Decreto presidenziale 14 giugno 2024
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 23/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00920/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Rotondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di SA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale SA, domiciliataria ex lege in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2564/2023 del TAR Campania, sez. di SA, nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- l’11 ottobre 2024, per l’annullamento del diniego della Questura di SA del rinnovo di licenza di porto d'armi per uso sportivo del 19 agosto 2024
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 3 giugno 2024 e depositato in data 7 giugno 2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ex articolo 112 cod. proc. amm., della sentenza n. 2564/2023, del T.A.R. Campania, sez. di SA, pubblicata il 13 novembre 2023, con la quale è stato annullato il provvedimento di diniego prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui la Questura di SA aveva rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo « con onere dell’Amministrazione intimata al riesame della domanda presentata conformandosi ai criteri dedotti nella presente decisione ».
1.1. Si è costituita l’amministrazione intimata che ha depositato il decreto del Questore del 20 giugno 2024, prot. -OMISSIS-, con il quale, in ottemperanza alla sentenza sopra citata, ha disposto l’annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo e contestualmente avviato una nuova procedura istruttoria.
1.2. Con successivo decreto del 19 agosto 2024, n. -OMISSIS-, il Questore della Provincia di SA ha rigettato nuovamente, all’esito della nuova istruttoria, l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile, in quanto ha ritenuto ancora vigente il provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni a carico dell’istante, alla luce della nota pervenuta dalla Prefettura di SA, in data 31 luglio 2024.
1.3. Con atto per motivi aggiunti notificato in data 9 ottobre 2024 e depositato in data 11 ottobre 2024 il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento di riesame negativo deducendo i seguenti motivi di illegittimità: 1) Nullità degli atti ai sensi dell’articolo 114 co. 4 cod. proc. amm. per elusione del giudicato contenuto nelle sentenze nn. 2564/23 e 2597/23 - eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione - travisamento dei fatti, motivazione apparente - violazione articolo 10- bis l. 241/90 e, in subordine, 2) Violazione articolo 35 cod. proc. amm. - eccesso di potere per travisamento dei fatti e motivazione apparente - violazione articolo 10- bis l. 241/90.
1.4. Con ordinanza del 5 dicembre 2024, n. 2391, è stata disposta la conversione nel rito ordinario e fissata per la trattazione del merito, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, cod. proc. amm., l’udienza pubblica del 16 aprile 2025, in quanto « l'atto gravato con i motivi aggiunti per un verso è prospettato come elusivo del giudicato, per altro verso illegittimo ».
1.5. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025 la causa, previo deposito di ulteriori documenti e memorie ex articolo 73 cod. proc. amm., è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, Il Collegio ritiene preliminare chiarire, in rito, che, come sostenuto dalla giurisprudenza, « solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l'assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza o nell'ambito dello stesso; se invece rimangono margini di discrezionalità, in cui sono stati esternati ulteriori e diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dall'amministrazione, pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all'ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie (così, ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2013 n. 2899) ». (Consiglio di Stato sez. VII, 21 giugno 2024, n.5544 e Cons. Stato, sez. VII, n. 5955/2022). In altri termini, laddove il contenuto del provvedimento amministrativo scaturito dal nuovo esercizio del potere non sia predeterminabile alla luce delle statuizioni conformative che discendono dal giudicato, e quindi non sia riconducibile agli obblighi e ai vincoli imposti dal giudicato e l'amministrazione possa (ancora) esercitare poteri di natura discrezionale, per gli spazi non coperti dal giudicato, il nuovo atto (pur successivo al giudicato) non può ritenersi nullo per l'elusione o la violazione degli effetti conformativi della sentenza di accoglimento. Ne discende che il nuovo provvedimento, sganciato dalle prescrizioni del giudicato e dunque autonomamente lesivo, deve essere impugnato con un nuovo ricorso introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione (in tal senso si veda Cons. St., Ad. Plen., n. 2 del 2013; in precedenza Cons. St., V, 23 maggio 2011, n. 3078).
2.1. Nella fattispecie in esame, non essendo derivato dal giudicato di annullamento del diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi ad uso sportivo, un obbligo puntuale in capo all’amministrazione, è stata disposta la conversione del rito, in quanto il ricorrente ha proposto motivi aggiunti al fine di censurare sotto più profili, anche sganciati dalle prescrizioni del giudicato, il riesercizio del potere già esercitato illegittimamente.
2.2. Quanto al censurato vizio di violazione del giudicato per la parte del provvedimento asseritamente contrastante con gli effetti conformativi della sentenza di annullamento di questo Tribunale, il Collegio ritiene di dover richiamare quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza: « per la sussistenza del vizio in questione è necessario che l'Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (violazione del giudicato), ovvero che l'attività asseritamente esecutiva dell'Amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato (elusione del giudicato). Tuttavia, perché l'atto emanato dall'Amministrazione in seguito al giudicato di annullamento possa essere considerato affetto dai vizi descritti, è imprescindibile che il ‘vincolo conformativo' discendente da quest'ultima sia assolutamente preciso e dettagliato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4604, e la giurisprudenza ivi citata: Id., Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 70, 4 ottobre 2007, n. 5188; Sez. V, 20 aprile 2015, n. 2002; Sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2602). I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono infatti configurabili quando la pronuncia del giudice comporti ‘margini liberi di discrezionalità', in relazione ai quali l'Amministrazione può imporre nuovamente l'assetto di interessi che più ritiene congruo per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile (ancora Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 3 giugno 2015, n. 2732 e 13 maggio 2014, n. 2449) » (Consiglio di Stato sez. VII, 16 ottobre 2024, n. 8307).
2.3. Al fine di valutare correttamente il perimetro del giudicato e i relativi effetti, anche conformativi in capo all’amministrazione è, poi, necessario esaminare il petitum oggetto della controversia di cognizione (e, dunque, il provvedimento ivi impugnato), e gli stessi vizi in quella sede fatti valere. Ed invero, « "per la delimitazione dell'ambito dell'effetto conformativo del giudicato amministrativo, (...) occorre avere riguardo alla tipologia e al numero dei motivi accolti e distinguere le sentenze a effetto vincolante pieno, con le quali l'atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori relativi all'esercizio del potere, da quelle a effetto vincolante strumentale, con le quali l'annullamento per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione) impone soltanto all'amministrazione di eliminare il vizio dall'atto senza vincolarla in alcun modo nei contenuti" (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2023, n. 4197; id., 17 aprile 2023, n. 3846; id., 12 luglio 2022, n. 5880, nonché, da ultimo, T.A.R. Molise, sez. I, 27 luglio 2023, n. 225). » (Consiglio di Stato sez. V, 21 maggio 2024, n.4495).
3. Nella fattispecie in esame, la sentenza del 13 novembre 2023 di questo Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso sportivo per eccesso di potere, sub specie di «[…] difetto di istruttoria e motivazione con annullamento del provvedimento impugnato, pertanto viziato, ma con onere dell’Amministrazione intimata al riesame della domanda presentata conformandosi ai criteri dedotti nella presente decisione », evidenziando in motivazione che: « Dalla lettura degli atti depositati in giudizio non si desume affatto un accertamento coerente a supportare un giudizio prognostico di grave conflitto familiare, mancando un giudizio unanime di entrambi gli altri fratelli germani e mancando una costante e duratura convivenza e/o frequentazione (di per sé esclusa dalla residenza per lunghi periodi del ricorrente in America). L’esistenza di una richiesta di divisione ereditaria, da parte del ricorrente non costituisce situazione di “accesa e perdurante conflittualità” non potendo qualificarsi come tale l’esercizio del legittimo diritto, di un coerede, di dividere l’eredità ».
3.1. Orbene, il Collegio ritiene che il vincolo conformativo discendente dalla suindicata sentenza, se per un verso non implicava alcun automatico riconoscimento della spettanza del bene della vita sotteso all'interesse legittimo azionato (il rilascio del rinnovo della licenza di porto di armi ad uso sportivo), per un altro verso dettava però specifici vincoli quanto alle modalità e ai criteri per il riesercizio del potere, limitatamente alla valutazione dell’esistenza di un “grave conflitto familiare”, quale ragione ostativa al rinnovo della licenza.
3.2. Nel nuovo provvedimento adottato dal Questore, tuttavia, non viene fatto alcun riferimento alla situazione familiare del ricorrente, bensì alla sola circostanza della perdurante efficacia del decreto di divieto detenzione armi adottato dalla Prefettura di SA, prot. 117370 del 16 settembre 2019, adottato ai sensi dell’articolo 39 T.U.L.P.S., impugnato con autonomo giudizio conclusosi con sentenza n. 2597/2023, pubblicata il 14 novembre 2023, con la quale questo Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Il ricorrente sostiene che il rinnovato diniego si ponga in elusione del giudicato della sentenza n. 2564/23 che coprirebbe anche gli atti conseguenti, quale appunto il decreto prefettizio di divieto di detenzione armi, da ritenersi privo di effetti, in quanto dipendente dall’annullamento del provvedimento di diniego del Questore espressamente annullato.
4.1. Il motivo non è fondato.
4.2. I provvedimenti in materia di detenzione delle armi e di porto d'armi, di cui rispettivamente agli artt. 38 e 42 del T.U.L.P.S. pur rispondendo ad una medesima ratio , ovvero quella della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono disciplinati da procedimenti differenti e hanno differenti contenuti abilitativi. In particolare, la disciplina di pubblica sicurezza distingue fra la semplice detenzione di armi (che non abbisogna di licenza, purché le armi siano denunciate e opportunamente custodite: articolo 38 T.U.L.P.S.), e il porto (per il quale occorre la licenza di cui all'articolo 42 del T.U.L.P.S.: nessuno può portare armi se non è titolare della licenza concessa dal Questore).
4.3. La detenzione di armi può essere vietata "alle persone ritenute capaci di abusarne" (articolo 39, T.U.L.P.S.); la licenza di porto d'armi può (o deve) essere negata a chi abbia determinati precedenti penali o non abbia buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. (articolo 43, T.U.L.P.S.). Inoltre il rilascio della licenza di porto d'armi è rimesso alla discrezione dell'autorità (l'articolo 42 usa l'espressione "facoltà di dare licenza").
4.4. Dunque, chi detiene armi deve farne denuncia, nei termini e secondo le modalità indicate nell'articolo 38. La denuncia, cui fa seguito il c.d. nulla osta, abilita il soggetto esclusivamente alla detenzione delle armi denunciate e delle munizioni presso la propria abitazione e relative pertinenze, ma non il porto o il trasporto all'esterno, per il quale è obbligatoria la licenza di porto di armi o un'apposita licenza di trasporto.
4.5. Il provvedimento del Prefetto di divieto di detenzione delle armi interviene, dunque, laddove il denunciante detentore venga ritenuto capace di abusare delle armi stesse; una volta revocato tale divieto per mutamento delle circostanze di fatto, la situazione del detentore delle armi ritorna quella di partenza della possibilità di detenere armi, senza alcuna prerogativa, ai fini del rilascio del porto d'armi, rispetto alla posizione dei detentori di armi che non sono incorsi in provvedimenti di divieto di detenzione e di successiva revoca degli stessi. Perciò, la Questura, chiamata a pronunciarsi sul rilascio del porto d'armi, è legittimata a formulare un proprio autonomo giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto "di non abusare delle armi", senza alcun limite e senza alcun particolare aggravio motivazionale dettato dalla pregressa revoca del divieto di detenzione.
4.6. Per quanto sopra detto, è evidente che la licenza di porto d'armi, che abilita il titolare, appunto, a portare l'arma e trasportarla al di fuori della propria abitazione in deroga al generale divieto, ha un contenuto autorizzatorio più ampio di quello oggetto del nulla osta per la detenzione, circostanza che comporta che le valutazioni sull'affidabilità dell'istante debbano essere maggiormente ponderate e improntate ad un maggior rigore.
4.7. Da ciò deriva che seppure sussista un rapporto di presupposizione tra il divieto di detenere armi e la licenza di porto d'armi, sicché a fronte del provvedimento di divieto di detenzione ex articolo 39 cit. assunto dal Prefetto, il diniego o la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza naturale e praticamente vincolata (cfr. T.A.R. Milano, sez. I, 27 maggio 2021 n. 1298).
4.8. Ne deriva, quindi, che alcuna violazione e/o elusione del giudicato è predicabile nel caso in esame, in quanto, considerata l’autonomia dei due provvedimenti, nei termini sopra esposti, la Questura si è limitata ad accertare correttamente la perdurante efficacia del provvedimento prefettizio di divieto detenzione armi.
4.9. Ed invero, la valutazione della Questura risulta immune dai profili censurati in quanto il giudizio di impugnazione del decreto prefettizio di detenzione armi si era concluso con una pronuncia di rito che non ha proprio affrontato il merito ai sensi dell’articolo 35 cod. proc. amm. e non è idonea al giudicato sostanziale, a differenza della sentenza che dichiara la cessata materia del contendere che, in quanto pronuncia di merito è « idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l'attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio » (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224 e, da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 2 febbraio 2024, n.1104).
5. Né, infine, alcuna violazione dell’art. 10- bis legge 241/90, sotto il profilo della mancata motivazione sui rilievi effettuati dal ricorrente, è ravvisabile nel caso di specie, in considerazione della natura vincolata del potere esercitato dalla Questura.
6. In definitiva, il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va rigettato, fatta salva la possibilità per il ricorrente di presentare nuove istanze di riesame.
7. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Anna Capozzi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.