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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5119 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione del rapporto genitori-figli nati fuori dal matrimonio tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to D'Angelo Parte_1
Emiliano presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Castelluzzo Controparte_1
Erica presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 23.04.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dalle parti.
IN FATTO E IN DIRITTO Le parti intraprendevano una convivenza dal 2008 al 2019 e dalla stessa nascevano i figli Per_1
nato il [...], e nato il [...].
[...] Persona_2
Con ricorso ritualmente depositato in data 21.08.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere affinché venissero regolamentati i rapporti tra genitori-figli nati fuori dal matrimonio.
In particolare, parte ricorrente chiedeva disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento privilegiato presso la madre in Teano (CE) e disciplinarsi il relativo diritto di visita del genitore non collocatario.
Inoltre, chiedeva porsi a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a euro 300,00 per ciascun figlio, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi al collocamento prevalente dei minori presso la madre ed all'affido condiviso degli stessi, chiedendo disciplinarsi il diritto di visita da parte del genitore non collocatario, ed infine, chiedendo di poter versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a euro 350,00 mensili in totale ( in subordine euro 400,00 mensili in totale) oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie, e alla percezione dell'assegno unico nella sua totalità in favore della madre.
All'udienza del 27.12.2024, il G.I. disciplinava il diritto di visita da parte del genitore non collocatario e poneva a carico di parte resistente l'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, il G.I. rinviava all'udienza del 18.04.2025 per la verifica del bonario componimento.
All'udienza del 18.04.2025 i procuratori costituiti delle parti chiedevano breve rinvio per il deposito dell'accordo tra le parti.
All'udienza cartolare del 23.04.2025 le parti depositavano il predetto accordo e confermavano di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nello stesso che di seguito si trascrivono:
“1)Collocamento, affidamento e diritto di visita
Le parti si conformano e richiamano al contenuto del provvedimento giudiziale del 27.12.2024, che, per i figli minori
e , nati a Sessa Aurunca rispettivamente il 26 12 2008 e il 23 Persona_3 Persona_4
03 2012, testualmente dispone:
• affida i figli minori ad entrambi i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre secondo quanto previsto in ricorso essendoci stata adesione del padre tenuta in considerazione la distanza geografica dei luoghi di residenza delle parti;
ovvero” durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre gli ultimi dieci gironi di luglio e la prima Contr quindicina di agosto con il padre e la seconda quindicina con la madre – si rammenta che il personale gode di un solo mese di ferie annue, di cui solo il 15 usufruibili in agosto. Per quanto riguarda le vacanze natalizie i minori trascorreranno in modo alternato la prima parte del periodo di ferie con uno dei genitori e la seconda parte con l'altro, con questa cadenza: dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e viceversa, ad anni alterni, previo accordo sull'anno di inizio della rotazione o statuizione giudiziale alternativa. Le vacanze pasquali saranno trascorse con il padre e con la madre ad anni alterni previo accordo sull'anno di inizio della rotazione o statuizione giudiziale sostitutiva. Stante la lontananza fisica del padre, i minori saranno costantemente accuditi dalla madre con l'ausilio della nonna materna. Il padre potrà se avrà occasionalmente la possibilità di scendere dal suo luogo di residenza , stare con i minori ogni fine dare alla madre resta inteso che la seguente clausola sarà destinata alla modifica in caso di trasferimento del padre ad una sede scolastica più vicina.
• assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli;
2) Diritto al mantenimento dei minori
Il contributo al mantenimento dei minori è stabilito in euro 250,00 per ciascun figlio, come già disposto con il provvedimento reso all'udienza del 27 12 2024, somma che verrà versata direttamente alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario le cui coordinate verranno successivamente indicate
Il diritto al mantenimento sarà soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT;
3)Assegno unico universale
L'assegno unico e universale verrà recepito, in virtù del collocamento prevalente presso la madre e la distanza geografica della dimora del padre, interamente dalla signora Parte_1
4) spese odontoiatriche
Nelle more della presente procedura, la signora ha anticipato spese odontoiatriche per il figlio minore Parte_1 Per_2
trattamento preventivato ed accettato ad costo complessivo di €. 3.000,00, parzialmente già versato dalla sola madre
[...]
e pertanto, il signor si impegna a versare in favore della signora entro e non oltre il 31 12 2025, la CP_1 Parte_1 quota pari alla metà della spesa preventivata, ovverosia €. 1.500,00;
5) Spese legali
Le parti concordano che ciascuno provvederà autonomamente alla liquidazione delle competenze del proprio difensore e questi ultimi rinunciano al vincolo della solidarietà professionale.”
Considerato che all'interno degli accordi non vi è il riferimento alla contribuzione alle spese straordinarie da parte del genitore non collocatario e che queste ultime salvo diverso accordo tra le parti devono intendersi ripartite tra i genitori al 50% ( si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V).
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi delle minori così come integrato in parte motiva.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando cosi provvede:
1. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
2. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 23.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5119 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione del rapporto genitori-figli nati fuori dal matrimonio tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to D'Angelo Parte_1
Emiliano presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Castelluzzo Controparte_1
Erica presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 23.04.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dalle parti.
IN FATTO E IN DIRITTO Le parti intraprendevano una convivenza dal 2008 al 2019 e dalla stessa nascevano i figli Per_1
nato il [...], e nato il [...].
[...] Persona_2
Con ricorso ritualmente depositato in data 21.08.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere affinché venissero regolamentati i rapporti tra genitori-figli nati fuori dal matrimonio.
In particolare, parte ricorrente chiedeva disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento privilegiato presso la madre in Teano (CE) e disciplinarsi il relativo diritto di visita del genitore non collocatario.
Inoltre, chiedeva porsi a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a euro 300,00 per ciascun figlio, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi al collocamento prevalente dei minori presso la madre ed all'affido condiviso degli stessi, chiedendo disciplinarsi il diritto di visita da parte del genitore non collocatario, ed infine, chiedendo di poter versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a euro 350,00 mensili in totale ( in subordine euro 400,00 mensili in totale) oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie, e alla percezione dell'assegno unico nella sua totalità in favore della madre.
All'udienza del 27.12.2024, il G.I. disciplinava il diritto di visita da parte del genitore non collocatario e poneva a carico di parte resistente l'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, il G.I. rinviava all'udienza del 18.04.2025 per la verifica del bonario componimento.
All'udienza del 18.04.2025 i procuratori costituiti delle parti chiedevano breve rinvio per il deposito dell'accordo tra le parti.
All'udienza cartolare del 23.04.2025 le parti depositavano il predetto accordo e confermavano di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nello stesso che di seguito si trascrivono:
“1)Collocamento, affidamento e diritto di visita
Le parti si conformano e richiamano al contenuto del provvedimento giudiziale del 27.12.2024, che, per i figli minori
e , nati a Sessa Aurunca rispettivamente il 26 12 2008 e il 23 Persona_3 Persona_4
03 2012, testualmente dispone:
• affida i figli minori ad entrambi i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre secondo quanto previsto in ricorso essendoci stata adesione del padre tenuta in considerazione la distanza geografica dei luoghi di residenza delle parti;
ovvero” durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre gli ultimi dieci gironi di luglio e la prima Contr quindicina di agosto con il padre e la seconda quindicina con la madre – si rammenta che il personale gode di un solo mese di ferie annue, di cui solo il 15 usufruibili in agosto. Per quanto riguarda le vacanze natalizie i minori trascorreranno in modo alternato la prima parte del periodo di ferie con uno dei genitori e la seconda parte con l'altro, con questa cadenza: dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e viceversa, ad anni alterni, previo accordo sull'anno di inizio della rotazione o statuizione giudiziale alternativa. Le vacanze pasquali saranno trascorse con il padre e con la madre ad anni alterni previo accordo sull'anno di inizio della rotazione o statuizione giudiziale sostitutiva. Stante la lontananza fisica del padre, i minori saranno costantemente accuditi dalla madre con l'ausilio della nonna materna. Il padre potrà se avrà occasionalmente la possibilità di scendere dal suo luogo di residenza , stare con i minori ogni fine dare alla madre resta inteso che la seguente clausola sarà destinata alla modifica in caso di trasferimento del padre ad una sede scolastica più vicina.
• assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli;
2) Diritto al mantenimento dei minori
Il contributo al mantenimento dei minori è stabilito in euro 250,00 per ciascun figlio, come già disposto con il provvedimento reso all'udienza del 27 12 2024, somma che verrà versata direttamente alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario le cui coordinate verranno successivamente indicate
Il diritto al mantenimento sarà soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT;
3)Assegno unico universale
L'assegno unico e universale verrà recepito, in virtù del collocamento prevalente presso la madre e la distanza geografica della dimora del padre, interamente dalla signora Parte_1
4) spese odontoiatriche
Nelle more della presente procedura, la signora ha anticipato spese odontoiatriche per il figlio minore Parte_1 Per_2
trattamento preventivato ed accettato ad costo complessivo di €. 3.000,00, parzialmente già versato dalla sola madre
[...]
e pertanto, il signor si impegna a versare in favore della signora entro e non oltre il 31 12 2025, la CP_1 Parte_1 quota pari alla metà della spesa preventivata, ovverosia €. 1.500,00;
5) Spese legali
Le parti concordano che ciascuno provvederà autonomamente alla liquidazione delle competenze del proprio difensore e questi ultimi rinunciano al vincolo della solidarietà professionale.”
Considerato che all'interno degli accordi non vi è il riferimento alla contribuzione alle spese straordinarie da parte del genitore non collocatario e che queste ultime salvo diverso accordo tra le parti devono intendersi ripartite tra i genitori al 50% ( si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V).
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi delle minori così come integrato in parte motiva.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando cosi provvede:
1. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti;
2. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 23.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso