Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 291
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Obbligo del Consorzio di pronunciarsi sull'istanza di annullamento d'ufficio

    La Corte rileva che il Consorzio non ha adottato alcun provvedimento in ordine all'istanza di annullamento d'ufficio presentata dalla ricorrente, configurando un silenzio-rifiuto. La Corte accoglie il ricorso, ritenendo sussistente l'obbligo del Consorzio di ottemperare alle richieste della contribuente.

  • Accolto
    Vizio di "errore di persona"

    La Corte rileva la totale estraneità della ricorrente e del de cuius alle pretese creditorie del Consorzio, in particolare per le forniture successive al decesso del de cuius e quelle relative a un nuovo codice contratto non precedentemente indicato. Viene anche considerato che una coerede ha comunicato la disdetta del servizio.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La Corte rileva che, a partire dalla conoscenza delle fatture e note di debito (avvenuta tramite accesso agli atti), i termini di prescrizione quinquennale e biennale risultano ampiamente decorsi. Non vi è prova della notifica di solleciti o intimazioni idonei a interrompere la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 291
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 291
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo