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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/04/2024, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
N. 877/2021 Reg. Gen. Aff. Cont.
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 1173 del 19.3.2021
Oggetto: indebito previdenziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di previdenza iscritta al n. 877/2021 R.G. Corte Appello lavoro tra
' rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Parte 1
dagli avv.ti Aldo Licci e Tiziana Cudazzo
Appellante
e
CP 1, in persona del Presidente in carica, con sede in Roma, rappresentato e difeso, giusta procura generale richiamata in atti, dagli avv.ti Riccardo Salvo e Salvatore Graziuso
Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 19.3.2021 il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso del 19.1.2017 con cui Parte 1 premesso di essere titolare di pensione SO con decorrenza dicembre 1992, aveva esposto di aver ricevuto, in data 23/12/2013, nota del 10/12/2013 con cui | CP_1 le aveva comunicato che per il periodo da luglio 2002 a luglio 2005 erano stati pagati euro 19.634,01 in più sulla pensione in godimento in quanto "l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta". L'istituto procedeva al recupero delle somme con una trattenuta pari al 20% sulla pensione a partire dal mese di Marzo 2014. Tanto esposto la ricorrente sosteneva violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 comma 41 della legge numero 335 del 1995 per avere errato CP 1 nel calcolo dei redditi incumulabili;
violazione dell'articolo 13 della legge n. 412/1991 in quanto la comunicazione dell'indebito era avvenuta a distanza di oltre un anno rispetto a quello in cui l'CP_2 era venuto a conoscenza dei redditi incidenti sulla pensione goduta. Precisava, a tal proposito, che, che | CP_1 aveva chiesto, per la prima volta, somme relative agli anni 2002 e 2003 con nota del 23/12/2005 ma mai specificate con un prospetto contabile da cui potesse evincersi la misura della riduzione della pensione. Ne conseguiva la decadenza dell' CP dalla facoltà di procedere al recupero delle somme.
La ricorrente aveva concluso chiedendo dichiararsi il diritto alla pensione SO da cui andava detratto solo la quota non cumulabile con reddito pari al 25% in subordine al CP 40% e l'annullamento dell'indebito di euro 19.634,00 e condanna dell a restituire le somme indebitamente trattenute, con vittoria di spese.
Costituito in quel grado di giudizio | CP 1 aveva domandato il rigetto del ricorso osservando che l'indebito non dipendeva unicamente dal superamento dei limiti reddituali personali della pensionata, bensì anche dalla perdita della contitolarità, da parte dei tre figli della ricorrente, della pensione di reversibilità. Nel corso del 2005
CP 1 aveva verificato a livello centralizzato che parte ricorrente non aveva mai presentato le dovute comunicazioni reddituali e che erano venute meno le condizioni di contitolarità della pensione da parte dei figli. In particolare, come comunicato con lettera del 16/06/2005, Persona 1 figlio universitario nato il [...], '
risultava contitolare da dicembre 1992 a luglio 2001; Persona 2 figlia universitaria nata il [...], risultava contitolare da dicembre 1992 ad ottobre 2002;
Persona 3 figlio universitario nato il [...], risultava contitolare da dicembre 1992 a giugno 2002. Al venir meno delle condizioni per la contitolarità la pensione doveva essere decurtata delle quote relative ai figli che prima erano a carico del coniuge superstite. Inoltre dalla consultazione degli archivi fiscali emergeva un reddito per il solo lavoro dipendente pari ad euro 20.000 nel 2002, euro 20.480 nel
2003, euro 21.000 nel 2004 ed euro 22.000 nel 2005, tale reddito comportava una riduzione della pensione di reversibilità pari al 25%. Alla luce di tali dati veniva così ricostituita la pensione di reversibilità della ricorrente con la decurtazione delle quote di contitolarità dei figli, non più spettanti, e con la trattenuta pari al 25% dell'importo in forza dell'articolo 1 della legge numero 335 del 1995. L CP 2 convenuto evidenziava altresì che la pensionata aveva omesso di comunicare per tempo all CP_1 il possesso di redditi incidenti sulla misura del trattamento minimo. Da tanto conseguiva l'inapplicabilità della sanatoria di cui all'articolo 52 della legge numero 88 del 1989.
Con le note depositate il 26/09/2019 la ricorrente, preso atto che l'indebito scaturiva anche dalla cessazione della contitolarità, lamentava violazione del principio di trasparenza da parte dell'|| CP _, deduceva che | CP 1 non aveva provato che i figli della signora Pt 1 avessero cessato di godere della contitolarità della pensione prima del
31/07/2005 e che, in ogni caso, alla cessazione della contitolarità, la pensione del titolare rimasto doveva essere calcolata operando un conteggio virtuale, come se vi fosse stato sempre un unico titolare sin dal decesso del dante causa.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese, rilevando che | CP 1 già con lettera del 16/06/2005 aveva comunicato alla ricorrente la riliquidazione della pensione indicando la cessazione della contitolarità in capo ai figli della ricorrente dal luglio 2001, da ottobre 2002 e da giugno 2002 e la formazione di un indebito di euro 19.669,18 conseguente e con ulteriore lettera del
23/12/2005, ricevuta dalla pensionata il 21/02/2006, aveva informato la medesima dell'indebita erogazione. Pertanto, doveva ritenersi che la ricorrente sin dal 2005 fosse a conoscenza della ragione dell'indebito e cioè del venir meno della contitolarità. Peraltro a pagina 7 del ricorso si faceva riferimento alla lettera del
23/12/2005 affermando che con essa | CP 1 aveva chiesto per la prima volta somme relative agli anni 2002 2003 mentre invece nella missiva si leggeva che l'indebito riguardava proprio il periodo luglio 2002/luglio 2005. Da tanto, secondo il giudicante, conseguiva che la motivazione del provvedimento del 10/12/2013 non era lacunosa in quanto tale provvedimento richiamava la lettera del 23/12/2005.
Parte ricorrente non aveva altresì allegato che la sua pensione, una volta ricalcolata come se spettasse ad un unico titolare sin dalla decorrenza, fosse passibile di integrazione al trattamento minimo si da poter fruire delle integrazioni di cui all'articolo
4 della legge numero 140 del 1985 tanto più che ella negli anni dal 2002 al 2005 aveva percepito un reddito annuo superiore ad euro 20.000. Avverso la sentenza Parte 1 ha proposto appello con ricorso del 13/09/2021 con cui ha articolato i motivi di seguito compendiati:
1) Omessa motivazione circa l'eccepita decadenza annuale dell'istituto ai sensi dell'articolo 13 della legge numero 412 del 1991 L CP 1 può procedere al recupero degli indebiti pensionistici purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui si è avuto conoscenza, da parte dell'Istituto, del reddito incidente sulla pensione goduta.
Pertanto, non sono recuperabili le somme riferite agli anni 2002 e 2003, sempre che la nota CP 1 del giugno 2005 e quella successiva del dicembre 2005 non siano da ritenersi illegittime per le ragioni che saranno di seguito specificate.
Il Tribunale ha completamente omesso di motivare in ordine all'eccezione di decadenza annuale dell'Istituto dall'azione di recupero rispetto all'indebito.
2) Violazione del principio di trasparenza dell'iter amministrativo. Genericità ed indeterminatezza del provvedimento di indebito
Il Tribunale fa derivare la conseguenza che la motivazione del dicembre 2013 non sia lacunosa in quanto tale provvedimento richiamerebbe la lettera del 2005, nota alla ricorrente, così non considerando che il provvedimento CP_1 del 10/12/2013 richiama solo la lettera del 23/12/2005 quasi ad annullare la precedente nota del giugno dello stesso anno ed è diversamente motivato poiché da nessuna parte di quella nota si evince che la ragione sottesa al recupero è collegata alla contitolarità dei figli.
La produzione del provvedimento del 2005 in corso di giudizio da parte dell' CP_ e l'individuazione di altre ragioni non collegate al reddito personale del pensionato non costituiscono circostanze sufficienti a sanare la carenza di motivazione del provvedimento e la genericità dello stesso.
Inoltre la nota del dicembre 2013 non reca un prospetto riepilogativo dei pagamenti
.CP erronei effettuati dall' e delle date in cui i supposti emolumenti previdenziali non dovuti sarebbero stati corrisposti. CP 3) Omessa motivazione sulla conoscenza, da parte dell' della data di perdita del diritto alla contitolarità.
LCP 1 possedeva tutte le informazioni che avrebbero consentito di sospendere per tempo la prestazione non spettante ai contitolari. L'indebito intanto è stato comunicato solo nel 2013 atteso che la comunicazione del 23/12/2005 non parla di contitolarità;
Va altresì considerato che CP 1, avendo concesso la contitolarità della reversibilità per i figli dopo la maggiore età, era a conoscenza che il figlio Per 1 aveva smesso Per il corso universitario nel luglio del 2001; La figlia aveva smesso nell'ottobre del
2002 ed il figlio Per 3 nel giugno del 2002 e pertanto avrebbe dovuto comunicare l'indebito entro l'anno successivo alla cessazione dei requisiti, ma sia la comunicazione del dicembre 2005 sia quella di giugno 2005 erano tardive ai fini della ripetizione dell'indebito poiché alla maggiore età è assimilabile la fine del corso universitario. Ne consegue che, a partire dalla data di compimento naturale dei corsi di studi accademici (quattro anni), CP_1 aveva un anno di tempo per provvedere alla correzione, eliminando la quota non dovuta.
4) Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 115 cpc
Il Tribunale ha imposto alla parte ricorrente di contestare a sua volta il solo fatto che
CP 1 abbia affermato di aver operato i calcoli correttamente, calcoli che solo l' CP_2 potrebbe dimostrare. Inoltre, con le note autorizzate era stata la ricorrente a formulare richiesta di ammissione di CTU contabile per verificare la ricostruzione della prestazione pensionistica della titolare della reversibilità secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte con la sentenza numero 20104 del 2011.
5) Sulla condanna al pagamento dei compensi di causa fermi restando la fondatezza del merito della domanda e la richiesta di integrale la riforma della sentenza, si impugna la pronuncia di condanna ai danni della pensionata per sua iniquità, avuto riguardo alla complessiva condotta dell CP 1 nella fase anteriore alla proposizione del giudizio per cui si chiede quantomeno la compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha concluso domandando che si dichiari il diritto dell'appellane a vedersi detratta dalla pensione solo la quota non cumulabile nella misura del 25% o, in subordine, del 40%; si annulli l'indebito con condanna dell CP 1 a restituire quanto trattenuto maggiorato di interessi legali;
si riformi il capo di condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado e distrazione delle somme del primo grado in favore dell'avv. Aldo Licci e di quelle del secondo in favore degli avv.ti Aldo Licci e Tiziana Cudazzo.
L CP_1 si è costituito con memoria del 8.3.2023 per domandare il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.3.2022, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1. A confutazione del secondo motivo di appello la Corte osserva che la prima comunicazione afferente all'indebito di euro 19.634,01 relativo al periodo da luglio 2002 a luglio 2005, è consistita nella lettera datata
23.12.2005, pacificamente nota alla appellante perché da questa richiamata a pag. 7 del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado,
a sua volta richiamata nella nota di indebito del 10.12.2013.
La nota del 23.12.2005 che riferiva quale causale dell'indebito il ricalcolo della pensione SO da cui era scaturito un importo inferiore, era stata preceduta dal Mod. TE08 del 16.6.2005, che l'appellante non ha mai espressamente contestato di non conoscere, in cui si riporta il ricalcolo della pensione SO con indebito, relativo al periodo luglio 2002
- luglio 2005, di euro 19.634,01. In tale Modello si precisa che la pensione comprende le quote di Persona 1 , figlio universitario nato il 22
Persona 2 figlialuglio 1975, contitolare da dicembre 1992 a luglio 2001; universitaria nata il [...], contitolare da dicembre 1992 ad ottobre 2002;
Persona 3 figlio universitario nato il [...], contitolare da dicembre
1992 a giugno 2002. L CP_1 ha altresì provato che l'appellante, fra il 2002 ed il 2005, ha dichiarato redditi da lavoro dipendente compresi fra euro 20.000,00 ed euro
22.000,00 annui.
Deve tuttavia darsi atto che solo con la costituzione in giudizio | Controparte_3 ha chiarito che la causale dell'indebito è duplice.
2. Sulla scorta di quanto esposto sub 1. può procedersi all'esame del primo motivo di appello che è parzialmente fondato.
In materia questa Corte fa propri i principi espressi in Cass., Sentenza n. 13918 del
20.5.2021 di cui si riporta il seguente stralcio:
<
8. La legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che CP 1 "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
9. Si è affermato, al riguardo, che "l'obbligo dell' CP 1 di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori CP 1 e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13
I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.
11. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che Part condiziona o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all' CP_2 siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.
12. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
13. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al
31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
14. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
15. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
16. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
17. All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione del comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l'CP 1 < {...) provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza>. Il termine < recupero> non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno
(civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all CP 1, ma va inteso nel senso che entro tale termine | CP 2 deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato.
In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del 2020 >>.
Orbene, deve concludersi nel senso della maturata decadenza con riferimento alle somme indebitamente percepite nell'anno 2002 poiché l'art. 13, comma 2 della legge n. 412 si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta la conoscibilità del redditi, deve procedersi alla "verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. Cass.,
Sentenza n. 3802 del 8.2.2019) e considerato che l'accipiens aveva dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi erano perciò conoscibili dall'CP 1 al quale già l'art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali (cfr. Cass,
Ordinanza n. 12608/2020).
I redditi dell'anno 2002 erano infatti conoscibili all CP 1 nell'anno 2003 e dovevano formare oggetto di richiesta di restituzione entro l'anno 2004. La nota del 23.12.2005, preceduta dal Mod. TE08 del 16.6.2005, appare invece tempestiva rispetto agli indebiti relativi agli anni 2003, 2004 e 2005.
3. Passando ad esaminare il terzo motivo di appello, va ribadito che la norma complessiva che deriva dalla combinazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989 e dell'art. 13, comma 1, della I. n. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma, in realtà, innovativa (C. Cost. 10.2.1993, n. 39) è quella per cui l'indebito pensionistico CP 1 per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_4
[...] con riferimento al mantenimento della contitolarità della pensione SO, in favore dei tre figli dell'appellante, oltre la data di conclusione/abbandono degli studi universitari o il compimento del 26° anno di età, giova rammentare che, trattandosi di figli tutti maggiorenni, annualmente ciascuno di loro doveva presentare l'istanza per continuare a fruire del beneficio di cui all'art. 22 della I. n. 903/1965("per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università").Come previsto dalla circolare CP 1 del
18.11.2015 n. 185 prevede che “Per ciò che concerne le modalità di pagamento, le sedi, accertati tutti i requisiti di legge per il riconoscimento/mantenimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, porranno in pagamento la prestazione dal primo giorno del mese successivo la data dell'avvenuta iscrizione, comprensiva dei ratei arretrati". Con Messaggio del 7.11.2017 n. 4413 | CP_1 ha anche precisato che:
"L'Istituto, al fine del riconoscimento della pensione in favore del superstite che abbia superato il 18° anno di età, deve accertare che il percorso di studio frequentato dallo stesso sia riconducibile a quelli di cui alla disposizione normativa e, pertanto, alla luce delle riforme in materia, sia ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS). A tal fine, con riferimento all'anno scolastico o accademico d'interesse, sono informazioni relativamente alla necessarie denominazione e alla durata del corso, al titolo di studio rilasciato a completamento dello stesso nonché alla natura giuridica dell'istituto presso il quale il superstite è iscritto (statale/paritario/non paritario, Centro di formazione professionale, etc...)"
Ritiene, pertanto, la Corte che non risulta né allegato né provato che la prosecuzione del versamento delle quote di contitolarità sia dipeso da dolo del pensionato (non avendo CP 1 riferito di produzione di documentazione ingannevole), mentre emerge chiaramente che il pagamento indebito è interamente imputabile ad errore dell CP_1 specie ove si consideri che Persona 1 il 22.7.2001 aveva compiuto 26 anni, che costituisce il limite di età massimo, mentre i gemelli Persona 2 e Per 3 avevano completato il corso universitario rispettivamente a ottobre e giugno 2002.
Sotto altro profilo, non rilevato da parte appellante, deve evidenziarsi che il soggetto legittimato passivo, relativamente all'indebito maturato a titolo di quote di contitolarità non dovute, non avrebbe dovuto essere la pensionata Parte 1 bensì i figli contitolari e maggiorenni.
Ne consegue l'irripetibilità dell'intero indebito ascrivibile al pagamento di quote di contitolarità non dovute.
4. Il quarto motivo di appello è parzialmente fondato.
Avendo | CP 1 riconosciuto che dalla pensione SO in godimento alla appellante è stata detratta la quota non cumulabile col reddito prodotto in misura pari al 25%, su cui ha concordato parte appellante, non v'è ragione di procedere ad una declaratoria in tal senso.
Resta però il problema della parte di indebito, maturato limitatamente agli anni 2003,
2004 e 2005, ascrivibile al superamento dei redditi personali della pensionata.
Questa Corte, con ordinanza del 7.11.2023, ha invitato | CP 1 a: - indicare, anno per anno, l'indebito maturato sulla pensione SO in ragione del superamento del limite di reddito personale di Parte 1 con specificazione dei criteri di riduzione della prestazione;
- indicare anno per anno il debito maturato con riferimento alla posizione dei figli con titolari della pensione SO.
All'udienza di rinvio del 20/03/2024 si è preso atto del mancato deposito dei chiarimenti richiesti da parte dell'CP il cui il procuratore ha chiesto ulteriore termine per adempiere all'ordinanza della Corte che, tenuto anche conto dell'opposizione alla richiesta di rinvio formulata da parte appellante, ha riservato la causa per la decisione.
Considerato che, a giudizio di questa Corte, buona parte dell'indebito, avuto riguardo alla sua duplice causale ed alla decadenza annuale applicata alla parte di indebito maturata nel 2002, è risultata irripetibile, sarebbe stato onere dell CP 1 - che solo con la memoria di costituzione in primo grado ha esplicitato le causali dell'indebito - documentare l'entità dell'indebito ricollegabile, anno per anno, a ciascuna delle due causali (del superamento del limite reddituale persona della Pt 1 e delle quote di contitolarità non dovute), risultando non necessario disporre CTU contabile, con aggravio di spese per una delle due parti, dal momento che l'ente previdenziale dispone di tutti gli elementi per fornire il chiarimento richiesto.
Il mancato adempimento al quesito posto dalla Corte, unito alle considerazioni in fatto e in diritto fin qui svolte, comporta l'accoglimento della domanda di annullamento dell'indebito di euro 19.634,00 e la condanna dell CP 1 alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo, maggiorato di rivalutazione monetaria o interessi legali dal dovuto al saldo.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, così assorbito il quinto motivo di appello.
Per mero errore materiale non è stata disposta la distrazione delle somme del primo grado in favore dell'avv. Aldo Licci e di quelle del secondo in favore degli avv.ti Aldo Licci e Tiziana Cudazzo.
P. Q. M.
- Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., La Corte d'Appello di Lecce definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del
CP 1, avverso la sentenza Parte 3 Controparte_5 del 19.3.2021 n. 1173 del Tribunale di Le .ce, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragior.
e, per l'effetto, annulla l'indebito di uro 19.634,00 e condanna dell CP 1 alla restituzione di quanto trattenuto a tale štolo, maggiorato di rivalutazione monetaria o interessi legale dal dovuto al saldo
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grad di giudizio, liquidate in euro 1.863,00 per il primo grado ed in euro 1.983,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forrettarie (15%) come per legge. motivazione entro 60 giorni. Riserva il deposito della
Così deciso in Lecce, il 20/03/2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvana Botrugno
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 1173 del 19.3.2021
Oggetto: indebito previdenziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di previdenza iscritta al n. 877/2021 R.G. Corte Appello lavoro tra
' rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Parte 1
dagli avv.ti Aldo Licci e Tiziana Cudazzo
Appellante
e
CP 1, in persona del Presidente in carica, con sede in Roma, rappresentato e difeso, giusta procura generale richiamata in atti, dagli avv.ti Riccardo Salvo e Salvatore Graziuso
Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 19.3.2021 il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso del 19.1.2017 con cui Parte 1 premesso di essere titolare di pensione SO con decorrenza dicembre 1992, aveva esposto di aver ricevuto, in data 23/12/2013, nota del 10/12/2013 con cui | CP_1 le aveva comunicato che per il periodo da luglio 2002 a luglio 2005 erano stati pagati euro 19.634,01 in più sulla pensione in godimento in quanto "l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta". L'istituto procedeva al recupero delle somme con una trattenuta pari al 20% sulla pensione a partire dal mese di Marzo 2014. Tanto esposto la ricorrente sosteneva violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 comma 41 della legge numero 335 del 1995 per avere errato CP 1 nel calcolo dei redditi incumulabili;
violazione dell'articolo 13 della legge n. 412/1991 in quanto la comunicazione dell'indebito era avvenuta a distanza di oltre un anno rispetto a quello in cui l'CP_2 era venuto a conoscenza dei redditi incidenti sulla pensione goduta. Precisava, a tal proposito, che, che | CP_1 aveva chiesto, per la prima volta, somme relative agli anni 2002 e 2003 con nota del 23/12/2005 ma mai specificate con un prospetto contabile da cui potesse evincersi la misura della riduzione della pensione. Ne conseguiva la decadenza dell' CP dalla facoltà di procedere al recupero delle somme.
La ricorrente aveva concluso chiedendo dichiararsi il diritto alla pensione SO da cui andava detratto solo la quota non cumulabile con reddito pari al 25% in subordine al CP 40% e l'annullamento dell'indebito di euro 19.634,00 e condanna dell a restituire le somme indebitamente trattenute, con vittoria di spese.
Costituito in quel grado di giudizio | CP 1 aveva domandato il rigetto del ricorso osservando che l'indebito non dipendeva unicamente dal superamento dei limiti reddituali personali della pensionata, bensì anche dalla perdita della contitolarità, da parte dei tre figli della ricorrente, della pensione di reversibilità. Nel corso del 2005
CP 1 aveva verificato a livello centralizzato che parte ricorrente non aveva mai presentato le dovute comunicazioni reddituali e che erano venute meno le condizioni di contitolarità della pensione da parte dei figli. In particolare, come comunicato con lettera del 16/06/2005, Persona 1 figlio universitario nato il [...], '
risultava contitolare da dicembre 1992 a luglio 2001; Persona 2 figlia universitaria nata il [...], risultava contitolare da dicembre 1992 ad ottobre 2002;
Persona 3 figlio universitario nato il [...], risultava contitolare da dicembre 1992 a giugno 2002. Al venir meno delle condizioni per la contitolarità la pensione doveva essere decurtata delle quote relative ai figli che prima erano a carico del coniuge superstite. Inoltre dalla consultazione degli archivi fiscali emergeva un reddito per il solo lavoro dipendente pari ad euro 20.000 nel 2002, euro 20.480 nel
2003, euro 21.000 nel 2004 ed euro 22.000 nel 2005, tale reddito comportava una riduzione della pensione di reversibilità pari al 25%. Alla luce di tali dati veniva così ricostituita la pensione di reversibilità della ricorrente con la decurtazione delle quote di contitolarità dei figli, non più spettanti, e con la trattenuta pari al 25% dell'importo in forza dell'articolo 1 della legge numero 335 del 1995. L CP 2 convenuto evidenziava altresì che la pensionata aveva omesso di comunicare per tempo all CP_1 il possesso di redditi incidenti sulla misura del trattamento minimo. Da tanto conseguiva l'inapplicabilità della sanatoria di cui all'articolo 52 della legge numero 88 del 1989.
Con le note depositate il 26/09/2019 la ricorrente, preso atto che l'indebito scaturiva anche dalla cessazione della contitolarità, lamentava violazione del principio di trasparenza da parte dell'|| CP _, deduceva che | CP 1 non aveva provato che i figli della signora Pt 1 avessero cessato di godere della contitolarità della pensione prima del
31/07/2005 e che, in ogni caso, alla cessazione della contitolarità, la pensione del titolare rimasto doveva essere calcolata operando un conteggio virtuale, come se vi fosse stato sempre un unico titolare sin dal decesso del dante causa.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese, rilevando che | CP 1 già con lettera del 16/06/2005 aveva comunicato alla ricorrente la riliquidazione della pensione indicando la cessazione della contitolarità in capo ai figli della ricorrente dal luglio 2001, da ottobre 2002 e da giugno 2002 e la formazione di un indebito di euro 19.669,18 conseguente e con ulteriore lettera del
23/12/2005, ricevuta dalla pensionata il 21/02/2006, aveva informato la medesima dell'indebita erogazione. Pertanto, doveva ritenersi che la ricorrente sin dal 2005 fosse a conoscenza della ragione dell'indebito e cioè del venir meno della contitolarità. Peraltro a pagina 7 del ricorso si faceva riferimento alla lettera del
23/12/2005 affermando che con essa | CP 1 aveva chiesto per la prima volta somme relative agli anni 2002 2003 mentre invece nella missiva si leggeva che l'indebito riguardava proprio il periodo luglio 2002/luglio 2005. Da tanto, secondo il giudicante, conseguiva che la motivazione del provvedimento del 10/12/2013 non era lacunosa in quanto tale provvedimento richiamava la lettera del 23/12/2005.
Parte ricorrente non aveva altresì allegato che la sua pensione, una volta ricalcolata come se spettasse ad un unico titolare sin dalla decorrenza, fosse passibile di integrazione al trattamento minimo si da poter fruire delle integrazioni di cui all'articolo
4 della legge numero 140 del 1985 tanto più che ella negli anni dal 2002 al 2005 aveva percepito un reddito annuo superiore ad euro 20.000. Avverso la sentenza Parte 1 ha proposto appello con ricorso del 13/09/2021 con cui ha articolato i motivi di seguito compendiati:
1) Omessa motivazione circa l'eccepita decadenza annuale dell'istituto ai sensi dell'articolo 13 della legge numero 412 del 1991 L CP 1 può procedere al recupero degli indebiti pensionistici purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui si è avuto conoscenza, da parte dell'Istituto, del reddito incidente sulla pensione goduta.
Pertanto, non sono recuperabili le somme riferite agli anni 2002 e 2003, sempre che la nota CP 1 del giugno 2005 e quella successiva del dicembre 2005 non siano da ritenersi illegittime per le ragioni che saranno di seguito specificate.
Il Tribunale ha completamente omesso di motivare in ordine all'eccezione di decadenza annuale dell'Istituto dall'azione di recupero rispetto all'indebito.
2) Violazione del principio di trasparenza dell'iter amministrativo. Genericità ed indeterminatezza del provvedimento di indebito
Il Tribunale fa derivare la conseguenza che la motivazione del dicembre 2013 non sia lacunosa in quanto tale provvedimento richiamerebbe la lettera del 2005, nota alla ricorrente, così non considerando che il provvedimento CP_1 del 10/12/2013 richiama solo la lettera del 23/12/2005 quasi ad annullare la precedente nota del giugno dello stesso anno ed è diversamente motivato poiché da nessuna parte di quella nota si evince che la ragione sottesa al recupero è collegata alla contitolarità dei figli.
La produzione del provvedimento del 2005 in corso di giudizio da parte dell' CP_ e l'individuazione di altre ragioni non collegate al reddito personale del pensionato non costituiscono circostanze sufficienti a sanare la carenza di motivazione del provvedimento e la genericità dello stesso.
Inoltre la nota del dicembre 2013 non reca un prospetto riepilogativo dei pagamenti
.CP erronei effettuati dall' e delle date in cui i supposti emolumenti previdenziali non dovuti sarebbero stati corrisposti. CP 3) Omessa motivazione sulla conoscenza, da parte dell' della data di perdita del diritto alla contitolarità.
LCP 1 possedeva tutte le informazioni che avrebbero consentito di sospendere per tempo la prestazione non spettante ai contitolari. L'indebito intanto è stato comunicato solo nel 2013 atteso che la comunicazione del 23/12/2005 non parla di contitolarità;
Va altresì considerato che CP 1, avendo concesso la contitolarità della reversibilità per i figli dopo la maggiore età, era a conoscenza che il figlio Per 1 aveva smesso Per il corso universitario nel luglio del 2001; La figlia aveva smesso nell'ottobre del
2002 ed il figlio Per 3 nel giugno del 2002 e pertanto avrebbe dovuto comunicare l'indebito entro l'anno successivo alla cessazione dei requisiti, ma sia la comunicazione del dicembre 2005 sia quella di giugno 2005 erano tardive ai fini della ripetizione dell'indebito poiché alla maggiore età è assimilabile la fine del corso universitario. Ne consegue che, a partire dalla data di compimento naturale dei corsi di studi accademici (quattro anni), CP_1 aveva un anno di tempo per provvedere alla correzione, eliminando la quota non dovuta.
4) Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 115 cpc
Il Tribunale ha imposto alla parte ricorrente di contestare a sua volta il solo fatto che
CP 1 abbia affermato di aver operato i calcoli correttamente, calcoli che solo l' CP_2 potrebbe dimostrare. Inoltre, con le note autorizzate era stata la ricorrente a formulare richiesta di ammissione di CTU contabile per verificare la ricostruzione della prestazione pensionistica della titolare della reversibilità secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte con la sentenza numero 20104 del 2011.
5) Sulla condanna al pagamento dei compensi di causa fermi restando la fondatezza del merito della domanda e la richiesta di integrale la riforma della sentenza, si impugna la pronuncia di condanna ai danni della pensionata per sua iniquità, avuto riguardo alla complessiva condotta dell CP 1 nella fase anteriore alla proposizione del giudizio per cui si chiede quantomeno la compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha concluso domandando che si dichiari il diritto dell'appellane a vedersi detratta dalla pensione solo la quota non cumulabile nella misura del 25% o, in subordine, del 40%; si annulli l'indebito con condanna dell CP 1 a restituire quanto trattenuto maggiorato di interessi legali;
si riformi il capo di condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado e distrazione delle somme del primo grado in favore dell'avv. Aldo Licci e di quelle del secondo in favore degli avv.ti Aldo Licci e Tiziana Cudazzo.
L CP_1 si è costituito con memoria del 8.3.2023 per domandare il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.3.2022, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1. A confutazione del secondo motivo di appello la Corte osserva che la prima comunicazione afferente all'indebito di euro 19.634,01 relativo al periodo da luglio 2002 a luglio 2005, è consistita nella lettera datata
23.12.2005, pacificamente nota alla appellante perché da questa richiamata a pag. 7 del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado,
a sua volta richiamata nella nota di indebito del 10.12.2013.
La nota del 23.12.2005 che riferiva quale causale dell'indebito il ricalcolo della pensione SO da cui era scaturito un importo inferiore, era stata preceduta dal Mod. TE08 del 16.6.2005, che l'appellante non ha mai espressamente contestato di non conoscere, in cui si riporta il ricalcolo della pensione SO con indebito, relativo al periodo luglio 2002
- luglio 2005, di euro 19.634,01. In tale Modello si precisa che la pensione comprende le quote di Persona 1 , figlio universitario nato il 22
Persona 2 figlialuglio 1975, contitolare da dicembre 1992 a luglio 2001; universitaria nata il [...], contitolare da dicembre 1992 ad ottobre 2002;
Persona 3 figlio universitario nato il [...], contitolare da dicembre
1992 a giugno 2002. L CP_1 ha altresì provato che l'appellante, fra il 2002 ed il 2005, ha dichiarato redditi da lavoro dipendente compresi fra euro 20.000,00 ed euro
22.000,00 annui.
Deve tuttavia darsi atto che solo con la costituzione in giudizio | Controparte_3 ha chiarito che la causale dell'indebito è duplice.
2. Sulla scorta di quanto esposto sub 1. può procedersi all'esame del primo motivo di appello che è parzialmente fondato.
In materia questa Corte fa propri i principi espressi in Cass., Sentenza n. 13918 del
20.5.2021 di cui si riporta il seguente stralcio:
<
8. La legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che CP 1 "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".
9. Si è affermato, al riguardo, che "l'obbligo dell' CP 1 di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori CP 1 e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, comma 2, I. n. 88/1989 (come modificato dal comma 1 dell'art. 13
I. n. 412 del 1991), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.
11. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che Part condiziona o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all' CP_2 siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.
12. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
13. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al
31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
14. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
15. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
16. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
17. All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione del comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l'CP 1 < {...) provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza>. Il termine < recupero> non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno
(civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all CP 1, ma va inteso nel senso che entro tale termine | CP 2 deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato.
In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del 2020 >>.
Orbene, deve concludersi nel senso della maturata decadenza con riferimento alle somme indebitamente percepite nell'anno 2002 poiché l'art. 13, comma 2 della legge n. 412 si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta la conoscibilità del redditi, deve procedersi alla "verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. Cass.,
Sentenza n. 3802 del 8.2.2019) e considerato che l'accipiens aveva dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi erano perciò conoscibili dall'CP 1 al quale già l'art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali (cfr. Cass,
Ordinanza n. 12608/2020).
I redditi dell'anno 2002 erano infatti conoscibili all CP 1 nell'anno 2003 e dovevano formare oggetto di richiesta di restituzione entro l'anno 2004. La nota del 23.12.2005, preceduta dal Mod. TE08 del 16.6.2005, appare invece tempestiva rispetto agli indebiti relativi agli anni 2003, 2004 e 2005.
3. Passando ad esaminare il terzo motivo di appello, va ribadito che la norma complessiva che deriva dalla combinazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989 e dell'art. 13, comma 1, della I. n. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma, in realtà, innovativa (C. Cost. 10.2.1993, n. 39) è quella per cui l'indebito pensionistico CP 1 per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_4
[...] con riferimento al mantenimento della contitolarità della pensione SO, in favore dei tre figli dell'appellante, oltre la data di conclusione/abbandono degli studi universitari o il compimento del 26° anno di età, giova rammentare che, trattandosi di figli tutti maggiorenni, annualmente ciascuno di loro doveva presentare l'istanza per continuare a fruire del beneficio di cui all'art. 22 della I. n. 903/1965("per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università").Come previsto dalla circolare CP 1 del
18.11.2015 n. 185 prevede che “Per ciò che concerne le modalità di pagamento, le sedi, accertati tutti i requisiti di legge per il riconoscimento/mantenimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, porranno in pagamento la prestazione dal primo giorno del mese successivo la data dell'avvenuta iscrizione, comprensiva dei ratei arretrati". Con Messaggio del 7.11.2017 n. 4413 | CP_1 ha anche precisato che:
"L'Istituto, al fine del riconoscimento della pensione in favore del superstite che abbia superato il 18° anno di età, deve accertare che il percorso di studio frequentato dallo stesso sia riconducibile a quelli di cui alla disposizione normativa e, pertanto, alla luce delle riforme in materia, sia ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS). A tal fine, con riferimento all'anno scolastico o accademico d'interesse, sono informazioni relativamente alla necessarie denominazione e alla durata del corso, al titolo di studio rilasciato a completamento dello stesso nonché alla natura giuridica dell'istituto presso il quale il superstite è iscritto (statale/paritario/non paritario, Centro di formazione professionale, etc...)"
Ritiene, pertanto, la Corte che non risulta né allegato né provato che la prosecuzione del versamento delle quote di contitolarità sia dipeso da dolo del pensionato (non avendo CP 1 riferito di produzione di documentazione ingannevole), mentre emerge chiaramente che il pagamento indebito è interamente imputabile ad errore dell CP_1 specie ove si consideri che Persona 1 il 22.7.2001 aveva compiuto 26 anni, che costituisce il limite di età massimo, mentre i gemelli Persona 2 e Per 3 avevano completato il corso universitario rispettivamente a ottobre e giugno 2002.
Sotto altro profilo, non rilevato da parte appellante, deve evidenziarsi che il soggetto legittimato passivo, relativamente all'indebito maturato a titolo di quote di contitolarità non dovute, non avrebbe dovuto essere la pensionata Parte 1 bensì i figli contitolari e maggiorenni.
Ne consegue l'irripetibilità dell'intero indebito ascrivibile al pagamento di quote di contitolarità non dovute.
4. Il quarto motivo di appello è parzialmente fondato.
Avendo | CP 1 riconosciuto che dalla pensione SO in godimento alla appellante è stata detratta la quota non cumulabile col reddito prodotto in misura pari al 25%, su cui ha concordato parte appellante, non v'è ragione di procedere ad una declaratoria in tal senso.
Resta però il problema della parte di indebito, maturato limitatamente agli anni 2003,
2004 e 2005, ascrivibile al superamento dei redditi personali della pensionata.
Questa Corte, con ordinanza del 7.11.2023, ha invitato | CP 1 a: - indicare, anno per anno, l'indebito maturato sulla pensione SO in ragione del superamento del limite di reddito personale di Parte 1 con specificazione dei criteri di riduzione della prestazione;
- indicare anno per anno il debito maturato con riferimento alla posizione dei figli con titolari della pensione SO.
All'udienza di rinvio del 20/03/2024 si è preso atto del mancato deposito dei chiarimenti richiesti da parte dell'CP il cui il procuratore ha chiesto ulteriore termine per adempiere all'ordinanza della Corte che, tenuto anche conto dell'opposizione alla richiesta di rinvio formulata da parte appellante, ha riservato la causa per la decisione.
Considerato che, a giudizio di questa Corte, buona parte dell'indebito, avuto riguardo alla sua duplice causale ed alla decadenza annuale applicata alla parte di indebito maturata nel 2002, è risultata irripetibile, sarebbe stato onere dell CP 1 - che solo con la memoria di costituzione in primo grado ha esplicitato le causali dell'indebito - documentare l'entità dell'indebito ricollegabile, anno per anno, a ciascuna delle due causali (del superamento del limite reddituale persona della Pt 1 e delle quote di contitolarità non dovute), risultando non necessario disporre CTU contabile, con aggravio di spese per una delle due parti, dal momento che l'ente previdenziale dispone di tutti gli elementi per fornire il chiarimento richiesto.
Il mancato adempimento al quesito posto dalla Corte, unito alle considerazioni in fatto e in diritto fin qui svolte, comporta l'accoglimento della domanda di annullamento dell'indebito di euro 19.634,00 e la condanna dell CP 1 alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo, maggiorato di rivalutazione monetaria o interessi legali dal dovuto al saldo.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, così assorbito il quinto motivo di appello.
Per mero errore materiale non è stata disposta la distrazione delle somme del primo grado in favore dell'avv. Aldo Licci e di quelle del secondo in favore degli avv.ti Aldo Licci e Tiziana Cudazzo.
P. Q. M.
- Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., La Corte d'Appello di Lecce definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del
CP 1, avverso la sentenza Parte 3 Controparte_5 del 19.3.2021 n. 1173 del Tribunale di Le .ce, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragior.
e, per l'effetto, annulla l'indebito di uro 19.634,00 e condanna dell CP 1 alla restituzione di quanto trattenuto a tale štolo, maggiorato di rivalutazione monetaria o interessi legale dal dovuto al saldo
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grad di giudizio, liquidate in euro 1.863,00 per il primo grado ed in euro 1.983,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forrettarie (15%) come per legge. motivazione entro 60 giorni. Riserva il deposito della
Così deciso in Lecce, il 20/03/2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvana Botrugno