Art. 1097. Forme di avanzamento 1. L'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano e tenente colonnello e gradi corrispondenti;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente e capitano;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano e tenente colonnello e gradi corrispondenti;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente e capitano;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".