Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
R.G.P.U. 143 / 2025
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Francesco Paolo Feo Giudice dott. Edmondo Cacace Giudice relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
La società Omnia 2007 s.r.l. domanda all'Autorità Giudiziaria di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società Emac s.r.l.
A fondamento di tale richiesta la parte ricorrente rappresenta di essere titolare nei confronti quest'ultima di un diritto di credito, di natura pecuniaria, pari a 63.541,81 euro e che la resistente versa in stato di insolvenza.
Preliminarmente, nonostante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, va rilevata la regolare instaurazione del
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
La società ricorrente ha infatti prodotto un titolo giudiziale, un decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di Napoli corredato da prova della sua notifica al debitore, che accerta e condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'odierna ricorrente ad una somma di denaro che integra la condizione di procedibilità sancita dall'art. 49 ult. co. l.f.
Dall'esame degli ultimi tre bilanci disponibili, risalenti alle annualità 2010, 2021 e 2022, depositati presso la camera di commercio ed
acquisiti nel corso dell'istruttoria, emerga altresì l'integrazione dei requisiti dimensionali soggettivi, tali da escludere che la resistente possa essere considerata un'impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d) c.c.i.i.
Il perdurante inadempimento del credito di cui è titolare la ricorrente e alla sussistenza altresì di una debitoria nei confronti verso l'ente previdenziale (in riscossione presso l'omonima agenzia pubblica) dichiarata da quest'ultimo sempre nel corso dell'espletata istruttoria, sono elementi che denotano effettivamente lo stato di insolvenza in cui versa la Emac s.r.l.
Per le esposte ragioni la domanda è fondata e merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società EMAC s.r.l., in persona del l.r.p.t., codice fiscale 08447251219, con sede in Napoli alla via Scarlatti n. 150, cap 80127
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina
Giudice delegato alla procedura il dott. Loredana Ferrara in sostituzione sul ruolo ex AR;
Curatore avv. Domenico Cappuccio, in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva
dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa
il giorno 26 giugno 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna
ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i. Si prenoti a debito. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente dott. Gian Piero Scoppa