DM 55/2014, tenuto conto dell'importo per cui la domanda trova accoglimento, a valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e prossimi ai minimi per la fase istruttoria (meramente documentale).
pagina 10 di 11 Le spese di lite devono essere compensate nei rapporti tra e Parte_1
evocata in giudizio su ordine del precedente istruttore, in Controparte_2 mancanza di domande reciproche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, accertato che in citazione generalizzato, è unico erede della de cuius Parte_1 deceduta in Imola il 05.02.2019: Persona_1
- accoglie la domanda di riduzione delle donazioni effettuate dalla de cuius in favore di e lesive della quota riservata Persona_1 Controparte_1 dalla legge all'attore nei limiti dell'importo di €. 24.930,55; Parte_1
- condanna al pagamento di €. 24.930,55 in favore di Controparte_1
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'attore, che liquida: in €. 4.237,00 per compensi ed €. 865,71 per esborsi, oltre 15%, IVA e CPA, se e come dovuti per legge, sui soli compensi;
in €.
441,00 per la fase di attivazione della procedura di mediazione;
somme da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attore e Controparte_2
Così deciso in Ravenna, Camera di consiglio della Sezione civile del 28.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Adriana Forastiere dott.ssa Mariapia Parisi
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