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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/09/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/09/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4607 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU, Pt_1 opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. CINZIA BURAGLIA , opposto
Fatto e diritto
1. L'Ente opponente ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 197/2023, rg. 3408/23. Oggetto del monitorio opposto è un credito di euro
687,62, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vantato dal signor nei confronti CP_1
Fondo di Garanzia per i crediti di lavoro (ultimi tre ratei tredicesima 2019 ed ultimi tre ratei Pt_1 quattordicesima 2019) risultanti al passivo fallimentare della società Manitalidea spa, posta in
Amministrazione Straordinaria con provvedimento n. 1/2020.
2. L'Ente assume la non debenza di dette somme a fronte dell'incompletezza della domanda amministrativa di parte, pur a fronte delle richieste integrazioni relative allo stato passivo esecutivo ed al modulo SR52 sottoscritto dal Commissario (o in alternativa al modello SR54), omissioni che hanno comportato il rigetto della domanda con provvedimento del 9 maggio 2023.
3. Deduce in particolare l'Ente che il modello SR52 sarebbe prescritto dalla circolare Pt_1
n. 70/23 (all. 11) che disciplina la procedura di lavorazione delle domande di accesso al fondo di garanzia. Eccepisce comunque la mancata prova scritta del credito, non risultante dagli allegati al ricorso monitorio, contesta il disposto cumulo tra interessi e rivalutazione, la condanna alle spese di lite.
4. Si è costituita la parte opposta sostenendo la sussistenza del diritto, che ritiene di aer documentalmente provato già in sede monitoria mediante la produzione del verbale di stato passivo esecutivo da cui risulta l'ammissione per euro 819,65 per ratei 13° e 14° 2019 (qualificati in domanda di insinuazione come 9/12 di 13° e 3/12 di 14° “con la conseguenza che gli ultimi tre ratei di detti emolumenti erano pari a quelli oggetto di ingiunzione: 348,31 per ultimi tre ratei di 13ma (819,65 : 9 x 3) 348,31 per ultimi tre ratei di
14ma (come indicato nell'ammissione al passivo)”). In particolare l'opposto sostiene che la documentazione ulteriore richiesta dall'Ente non fosse necessaria, e tuttavia di aver trasmesso il modello SR54 (a fronte della mancata sottoscrizione da parte del Commissario del modello SR52) in allegato alla domanda amministrativa telematica (N. 0467685) del 29.10.2022, in allegato alla domanda amministrativa inviata con raccomandata del 26.10.2022, in allegato al ricorso amministrativo (n. 2350532) proposto avverso il silenzio-rigetto dell'Ente in data 21.3.2023. Sostiene che la richiesta di integrazione documentale del
7.4.2023 sia tardiva in quanto successiva al termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento nonché alla presentazione del ricorso amministrativo. Ha infine sostenuto la cumulabilità tra interessi e rivalutazione. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecuzione, eccependo la mancata ricezione del provvedimento di rigetto del 9.5.2023, comunque successivo al ricorso amministrativo.
5. La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
6. L'opposizione è fondata e deve essere accolta, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo pur a fronte del riconoscimento del diritto sostanziale già azionato in sede monitoria, per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Deve permettersi che su parte opposta, attore sostanziale, grava l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi del diritto invocato. Sul punto, nella propria memoria, la parte argomenta circa l'avvenuta produzione della documentazione richiesta dall'Ente ai fini dell'esame della domanda, documentazione comunque ritenuta non necessaria;
deve invece primariamente aversi riguardo alla sussistenza del diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo di garanzia, e solo in caso affermativo si potrà in un secondo momento procedere alla valutazione della regolarità della domanda amministrativa presentata e delle relative conseguenze. Ciò in base alle considerazioni che seguono.
8. L'iter procedimentale volto all'accertamento dei presupposti per beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché quello finalizzato all'erogazione delle stesse, è governato direttamente dall'Ente. Gli adempimenti che scandiscono il suddetto iter sono infatti demandati dalla legge direttamente alle amministrazioni, in mancanza di specifiche disposizioni legislative o regolamentari (art. 4, l. 241/90). Quanto, nello specifico, agli enti previdenziali, l'art. 16, co.
6 della l. 412/91 prevede, per quanto qui interessa, che “Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale”. A sua volta il D.L. 78 /2010, conv. con mod. dalla legge n.
122/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici.
9. Tali procedure, tuttavia, disciplinano esclusivamente le modalità di trasmissione delle domande, mentre non possono derogare ai requisiti legalmente previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Ente. Il diritto a beneficiare della prestazione sorge infatti a fronte di valida domanda amministrativa, laddove sussistano tutti i presupposti normativamente previsti. Tali requisiti devono essere portati a conoscenza dell'Ente con le modalità dallo stesso stabilite, ma dette modalità non possono avere come effetto quello di spostare in avanti la decorrenza del diritto rispetto al momento perfezionativo della fattispecie legale (momento eventualmente successivo alla domanda amministrativa, come nel caso di specie).
10. In altri termini, la corretta presentazione della modulistica da cui emerga la spettanza del beneficio, pur funzionale all'accertamento svolto in sede amministrativa, non costituisce elemento costitutivo della pretesa giuridica, sicché l'eventuale tardività di tale produzione non può incidere sulla spettanza del diritto, bensì esclusivamente sulla sua liquidazione, con ogni conseguenza in termini di maturazione degli accessori sugli arretrati.
11. Il primo profilo controverso attiene quindi alla spettanza in capo al ricorrente delle somme richieste a titolo di ratei di 13° e 14°, credito esistente nei confronti del datore così come accertato in sede fallimentare, a norma degli artt. 91 e ss. l.fall., tale essendo la sede deputata al relativo accertamento a norma dell'art. 52 l. fall., e cristallizzato nel decreto di esecutività dello stato passivo, in atti.
12. L'accertamento del credito svoltosi in sede concorsuale è definitivo quanto a esistenza e quantificazione del credito nei confronti del datore, ma non vincola l' al subentro nel debito Pt_1 dell'imprenditore fallito in base all'art. 2 l. 297/82, posto che l'Ente, in quanto soggetto esterno alla procedura concorsuale, può invocare l'inoperatività della garanzia instituita da detta norma a fronte del difetto delle condizioni poste dalla stessa. In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. L - , sentenza n. 19277 del 19/7/2018 e sentenza n. 4897 del 23/2/2021), così precisando il proprio precedente orientamento (Sez. L, Sentenza n. 24730 del 4/12/2015). 13. Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR o delle ultime tre mensilità dal fondo di garanzia si configura infatti come diritto di credito a una prestazione previdenziale, Pt_1 distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (di recente, anche Cass., sez. lav., 2 febbraio 2022, n. 3165). La definitività dello stato passivo, conseguentemente, preclude all' esclusivamente la proposizione delle eccezioni volte a Pt_1 contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro (cfr. ancora Sent. n. 19277/2018 cit.). Il diritto di credito previdenziale, invece, trova i suoi presupposti oggettivi e soggettivi direttamente nella legge, presupposti che quindi ben possono essere contestati da titolare della corrispondente Pt_1 obbligazione. L'ammissione del lavoratore al passivo è elemento idoneo ad integrare soltanto alcuni di tali requisiti.
14. La prova dell'esistenza del diritto alla prestazione previdenziale azionata in sede monitoria nel caso di specie richiede quindi l'allegazione e prova dei presupposti di cui all'art. 2 del d.lgs. 80/92, che al comma 1 prevede: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
15. Sul punto la parte opposta allega, incontestatamente, di aver lavorato fino al 30 settembre 2019 e di essersi insinuata al passivo per gli ultimi tre ratei di 13° e 14° del relativo anno, da intendersi quindi come riferiti alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2019. L'inerenza delle somme ammesse al passivo a tali mensilità si evince dalla domanda di ammissione al passivo, pure allegata alla memoria. I ratei delle mensilità aggiuntive rientrano pienamente nella locuzione “crediti di lavoro […] inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”. Quanto alla collocazione temporale di tali mensilità rispetto al termine di 12 mesi indicato dalla norma, risulta allegato che la procedura concorsuale sia stata aperta con procedura n. 1/2020, di cui è in atti la sentenza datata 4.2.2020. Le spettanze relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre ricadono quindi nell'orizzonte temporale disciplinato dalla norma.
16. Quanto al secondo profilo, la procedura di immissione delle domande di accesso al
Fondo di garanzia è disciplinata dalla normativa secondaria richiamata in ricorso ed allegata allo Pt_1 stesso (circolare n. 26/2023), in base alla quale è necessario produrre, oltre alla documentazione relativa alla prova del credito e dello stato di insolvenza, anche il modello SR52 o SR54. 17. Il ricorrente ha prodotto la ricevuta di presentazione della domanda amministrativa telematica, una raccomandata con cui allega di aver proposto la medesima domanda anche in forma cartacea, la ricevuta di proposizione del ricorso amministrativo, sostenendo di aver allegato tutta la documentazione richiesta già in queste tre occasioni, tutte precedenti al provvedimento di soccorso istruttorio del 7.4.2023, intervenuto comunque oltre i termini di formazione del silenzio rigetto. Da tali documenti, tuttavia, non risulta che la documentazione di cui l'ente contesta la mancanza sia stata effettivamente prodotta. In particolare, dalle ricevute di presentazione della domanda telematica e del ricorso risulta la presenza di un unico allegato i pdf (sebbene dalla denominazione dello stesso sembra presumersi che lo stesso fosse composto da una pluralità di documenti), non versato in atti e di cui quindi non è possibile accertare il contenuto;
dalla domanda cartacea risulta un elenco di allegati che appare completo, ma gli allegati stessi non sono in atti e non è quindi possibile verificare l'effettiva trasmissione degli stessi, che peraltro non sarebbe comunque avvenuta in modalità valide non essendo ammessa – in base alla richiamata normativa secondaria – la presentazione di domande cartacee, dovendo gli aspiranti beneficiari servirsi unicamente degli applicativi apprestati dall'Ente.
18. Parte ricorrente non ha quindi fornito la prova di aver tempestivamente prodotto tutta la modulistica necessaria ai fini dell'esame della domanda amministrativa.
19. Deve conseguentemente riconoscersi che difettava, al momento della proposizione del ricorso monitorio, la prova del credito nei confronti dell' che avrebbe richiesto anche la prova Pt_1 dell'esigibilità delle somme e quindi della regolarità della domanda amministrativa, non fornita. Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere revocato.
20. Ciò non può ostare, tuttavia, al riconoscimento del diritto, in base a tutto quanto detto ai precedenti punti da 7 a 10.
21. Al contrario, l'avvenuto accertamento in questa sede del diritto sostanziale impone la condanna dell'Ente al pagamento delle somme richieste. Sulle stesse non spettano gli accessori, poiché in assenza di prova della regolarità e completezza della domanda amministrativa non è provato che la mancata erogazione da parte dell'Ente sia dipesa da causa allo stesso imputabile (con conseguente assorbimento della questione relativa alla cumulabilità tra rivalutazione ed interessi).
22. Per la stessa ragione, le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4607 /2023 r.g.: - in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo numero n. 197/2023 del 5.7.2023 del Tribunale di Tivoli, r.g. 3408/2023;
- accerta il diritto di a beneficiare delle prestazioni del Fondo di garanzia in Controparte_1 relazione ai ratei di 13° e 14° mensilità relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2019, e conseguentemente condanna l' a pagare allo stesso la somma di euro 687,62; Pt_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 25/09/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/09/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4607 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU, Pt_1 opponente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. CINZIA BURAGLIA , opposto
Fatto e diritto
1. L'Ente opponente ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 197/2023, rg. 3408/23. Oggetto del monitorio opposto è un credito di euro
687,62, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vantato dal signor nei confronti CP_1
Fondo di Garanzia per i crediti di lavoro (ultimi tre ratei tredicesima 2019 ed ultimi tre ratei Pt_1 quattordicesima 2019) risultanti al passivo fallimentare della società Manitalidea spa, posta in
Amministrazione Straordinaria con provvedimento n. 1/2020.
2. L'Ente assume la non debenza di dette somme a fronte dell'incompletezza della domanda amministrativa di parte, pur a fronte delle richieste integrazioni relative allo stato passivo esecutivo ed al modulo SR52 sottoscritto dal Commissario (o in alternativa al modello SR54), omissioni che hanno comportato il rigetto della domanda con provvedimento del 9 maggio 2023.
3. Deduce in particolare l'Ente che il modello SR52 sarebbe prescritto dalla circolare Pt_1
n. 70/23 (all. 11) che disciplina la procedura di lavorazione delle domande di accesso al fondo di garanzia. Eccepisce comunque la mancata prova scritta del credito, non risultante dagli allegati al ricorso monitorio, contesta il disposto cumulo tra interessi e rivalutazione, la condanna alle spese di lite.
4. Si è costituita la parte opposta sostenendo la sussistenza del diritto, che ritiene di aer documentalmente provato già in sede monitoria mediante la produzione del verbale di stato passivo esecutivo da cui risulta l'ammissione per euro 819,65 per ratei 13° e 14° 2019 (qualificati in domanda di insinuazione come 9/12 di 13° e 3/12 di 14° “con la conseguenza che gli ultimi tre ratei di detti emolumenti erano pari a quelli oggetto di ingiunzione: 348,31 per ultimi tre ratei di 13ma (819,65 : 9 x 3) 348,31 per ultimi tre ratei di
14ma (come indicato nell'ammissione al passivo)”). In particolare l'opposto sostiene che la documentazione ulteriore richiesta dall'Ente non fosse necessaria, e tuttavia di aver trasmesso il modello SR54 (a fronte della mancata sottoscrizione da parte del Commissario del modello SR52) in allegato alla domanda amministrativa telematica (N. 0467685) del 29.10.2022, in allegato alla domanda amministrativa inviata con raccomandata del 26.10.2022, in allegato al ricorso amministrativo (n. 2350532) proposto avverso il silenzio-rigetto dell'Ente in data 21.3.2023. Sostiene che la richiesta di integrazione documentale del
7.4.2023 sia tardiva in quanto successiva al termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento nonché alla presentazione del ricorso amministrativo. Ha infine sostenuto la cumulabilità tra interessi e rivalutazione. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecuzione, eccependo la mancata ricezione del provvedimento di rigetto del 9.5.2023, comunque successivo al ricorso amministrativo.
5. La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
6. L'opposizione è fondata e deve essere accolta, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo pur a fronte del riconoscimento del diritto sostanziale già azionato in sede monitoria, per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Deve permettersi che su parte opposta, attore sostanziale, grava l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi del diritto invocato. Sul punto, nella propria memoria, la parte argomenta circa l'avvenuta produzione della documentazione richiesta dall'Ente ai fini dell'esame della domanda, documentazione comunque ritenuta non necessaria;
deve invece primariamente aversi riguardo alla sussistenza del diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo di garanzia, e solo in caso affermativo si potrà in un secondo momento procedere alla valutazione della regolarità della domanda amministrativa presentata e delle relative conseguenze. Ciò in base alle considerazioni che seguono.
8. L'iter procedimentale volto all'accertamento dei presupposti per beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché quello finalizzato all'erogazione delle stesse, è governato direttamente dall'Ente. Gli adempimenti che scandiscono il suddetto iter sono infatti demandati dalla legge direttamente alle amministrazioni, in mancanza di specifiche disposizioni legislative o regolamentari (art. 4, l. 241/90). Quanto, nello specifico, agli enti previdenziali, l'art. 16, co.
6 della l. 412/91 prevede, per quanto qui interessa, che “Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale”. A sua volta il D.L. 78 /2010, conv. con mod. dalla legge n.
122/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici.
9. Tali procedure, tuttavia, disciplinano esclusivamente le modalità di trasmissione delle domande, mentre non possono derogare ai requisiti legalmente previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Ente. Il diritto a beneficiare della prestazione sorge infatti a fronte di valida domanda amministrativa, laddove sussistano tutti i presupposti normativamente previsti. Tali requisiti devono essere portati a conoscenza dell'Ente con le modalità dallo stesso stabilite, ma dette modalità non possono avere come effetto quello di spostare in avanti la decorrenza del diritto rispetto al momento perfezionativo della fattispecie legale (momento eventualmente successivo alla domanda amministrativa, come nel caso di specie).
10. In altri termini, la corretta presentazione della modulistica da cui emerga la spettanza del beneficio, pur funzionale all'accertamento svolto in sede amministrativa, non costituisce elemento costitutivo della pretesa giuridica, sicché l'eventuale tardività di tale produzione non può incidere sulla spettanza del diritto, bensì esclusivamente sulla sua liquidazione, con ogni conseguenza in termini di maturazione degli accessori sugli arretrati.
11. Il primo profilo controverso attiene quindi alla spettanza in capo al ricorrente delle somme richieste a titolo di ratei di 13° e 14°, credito esistente nei confronti del datore così come accertato in sede fallimentare, a norma degli artt. 91 e ss. l.fall., tale essendo la sede deputata al relativo accertamento a norma dell'art. 52 l. fall., e cristallizzato nel decreto di esecutività dello stato passivo, in atti.
12. L'accertamento del credito svoltosi in sede concorsuale è definitivo quanto a esistenza e quantificazione del credito nei confronti del datore, ma non vincola l' al subentro nel debito Pt_1 dell'imprenditore fallito in base all'art. 2 l. 297/82, posto che l'Ente, in quanto soggetto esterno alla procedura concorsuale, può invocare l'inoperatività della garanzia instituita da detta norma a fronte del difetto delle condizioni poste dalla stessa. In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. L - , sentenza n. 19277 del 19/7/2018 e sentenza n. 4897 del 23/2/2021), così precisando il proprio precedente orientamento (Sez. L, Sentenza n. 24730 del 4/12/2015). 13. Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR o delle ultime tre mensilità dal fondo di garanzia si configura infatti come diritto di credito a una prestazione previdenziale, Pt_1 distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (di recente, anche Cass., sez. lav., 2 febbraio 2022, n. 3165). La definitività dello stato passivo, conseguentemente, preclude all' esclusivamente la proposizione delle eccezioni volte a Pt_1 contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro (cfr. ancora Sent. n. 19277/2018 cit.). Il diritto di credito previdenziale, invece, trova i suoi presupposti oggettivi e soggettivi direttamente nella legge, presupposti che quindi ben possono essere contestati da titolare della corrispondente Pt_1 obbligazione. L'ammissione del lavoratore al passivo è elemento idoneo ad integrare soltanto alcuni di tali requisiti.
14. La prova dell'esistenza del diritto alla prestazione previdenziale azionata in sede monitoria nel caso di specie richiede quindi l'allegazione e prova dei presupposti di cui all'art. 2 del d.lgs. 80/92, che al comma 1 prevede: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
15. Sul punto la parte opposta allega, incontestatamente, di aver lavorato fino al 30 settembre 2019 e di essersi insinuata al passivo per gli ultimi tre ratei di 13° e 14° del relativo anno, da intendersi quindi come riferiti alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2019. L'inerenza delle somme ammesse al passivo a tali mensilità si evince dalla domanda di ammissione al passivo, pure allegata alla memoria. I ratei delle mensilità aggiuntive rientrano pienamente nella locuzione “crediti di lavoro […] inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”. Quanto alla collocazione temporale di tali mensilità rispetto al termine di 12 mesi indicato dalla norma, risulta allegato che la procedura concorsuale sia stata aperta con procedura n. 1/2020, di cui è in atti la sentenza datata 4.2.2020. Le spettanze relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre ricadono quindi nell'orizzonte temporale disciplinato dalla norma.
16. Quanto al secondo profilo, la procedura di immissione delle domande di accesso al
Fondo di garanzia è disciplinata dalla normativa secondaria richiamata in ricorso ed allegata allo Pt_1 stesso (circolare n. 26/2023), in base alla quale è necessario produrre, oltre alla documentazione relativa alla prova del credito e dello stato di insolvenza, anche il modello SR52 o SR54. 17. Il ricorrente ha prodotto la ricevuta di presentazione della domanda amministrativa telematica, una raccomandata con cui allega di aver proposto la medesima domanda anche in forma cartacea, la ricevuta di proposizione del ricorso amministrativo, sostenendo di aver allegato tutta la documentazione richiesta già in queste tre occasioni, tutte precedenti al provvedimento di soccorso istruttorio del 7.4.2023, intervenuto comunque oltre i termini di formazione del silenzio rigetto. Da tali documenti, tuttavia, non risulta che la documentazione di cui l'ente contesta la mancanza sia stata effettivamente prodotta. In particolare, dalle ricevute di presentazione della domanda telematica e del ricorso risulta la presenza di un unico allegato i pdf (sebbene dalla denominazione dello stesso sembra presumersi che lo stesso fosse composto da una pluralità di documenti), non versato in atti e di cui quindi non è possibile accertare il contenuto;
dalla domanda cartacea risulta un elenco di allegati che appare completo, ma gli allegati stessi non sono in atti e non è quindi possibile verificare l'effettiva trasmissione degli stessi, che peraltro non sarebbe comunque avvenuta in modalità valide non essendo ammessa – in base alla richiamata normativa secondaria – la presentazione di domande cartacee, dovendo gli aspiranti beneficiari servirsi unicamente degli applicativi apprestati dall'Ente.
18. Parte ricorrente non ha quindi fornito la prova di aver tempestivamente prodotto tutta la modulistica necessaria ai fini dell'esame della domanda amministrativa.
19. Deve conseguentemente riconoscersi che difettava, al momento della proposizione del ricorso monitorio, la prova del credito nei confronti dell' che avrebbe richiesto anche la prova Pt_1 dell'esigibilità delle somme e quindi della regolarità della domanda amministrativa, non fornita. Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere revocato.
20. Ciò non può ostare, tuttavia, al riconoscimento del diritto, in base a tutto quanto detto ai precedenti punti da 7 a 10.
21. Al contrario, l'avvenuto accertamento in questa sede del diritto sostanziale impone la condanna dell'Ente al pagamento delle somme richieste. Sulle stesse non spettano gli accessori, poiché in assenza di prova della regolarità e completezza della domanda amministrativa non è provato che la mancata erogazione da parte dell'Ente sia dipesa da causa allo stesso imputabile (con conseguente assorbimento della questione relativa alla cumulabilità tra rivalutazione ed interessi).
22. Per la stessa ragione, le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4607 /2023 r.g.: - in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo numero n. 197/2023 del 5.7.2023 del Tribunale di Tivoli, r.g. 3408/2023;
- accerta il diritto di a beneficiare delle prestazioni del Fondo di garanzia in Controparte_1 relazione ai ratei di 13° e 14° mensilità relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2019, e conseguentemente condanna l' a pagare allo stesso la somma di euro 687,62; Pt_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 25/09/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni