Sentenza 22 dicembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/12/2003, n. 19610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19610 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 96 1 0 /03 POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO assistere Sociale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 3857/02 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron.35J87 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud.19/06/03 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro 251 domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
CC TO;
intimata avverso la sentenza n. 698/01 della Corte d'Appello di i CATANIA, depositata il 20/10/01 R.G. N. 540/2000; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3843 udienza del 19/06/03 dal Consigliere Dott. Federico -1- ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza del 20 ottobre 2001 la Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione del Tribunale, condannava il Ministero dell'interno a ripristinare dal giorno della revoca (29 febbraio 1996) una pensione di inabilità a favore di BA RO, la quale vedeva così accolta la propria domanda giudiziaria proposta il 16 gennaio 1997; che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ministero.
Considerato che
col primo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione sulla legittimazione passiva alla causa, ad esso comunque non spettante, posto che oggetto immediato della causa era 10 accertamento del requisito sanitario della pensione;
che il motivo è inammissibile nella parte in cui denunzia il vizio di motivazione su una questione di diritto invece che su una questione di fatto (cfr. art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.); che, quanto alla legittimazione alla causa, esso è infondato poiché in materia di revoca dei C benefici assistenziali essa spettava al Ministero 3 in vigore dell'interno, prima dell'entrata 23 dicembre 1998 n. 448 ✓ dell'art. 37, comma 5, 1. (Cass. 22 marzo 2002 n. 4131); che col secondo motivo (rubricato sotto i numeri 3 e 4) il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 12 1. n. 118 del 1971 2697 cod. civ., d'appello accertato la per non avere la Corte persistenza dei requisiti non sanitari della pensione di invalidità; - come si che questo motivo è fondato poiché legge nella sentenza qui impugnata - il Ministero omise bensì di riproporre nell'atto di costituzione in appello la questione del difetto dei detti requisiti ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., e tuttavia tale omissione non produsse il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto, trattandosi di questione assorbita, oggetto non già di eccezione in senso stretto ma di mera difesa (i requisiti in discorso sono elementi costitutivi del diritto soggettivo alla pensione); che, cassata la sentenza sul punto, la causa dev'essere rinviata ad altra Corte d'appello, che si designa in quella di Messina e che provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
i La Corte • secondo motivo Corte d'appello Così deciso J rigetta il primo ed accoglie il di ricorso;
cassa con rinvio alla di Messina, anche per le spese. in Roma il 19 giugno 2003 i Presidente: Povilli Il Cons. estensore: Teduico GANGERERE Quae parselle IL Deser Tuncelleria C 22 DIC. 2003. ILCANCELLIERE 5