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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 292/2025 introdotta con ricorso depositato in data 14.03.2025 da
(CF: ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
23.07.1975 ed ivi residente in [...] e CF: Parte_2
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Costantino Rozzi n. 13, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Tatiana Traini del
Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiara “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.03.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- contraevano matrimonio concordatario il giorno 27.04.2007 in Ascoli Piceno e il detto matrimonio veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Ascoli Piceno al N. 13 anno 2007 parte 2 serie A. I coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione nascevano n. 2 figli, , in Ascoli Piceno il Persona_1
21.05.2010 di anni 14 e , in Ascoli Piceno il 12.09.2013 di anni Persona_2
11 entrambi residenti in [...];
- la relazione sentimentale tra i coniugi, inizialmente caratterizzata da amore e collaborazione reciproca, si deteriorava nel tempo, tanto che cessava ogni forma di comunione materiale e spirituale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La Sig.ra Pt_1
vivrà nella casa di sua proprietà esclusiva, sita in Ascoli Piceno al viale Costantino
Rozzi n. 13, ove la stessa ha stabilito la propria residenza e il Sig. Parte_2
si è già trasferito, con il consenso della coniuge nella casa di proprietà della sua famiglia, sita in Ascoli Piceno alla via Erasmo Mari n. 53.
2. I figli minori saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori e resteranno collocati in modo prevalente presso la madre nell'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Ascoli Piceno al viale Costantino Rozzi n. 13;
3. Entrambe le parti si impegnano reciprocamente a tenere alto il valore e il rispetto DEaltro genitore nei rapporti con i figli minori, nell'ottica di una costruttiva collaborazione per la salvaguardia DEambiente di crescita e sviluppo dei medesimi e, in considerazione DEaffidamento condiviso, entrambi i genitori avranno il dovere di seguire e curare le attività scolastiche e ludiche dei figli, impegnandosi attivamente in tutte le necessità dei bambini, seguendo prioritariamente le esigenze e le aspirazioni di questi ultimi;
4. I genitori sono consapevoli che i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura e educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli stessi danno atto che e hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori nonché con Per_1 Per_2
le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere DEapporto affettivo, della vicinanza e DEaiuto delle famiglie d'origine di entrambi;
5. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli minori, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso di sé; le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei bambini saranno assunte di comune accordo tra i genitori. In ogni caso i genitori si terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione di e Per_1
; Per_2
6. Il padre avrà la possibilità di tenere con sé i figli minori a week - end alternati e precisamente dalle ore 9 del sabato mattina, quando i bambini saranno prelevati presso la casa materna, fino alle ore 20 della domenica sera quando i bambini saranno riaccompagnati presso la casa materna. Se i bambini trascorrono a scuola la mattinata del sabato, il padre potrà prelevarli all'uscita da scuola. Nelle settimane in cui i bambini NON trascorreranno il week end con il papà, lo stesso avrà la possibilità di prelevarli da scuola per n. 2 pomeriggi alla settimana e riaccompagnarli presso la casa materna entro le ore 20. I giorni in cui il padre preleverà i bambini intra-settimanalmente, si dovrà tenere conto delle esigenze lavorative paterne e degli impegni extra-scolastici dei bambini e vanno comunicati alla madre almeno 7 giorni prima. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare scrupolosamente gli orari di prelevamento e di riaccompagno dei minori, affinché possano organizzare efficacemente la propria vita, fatti salvi gli imprevisti;
7. Festività e altre occasioni: le feste da calendario verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori. Per le festività infra-annuali segnate in rosso sul calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, feste patronali) di anno in anno i coniugi si accorderanno in modo tale che i figli minori possano trascorrere quantomeno un giorno di festa con il padre e quello successivo con la madre mentre le feste private familiari (compleanni dei genitori, dei familiari e dei nonni, matrimoni, battesimi, comunioni e cresime) verranno trascorse dai bambini presso la famiglia di riferimento del festeggiato, senza recupero del week end successivo;
per le festività Natalizie, i bambini trascorreranno, ad anni alterni, il giorno 8 dicembre (considerato giorno di inizio delle festività natalizie) e la vigilia di Natale (compreso il pernotto) con il padre e il giorno di Natale e quello di ANto
AN con la madre, la notte di AN ST (compreso il pernotto) e il giorno di
Capodanno (inteso sino alle ore 22) con il padre e il giorno 6 gennaio con la madre;
il sabato ANto e il giorno di Pasqua (con pernotto), sempre ad anni alterni, con il padre ed il lunedì DEEL (da intendersi dalle ore 10 alle ore 22) con la madre;
8. Per quanto attiene al periodo di ferie dei genitori, i figli minori trascorreranno 15
(quindici) giorni con il padre e 15 (quindici) giorni con la madre, anche non consecutivi e da suddividersi nell'arco DEanno. I genitori si impegnano a comunicarsi con ampio anticipo e comunque non appena sarà possibile, il periodo di ferie estive e invernali loro concesso, per garantire una serena e proficua organizzazione degli spostamenti dei minori;
9. si precisa che il calendario sopra indicato e descritto, è da considerarsi redatto a titolo esemplificativo e dunque può essere derogato dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle proprie esigenze lavorative e umane, nonché dei desideri e degli impegni scolastici e ludici di e , nonché delle condizioni di Per_1 Per_2
salute degli stessi. In caso di disaccordo tra i genitori, verrà applicato il calendario così come sopra formulato;
10. Il verserà, a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori, entro il Pt_2
giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sul c/c della Sig.ra L'assegno Unico sarà percepito in Pt_1
ragione del 50% cadauno, come per legge;
11. I coniugi provvederanno alle spese ordinarie dei figli minori, per il periodo di reciproca spettanza, nonché alle spese straordinarie per i figli, così come individuate dal Protocollo di intesa del Tribunale di Ascoli Piceno, recante il regime delle spese straordinarie. Dette spese, saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le spese che si renderanno necessarie, per il vestiario stagionale dei bambini, tutte le spese che si renderanno necessarie per l'avvio DEanno scolastico, nonché le spese sostenute dalla madre per la frequentazione del centro estivo, saranno considerate spese straordinarie e dunque ripartite al 50%, fatto salvo diverso accordo che le parti saranno sempre nella possibilità di stabilire di volta in volta. Per il rimborso delle ridette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia sostenute fornisca/esibisca con qualsiasi mezzo, anche tramite e- mail, all'altro genitore, scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti fiscali provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano. Tutte le spese straordinarie di valore superiore a €
150,00 devono essere preventivamente concordate tra le parti per poter essere ripetibili;
12. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito telefonico anche dei luoghi di villeggiatura e a facilitare i contatti tra i figli minori con l'altro genitore non presente;
13. I genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio di sé stessi e dei figli minori. Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28.05.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente DEintestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con prov. n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con D.Lvo n.
149/2022, con domanda congiunta ai sensi DEart. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, alla Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle parti, nonché quelli dei figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno, in quanto il matrimonio veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Ascoli Piceno al N. 13 anno 2007 parte 2 serie A;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 292/2025 introdotta con ricorso depositato in data 14.03.2025 da
(CF: ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
23.07.1975 ed ivi residente in [...] e CF: Parte_2
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Costantino Rozzi n. 13, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Tatiana Traini del
Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiara “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.03.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- contraevano matrimonio concordatario il giorno 27.04.2007 in Ascoli Piceno e il detto matrimonio veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Ascoli Piceno al N. 13 anno 2007 parte 2 serie A. I coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione nascevano n. 2 figli, , in Ascoli Piceno il Persona_1
21.05.2010 di anni 14 e , in Ascoli Piceno il 12.09.2013 di anni Persona_2
11 entrambi residenti in [...];
- la relazione sentimentale tra i coniugi, inizialmente caratterizzata da amore e collaborazione reciproca, si deteriorava nel tempo, tanto che cessava ogni forma di comunione materiale e spirituale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La Sig.ra Pt_1
vivrà nella casa di sua proprietà esclusiva, sita in Ascoli Piceno al viale Costantino
Rozzi n. 13, ove la stessa ha stabilito la propria residenza e il Sig. Parte_2
si è già trasferito, con il consenso della coniuge nella casa di proprietà della sua famiglia, sita in Ascoli Piceno alla via Erasmo Mari n. 53.
2. I figli minori saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori e resteranno collocati in modo prevalente presso la madre nell'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in Ascoli Piceno al viale Costantino Rozzi n. 13;
3. Entrambe le parti si impegnano reciprocamente a tenere alto il valore e il rispetto DEaltro genitore nei rapporti con i figli minori, nell'ottica di una costruttiva collaborazione per la salvaguardia DEambiente di crescita e sviluppo dei medesimi e, in considerazione DEaffidamento condiviso, entrambi i genitori avranno il dovere di seguire e curare le attività scolastiche e ludiche dei figli, impegnandosi attivamente in tutte le necessità dei bambini, seguendo prioritariamente le esigenze e le aspirazioni di questi ultimi;
4. I genitori sono consapevoli che i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura e educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli stessi danno atto che e hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori nonché con Per_1 Per_2
le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere DEapporto affettivo, della vicinanza e DEaiuto delle famiglie d'origine di entrambi;
5. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli minori, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso di sé; le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei bambini saranno assunte di comune accordo tra i genitori. In ogni caso i genitori si terranno reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione di e Per_1
; Per_2
6. Il padre avrà la possibilità di tenere con sé i figli minori a week - end alternati e precisamente dalle ore 9 del sabato mattina, quando i bambini saranno prelevati presso la casa materna, fino alle ore 20 della domenica sera quando i bambini saranno riaccompagnati presso la casa materna. Se i bambini trascorrono a scuola la mattinata del sabato, il padre potrà prelevarli all'uscita da scuola. Nelle settimane in cui i bambini NON trascorreranno il week end con il papà, lo stesso avrà la possibilità di prelevarli da scuola per n. 2 pomeriggi alla settimana e riaccompagnarli presso la casa materna entro le ore 20. I giorni in cui il padre preleverà i bambini intra-settimanalmente, si dovrà tenere conto delle esigenze lavorative paterne e degli impegni extra-scolastici dei bambini e vanno comunicati alla madre almeno 7 giorni prima. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare scrupolosamente gli orari di prelevamento e di riaccompagno dei minori, affinché possano organizzare efficacemente la propria vita, fatti salvi gli imprevisti;
7. Festività e altre occasioni: le feste da calendario verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori. Per le festività infra-annuali segnate in rosso sul calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, feste patronali) di anno in anno i coniugi si accorderanno in modo tale che i figli minori possano trascorrere quantomeno un giorno di festa con il padre e quello successivo con la madre mentre le feste private familiari (compleanni dei genitori, dei familiari e dei nonni, matrimoni, battesimi, comunioni e cresime) verranno trascorse dai bambini presso la famiglia di riferimento del festeggiato, senza recupero del week end successivo;
per le festività Natalizie, i bambini trascorreranno, ad anni alterni, il giorno 8 dicembre (considerato giorno di inizio delle festività natalizie) e la vigilia di Natale (compreso il pernotto) con il padre e il giorno di Natale e quello di ANto
AN con la madre, la notte di AN ST (compreso il pernotto) e il giorno di
Capodanno (inteso sino alle ore 22) con il padre e il giorno 6 gennaio con la madre;
il sabato ANto e il giorno di Pasqua (con pernotto), sempre ad anni alterni, con il padre ed il lunedì DEEL (da intendersi dalle ore 10 alle ore 22) con la madre;
8. Per quanto attiene al periodo di ferie dei genitori, i figli minori trascorreranno 15
(quindici) giorni con il padre e 15 (quindici) giorni con la madre, anche non consecutivi e da suddividersi nell'arco DEanno. I genitori si impegnano a comunicarsi con ampio anticipo e comunque non appena sarà possibile, il periodo di ferie estive e invernali loro concesso, per garantire una serena e proficua organizzazione degli spostamenti dei minori;
9. si precisa che il calendario sopra indicato e descritto, è da considerarsi redatto a titolo esemplificativo e dunque può essere derogato dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle proprie esigenze lavorative e umane, nonché dei desideri e degli impegni scolastici e ludici di e , nonché delle condizioni di Per_1 Per_2
salute degli stessi. In caso di disaccordo tra i genitori, verrà applicato il calendario così come sopra formulato;
10. Il verserà, a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori, entro il Pt_2
giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sul c/c della Sig.ra L'assegno Unico sarà percepito in Pt_1
ragione del 50% cadauno, come per legge;
11. I coniugi provvederanno alle spese ordinarie dei figli minori, per il periodo di reciproca spettanza, nonché alle spese straordinarie per i figli, così come individuate dal Protocollo di intesa del Tribunale di Ascoli Piceno, recante il regime delle spese straordinarie. Dette spese, saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Le spese che si renderanno necessarie, per il vestiario stagionale dei bambini, tutte le spese che si renderanno necessarie per l'avvio DEanno scolastico, nonché le spese sostenute dalla madre per la frequentazione del centro estivo, saranno considerate spese straordinarie e dunque ripartite al 50%, fatto salvo diverso accordo che le parti saranno sempre nella possibilità di stabilire di volta in volta. Per il rimborso delle ridette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia sostenute fornisca/esibisca con qualsiasi mezzo, anche tramite e- mail, all'altro genitore, scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti fiscali provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano. Tutte le spese straordinarie di valore superiore a €
150,00 devono essere preventivamente concordate tra le parti per poter essere ripetibili;
12. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito telefonico anche dei luoghi di villeggiatura e a facilitare i contatti tra i figli minori con l'altro genitore non presente;
13. I genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio di sé stessi e dei figli minori. Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28.05.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente DEintestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con prov. n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con D.Lvo n.
149/2022, con domanda congiunta ai sensi DEart. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, alla Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle parti, nonché quelli dei figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno, in quanto il matrimonio veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Ascoli Piceno al N. 13 anno 2007 parte 2 serie A;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi