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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MITOLA MARIA, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1778/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Consorzio Di BO Centro Sud Puglia - 93544360725
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2010
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2011
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2013
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2014
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2016 - RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2018
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2019
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2020
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2021
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente. il difensore della ricorrente si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Resistente. non costituito.
=Svolgimento del processo=
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria, il
15.07.2025 Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), ha impugnato il rifiuto tacito del Consorzio di BO
Centro Sud Puglia, maturatosi in relazione all'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela ex artt. 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000, notificata a mezzo PEC in data 19.9.2024 (docc.1 e 2) avente ad oggetto fatture e note di debito relativi ad oneri consortili relativi a fornitura idrica, emessi dall'allora
Consorzio di BO TE d'UL al de cuius Sig. Nominativo_3 per gli anni 2010, 2011, 2013, 2014, 2016,
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per un totale complessivo di € 9.828,76.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto di essere erede di Nominativo_3 deceduto a Luogo_1 in data 25.1.2019
e di aver inoltrato al Consorzio di BO Centro Sud Puglia, già Consorzio di BO TE D'UL, a mezzo
PEC in data 19.9.2024, istanza di annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000 avente ad oggetto tutte le fatture e note di debito emesse nei confronti del de cuius
Nominativo_3.
La richiesta d'annullamento d'ufficio in autotutela seguiva un preventivo accesso agli atti del 24.6.2024 in ragione delle tardive ingiunzioni dell'8.1.2024 effettuate dalla società di riscossione So.G.E.T. S.p.a. nei confronti di Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_3, per le note di debito emesse nel 2014, 2015 e
2017, segnatamente:
ingiunzione di pagamento n. 8134 per € 1.270,30relativa alla nota debito n. 6/B del 31.1.2014 per
€ 1.077,20;
ingiunzione di pagamento n. 8135 dell'8.1.2024 per € 1.272,79 relativa alla nota debito n. 11/B del
23.2.2015 per € 1.091,00;
ingiunzione di pagamento n. 8136 dell'8.1.2024 per € 106,72, relativa alla nota debito n. 6/B del
26.1.2017 per saldo residuo € 81,56. Detto accesso agli atti veniva riscontrato dal Consorzio con PEC dell'8.7.2024, nella cui sede venivano comunicati:
la nota d'accompagno recante l'elenco dei documenti allegati (doc. 8); - ii) il contratto di somministrazione;
le note di debito e le fatture, intestate al de cuius e ritenute insolute dal Consorzio resistente.
La Ricorrente_1 aveva più volte sollecitato al Consorzio di esitare la predetta istanza di annullamento d'ufficio in autotutela, da ultimo mediante PEC del 14.2.2025, senza mai ricevere alcun riscontro e fino all'attualità il
Consorzio non ha mai adottato alcun provvedimento in ordine a tale istanza.
La Ricorrente_1, pertanto, in virtù del combinato disposto degli artt. 19, lett. g-bis), lett. g-ter) e 21, co. 2 del D.Lgs.
546/1992, ha proposto ricorso, avverso il silenzio - rifiuto di procedere all'esame dell'istanza di annullamento d'ufficio delle fatture e delle note di debito emesse nei confronti del de cuius Nominativo_3, maturatosi con la mancata emissione di formale provvedimento entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela.
Ha concluso la contribuente chiedendo a questa Corte di:
“in via principale, riconosciuto l'obbligo del Consorzio di BO Centro Sud Puglia, già Consorzio di BO
TE d'UL (C.F. 93544360725), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pronunciarsi sull'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela presentata dalla Sig.ra Ricorrente_1 ai sensi dell'art.
10-quater della legge n. 212/2000, condannare il Consorzio resistente a pronunciarsi sull'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela presentata dalla Sig.ra Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 10-quater della legge n. 212/2000, annullando le note di debito n. 11/B del 15.4.2019, n. 265/B dell'11.6.2020, e le fatture n.
FATTURA_ARM_00000031 del 31.8.2020, n. FATTURA_ARM_00003892 del 30.6.2022, n.
FATTURA_ARM_2023_000042 del 30.6.2023 perché illegittime per vizio di “errore di persona” e per intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. ed ex art. 1, commi 4 e 10 della legge n. 205/2017 per i motivi di cui in narrativa;
- sempre in via principale, riconosciuto l'obbligo del Consorzio di BO Centro Sud Puglia, già Consorzio di
BO TE d'UL (C.F. 93544360725), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pronunciarsi sull'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela presentata dalla Sig.ra Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 10-quater della legge n. 212/2000, condannare il Consorzio resistente a pronunciarsi sull'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela presentata dalla Sig.ra Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 10-quater della legge n. 212/2000, annullando le note di debito n. 10/B del 15.3.2011, n. 14/B del 16.2.2012, n. 6/B del
31.1.2014, n. 11/B del 23.2.2015 e n. 6/B del 26.1.2017 perché illegittime per vizio di “errore sul presupposto d'imposta” in ragione dell'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. per i motivi di cui in narrativa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Le Amministrazioni interessate, cui è stato regolarmente notificato il ricorso non si sono costituite.
Rileva la Corte che la ricorrente ha eccepito, preliminarmente che diverse fatture oggetto di contestazione (v. pagg. 7 e ss., doc. 4 cit.) risultano viziate da “errore di persona” e che pertanto devono essere annullate d'ufficio ai sensi dell'art. 10-quater, lett. a) della legge n. 212/2000.
Peraltro, la Ricorrente_1 non è mai stata destinataria di alcun atto, sollecito o ingiunzione per il pagamento delle fatture e note di debito successive alla citata nota n. 6/B del 26.1.2017 ed oggetto di censura.
Quanto alle ragioni d'illegittimità prospettate dalla ricorrente con riferimento alle restanti fatture è stato precisato che l'allora Consorzio di BO TE D'UL aveva emesso fatture e note di debito intestate a
Nominativo_3, che, tuttavia, non riguardavano il rapporto di fornitura idrica di cui lo stesso era parte contraente, segnatamente:
nota debito n. 11/B del 15.4.2019 di € 829,00;
nota debito n. 265/B del 11.6.2020 di € 1.335,00;
nota debito n. 31 del 31.8.2020 di € 531,00;
nota debito n. 3892 del 30.6.2022 di € 1.095,00;
nota debito n. 42 del 30.6.2023 di € 2.539,00.
L'evidente errore di persona si evince, innanzitutto, a partire dalla nota di debito n. 11/B del 15.4.2019 laddove il contatore indicato nelle bollette reca il n. identificativo “1511000461”, mentre quello correlato al contatore riportato nelle note di debito intestate allo stesso de cuius dalla fornitura del 2010 riporta il diverso n. identificativo n. “1178”.
In considerazione dei documenti trasmessi dal Consorzio resistente a seguito dell'accesso agli atti (docc.4, 7,
8 e 9), non era riscontrabile come mai risultasse intestato al de cuius un nuovo e diverso contatore rispetto a quello inizialmente contrassegnato per la sua fornitura idrica di cui alle note di debito emesse sino all'annualità 2018, in ciò sostanziandosi la completa estraneità del de cuius, e quindi della erede, rispetto ai consumi registrati e fatturati a partire dall'anno 2019.
Sotto diverso profilo, si rileva che a partire dalla fattura n. FATTURA_ARM_00000031 del 31.8.2020, periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2020 (v. pagg. 9 e ss., doc. 4), le predette bollette, sempre intestate a Nominativo_3, richiamavano un codice contratto (“CONTRATTO_ARM_00000085”) mai stato riportato nelle note di debito emesse sino al 2020. Né tale codice contratto risulta richiamato nella nota d'accompagno al riscontro dell'istanza d'accesso documentale del 24.6.2024 (v. docc. 7 e 8), o all'interno del “contratto utente” di fornitura idrica stesso allegato al predetto riscontro del Consorzio resistente all'accesso agli atti (docc. 7 e 9), a conferma dell'estraneità del de cuius, e quindi della odierna ricorrente, alle forniture correlate ad un nuovo codice contratto, mai indicato nelle note di debito emesse quando costui era ancora in vita.
E infatti le bollette che riportano tale codice contratto risultano tutte emesse per somministrazioni idriche successive al 25.1.2019, data del decesso di Nominativo_3.
Peraltro ha rilevato la ricorrente che, come riportato nell'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela, essa non può essere considerata debitrice di somme portate da fatture emesse per somministrazioni idriche successive alla compravendita del 23.12.2020, in quanto da tale data il destinatario delle fatture per le somministrazioni idriche in questione è da identificarsi in ogni caso in Nominativo_4, proprietaria del compendio immobiliare cui si riferiscono i consumi riportati nelle bollette commerciali per le forniture annuali in contestazione (doc. 11 cit.).
Ancora, come anche riportato nella ricostruzione fattuale dell'istanza di annullamento in autotutela (doc. 1 cit.), Nominativo_5, coerede di Nominativo_3, aveva comunicato la disdetta a mezzo raccomandata con prova di consegna dell'11.3.2024 al fine di interrompere ogni eventuale rapporto di fornitura idrica con il
Consorzio resistente.
Rileva la Corte che dalla copiosa documentazione allegata si evince la totale estraneità di Ricorrente_1 alla pretesa creditoria del Consorzio di BO Centro Sud Puglia.
A tanto va aggiunto come sia evidente l'intervenuta prescrizione degli asseriti crediti portati dalle fatture e note di debito in oggetto.
Posto, infatti, che la Ricorrente_1 ha avuto conoscenza delle predette fatture e note di debito solo all'esito dell'accesso agli atti riscontrato in data 8.7.2024, a quella data risultavano ampiamente decorsi, a partire dalle rispettive date di emissione e/o scadenze:
sia il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. per la nota di debito n. 11/B del 15.4.2019 con scadenza al 31.5.2019, il cui asserito credito era prescritto al 31.5.2024 (v. pag. 7, doc. 4 cit.);
sia il termine biennale dalla loro scadenza ex art. 1, commi 4 e 10 legge n. 205/2017 per la nota di debito n. 265/B dell'11.6.2020, avente scadenza al 15.7.2020 (prescrizione intervenuta il 15.7.2022) e per la fattura n. FATTURA_ARM_00000031 del 31.8.2020, avente scadenza al 30.10.2021 (prescrizione intervenuta il 30.10.2023 - v. pagg. 8- 9, doc. 4 cit.). Né l'odierna ricorrente è mai stata destinataria di alcuna richiesta di pagamento, sollecito o intimazione tanto da parte del Consorzio resistente, o ad opera dell'Agenzia Entrate Riscossione per i contestati crediti in parola ai fini dell'interruzione della prescrizione.
In ogni caso, non sono dovute le somme portate dalle fatture per le quali non è intervenuta la prescrizione stante la completa estraneità di Ricorrente_1 e del de cuius Nominativo_3 rispetto alle forniture idriche successive al 2020 per i motivi sopra evidenziati (cfr. fattura n. FATTURA_ARM_00003892 del 30.6.2022, avente scadenza al 31.8.2022 e fattura n. FATTURA_ARM_2023_000042 del 30.6.2023, avente scadenza al 30.9.2023: v. pagg. 10 - 11, doc. 4 cit.).
Il Consorzio resistente, dunque, avrebbe dovuto pronunciarsi sull'istanza formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 10-quater della legge n. 212/2000 e annullare le note di debito e le fatture oggetto di contestazione per l'evidente vizio di “errore di persona”
Per le somme portate dalle contestate note di debito n. 10/B del 15.3.2011, n. 14/B del 16.2.2012, n. 6/B del
31.1.2014, n. 11/B del 23.2.2015 e n. 6/B del 26.1.2017, il Consorzio resistente avrebbe dovuto disporre l'annullamento d'ufficio ex art. 10- quater della legge n. 212/2000 o, in subordine, ai sensi dell'art. 10-quinquies della medesima legge in considerazione dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 2948, co. 1 n. 4 c.c,.
Gli asseriti crediti interessati dalle note di debito oggetto del presente motivo di ricorso sono tutti prescritti, in quanto il Consorzio resistente non ha trasmesso a Ricorrente_1 alcuna richiesta di pagamento entro i cinque anni solari dalla data di emissione e/o di scadenza, né le è stata fornita prova di avvenuta notifica di asseriti solleciti al de cuius sulla base delle intimazioni di pagamento trasmesse dalla società di riscossione (v. doc. 6).
I soli solleciti di pagamento pervenuti alla Ricorrente_1 consistono nelle menzionate ingiunzioni di pagamento dell'8.1.2024 ad opera di SO.G.E.T. S.p.a. (doc. 6 cit.), precisamente: -
ingiunzione di pagamento n. 8134 dell'8.1.2024 in ordine alla fattura n. 6/B del 31.1.2014 con scadenza al 30.4.2014;
ingiunzione di pagamento n. 8135 dell'8.1.2024 in ordine alla fattura n. 11/B del 23.2.2015 con scadenza al 15.5.2015; - iii) ingiunzione di pagamento n. 8136 dell'8.1.2024 in ordine alla fattura n. 6/B del 26.1.2017 con scadenza al 30.4.2017.
Nessuna ingiunzione di pagamento è stata notificata alla ricorrente in riferimento alle altre note di debito n.
10/B del 15.3.2011, avente scadenza al 30.6.2011, e n. 14/B del 16.2.2012, avente scadenza al 31.5.2012.
Il termine quinquennale di prescrizione in ragione della disciplina applicabile ratione temporis dell'art. 2948, n.
4 c.c. risulta quindi ampiamente decorso.
Inoltre, per le note di debito n. 10/B del 15.3.2011 e n. 14/B del 16.2.2012 non risulta pervenuta alcuna ingiunzione di pagamento e per l'ingiunzione di pagamento n. 8134 dell'8.1.2024 in ordine alla fattura n. 6/B del 31.1.2014, sebbene sia indicato un sollecito asseritamente notificato il 17.4.2015 sono comunque decorsi oltre nove anni dal predetto atto interruttivo;
lo stesso è a dirsi per l'ingiunzione di pagamento n. 8135 dell'8.1.2024 in ordine alla fattura n. 11/B del 23.2.2015, e per l'ingiunzione di pagamento n. 8136 dell'8.1.2024 in ordine alla fattura n. 6/B del 26.1.2017 con scadenza al 30.4.2017, per il quale sono decorsi 6 anni dell'atto interruttivo asseritamente notificato.
La contribuente, tuttavia contesta l'avvenuta notifica di tali atti.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto stante l'obbligo a carico del Consorzio resistente di ottemperare alle richieste portate nelle istanze al medesimo rivolte dalla contribuente.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2:
accoglie il ricorso e compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bari il 26.01.2026.
Il Presidente estensore
Dr. IA Mitola
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MITOLA MARIA, Presidente e Relatore LENOCI VALENTINO, Giudice VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1778/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Consorzio Di BO Centro Sud Puglia - 93544360725
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2010
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2011
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2013
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2014
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2016 - RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2018
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2019
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2020
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2021
- RIFIUTO TACITO n. 19-09-2024 FORNITURA IDRIC 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente. il difensore della ricorrente si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Resistente. non costituito.
=Svolgimento del processo=
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria, il
15.07.2025 Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), ha impugnato il rifiuto tacito del Consorzio di BO
Centro Sud Puglia, maturatosi in relazione all'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela ex artt. 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000, notificata a mezzo PEC in data 19.9.2024 (docc.1 e 2) avente ad oggetto fatture e note di debito relativi ad oneri consortili relativi a fornitura idrica, emessi dall'allora
Consorzio di BO TE d'UL al de cuius Sig. Nominativo_3 per gli anni 2010, 2011, 2013, 2014, 2016,
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per un totale complessivo di € 9.828,76.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto di essere erede di Nominativo_3 deceduto a Luogo_1 in data 25.1.2019
e di aver inoltrato al Consorzio di BO Centro Sud Puglia, già Consorzio di BO TE D'UL, a mezzo
PEC in data 19.9.2024, istanza di annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000 avente ad oggetto tutte le fatture e note di debito emesse nei confronti del de cuius
Nominativo_3.
La richiesta d'annullamento d'ufficio in autotutela seguiva un preventivo accesso agli atti del 24.6.2024 in ragione delle tardive ingiunzioni dell'8.1.2024 effettuate dalla società di riscossione So.G.E.T. S.p.a. nei confronti di Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_3, per le note di debito emesse nel 2014, 2015 e
2017, segnatamente:
ingiunzione di pagamento n. 8134 per € 1.270,30relativa alla nota debito n. 6/B del 31.1.2014 per
€ 1.077,20;
ingiunzione di pagamento n. 8135 dell'8.1.2024 per € 1.272,79 relativa alla nota debito n. 11/B del
23.2.2015 per € 1.091,00;
ingiunzione di pagamento n. 8136 dell'8.1.2024 per € 106,72, relativa alla nota debito n. 6/B del
26.1.2017 per saldo residuo € 81,56. Detto accesso agli atti veniva riscontrato dal Consorzio con PEC dell'8.7.2024, nella cui sede venivano comunicati:
la nota d'accompagno recante l'elenco dei documenti allegati (doc. 8); - ii) il contratto di somministrazione;
le note di debito e le fatture, intestate al de cuius e ritenute insolute dal Consorzio resistente.
La Ricorrente_1 aveva più volte sollecitato al Consorzio di esitare la predetta istanza di annullamento d'ufficio in autotutela, da ultimo mediante PEC del 14.2.2025, senza mai ricevere alcun riscontro e fino all'attualità il
Consorzio non ha mai adottato alcun provvedimento in ordine a tale istanza.
La Ricorrente_1, pertanto, in virtù del combinato disposto degli artt. 19, lett. g-bis), lett. g-ter) e 21, co. 2 del D.Lgs.
546/1992, ha proposto ricorso, avverso il silenzio - rifiuto di procedere all'esame dell'istanza di annullamento d'ufficio delle fatture e delle note di debito emesse nei confronti del de cuius Nominativo_3, maturatosi con la mancata emissione di formale provvedimento entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela.
Ha concluso la contribuente chiedendo a questa Corte di:
“in via principale, riconosciuto l'obbligo del Consorzio di BO Centro Sud Puglia, già Consorzio di BO
TE d'UL (C.F. 93544360725), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pronunciarsi sull'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela presentata dalla Sig.ra Ricorrente_1 ai sensi dell'art.
10-quater della legge n. 212/2000, condannare il Consorzio resistente a pronunciarsi sull'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela presentata dalla Sig.ra Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 10-quater della legge n. 212/2000, annullando le note di debito n. 11/B del 15.4.2019, n. 265/B dell'11.6.2020, e le fatture n.
FATTURA_ARM_00000031 del 31.8.2020, n. FATTURA_ARM_00003892 del 30.6.2022, n.
FATTURA_ARM_2023_000042 del 30.6.2023 perché illegittime per vizio di “errore di persona” e per intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. ed ex art. 1, commi 4 e 10 della legge n. 205/2017 per i motivi di cui in narrativa;
- sempre in via principale, riconosciuto l'obbligo del Consorzio di BO Centro Sud Puglia, già Consorzio di
BO TE d'UL (C.F. 93544360725), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pronunciarsi sull'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela presentata dalla Sig.ra Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 10-quater della legge n. 212/2000, condannare il Consorzio resistente a pronunciarsi sull'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela presentata dalla Sig.ra Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 10-quater della legge n. 212/2000, annullando le note di debito n. 10/B del 15.3.2011, n. 14/B del 16.2.2012, n. 6/B del
31.1.2014, n. 11/B del 23.2.2015 e n. 6/B del 26.1.2017 perché illegittime per vizio di “errore sul presupposto d'imposta” in ragione dell'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. per i motivi di cui in narrativa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Le Amministrazioni interessate, cui è stato regolarmente notificato il ricorso non si sono costituite.
Rileva la Corte che la ricorrente ha eccepito, preliminarmente che diverse fatture oggetto di contestazione (v. pagg. 7 e ss., doc. 4 cit.) risultano viziate da “errore di persona” e che pertanto devono essere annullate d'ufficio ai sensi dell'art. 10-quater, lett. a) della legge n. 212/2000.
Peraltro, la Ricorrente_1 non è mai stata destinataria di alcun atto, sollecito o ingiunzione per il pagamento delle fatture e note di debito successive alla citata nota n. 6/B del 26.1.2017 ed oggetto di censura.
Quanto alle ragioni d'illegittimità prospettate dalla ricorrente con riferimento alle restanti fatture è stato precisato che l'allora Consorzio di BO TE D'UL aveva emesso fatture e note di debito intestate a
Nominativo_3, che, tuttavia, non riguardavano il rapporto di fornitura idrica di cui lo stesso era parte contraente, segnatamente:
nota debito n. 11/B del 15.4.2019 di € 829,00;
nota debito n. 265/B del 11.6.2020 di € 1.335,00;
nota debito n. 31 del 31.8.2020 di € 531,00;
nota debito n. 3892 del 30.6.2022 di € 1.095,00;
nota debito n. 42 del 30.6.2023 di € 2.539,00.
L'evidente errore di persona si evince, innanzitutto, a partire dalla nota di debito n. 11/B del 15.4.2019 laddove il contatore indicato nelle bollette reca il n. identificativo “1511000461”, mentre quello correlato al contatore riportato nelle note di debito intestate allo stesso de cuius dalla fornitura del 2010 riporta il diverso n. identificativo n. “1178”.
In considerazione dei documenti trasmessi dal Consorzio resistente a seguito dell'accesso agli atti (docc.4, 7,
8 e 9), non era riscontrabile come mai risultasse intestato al de cuius un nuovo e diverso contatore rispetto a quello inizialmente contrassegnato per la sua fornitura idrica di cui alle note di debito emesse sino all'annualità 2018, in ciò sostanziandosi la completa estraneità del de cuius, e quindi della erede, rispetto ai consumi registrati e fatturati a partire dall'anno 2019.
Sotto diverso profilo, si rileva che a partire dalla fattura n. FATTURA_ARM_00000031 del 31.8.2020, periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2020 (v. pagg. 9 e ss., doc. 4), le predette bollette, sempre intestate a Nominativo_3, richiamavano un codice contratto (“CONTRATTO_ARM_00000085”) mai stato riportato nelle note di debito emesse sino al 2020. Né tale codice contratto risulta richiamato nella nota d'accompagno al riscontro dell'istanza d'accesso documentale del 24.6.2024 (v. docc. 7 e 8), o all'interno del “contratto utente” di fornitura idrica stesso allegato al predetto riscontro del Consorzio resistente all'accesso agli atti (docc. 7 e 9), a conferma dell'estraneità del de cuius, e quindi della odierna ricorrente, alle forniture correlate ad un nuovo codice contratto, mai indicato nelle note di debito emesse quando costui era ancora in vita.
E infatti le bollette che riportano tale codice contratto risultano tutte emesse per somministrazioni idriche successive al 25.1.2019, data del decesso di Nominativo_3.
Peraltro ha rilevato la ricorrente che, come riportato nell'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela, essa non può essere considerata debitrice di somme portate da fatture emesse per somministrazioni idriche successive alla compravendita del 23.12.2020, in quanto da tale data il destinatario delle fatture per le somministrazioni idriche in questione è da identificarsi in ogni caso in Nominativo_4, proprietaria del compendio immobiliare cui si riferiscono i consumi riportati nelle bollette commerciali per le forniture annuali in contestazione (doc. 11 cit.).
Ancora, come anche riportato nella ricostruzione fattuale dell'istanza di annullamento in autotutela (doc. 1 cit.), Nominativo_5, coerede di Nominativo_3, aveva comunicato la disdetta a mezzo raccomandata con prova di consegna dell'11.3.2024 al fine di interrompere ogni eventuale rapporto di fornitura idrica con il
Consorzio resistente.
Rileva la Corte che dalla copiosa documentazione allegata si evince la totale estraneità di Ricorrente_1 alla pretesa creditoria del Consorzio di BO Centro Sud Puglia.
A tanto va aggiunto come sia evidente l'intervenuta prescrizione degli asseriti crediti portati dalle fatture e note di debito in oggetto.
Posto, infatti, che la Ricorrente_1 ha avuto conoscenza delle predette fatture e note di debito solo all'esito dell'accesso agli atti riscontrato in data 8.7.2024, a quella data risultavano ampiamente decorsi, a partire dalle rispettive date di emissione e/o scadenze:
sia il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. per la nota di debito n. 11/B del 15.4.2019 con scadenza al 31.5.2019, il cui asserito credito era prescritto al 31.5.2024 (v. pag. 7, doc. 4 cit.);
sia il termine biennale dalla loro scadenza ex art. 1, commi 4 e 10 legge n. 205/2017 per la nota di debito n. 265/B dell'11.6.2020, avente scadenza al 15.7.2020 (prescrizione intervenuta il 15.7.2022) e per la fattura n. FATTURA_ARM_00000031 del 31.8.2020, avente scadenza al 30.10.2021 (prescrizione intervenuta il 30.10.2023 - v. pagg. 8- 9, doc. 4 cit.). Né l'odierna ricorrente è mai stata destinataria di alcuna richiesta di pagamento, sollecito o intimazione tanto da parte del Consorzio resistente, o ad opera dell'Agenzia Entrate Riscossione per i contestati crediti in parola ai fini dell'interruzione della prescrizione.
In ogni caso, non sono dovute le somme portate dalle fatture per le quali non è intervenuta la prescrizione stante la completa estraneità di Ricorrente_1 e del de cuius Nominativo_3 rispetto alle forniture idriche successive al 2020 per i motivi sopra evidenziati (cfr. fattura n. FATTURA_ARM_00003892 del 30.6.2022, avente scadenza al 31.8.2022 e fattura n. FATTURA_ARM_2023_000042 del 30.6.2023, avente scadenza al 30.9.2023: v. pagg. 10 - 11, doc. 4 cit.).
Il Consorzio resistente, dunque, avrebbe dovuto pronunciarsi sull'istanza formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 10-quater della legge n. 212/2000 e annullare le note di debito e le fatture oggetto di contestazione per l'evidente vizio di “errore di persona”
Per le somme portate dalle contestate note di debito n. 10/B del 15.3.2011, n. 14/B del 16.2.2012, n. 6/B del
31.1.2014, n. 11/B del 23.2.2015 e n. 6/B del 26.1.2017, il Consorzio resistente avrebbe dovuto disporre l'annullamento d'ufficio ex art. 10- quater della legge n. 212/2000 o, in subordine, ai sensi dell'art. 10-quinquies della medesima legge in considerazione dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 2948, co. 1 n. 4 c.c,.
Gli asseriti crediti interessati dalle note di debito oggetto del presente motivo di ricorso sono tutti prescritti, in quanto il Consorzio resistente non ha trasmesso a Ricorrente_1 alcuna richiesta di pagamento entro i cinque anni solari dalla data di emissione e/o di scadenza, né le è stata fornita prova di avvenuta notifica di asseriti solleciti al de cuius sulla base delle intimazioni di pagamento trasmesse dalla società di riscossione (v. doc. 6).
I soli solleciti di pagamento pervenuti alla Ricorrente_1 consistono nelle menzionate ingiunzioni di pagamento dell'8.1.2024 ad opera di SO.G.E.T. S.p.a. (doc. 6 cit.), precisamente: -
ingiunzione di pagamento n. 8134 dell'8.1.2024 in ordine alla fattura n. 6/B del 31.1.2014 con scadenza al 30.4.2014;
ingiunzione di pagamento n. 8135 dell'8.1.2024 in ordine alla fattura n. 11/B del 23.2.2015 con scadenza al 15.5.2015; - iii) ingiunzione di pagamento n. 8136 dell'8.1.2024 in ordine alla fattura n. 6/B del 26.1.2017 con scadenza al 30.4.2017.
Nessuna ingiunzione di pagamento è stata notificata alla ricorrente in riferimento alle altre note di debito n.
10/B del 15.3.2011, avente scadenza al 30.6.2011, e n. 14/B del 16.2.2012, avente scadenza al 31.5.2012.
Il termine quinquennale di prescrizione in ragione della disciplina applicabile ratione temporis dell'art. 2948, n.
4 c.c. risulta quindi ampiamente decorso.
Inoltre, per le note di debito n. 10/B del 15.3.2011 e n. 14/B del 16.2.2012 non risulta pervenuta alcuna ingiunzione di pagamento e per l'ingiunzione di pagamento n. 8134 dell'8.1.2024 in ordine alla fattura n. 6/B del 31.1.2014, sebbene sia indicato un sollecito asseritamente notificato il 17.4.2015 sono comunque decorsi oltre nove anni dal predetto atto interruttivo;
lo stesso è a dirsi per l'ingiunzione di pagamento n. 8135 dell'8.1.2024 in ordine alla fattura n. 11/B del 23.2.2015, e per l'ingiunzione di pagamento n. 8136 dell'8.1.2024 in ordine alla fattura n. 6/B del 26.1.2017 con scadenza al 30.4.2017, per il quale sono decorsi 6 anni dell'atto interruttivo asseritamente notificato.
La contribuente, tuttavia contesta l'avvenuta notifica di tali atti.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto stante l'obbligo a carico del Consorzio resistente di ottemperare alle richieste portate nelle istanze al medesimo rivolte dalla contribuente.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2:
accoglie il ricorso e compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bari il 26.01.2026.
Il Presidente estensore
Dr. IA Mitola