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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 3145/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 14/11/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Domenico Columba, Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Via Castiglione
della Pescaia 61 – 00148 - Roma;
- appellante/appellato incidentale - E
(C.F. e P. IVA ), rappresentata CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Lorenzo Pittaluga (C.F. ); C.F._1
-appellata/ appellante incidentale –
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Pastore (c.f.
). C.F._3
- altro appellato -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 20733/2018 emessa dal
Tribunale Civile di Roma, depositata il 30.10.2018, nel giudizio iscritto al RG 54068/2013.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del
14.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata , quale titolare di ditta Parte_1
individuale, citava in giudizio , deducendo di aver installato CP_1
sul proprio trattore, appena acquistato, un dispositivo di telesorveglianza ed allarme, commercializzato dalla e che tale CP_1
mezzo veniva rubato nottetempo presso il deposito della stessa CP_2
ove era normalmente ricoverato. Precisava che nessuna Pt_1
segnalazione di allarme era giunta sul suo numero personale di cellulare né alla centrale operativa della società cui la aveva affidato il CP_1 monitoraggio e rilevamento degli allarmi, né alle stesse forze dell'ordine, nemmeno essendo stato possibile effettuare un tracciamento in remoto degli spostamenti del mezzo. Chiariva altresì di aver successivamente rinvenuto il dispositivo di teleallarme abbandonato nel proprio deposito.
Chiedeva quindi accertarsi la responsabilità della convenuta per inadempimento alle obbligazioni del contratto di telesorveglianza e condanna della stessa a risarcirgli il valore del mezzo.
Si costituiva ritualmente eccependo che fra le parti e per le CP_1
stesse ragioni fosse stato già instaurato un contenzioso presso il
Tribunale di Benevento, conclusosi nel 2010. Nel merito declinava la sussistenza di qualsiasi responsabilità, da ravvisarsi invece nell'operato della ditta per non aver installato a regola d'arte le CP_2
apparecchiature a marchio eccependo la necessità di disporre CP_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta installatrice degli apparati. Disposta l'integrazione, si costituiva la ditta CP_2
, asserendo che, a seguito di formale collaudo da parte di
[...] CP_1
si era rilevato il corretto funzionamento del sistema e quindi CP_1
aveva autorizzato la sottoscrizione del contratto di abbonamento per videosorveglianza con la ditta Pertanto, la responsabilità del Pt_1
mancato funzionamento delle apparecchiature non era attribuibile ad errata installazione, essendosi verificate anche precedenti segnalazioni di allarme, quanto piuttosto al mancato funzionamento delle stesse. Concessi i termini di legge ex art. 183 cpc e previo esperimento di CTU
volta a determinare il valore del mezzo al momento del furto, precisate le conclusioni dalle parti, e previa concessione dei termini di legge per memorie e repliche, il Tribunale con sentenza depositata il 30.10.2018, accoglieva parzialmente la domanda e condannava a CP_1
risarcire a il 50% del valore stimato in perizia in misura Parte_1
quindi di euro 16.250,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, condannandola altresì a corrispondere le spese legali sia a Parte_1
che alla ditta . CP_2
Avverso detta sentenza ha proposto rituale appello principale
[...]
e quindi appello incidentale , mentre la ditta Pt_1 CP_1 CP_2
ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale.
[...]
lamenta l'erroneità dei passaggi motivazionali della Parte_1
sentenza che limitano il risarcimento liquidato nella misura del 50% del valore del mezzo accertato in perizia, in ragione della responsabilità ex art. 1176 del per difetto di diligenza nel non aver stipulato alcun Pt_1
contratto di assicurazione per copertura del rischio di furto del mezzo.
Deduce l'appellante che tale detrazione del quantum risarcitorio sarebbe illegittima in quanto non sussistente alcuna obbligazione né contrattuale né ex lege di stipulare un contratto a copertura del rischio di furto, rilevando invece l'inadempimento della ai propri CP_1
specifici obblighi derivanti dal contratto sottoscritto di telesorveglianza, e quindi traducendosi il decisum del Tribunale in una sorta di indebita esenzione parziale della convenuta dalle proprie obbligazioni di integrale risarcimento. Chiede quindi la riforma della sentenza con condanna della all'integrale risarcimento del CP_1
valore del mezzo, ed alle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita ritualmente chiedendo con appello incidentale la CP_1
riforma della sentenza con condanna esclusiva della ditta installatrice a risarcire i danni derivanti dal furto, in quanto CP_2
sussistente un rilievo prioritario della obbligazione di corretta installazione delle apparecchiature rispetto a quelle derivanti dal contratto di telesorveglianza.
Lamenta in tal senso l'errata applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio da parte del Tribunale ove lo stesso aveva ritenuto dover essere a fornire la prova del proprio corretto CP_1
adempimento, mentre aveva escluso tale onere a carico della ditta installatrice, addossandolo sempre a Chiede altresì il rigetto CP_1
dell'avverso appello in quanto già nelle condizioni generali aveva chiarito come il contratto di telesorveglianza non costituiva né
sostituiva una polizza assicurativa per rischio furto, invitando il contraente a stipularla, per poter ottenere una piena garanzia contro il rischio di sottrazione del bene.
Infine la ditta ha chiesto il rigetto dell'appello CP_2
incidentale, in quanto il collaudo effettuato comprendeva anche la verifica della corretta installazione dell'impianto antifurto.
*** Tanto premesso l'appello principale appare meritevole di accoglimento per le ragioni che in prosieguo saranno chiarite.
Va anzitutto osservato che l'obbligo assicurativo dei veicoli a motore sussista per legge esclusivamente per la RCA, mentre è libera la scelta del proprietario se porre in copertura assicurativa ulteriori rischi, fra i quali il furto, l'incendio, il danneggiamento per atti di vandalismo e l'infortunio del conducente. Parimenti non si rinvengono fra le condizioni generali di contratto prodotte in atti per l'abbonamento al servizio di telesorveglianza clausole che obblighino il contraente alla previa stipulazione di un contratto assicurativo per il rischio di furto,
ma una mera raccomandazione o suggerimento sulla opportunità di effettuare tale copertura, stante il diverso oggetto contrattuale, sostanzialmente riconducibile per il contratto con ad un servizio CP_1
di allarme, telesorveglianza e tracciamento del mezzo ove eventualmente sottratto, e quindi parificabile ad un deterrente che favorisce la stipula di contratti assicurativi per rischio furto con premi minori. Tale tenore delle condizioni generali peraltro ingenera un ragionevole affidamento nel contraente di poter essere integralmente garantito delle conseguenze derivanti dall'inadempimento della società
la quale non si è premurata, nel predisporre le predette CP_1
condizioni generali, sia di subordinare la sottoscrizione del contratto alla previa stipula di polizza rischio furto sia, in alternativa, quantomeno di inserire ipotesi di limitazioni della garanzia, tramite anche differenziazione dei costi del servizio in presenza o meno di copertura del rischio furto. Ne consegue che al contraente che abbia, come in specie,
adeguatamente custodito il mezzo in luogo chiuso, peraltro con sistema esterno di allarme antintrusione che è risultato manomesso, e che non abbia peraltro in altro modo concorso colposamente, ex art. 1227 comma 2 c.c., alla verificazione dell'evento furto o all'aggravamento del relativo rischio, non possa essere addebitato, come erroneamente stabilito nella sentenza impugnata, una violazione dell'art. 1176 c.c. rispetto alle obbligazioni relative al rapporto dedotto, consistenti essenzialmente nel pagamento delle rate dell'abbonamento e in un obbligo di custodia del mezzo, proprie del contraente professionale, quali appunto quelle accertate all'atto del furto, ovvero il ricovero del mezzo chiuso presso il deposito della ditta Mare.
L'errore del Tribunale è quindi consistito nell'aver ritenuto la sussistenza di un obbligo di diligenza per la mancata stipula di un contratto di assicurazione, scelta che invece rientrava nella libertà di determinazione negoziale dell'appellante, e che non poteva quindi rientrare nei canoni generali della diligenza quam suis, con la correlata illegittimità della decurtazione del danno accertato con CTU nella misura del 50%.
Ne consegue la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento della somma pari alla metà del valore del mezzo rubato e la condanna al pagamento dell'intera somma maggiorata degli interessi legali, dalla domanda al saldo. Quanto all'appello incidentale non convince la tesi secondo la quale sussisterebbe una priorità valutativa, ignorata dal Tribunale, del rapporto contrattuale intervenuto fra installatore e contraente, di guisa che la mancata dimostrazione da parte della ditta della assenza CP_2
di errori nella installazione o della conformità della stessa alle istruzioni rilasciate dalla per effettuarla a regola d'arte, già eliderebbe CP_1
qualsiasi necessità di indagare il corretto adempimento della stessa.
Infatti come correttamente osservato dalla ditta installatrice, peraltro autorizzata e facente parte degli installatori abituali dei dispositivi all'esito della installazione avvenne un preciso collaudo della CP_1
funzionalità del dispositivo, positivamente asseverato dalla stessa che solo successivamente all'esito positivo, sottoscrisse CP_1
l'abbonamento per il servizio di allarme e telesorveglianza con
[...]
. Inoltre è espressamente indicato in calce al documento delle CP_3
condizioni generali nel modulo Componenti e Funzioni (prodotte dalla difesa del con le memorie ex art. 183, comma 6 numero 2 cpc) CP_3
che la garantiva le funzioni del terminale ovvero “Protezione CP_1
furto taglio cavi:in caso di distacco dell'alimentazione o di sabotaggio dell'unita centrale, a quadro spento, il terminale invia un allarme furto alla Centrale Operativa Viasat congiuntamente all'invio di un SMS al numero di cellulare dell'affiliato”. Quindi viene chiaramente indicata tale funzione del sistema che in specie, coincidente appunto con il distacco del terminale poi rinvenuto nel deposito, non si è
evidentemente attivata, con conseguente mancata segnalazione del furto in atto. Tale mancato funzionamento è con ogni evidenza non attribuibile alla pretesa inosservanza della corretta procedura di installazione, siccome verificata con l'operatività del dispositivo in fase di collaudo espletato dalla stessa ma presumibilmente a difetto intrinseco delle CP_1
componenti elettroniche del dispositivo stesso che non hanno funzionato all'atto della disconnessione.
Né diversamente ha tentato di allegare e provare che CP_1
l'inoperatività del dispositivo fosse dipesa da causa a se non imputabile, quali ad esempio l'esaurimento e la mancata sostituzione della batteria tampone o ad altra negligenza nella manutenzione della apparecchiatura da parte del contraente, così non riuscendo a superare la presunzione che le disfunzioni del sistema fossero ad ella imputabili, anche in termini di difetti di conformità dello specifico prodotto,
essendo peraltro ragionevolmente ipotizzabile il dispositivo fosse funzionante all'atto del collaudo, che ha avuto esito positivo, come innanzi già detto.
Stante l'accoglimento dell'appello principale, deve riformarsi anche il capo della sentenza relativo alle spese del primo grado, compreso quelle di ctu. Le stesse, quanto al rapporto processuale tra appellante principale e in applicazione del principio della CP_1
soccombenza, vanno poste a carico di quest'ultima e liquidate come da dispositivo, in misura intermedia fra i minimi e i massimi tariffari ratione temporis vigenti, in considerazione della corrispondente complessità dell'opera prestata. Resta ferma invece la regolazione delle spese di lite nei rapporti tra e l'appellato-terzo chiamato CP_1 CP_2
Per le stesse ragioni anche le spese del grado seguiranno la soccombenza sia nei rapporti appellante principale/appellante incidentale che nei rapporti appellante incidentale/appellata CP_2
e si liquidano secondo i parametri previsti dalle tabelle per la
[...]
determinazione dei compensi avvocato, di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni applicabili ratione temporis, per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore della presente causa, in misura intermedia fra i minimi e i massimi tariffari ratione temporis vigenti, in considerazione della corrispondente complessità dell'opera prestata, con esclusione dei compensi relativi alla fase di trattazione/istruttoria, non svoltasi.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 20733/2018, così provvede:
- Accoglie l'appello principale ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna a pagare a la somma CP_1 Parte_1
di euro 32.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
- Rigetta l'appello incidentale.
- Condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
del primo grado che liquida in euro 460,00 per esborsi ed euro 5.500,00, per compensi professionali, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ed oltre spese di CTU come già liquidate dal primo giudice;
- Condanna al pagamento delle spese del presente grado CP_1
a nella misura di complessivi euro 4.700,00, oltre Parte_1
spese generali, Iva e Cpa.
- Condanna al pagamento delle spese del presente grado CP_1
a nella misura di complessivi euro 4.700,00, oltre Parte_2
spese generali, Iva e Cpa in favore dell'antistataria avv. Patrizia
Pastore.
- Sussistono, come per legge, i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello già versato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14/04/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino