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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/09/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario del Tribunale di Brindisi, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1897/2021 R.G.,
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. F. Di Noi e L. Di Noi Parte_1 C.F._1 presso il cui studio a Brindisi in via Plinio, 10 è elettivamente domiciliato;
attore in opposizione
E
e per essa P.I. in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Pesenti, presso il cui studio a Milano in via Correggio, 43 è elettivamente domiciliata;
convenuta opposta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 313/2021 emesso dal Tribunale di Brindisi, con il quale è stato condannato a pagare in favore di la somma di 26.103,49 euro, Controparte_3 per le causali di cui al ricorso, gli ulteriori interessi moratori e le spese della procedura di ingiunzione. Il Sig. ha articolato le seguenti domande: revocare il decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 deducendo il difetto di rappresentanza processuale in capo alla parte ricorrente;
dichiarare la nullità del medesimo decreto ingiuntivo, assumendo che l'odierno opponente non avrebbe ricevuto formale comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, né notizia della cessione del credito;
accertare e dichiarare la nullità del contratto stipulato con l'allora allegando Parte_2 la mancanza degli elementi essenziali del contratto, nonché l'intervenuta prescrizione e la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato;
accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito derivante dal contratto sottoscritto con l'allora deducendo il mancato ricevimento della CP_4 comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e, per l'effetto, l'impossibilità di attivare la presunta copertura assicurativa stipulata in caso di inadempimento;
condannare la parte opposta alla rifusione delle spese di lite. Si è costituita che contestando la infondatezza della proposta opposizione ha chiesto il CP_3 rigetto, ha insistito nella propria pretesa pecuniaria già accolta in sede monitoria ed ha assunto la pretestuosità delle avverse difese ed eccezioni. Con vittoria di spese di lite. La causa, all'udienza 26.02.2025 precisate le conclusioni è stata trattenuta in decisone ai sensi dell'art 190 cpc. In via preliminare, devono essere disattese le eccezioni sollevate dalla parte opponente, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto. In particolare, la controparte, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha eccepito l'invalidità della procedura di mediazione, assumendo che il verbale depositato all'udienza precedente sarebbe non veritiero, in quanto riporterebbe fatti mai accaduti ovvero descritti in maniera difforme dalla realtà, arrivando persino a qualificarlo come “falso”. A tal riguardo, si rileva che la convenuta ha ulteriormente dedotto l'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione, sostenendo che la procedura sarebbe stata attivata presso la sede di Roma, anziché presso quella di Brindisi, ritenuta competente. Inoltre, pur avendo manifestato la volontà di aderire, la richiesta di partecipazione in presenza presso la sede competente non sarebbe stata accolta. Tuttavia, dall'analisi degli atti di causa e della documentazione prodotta — in particolare, l'istanza di mediazione e l'atto di convocazione — risulta che la procedura è stata regolarmente instaurata presso l'organismo sede di Brindisi, territorialmente competente. Controparte_5 Si evidenzia, inoltre, che la parte chiamata, pur avendo inizialmente manifestato la volontà di aderire, non ha perfezionato l'adesione alla procedura mediante il pagamento delle spese di avvio, come previsto dal Regolamento dell'organismo. Ne consegue che non ha legittimamente preso parte all'incontro di mediazione. Il verbale negativo redatto dall'organismo risulta, pertanto, conforme all'effettivo svolgimento della procedura. La partecipazione all'incontro da parte del difensore della parte istante, munito di delega orale, non determina alcuna invalidità della procedura medesima. Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di invalidità della mediazione sollevata dalla parte convenuta deve essere rigettata. La parte opponente ha altresì eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto, assumendo il difetto di valida procura alle liti in capo al difensore della parte ricorrente nel procedimento monitorio, sostenendo che quest'ultimo fosse sprovvisto del necessario mandato al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Tale eccezione deve essere respinta. Dagli atti di causa – segnatamente dal documento n. 2 del fascicolo monitorio – risulta che il mandato alle liti sia stato regolarmente conferito dall'Avv.
[...]
, nella qualità di procuratore generale della società opposta, in forza di procura notarile che CP_6 conferisce, tra gli altri, anche il potere di "conferire e revocare sub-procure alle liti ad avvocati e procuratori, in via congiunta o disgiunta, con gli stessi o più limitati poteri", con espressa facoltà di porre in essere ogni attività necessaria sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Il mandato risulta, peraltro, regolarmente sottoscritto tanto dal procuratore generale quanto dal difensore incaricato della difesa nella fase monitoria, in piena conformità alle disposizioni normative vigenti. Ad ogni modo, anche a voler ritenere – per mera ipotesi – la sussistenza di un vizio del mandato difensivo, l'art. 182 c.p.c. impone al giudice di assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione delle eventuali irregolarità relative alla rappresentanza, assistenza o autorizzazione. In caso di tempestiva sanatoria, l'effetto retroattivo (ex tunc) della regolarizzazione consente di ritenere validamente proposta la domanda sin dalla sua originaria notificazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'art. 182 c.p.c. trova applicazione non solo nei casi di procura nulla, ma anche in quelli di mancanza o omessa produzione della medesima (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2012, n. 11743; Cass. civ., sez. III, 3 novembre 2014, n. 23199). Parte opponente, con riferimento al contratto n. 3673159, ha sollevato le seguenti eccezioni: nullità del contratto di finanziamento stipulato con l'allora per la presunta Parte_2 mancanza dell'indicazione della data di sottoscrizione;
indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, in quanto il contratto non indicherebbe in modo specifico il numero e l'importo delle rate;
prescrizione del diritto di credito azionato. In relazione invece al contratto n. 20106821278114 sottoscritto con Findomestic Banca S.p.A., la parte opponente ha eccepito: la presunta operatività di una copertura assicurativa a fronte dell'inadempimento; l'omesso invio di solleciti di pagamento;
la mancata comunicazione della cessione del credito;
l'istanza di emissione di ordine di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. In ordine alla dedotta nullità del contratto per omessa indicazione della data di sottoscrizione, l'eccezione è infondata. La normativa vigente non prevede la sanzione della nullità del contratto di finanziamento per la sola omissione, nel corpo del documento, della data di sottoscrizione, laddove detta data risulti comunque desumibile da fonti documentali univoche e ritualmente versate in atti. Nel caso di specie, tale elemento risulta ricavabile dalla documentazione prodotta in sede monitoria (v. estratto conto doc. 12 fascicolo monitorio), dalla quale emerge inequivocabilmente la data- 30.01.2009 - di erogazione del finanziamento, con conseguente certezza sulla sua decorrenza. Con riguardo all'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, la stessa deve essere parimenti disattesa.
Dalla documentazione in atti risulta chiaramente indicato il numero delle rate (n.72), l'importo mensile di ciascuna di esse (Euro 259), il TAN applicato, il TAEG e le condizioni di mora convenzionalmente previste (interessi al tasso BCE maggiorato di 10 punti percentuali). Tali elementi risultano compiutamente indicati nel contratto di finanziamento e nei documenti ad esso allegati (cfr. doc. fascicolo monitorio), in conformità ai requisiti di determinatezza dell'oggetto previsti dall'art. 1346 c.c. e, per i contratti bancari, dall'art. 117 TUB. La censura, pertanto, non coglie nel segno.
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito, essa risulta priva di fondamento. Dalla documentazione versata in atti risulta con evidenza che il contratto di finanziamento oggetto di causa, sottoscritto in data 30 gennaio 2009, prevedeva il rimborso della somma erogata mediante il pagamento di n. 72 rate mensili, con decorrenza della prima rata contrattualmente fissata a sei mesi dal 29 luglio 2009. Anche ove si volesse far decorrere il termine prescrizionale dalla data sopra indicata (29 luglio 2009), è dirimente osservare come la scadenza dell'ultima rata risultasse fissata al 29 luglio 2015. Ne consegue che il termine decennale di prescrizione non può che avere inizio dal giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata, ossia dal 30 luglio 2015, con conseguente maturazione della prescrizione soltanto in data 30 luglio 2025. Pertanto, alla data di proposizione della presente azione, il diritto di credito deve ritenersi pienamente sussistente e non prescritto. Anche ad ammettere, per mera ipotesi, che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere dalla notifica della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (DBT), ugualmente non si potrebbe pervenire alla conclusione dell'intervenuta prescrizione. Difatti, come da documentazione allegata (cfr. doc. 6), la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine risulta notificata in data 13 dicembre 2012. Conseguentemente, il termine decennale di prescrizione avrebbe dovuto maturare, al più presto, in data 13 dicembre 2022.
Va inoltre evidenziato che, in ogni caso, il termine prescrizionale è stato interrotto per effetto della comunicazione di intervenuta cessione del credito, unitamente alla contestuale diffida di pagamento, inviata dalla parte cessionaria alla debitrice ceduta in data 13 agosto 2015 e regolarmente ricevuta da quest'ultima, come comprovato dai documenti versati in atti (cfr. docc. 10-11 del fascicolo monitorio).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, non risultando né decorso il termine prescrizionale decennale né interrotto il relativo corso.
Inoltre, le osservazioni sollevate da parte opponente circa l'asserita mancanza di prova degli "elementi essenziali" del contratto di finanziamento risultano del tutto sfornite di fondamento, atteso che risulta documentalmente provata l'avvenuta erogazione della somma, la data di sottoscrizione del contratto nonché la decorrenza della prima rata, come da documentazione depositata (cfr. doc. 7).
Per tali ragioni, le eccezioni sollevate da parte opponente devono essere rigettate in quanto infondate in fatto e in diritto. In ordine all'asserita operatività della copertura assicurativa in caso di inadempimento, l'eccezione si appalesa del tutto infondata. Dalla documentazione allegata risulta che l'opponente ha sottoscritto una polizza assicurativa denominata “Progetto Protetto Infortuni” (doc. 8), che copre esclusivamente il rischio derivante da infortuni, senza alcuna estensione alla copertura dell'inadempimento contrattuale. Lo stesso contratto assicurativo, peraltro, chiarisce che “la prestazione assicurativa non ha alcun legame con il debito residuo o con le rate del finanziamento”, rendendo del tutto inconferente la censura difensiva circa l'omessa attivazione della copertura da parte della compagnia assicurativa. L'argomentazione si rivela dunque giuridicamente irrilevante e, comunque, priva di fondamento.
Con riferimento all'eccezione relativa all'omesso invio di solleciti, la stessa risulta destituita di fondamento.
La parte opposta ha depositato in atti documentazione attestante l'invio di comunicazioni formali di sollecito, tra cui la comunicazione di cessione del credito e contestuale diffida ad adempiere (docc. 5, 6, 10 e 11 fascicolo monitorio), regolarmente indirizzate al debitore, che non ha fornito alcuna prova contraria né dato riscontro alle suddette intimazioni.
Quanto alla dedotta mancata comunicazione della cessione del credito, l'eccezione è infondata in fatto e in diritto.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti dalla parte opposta emerge che la cessione è stata regolarmente comunicata al debitore ceduto, in evidente smentita di quanto dedotto dalla parte resistente (cfr. docc. 5, 6, 10, 11). In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notificazione della cessione del credito prevista dall'art. 1264 c.c. può avvenire con forma libera, purché idonea a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito. Secondo la Suprema Corte, “la notificazione della cessione del credito (…) può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (Cass., Sez. III, 28 gennaio 2014, n. 1770). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma, sent. n. 13464/2015; Trib. Pescara, ord. 13 settembre 2017), riconoscendo la validità della comunicazione della cessione effettuata anche con atto giudiziario. Va infine rilevato che la mancata comunicazione rileva, al più, sotto il profilo dell'opponibilità della cessione nel caso di adempimento in favore del cedente, circostanza pacificamente non verificatasi nel caso di specie.
In merito all'istanza di emissione di ordine di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., formulata da parte opponente con riferimento a presunti solleciti di pagamento e a eventuali versamenti successivi alla cessione, la stessa non può essere accolta. L'art. 210 c.p.c. ha natura residuale e può essere invocato solo in presenza di oggettiva impossibilità di acquisire aliunde la prova del fatto dedotto.
Secondo orientamento consolidato, non può essere ordinata l'esibizione documentale qualora la parte interessata, con l'ordinaria diligenza, possa autonomamente procurarsi i documenti richiesti (Cass. civ., 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. civ., 10 gennaio 2003, n. 149). Nel caso di specie, la parte attrice ha già documentato l'invio dei solleciti, mentre in relazione ai pagamenti, parte opponente – quale presunto esecutore – è certamente in posizione migliore per produrre i relativi giustificativi (es. bollettini o ricevute).
Peraltro, l'istanza ha carattere meramente esplorativo e non risulta supportata da elementi concreti idonei a dimostrare l'esistenza e la rilevanza giuridica dei documenti richiesti, in violazione del principio consolidato secondo cui l'ordine di esibizione non può essere disposto in assenza di specificazione dell'oggetto e dello scopo dell'acquisizione (Cass., sez. lav., 20 dicembre 2007, n. 26943; Cass., 9 marzo 2016, n. 5901).
Esaminata nel merito ciascuna delle contestazioni sollevate dalla parte opponente, occorre rilevare che quest'ultima non ha mai contestato: di aver stipulato i contratti oggetto di causa;
di avervi dato spontanea, seppur parziale, esecuzione.
Deve, altresì, evidenziarsi che – secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, n. 13533/2001) – in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il creditore che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento del debitore è tenuto a provare esclusivamente il fatto costitutivo del proprio diritto, ovvero l'esistenza del rapporto obbligatorio da cui il credito deriva.
Spetta, invece, al debitore dimostrare l'avvenuto adempimento, ovvero l'estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, mediante fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
Ne consegue che, una volta dimostrata l'esistenza del contratto e l'obbligazione nascente dallo stesso, grava sull'opponente l'onere di provare di aver adempiuto, in tutto o in parte, o comunque di fornire la prova di eventuali circostanze estintive del credito.
Tale principio non soffre deroga anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, e dà luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Invero, a seguito di opposizione il giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena. In ogni caso, il giudice dell'impugnazione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, bensì procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti in sede monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella tale fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l'onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.
Tutto ciò precisato, dalle risultanze processuali emerge che l'opposta ha dimostrato l'avvenuto, esatto adempimento e la conseguente pretesa creditoria anche in ragione del fatto che dalle proprie argomentazioni, sono stati prodotti elementi certi di convincimento;
ed invero ha prodotto il titolo (il contratto, doc. 2 monitorio); - ha prodotto il rendiconto analitico integrale del rapporto (doc. 6 monitorio); - ha prodotto il prospetto di calcolo degli interessi (doc. 7 monitorio). Tuttavia, l'opponente nulla ha provato a fondamento delle proprie ragioni, anzi hanno riconosciuto i l debito ( pag. 1 atto di opposizione ) nei confronti dell'opposta. Occorre, rilevare che nel giudizio di cognizione possono essere poste, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche o incontestate. Ed a tale proposito va osservato che un dato fatto può ritenersi pacifico ed acclarato – sia quando viene esplicitamente ammesso dalla controparte, sia quando ha assunto una posizione processuale difensiva incompatibile con il suo disconoscimento. Sta di fatto che, sussistendo a carico del debitore l'onere di prendere posizione sui fatti posti dal creditore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non contestati, debbono essere considerati incontroversi e non richiedono una ulteriore, quanto specifica, dimostrazione.
Peraltro le contestazioni sollevate dall'opponente, non hanno trovato riscontro probatorio, limitandosi a generiche affermazioni e, pertanto, ritiene questo decidente che esse non siano assolutamente convincenti e non assolvano all'onere probatorio giusto il disposto di cui all'art. 2697 c.c., che recita: “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato
o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Quanto detto costituisce il principio, oramai consolidato della c.d. “non contestazione“, in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova. Il principio trova collocazione nella disposizione di cui all'art 115 c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/09 - “il giudice deve porre a fondamento della decisione …nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita… “ –, nonché nella sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 che ribadisce che una contestazione generica - rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione -, è priva di qualsiasi effetto.
Sta di fatto che, in assenza delle indispensabili specificazioni allegatorie, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
In definitiva, accertato che l'opponente è debitore della somma di 26103.49 euro in favore della opposta, ne consegue la condanna al relativo pagamento, oltre alle spese di procedura monitoria portata dal decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, deve essere rigettata la proposta opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo di cui è causa.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno a gravare di questo giudizio su parte attrice, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1897/ 2021R.G., ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione;
conferma il decreto ingiuntivo n.313/2021 opposto, dichiarandone la definitiva esecutorietà; condanna al pagamento delle spese e competenze di causa in favore Parte_1 dell'opposta che si liquidano in complessivi 2500,00 euro oltre spese generali al 15% IVA e CPA per legge;
Brindisi, 05 settembre 2025 Il Got
dott.ssa Vittoria Uggenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario del Tribunale di Brindisi, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1897/2021 R.G.,
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. F. Di Noi e L. Di Noi Parte_1 C.F._1 presso il cui studio a Brindisi in via Plinio, 10 è elettivamente domiciliato;
attore in opposizione
E
e per essa P.I. in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Pesenti, presso il cui studio a Milano in via Correggio, 43 è elettivamente domiciliata;
convenuta opposta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 313/2021 emesso dal Tribunale di Brindisi, con il quale è stato condannato a pagare in favore di la somma di 26.103,49 euro, Controparte_3 per le causali di cui al ricorso, gli ulteriori interessi moratori e le spese della procedura di ingiunzione. Il Sig. ha articolato le seguenti domande: revocare il decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 deducendo il difetto di rappresentanza processuale in capo alla parte ricorrente;
dichiarare la nullità del medesimo decreto ingiuntivo, assumendo che l'odierno opponente non avrebbe ricevuto formale comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, né notizia della cessione del credito;
accertare e dichiarare la nullità del contratto stipulato con l'allora allegando Parte_2 la mancanza degli elementi essenziali del contratto, nonché l'intervenuta prescrizione e la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato;
accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito derivante dal contratto sottoscritto con l'allora deducendo il mancato ricevimento della CP_4 comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e, per l'effetto, l'impossibilità di attivare la presunta copertura assicurativa stipulata in caso di inadempimento;
condannare la parte opposta alla rifusione delle spese di lite. Si è costituita che contestando la infondatezza della proposta opposizione ha chiesto il CP_3 rigetto, ha insistito nella propria pretesa pecuniaria già accolta in sede monitoria ed ha assunto la pretestuosità delle avverse difese ed eccezioni. Con vittoria di spese di lite. La causa, all'udienza 26.02.2025 precisate le conclusioni è stata trattenuta in decisone ai sensi dell'art 190 cpc. In via preliminare, devono essere disattese le eccezioni sollevate dalla parte opponente, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto. In particolare, la controparte, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha eccepito l'invalidità della procedura di mediazione, assumendo che il verbale depositato all'udienza precedente sarebbe non veritiero, in quanto riporterebbe fatti mai accaduti ovvero descritti in maniera difforme dalla realtà, arrivando persino a qualificarlo come “falso”. A tal riguardo, si rileva che la convenuta ha ulteriormente dedotto l'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione, sostenendo che la procedura sarebbe stata attivata presso la sede di Roma, anziché presso quella di Brindisi, ritenuta competente. Inoltre, pur avendo manifestato la volontà di aderire, la richiesta di partecipazione in presenza presso la sede competente non sarebbe stata accolta. Tuttavia, dall'analisi degli atti di causa e della documentazione prodotta — in particolare, l'istanza di mediazione e l'atto di convocazione — risulta che la procedura è stata regolarmente instaurata presso l'organismo sede di Brindisi, territorialmente competente. Controparte_5 Si evidenzia, inoltre, che la parte chiamata, pur avendo inizialmente manifestato la volontà di aderire, non ha perfezionato l'adesione alla procedura mediante il pagamento delle spese di avvio, come previsto dal Regolamento dell'organismo. Ne consegue che non ha legittimamente preso parte all'incontro di mediazione. Il verbale negativo redatto dall'organismo risulta, pertanto, conforme all'effettivo svolgimento della procedura. La partecipazione all'incontro da parte del difensore della parte istante, munito di delega orale, non determina alcuna invalidità della procedura medesima. Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di invalidità della mediazione sollevata dalla parte convenuta deve essere rigettata. La parte opponente ha altresì eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto, assumendo il difetto di valida procura alle liti in capo al difensore della parte ricorrente nel procedimento monitorio, sostenendo che quest'ultimo fosse sprovvisto del necessario mandato al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Tale eccezione deve essere respinta. Dagli atti di causa – segnatamente dal documento n. 2 del fascicolo monitorio – risulta che il mandato alle liti sia stato regolarmente conferito dall'Avv.
[...]
, nella qualità di procuratore generale della società opposta, in forza di procura notarile che CP_6 conferisce, tra gli altri, anche il potere di "conferire e revocare sub-procure alle liti ad avvocati e procuratori, in via congiunta o disgiunta, con gli stessi o più limitati poteri", con espressa facoltà di porre in essere ogni attività necessaria sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Il mandato risulta, peraltro, regolarmente sottoscritto tanto dal procuratore generale quanto dal difensore incaricato della difesa nella fase monitoria, in piena conformità alle disposizioni normative vigenti. Ad ogni modo, anche a voler ritenere – per mera ipotesi – la sussistenza di un vizio del mandato difensivo, l'art. 182 c.p.c. impone al giudice di assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione delle eventuali irregolarità relative alla rappresentanza, assistenza o autorizzazione. In caso di tempestiva sanatoria, l'effetto retroattivo (ex tunc) della regolarizzazione consente di ritenere validamente proposta la domanda sin dalla sua originaria notificazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'art. 182 c.p.c. trova applicazione non solo nei casi di procura nulla, ma anche in quelli di mancanza o omessa produzione della medesima (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2012, n. 11743; Cass. civ., sez. III, 3 novembre 2014, n. 23199). Parte opponente, con riferimento al contratto n. 3673159, ha sollevato le seguenti eccezioni: nullità del contratto di finanziamento stipulato con l'allora per la presunta Parte_2 mancanza dell'indicazione della data di sottoscrizione;
indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, in quanto il contratto non indicherebbe in modo specifico il numero e l'importo delle rate;
prescrizione del diritto di credito azionato. In relazione invece al contratto n. 20106821278114 sottoscritto con Findomestic Banca S.p.A., la parte opponente ha eccepito: la presunta operatività di una copertura assicurativa a fronte dell'inadempimento; l'omesso invio di solleciti di pagamento;
la mancata comunicazione della cessione del credito;
l'istanza di emissione di ordine di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. In ordine alla dedotta nullità del contratto per omessa indicazione della data di sottoscrizione, l'eccezione è infondata. La normativa vigente non prevede la sanzione della nullità del contratto di finanziamento per la sola omissione, nel corpo del documento, della data di sottoscrizione, laddove detta data risulti comunque desumibile da fonti documentali univoche e ritualmente versate in atti. Nel caso di specie, tale elemento risulta ricavabile dalla documentazione prodotta in sede monitoria (v. estratto conto doc. 12 fascicolo monitorio), dalla quale emerge inequivocabilmente la data- 30.01.2009 - di erogazione del finanziamento, con conseguente certezza sulla sua decorrenza. Con riguardo all'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, la stessa deve essere parimenti disattesa.
Dalla documentazione in atti risulta chiaramente indicato il numero delle rate (n.72), l'importo mensile di ciascuna di esse (Euro 259), il TAN applicato, il TAEG e le condizioni di mora convenzionalmente previste (interessi al tasso BCE maggiorato di 10 punti percentuali). Tali elementi risultano compiutamente indicati nel contratto di finanziamento e nei documenti ad esso allegati (cfr. doc. fascicolo monitorio), in conformità ai requisiti di determinatezza dell'oggetto previsti dall'art. 1346 c.c. e, per i contratti bancari, dall'art. 117 TUB. La censura, pertanto, non coglie nel segno.
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito, essa risulta priva di fondamento. Dalla documentazione versata in atti risulta con evidenza che il contratto di finanziamento oggetto di causa, sottoscritto in data 30 gennaio 2009, prevedeva il rimborso della somma erogata mediante il pagamento di n. 72 rate mensili, con decorrenza della prima rata contrattualmente fissata a sei mesi dal 29 luglio 2009. Anche ove si volesse far decorrere il termine prescrizionale dalla data sopra indicata (29 luglio 2009), è dirimente osservare come la scadenza dell'ultima rata risultasse fissata al 29 luglio 2015. Ne consegue che il termine decennale di prescrizione non può che avere inizio dal giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata, ossia dal 30 luglio 2015, con conseguente maturazione della prescrizione soltanto in data 30 luglio 2025. Pertanto, alla data di proposizione della presente azione, il diritto di credito deve ritenersi pienamente sussistente e non prescritto. Anche ad ammettere, per mera ipotesi, che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere dalla notifica della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (DBT), ugualmente non si potrebbe pervenire alla conclusione dell'intervenuta prescrizione. Difatti, come da documentazione allegata (cfr. doc. 6), la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine risulta notificata in data 13 dicembre 2012. Conseguentemente, il termine decennale di prescrizione avrebbe dovuto maturare, al più presto, in data 13 dicembre 2022.
Va inoltre evidenziato che, in ogni caso, il termine prescrizionale è stato interrotto per effetto della comunicazione di intervenuta cessione del credito, unitamente alla contestuale diffida di pagamento, inviata dalla parte cessionaria alla debitrice ceduta in data 13 agosto 2015 e regolarmente ricevuta da quest'ultima, come comprovato dai documenti versati in atti (cfr. docc. 10-11 del fascicolo monitorio).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, non risultando né decorso il termine prescrizionale decennale né interrotto il relativo corso.
Inoltre, le osservazioni sollevate da parte opponente circa l'asserita mancanza di prova degli "elementi essenziali" del contratto di finanziamento risultano del tutto sfornite di fondamento, atteso che risulta documentalmente provata l'avvenuta erogazione della somma, la data di sottoscrizione del contratto nonché la decorrenza della prima rata, come da documentazione depositata (cfr. doc. 7).
Per tali ragioni, le eccezioni sollevate da parte opponente devono essere rigettate in quanto infondate in fatto e in diritto. In ordine all'asserita operatività della copertura assicurativa in caso di inadempimento, l'eccezione si appalesa del tutto infondata. Dalla documentazione allegata risulta che l'opponente ha sottoscritto una polizza assicurativa denominata “Progetto Protetto Infortuni” (doc. 8), che copre esclusivamente il rischio derivante da infortuni, senza alcuna estensione alla copertura dell'inadempimento contrattuale. Lo stesso contratto assicurativo, peraltro, chiarisce che “la prestazione assicurativa non ha alcun legame con il debito residuo o con le rate del finanziamento”, rendendo del tutto inconferente la censura difensiva circa l'omessa attivazione della copertura da parte della compagnia assicurativa. L'argomentazione si rivela dunque giuridicamente irrilevante e, comunque, priva di fondamento.
Con riferimento all'eccezione relativa all'omesso invio di solleciti, la stessa risulta destituita di fondamento.
La parte opposta ha depositato in atti documentazione attestante l'invio di comunicazioni formali di sollecito, tra cui la comunicazione di cessione del credito e contestuale diffida ad adempiere (docc. 5, 6, 10 e 11 fascicolo monitorio), regolarmente indirizzate al debitore, che non ha fornito alcuna prova contraria né dato riscontro alle suddette intimazioni.
Quanto alla dedotta mancata comunicazione della cessione del credito, l'eccezione è infondata in fatto e in diritto.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti dalla parte opposta emerge che la cessione è stata regolarmente comunicata al debitore ceduto, in evidente smentita di quanto dedotto dalla parte resistente (cfr. docc. 5, 6, 10, 11). In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notificazione della cessione del credito prevista dall'art. 1264 c.c. può avvenire con forma libera, purché idonea a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito. Secondo la Suprema Corte, “la notificazione della cessione del credito (…) può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (Cass., Sez. III, 28 gennaio 2014, n. 1770). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma, sent. n. 13464/2015; Trib. Pescara, ord. 13 settembre 2017), riconoscendo la validità della comunicazione della cessione effettuata anche con atto giudiziario. Va infine rilevato che la mancata comunicazione rileva, al più, sotto il profilo dell'opponibilità della cessione nel caso di adempimento in favore del cedente, circostanza pacificamente non verificatasi nel caso di specie.
In merito all'istanza di emissione di ordine di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., formulata da parte opponente con riferimento a presunti solleciti di pagamento e a eventuali versamenti successivi alla cessione, la stessa non può essere accolta. L'art. 210 c.p.c. ha natura residuale e può essere invocato solo in presenza di oggettiva impossibilità di acquisire aliunde la prova del fatto dedotto.
Secondo orientamento consolidato, non può essere ordinata l'esibizione documentale qualora la parte interessata, con l'ordinaria diligenza, possa autonomamente procurarsi i documenti richiesti (Cass. civ., 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. civ., 10 gennaio 2003, n. 149). Nel caso di specie, la parte attrice ha già documentato l'invio dei solleciti, mentre in relazione ai pagamenti, parte opponente – quale presunto esecutore – è certamente in posizione migliore per produrre i relativi giustificativi (es. bollettini o ricevute).
Peraltro, l'istanza ha carattere meramente esplorativo e non risulta supportata da elementi concreti idonei a dimostrare l'esistenza e la rilevanza giuridica dei documenti richiesti, in violazione del principio consolidato secondo cui l'ordine di esibizione non può essere disposto in assenza di specificazione dell'oggetto e dello scopo dell'acquisizione (Cass., sez. lav., 20 dicembre 2007, n. 26943; Cass., 9 marzo 2016, n. 5901).
Esaminata nel merito ciascuna delle contestazioni sollevate dalla parte opponente, occorre rilevare che quest'ultima non ha mai contestato: di aver stipulato i contratti oggetto di causa;
di avervi dato spontanea, seppur parziale, esecuzione.
Deve, altresì, evidenziarsi che – secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, n. 13533/2001) – in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il creditore che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento del debitore è tenuto a provare esclusivamente il fatto costitutivo del proprio diritto, ovvero l'esistenza del rapporto obbligatorio da cui il credito deriva.
Spetta, invece, al debitore dimostrare l'avvenuto adempimento, ovvero l'estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, mediante fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
Ne consegue che, una volta dimostrata l'esistenza del contratto e l'obbligazione nascente dallo stesso, grava sull'opponente l'onere di provare di aver adempiuto, in tutto o in parte, o comunque di fornire la prova di eventuali circostanze estintive del credito.
Tale principio non soffre deroga anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, e dà luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Invero, a seguito di opposizione il giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena. In ogni caso, il giudice dell'impugnazione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, bensì procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti in sede monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella tale fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l'onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.
Tutto ciò precisato, dalle risultanze processuali emerge che l'opposta ha dimostrato l'avvenuto, esatto adempimento e la conseguente pretesa creditoria anche in ragione del fatto che dalle proprie argomentazioni, sono stati prodotti elementi certi di convincimento;
ed invero ha prodotto il titolo (il contratto, doc. 2 monitorio); - ha prodotto il rendiconto analitico integrale del rapporto (doc. 6 monitorio); - ha prodotto il prospetto di calcolo degli interessi (doc. 7 monitorio). Tuttavia, l'opponente nulla ha provato a fondamento delle proprie ragioni, anzi hanno riconosciuto i l debito ( pag. 1 atto di opposizione ) nei confronti dell'opposta. Occorre, rilevare che nel giudizio di cognizione possono essere poste, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche o incontestate. Ed a tale proposito va osservato che un dato fatto può ritenersi pacifico ed acclarato – sia quando viene esplicitamente ammesso dalla controparte, sia quando ha assunto una posizione processuale difensiva incompatibile con il suo disconoscimento. Sta di fatto che, sussistendo a carico del debitore l'onere di prendere posizione sui fatti posti dal creditore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non contestati, debbono essere considerati incontroversi e non richiedono una ulteriore, quanto specifica, dimostrazione.
Peraltro le contestazioni sollevate dall'opponente, non hanno trovato riscontro probatorio, limitandosi a generiche affermazioni e, pertanto, ritiene questo decidente che esse non siano assolutamente convincenti e non assolvano all'onere probatorio giusto il disposto di cui all'art. 2697 c.c., che recita: “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato
o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Quanto detto costituisce il principio, oramai consolidato della c.d. “non contestazione“, in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova. Il principio trova collocazione nella disposizione di cui all'art 115 c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/09 - “il giudice deve porre a fondamento della decisione …nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita… “ –, nonché nella sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 che ribadisce che una contestazione generica - rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione -, è priva di qualsiasi effetto.
Sta di fatto che, in assenza delle indispensabili specificazioni allegatorie, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
In definitiva, accertato che l'opponente è debitore della somma di 26103.49 euro in favore della opposta, ne consegue la condanna al relativo pagamento, oltre alle spese di procedura monitoria portata dal decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, deve essere rigettata la proposta opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo di cui è causa.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno a gravare di questo giudizio su parte attrice, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1897/ 2021R.G., ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione;
conferma il decreto ingiuntivo n.313/2021 opposto, dichiarandone la definitiva esecutorietà; condanna al pagamento delle spese e competenze di causa in favore Parte_1 dell'opposta che si liquidano in complessivi 2500,00 euro oltre spese generali al 15% IVA e CPA per legge;
Brindisi, 05 settembre 2025 Il Got
dott.ssa Vittoria Uggenti