Articolo 1097 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1106Articolo 1122
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Art. 1097. Forme di avanzamento 1. L'avanzamento degli ufficiali ((dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)) avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano ((...)) e tenente colonnello e gradi corrispondenti;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, ((...)) colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
(( 1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente e capitano;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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