Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00788/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Terminiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Pierluigi Da Palestrina 16;
contro
Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
- del Decreto Questorile di rigetto dell’Istanza di rilascio del Porto d’Armi -OMISSIS-del -OMISSIS- notificato all’odierno ricorrente in data -OMISSIS-, e di ogni altro atto non conosciuto, presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. NN TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il decreto Questorile di rigetto dell’istanza di rilascio del Porto d’Armi del -OMISSIS-.
Con un’unica censura si sostiene che la Questura si sarebbe limitata a prendere atto della sentenza del -OMISSIS-, nell’ambito della quale il ricorrente aveva patteggiato una pena a sei mesi di reclusione per il reato di lesioni volontarie aggravate nel corso di una lite tra automobilisti e, ciò, senza considerare l’intervenuta riabilitazione.
Si è costituita la Questura di Firenze con una memoria, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 16 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DI
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 In primo luogo è necessario chiarire che il provvedimento è motivato in considerazione dell’assenza del requisito della “buona condotta” e non della “pericolosità” così come sostenuto nel ricorso.
1.2 Il presupposto della “buona condotta” ai sensi dell’art. 43 comma 2 del TULPS è strettamente correlato ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, diretta a considerare tutti quei fatti e elementi che, seppur non espressione di pericolosità sociale, appaiono comunque rilevanti al fine di ottenere la licenza del porto d’armi.
1.3 E’ noto che secondo un costante orientamento giurisprudenziale “ la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all'uso delle stesse (Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza n. 6812 del 30/11/2018)”.
Anche questo Tribunale ha avuto modo di chiarire che " il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza " (Cons. St., sez. III, 1° luglio 2019, n. 4511; Cons. St., sez. III, 25 luglio 2019, n. 1972; Cons. St., sez. III, 1° aprile 2019, n. 2135; TAR Toscana, n. 1016/2025, n. 651/2025).
1.4 La Questura, sulla base di detti principi e lungi dall’applicare un mero automatismo riferito alla sopracitata condanna, ha dato rilievo alla gravità e al contesto in cui è maturata l’aggressione del ricorrente e nei confronti di un altro automobilista.
1.5 Risulta incontestato, infatti, che il ricorrente, in conseguenza di un litigio stradale, ha ferito un altro soggetto con una livella per lavori edilizi di circa 80 cm, cagionandogli una ferita al braccio sinistro e, ciò, pur essendo stato lo stesso ricorrente ad aver tamponato la vettura che lo precedeva.
Lo stesso ricorrente ha, inoltre, ammesso di aver appositamente seguito l’altra vettura (nonostante stesse andando da tutt'altra parte) con lo scopo di aggredire il guidatore con il quale si era scambiato alcune offese.
1.6 L’Amministrazione ha valutato l’intervenuta riabilitazione, ma ha ritenuto detta circostanza recessiva rispetto alle modalità dell’aggressione e alla base della sentenza di condanna.
1.7 Nemmeno ha rilievo la presunta risalenza nel tempo dei fatti, in quanto anche qui precedenti pronunce hanno chiarito che " i requisiti di buona condotta e di affidabilità richiesti dalla legge postulano che il soggetto richiedente risulti necessariamente di condotta specchiata, esente da vicende anche remote nel tempo, rispettoso delle norme e dei regolamenti in genere e capace di vivere in modo trasparente e corretto nei rapporti civili con gli altri consociati " (TAR Toscana, sent. 78/2020 del 20.6.2020; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. IV, 20/10/2023, n. 958).
1.8 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NN TO, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NN TO | DO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.