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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4326 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 20 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 23652 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2024 vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Parte_1
Boncompagni n. 93, presso lo studio dell'avv. Marco Corradi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E in Controparte_1
persona del procuratore speciale, dott. , elettivamente Controparte_2
domiciliata in Roma, alla via Fratelli Ruspoli n. 2, presso lo studio dell'avv.
Chiara Parmeggiani che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia
l'opposto decreto ingiuntivo n. 9314/2023 (R.G. n. 19982/2023) emesso dal
Tribunale di Roma in data del 16 maggio 2023. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
1 Per l'opposta: “… preliminarmente dichiarare l'opposizione inammissibile per difetto dei requisiti di legge secondo il dettato della sentenza della
Cassazione SS.UU. n. 9479/2023; nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso svolta in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto per
i motivi svolti nella superiore narrativa e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 9314/2023 n. RG 19982/2023 nei confronti di . Con l'integrale vittoria delle spese di lite”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 31 maggio 2024 Parte_1
ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il
[...]
decreto ingiuntivo n. 9314/2023, emesso da questo Tribunale in data 16 maggio 2023 su istanza della soc. Controparte_1
con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della
[...] somma di €10.218,28#, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso di un finanziamento;
• che a sostegno dell'opposizione l'attore ha in sintesi dedotto che: a) la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
e perfezionatasi per compiuta giacenza del plico presso la casa comunale, doveva considerarsi come non mai avvenuta (e, dunque, inesistente) dal momento che l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa prevista dal ridetto art. 140 non era stata compilata in nessuna delle sue parti, ciò che legittimava la proposizione dell'opposizione tardiva;
b) il difetto di notifica del decreto ingiuntivo aveva comportato l'inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
• che la costituitasi in Controparte_1
giudizio, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione;
• considerato che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, la mancata compilazione dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, quale prevista dall'art. 140 c.p.c., non comporta l'inesistenza della
2 notificazione, ma è mera causa di nullità della stessa (v. Cass.,
30.1.2019, n. 2683);
• che, anche ove per ipotesi fosse dimostrato che non Parte_1
ha avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per la detta irregolarità della notificazione, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. da lui formulata, sebbene ammissibile, andrebbe comunque rigettata poiché, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, anche tenuto conto che la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude, conseguentemente, ogni presunzione di abbandono del titolo, ciò che costituisce il fondamento della previsione d'inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (cfr. Cass., 21.1.2019, n. 1509; Cass., 28.8.2009, n.
18791; Cass., 1.9.2000, n. 11498);
• che, invero, nel caso di specie, come si desume dai documenti versati in atti, la notificazione del decreto ingiuntivo si è perfezionata, sia pure invalidamente, il 9 giugno 2023, quindi entro il termine di cui all'art. 644
c.p.c.;
• che, al di là dell'infondata eccezione di inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644 c.p.c., il non ha svolo ulteriori motivi di Pt_1
opposizione e, comunque, non ha in alcun modo contestato i fatti posti a base dell'avversa pretesa creditoria;
• ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere rigettata;
• e che infine le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 931/2023, così provvede: Parte_1
3 1. - rigetta l'opposizione;
2. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del giudizio che Controparte_1
liquida in €2.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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