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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/11/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1694/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile nella persona del Giudice EN BE ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1694 /2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
c.f e partita IVA , con sede legale in Montallegro, Controparte_1 P.IVA_1
Contrada Capo s.n.c. (Avv. Fabio Calogero Modica Inglima)
ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CF Controparte_2 P.IVA_2
(Avv. CARLISI VIVIANA)
convenuta
Oggetto: opposizione avverso sanzioni amministrative
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 4.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio Sede di interponendo Controparte_1 CP_2 CP_2 opposizione avverso le seguenti ordinanze:
1 1) ordinanza - ingiunzione n. O1-000073044, n. 0100.29.04.2022.0128798, Parte_2 notificata il 25/05/2022,
2) ordinanza - ingiunzione n. O1-000074252, n. 0100.29.04.2022.0128806, Parte_2 notificata in data 25 maggio 2022,
3) ordinanza - ingiunzione n. O1-000439967, 0100.29.04.2022.0128807, Parte_2 notificata in data 25 maggio 2022,
4) ordinanza - ingiunzione n. O1-000471928, 100.29.04.2022.0128800, Parte_2 notificata in data 25 maggio 2022,
5)ordinanza - ingiunzione n. O1-000472011, 0100.29.04.2022.0128811, Parte_2 notificata in data 25 maggio 2022,
6) ordinanza - ingiunzione n. O1-000471820, protocollo 0100.29.04.2022.0128810, Pt_2 notificata in data 25 maggio 2022,
tutte emesse per p omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ex art. 2, comma 1bis del decreto-legge 12.09.1983, n. 463, conv. con mod. dalla legge 11.11.1983, n. 638 e ss.
A sostegno dell'opposizione, assumevano innanzitutto la carenza di legittimazione passiva di
; che le somme pretese non erano dovute in quanto la società ricorrente aveva Parte_1 proceduto alla definizione agevolata (rottamazione-ter) con l'allora Controparte_3 giusta domanda presentata in data 30 aprile 2019, prot. 289254 e domanda presentata in data
13.06.2019, prot. n. 365305; assumevano che le somme ingiunte erano state determinate in modo illogico ed eccessivo.
Si costituiva in giudizio l' di chiedendo il rigetto dell'opposizione perché Pt_2 CP_2 infondata.
Con note del 7.9.2023, l' deduceva di avere ricalcolato l'importo delle ordinanze ingiunzione Pt_2
e ne chiedeva il pagamento nei limiti del dovuto.
Così brevemente delineata la res litigiosa, va innanzitutto esaminato il motivo di opposizione con il quale ha sollevato il suo difetto di legittimazione passiva. Pt_1
Il motivo è infondato in quanto, dall'esame della visura camerale della società Controparte_1 in atti, emerge che risultava essere amministratore unico della società predetta Parte_1
2 dal 28/05/2008 al 13/07/2016, dunque nel periodo durante il quale sono state riscontrate le violazioni di cui alle ordinanze opposte.
Va adesso esaminato il secondo motivo di opposizione.
Risulta dagli atti che le ordinanze impugnate sono state omesse per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Tale articolo, prima della modifica introdotta con d.l. 4 maggio 2023, n. 48 , prevedeva che:
“L'omesso versamento delle ritenute di cui comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Ora, nel caso in esame risulta quanto segue:
-l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000073044 emessa nei confronti di , notificata Parte_1 in data 25/05/2022, trae origine da 1) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, nei confronti di , notificato in data 08/05/2017 e riguardante i Parte_1 periodi contributivi dal 12/2009 al 10/2010, a) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso nei confronti della notificato in data Controparte_1
08/05/2017, riguardante i periodi contributivi dal 12/2009 al 10/2010; con riferimento a tale illecito è stata emessa la diffida Prot. 0100.04/05/2017.0077852 del CP_2
04/05/2017 nei confronti di , notificata in data 08/05/2017; Parte_1 per tale illecito risultano versamenti effettuati dal 31/07/2019 al 04/10/2021, quindi fuori termine considerato che la predetta diffida Prot. 0100.04/05/2017.0077852 del 04/05/2017 è stata CP_2 notificata in data 08/05/2017;
-l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000074252 emessa nei confronti della Controparte_4
notificata in data 25/05/2022, trae origine da: 1) atto di accertamento della violazione
[...] prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso nei confronti della notificata in Controparte_1 data 08/05/2017 e riguardante i periodi contributivi dal 12/2009 al 10/2010; 2) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso nei confronti di Pt_1
, notificato in data 08/05/2017 e riguardante i periodi contributivi dal 12/2009 al 10/2010;
[...]
3 per tale illecito l' aveva inviato una diffida Prot. 0100.04/05/2017.0077852 del Pt_2 CP_2
04/05/2017 nei confronti di , notificata in data 08/05/2017; Parte_1 per tale illecito risultano versamenti effettuati dal 31/07/2019 al 04/10/2021, quindi -considerato che la diffida predetta Prot. 0100.04/05/2017.0077853 del 04/05/2017 è stata notificata in CP_2 data 08/05/2017- fuori termine;
-l' ordinanza-ingiunzione n. 000439967 emessa nei confronti della Società Controparte_4
, notificata in data 25/05/2022, trae origine da: 1) atto di accertamento della violazione
[...] prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso nei confronti della notificata in Controparte_1 data 06/12/2017, e riguardante i periodi contributivi 12/2011, 01/2012, 02/2012 e 11/2012 riferiti alla gestione aziende con dipendenti matricola 0105769163, 2) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso nei confronti di , notificato in data Parte_1
24/09/2019 e riguardante i periodi contributivi 12/2011, 01/2012, 02/2012 e 11/2012; per tale illecito risulta emessa la diffida Prot 0100.05/09/2019.0186244 del 05/09/2019 nei CP_2 confronti di , notificata in data 24/09/2019; Parte_1 per tale illecito inoltre risultano versamenti effettuati dal 31/07/2019 al 04/08/2022, quindi fuori termine, considerato che la predetta diffida Prot. 0100.29/11/2017.0199855 del 29/11/2017 è CP_2 stata notificata in data 06/12/2017;
-l'ordinanza-ingiunzione n. 000471820 emessa nei confronti della Controparte_4 notificata in data 25/05/2022 trae origine da: 1) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso da nei confronti della notificato in CP_2 Controparte_1 data 21/12/2017, riguardante i periodi contributivi da 12/2014 a 02/2015 e da 05/2015 a 11/2015, 2) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso da nei CP_2 confronti di , notificato in data 24/09/2019 e riguardante i periodi contributivi Parte_1 da 12/2014 a 02/2015 e da 05/2015 a 11/2015; per tale illecito risultano versamenti effettuati dal 31/07/2019 al 04/08/2022, quindi fuori termine considerato che la diffida Prot. 0100.29/11/2017.0200326 del 29/11/2017 è stata CP_2 notificata in data 21/12/2017;
-l' ordinanza-ingiunzione n. 000471928 emessa dall' nei confronti della Società CP_2 [...]
, notificata in data 25/05/2022, trae origine da: 1) atto di accertamento della Controparte_4 violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso da sede di nei confronti CP_2 CP_2
Con della notificata in data 21/12/2017, e riguardante i periodi contributivi da Controparte_1
02/2011 a 11/2012 riferiti alla gestione aziende con dipendenti matricola 0105769163 2) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso da nei confronti di CP_2
4 , notificato in data 21/12/2017 e riguardante i periodi contributivi da 02/2011 a Parte_1
11/2012 riferiti alla gestione aziende con dipendenti matricola 0105769163; per tale illecito risulta l'emissione della diffida Prot 0100.29/11/2017.0199468 del 29/11/2017 CP_2 nei confronti della notificata in data 21/12/2017 e della Diffida Prot. Controparte_1
0100.29-11-2017.0199467 nei confronti di notificata il 24/09/2019; CP_2 Parte_1 per tale illecito risultano versamenti effettuati dal 31/07/2019 al 04/08/2022, quindi fuori termine considerato che la diffida Prot. 0100.29/11/2017.0199468 predetta del 29/11/2017 è stata CP_2 notificata in data 21/12/2017;
-l'ordinanza-ingiunzione n. 000472011 Protocollo 0100.29/04/2022.0128811 emessa da CP_2 CP_2 di nei confronti della Società notificata in data 25/05/2022 trae CP_2 Controparte_4 origine da: 1) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso da nei confronti della notificata in data 21/12/2017, riguardante i periodi CP_2 Controparte_1 contributivi da 12/2013 a 11/2014 riferiti alla gestione aziende con dipendenti matricola 0105769163;
2) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso da di nei CP_2 confronti di notificato in data 24/09/2019 e riguardante i periodi contributivi Parte_1 da 12/2013 a 11/2014; per tale illecito risulta l'emissione della diffida Prot 0100.29/11/2017.0200280 del 29/11/2017 CP_2 nei confronti della notificata in data 21/12/2017 e della Diffida Prot. Controparte_1 CP_2
0100.05/09/2019.0186241 del 05/09/2019 nei confronti di notificata in data Parte_1
24/09/2019; inoltre per tale illecito risultano versamenti effettuati dal 31/07/2019 al 04/08/2022, quindi fuori termine considerato che la predetta diffida Prot. 0100.29/11/2017.0200280 del 29/11/2017 è CP_2 stata notificata in data 21/12/2017.
Alla luce di quanto detto è evidente che il motivo di opposizione è infondato in quanto risulta dagli atti che i pagamenti non sono stati effettuati nel termine su indicato previsto dal menzionato articolo 2.
Va ora osservato che l' in corso di causa, ha rappresentato di avere proceduto a una CP_2 rettifica dell'importo delle ordinanze applicando le modifiche introdotte dal d.l. 4 maggio 2023,
n. 48. Che ha che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Dalle rettifiche operate dall' risulta che: Pt_2 per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000073044, per la quale era stato ingiunto il pagamento di
€uro 18.500,00, l'importo è stato rideterminato in euro 5.529,62 (quale sanzione minima);
5 per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000074252, per la quale era stato ingiunto il pagamento di
€uro 20.000,00, l'importo è stato rideterminato in euro 5.529,62 (quale sanzione minima); per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000439967, per la quale era stato ingiunto il pagamento di
€uro 19.000,00, l'importo è stato rideterminato in euro 4.277,18 (considerata la reiterazione relativa alla seconda annualità); per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000471820, per la quale era stato ingiunto il pagamento di
€uro 19.500,00, l'importo è stato rideterminato in euro 8.606,56 (considerata la reiterazione relativa alla quita annualità); per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000471928, per la quale era stato ingiunto il pagamento di
€uro 20.000,00, l'importo è stato rideterminato in euro 7.103,54 (considerata la reiterazione relativa alla prima annualità); per l' ordinanza - Ingiunzione N. O1-000472011, per la quale era stato ingiunto il pagamento di
€uro 21.000,00, l'importo è stato rideterminato in euro 18.361,60 (considerata la reiterazione relativa alla quarta annualità).
Alla luce di ciò, l'importo delle sanzioni irrogate deve essere rideterminato nella misura ridotta chiesta dall'opposta.
Solo per completezza, va chiarito che il motivo di opposizione con il quale parte opponente aveva lamentato l'eccessività della sanzione originariamente irrogata era infondato.
La circolare menzionata da parte opponente, n. 32 del 25-02-2022, prevede “Ai sensi dell'articolo
11 della legge n. 689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Sul punto, si rappresenta che la misura della sanzione così determinata, intervenendo a seguito di un'espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.
689/1981, della sanzione in misura ridotta, che avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio, porterà, come anche evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella nota prot. n. 9099 del 3 maggio 2016, di norma e in coerenza con la ratio deflativa del citato articolo 16, all'irrogazione di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro”, e ancora “come descritto al paragrafo 2, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a
6 50.000 euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni, l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro. L'assenza del pagamento delle ritenute omesse o della sanzione amministrativa in misura ridotta nei suddetti termini comporta, come anche evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella citata nota del 3 maggio 2016, l'irrogazione di una sanzione amministrativa di importo superiore a quello determinato in misura ridotta. Pertanto, essendo la sanzione amministrativa in misura ridotta pari a 16.666 euro, la sanzione amministrativa che sarà irrogata con l'ordinanza-ingiunzione avrà un importo da un minimo di 17.000 euro fino a un massimo di euro
50.000. Ai fini della determinazione della graduazione, l' terrà conto dell'importo delle Pt_3 ritenute omesse per le quali è previsto il raggruppamento per fasce e dell'eventuale reiterazione della violazione”
Ora, tenuto conto dell'importo delle sanzioni originariamente applicate, del fatto che il minimo della sanzione applicabile era pari a euro 17.000, e inoltre dell'entità delle somme non versate
(risultanti dagli atti di diffida in atti) nonché della reiterazione della condotta, l'ammontare delle somme oggetto di ingiunzione doveva ritenersi congrua.
Ora, come detto, dovendosi considerare che l' ha proceduto al ricalcolo delle sanzioni per Pt_2 cui è causa, chiedendo il pagamento di un minore importo, le sanzioni amministrative oggetto delle ordinanze impugnate devono essere rideterminate nella misura sopra indicata.
Le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle sanzioni nella seguente misura:
per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000073044, in euro 5.529,62;
per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000074252, in euro 5.529,62;
per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000439967, in euro 4.277,18;
per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000471820, in euro 8.606,56;
per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000471928, in euro 7.103,54;
per l' ordinanza - Ingiunzione N. O1-000472011, in euro 18.361,60;
7 compensa le spese di lite;
Agrigento, 4.11.2025
8
Il Giudice
EN BE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile nella persona del Giudice EN BE ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1694 /2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
c.f e partita IVA , con sede legale in Montallegro, Controparte_1 P.IVA_1
Contrada Capo s.n.c. (Avv. Fabio Calogero Modica Inglima)
ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CF Controparte_2 P.IVA_2
(Avv. CARLISI VIVIANA)
convenuta
Oggetto: opposizione avverso sanzioni amministrative
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 4.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio Sede di interponendo Controparte_1 CP_2 CP_2 opposizione avverso le seguenti ordinanze:
1 1) ordinanza - ingiunzione n. O1-000073044, n. 0100.29.04.2022.0128798, Parte_2 notificata il 25/05/2022,
2) ordinanza - ingiunzione n. O1-000074252, n. 0100.29.04.2022.0128806, Parte_2 notificata in data 25 maggio 2022,
3) ordinanza - ingiunzione n. O1-000439967, 0100.29.04.2022.0128807, Parte_2 notificata in data 25 maggio 2022,
4) ordinanza - ingiunzione n. O1-000471928, 100.29.04.2022.0128800, Parte_2 notificata in data 25 maggio 2022,
5)ordinanza - ingiunzione n. O1-000472011, 0100.29.04.2022.0128811, Parte_2 notificata in data 25 maggio 2022,
6) ordinanza - ingiunzione n. O1-000471820, protocollo 0100.29.04.2022.0128810, Pt_2 notificata in data 25 maggio 2022,
tutte emesse per p omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ex art. 2, comma 1bis del decreto-legge 12.09.1983, n. 463, conv. con mod. dalla legge 11.11.1983, n. 638 e ss.
A sostegno dell'opposizione, assumevano innanzitutto la carenza di legittimazione passiva di
; che le somme pretese non erano dovute in quanto la società ricorrente aveva Parte_1 proceduto alla definizione agevolata (rottamazione-ter) con l'allora Controparte_3 giusta domanda presentata in data 30 aprile 2019, prot. 289254 e domanda presentata in data
13.06.2019, prot. n. 365305; assumevano che le somme ingiunte erano state determinate in modo illogico ed eccessivo.
Si costituiva in giudizio l' di chiedendo il rigetto dell'opposizione perché Pt_2 CP_2 infondata.
Con note del 7.9.2023, l' deduceva di avere ricalcolato l'importo delle ordinanze ingiunzione Pt_2
e ne chiedeva il pagamento nei limiti del dovuto.
Così brevemente delineata la res litigiosa, va innanzitutto esaminato il motivo di opposizione con il quale ha sollevato il suo difetto di legittimazione passiva. Pt_1
Il motivo è infondato in quanto, dall'esame della visura camerale della società Controparte_1 in atti, emerge che risultava essere amministratore unico della società predetta Parte_1
2 dal 28/05/2008 al 13/07/2016, dunque nel periodo durante il quale sono state riscontrate le violazioni di cui alle ordinanze opposte.
Va adesso esaminato il secondo motivo di opposizione.
Risulta dagli atti che le ordinanze impugnate sono state omesse per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Tale articolo, prima della modifica introdotta con d.l. 4 maggio 2023, n. 48 , prevedeva che:
“L'omesso versamento delle ritenute di cui comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Ora, nel caso in esame risulta quanto segue:
-l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000073044 emessa nei confronti di , notificata Parte_1 in data 25/05/2022, trae origine da 1) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, nei confronti di , notificato in data 08/05/2017 e riguardante i Parte_1 periodi contributivi dal 12/2009 al 10/2010, a) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso nei confronti della notificato in data Controparte_1
08/05/2017, riguardante i periodi contributivi dal 12/2009 al 10/2010; con riferimento a tale illecito è stata emessa la diffida Prot. 0100.04/05/2017.0077852 del CP_2
04/05/2017 nei confronti di , notificata in data 08/05/2017; Parte_1 per tale illecito risultano versamenti effettuati dal 31/07/2019 al 04/10/2021, quindi fuori termine considerato che la predetta diffida Prot. 0100.04/05/2017.0077852 del 04/05/2017 è stata CP_2 notificata in data 08/05/2017;
-l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000074252 emessa nei confronti della Controparte_4
notificata in data 25/05/2022, trae origine da: 1) atto di accertamento della violazione
[...] prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso nei confronti della notificata in Controparte_1 data 08/05/2017 e riguardante i periodi contributivi dal 12/2009 al 10/2010; 2) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso nei confronti di Pt_1
, notificato in data 08/05/2017 e riguardante i periodi contributivi dal 12/2009 al 10/2010;
[...]
3 per tale illecito l' aveva inviato una diffida Prot. 0100.04/05/2017.0077852 del Pt_2 CP_2
04/05/2017 nei confronti di , notificata in data 08/05/2017; Parte_1 per tale illecito risultano versamenti effettuati dal 31/07/2019 al 04/10/2021, quindi -considerato che la diffida predetta Prot. 0100.04/05/2017.0077853 del 04/05/2017 è stata notificata in CP_2 data 08/05/2017- fuori termine;
-l' ordinanza-ingiunzione n. 000439967 emessa nei confronti della Società Controparte_4
, notificata in data 25/05/2022, trae origine da: 1) atto di accertamento della violazione
[...] prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso nei confronti della notificata in Controparte_1 data 06/12/2017, e riguardante i periodi contributivi 12/2011, 01/2012, 02/2012 e 11/2012 riferiti alla gestione aziende con dipendenti matricola 0105769163, 2) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso nei confronti di , notificato in data Parte_1
24/09/2019 e riguardante i periodi contributivi 12/2011, 01/2012, 02/2012 e 11/2012; per tale illecito risulta emessa la diffida Prot 0100.05/09/2019.0186244 del 05/09/2019 nei CP_2 confronti di , notificata in data 24/09/2019; Parte_1 per tale illecito inoltre risultano versamenti effettuati dal 31/07/2019 al 04/08/2022, quindi fuori termine, considerato che la predetta diffida Prot. 0100.29/11/2017.0199855 del 29/11/2017 è CP_2 stata notificata in data 06/12/2017;
-l'ordinanza-ingiunzione n. 000471820 emessa nei confronti della Controparte_4 notificata in data 25/05/2022 trae origine da: 1) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso da nei confronti della notificato in CP_2 Controparte_1 data 21/12/2017, riguardante i periodi contributivi da 12/2014 a 02/2015 e da 05/2015 a 11/2015, 2) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso da nei CP_2 confronti di , notificato in data 24/09/2019 e riguardante i periodi contributivi Parte_1 da 12/2014 a 02/2015 e da 05/2015 a 11/2015; per tale illecito risultano versamenti effettuati dal 31/07/2019 al 04/08/2022, quindi fuori termine considerato che la diffida Prot. 0100.29/11/2017.0200326 del 29/11/2017 è stata CP_2 notificata in data 21/12/2017;
-l' ordinanza-ingiunzione n. 000471928 emessa dall' nei confronti della Società CP_2 [...]
, notificata in data 25/05/2022, trae origine da: 1) atto di accertamento della Controparte_4 violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso da sede di nei confronti CP_2 CP_2
Con della notificata in data 21/12/2017, e riguardante i periodi contributivi da Controparte_1
02/2011 a 11/2012 riferiti alla gestione aziende con dipendenti matricola 0105769163 2) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso da nei confronti di CP_2
4 , notificato in data 21/12/2017 e riguardante i periodi contributivi da 02/2011 a Parte_1
11/2012 riferiti alla gestione aziende con dipendenti matricola 0105769163; per tale illecito risulta l'emissione della diffida Prot 0100.29/11/2017.0199468 del 29/11/2017 CP_2 nei confronti della notificata in data 21/12/2017 e della Diffida Prot. Controparte_1
0100.29-11-2017.0199467 nei confronti di notificata il 24/09/2019; CP_2 Parte_1 per tale illecito risultano versamenti effettuati dal 31/07/2019 al 04/08/2022, quindi fuori termine considerato che la diffida Prot. 0100.29/11/2017.0199468 predetta del 29/11/2017 è stata CP_2 notificata in data 21/12/2017;
-l'ordinanza-ingiunzione n. 000472011 Protocollo 0100.29/04/2022.0128811 emessa da CP_2 CP_2 di nei confronti della Società notificata in data 25/05/2022 trae CP_2 Controparte_4 origine da: 1) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso da nei confronti della notificata in data 21/12/2017, riguardante i periodi CP_2 Controparte_1 contributivi da 12/2013 a 11/2014 riferiti alla gestione aziende con dipendenti matricola 0105769163;
2) atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, emesso da di nei CP_2 confronti di notificato in data 24/09/2019 e riguardante i periodi contributivi Parte_1 da 12/2013 a 11/2014; per tale illecito risulta l'emissione della diffida Prot 0100.29/11/2017.0200280 del 29/11/2017 CP_2 nei confronti della notificata in data 21/12/2017 e della Diffida Prot. Controparte_1 CP_2
0100.05/09/2019.0186241 del 05/09/2019 nei confronti di notificata in data Parte_1
24/09/2019; inoltre per tale illecito risultano versamenti effettuati dal 31/07/2019 al 04/08/2022, quindi fuori termine considerato che la predetta diffida Prot. 0100.29/11/2017.0200280 del 29/11/2017 è CP_2 stata notificata in data 21/12/2017.
Alla luce di quanto detto è evidente che il motivo di opposizione è infondato in quanto risulta dagli atti che i pagamenti non sono stati effettuati nel termine su indicato previsto dal menzionato articolo 2.
Va ora osservato che l' in corso di causa, ha rappresentato di avere proceduto a una CP_2 rettifica dell'importo delle ordinanze applicando le modifiche introdotte dal d.l. 4 maggio 2023,
n. 48. Che ha che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Dalle rettifiche operate dall' risulta che: Pt_2 per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000073044, per la quale era stato ingiunto il pagamento di
€uro 18.500,00, l'importo è stato rideterminato in euro 5.529,62 (quale sanzione minima);
5 per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000074252, per la quale era stato ingiunto il pagamento di
€uro 20.000,00, l'importo è stato rideterminato in euro 5.529,62 (quale sanzione minima); per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000439967, per la quale era stato ingiunto il pagamento di
€uro 19.000,00, l'importo è stato rideterminato in euro 4.277,18 (considerata la reiterazione relativa alla seconda annualità); per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000471820, per la quale era stato ingiunto il pagamento di
€uro 19.500,00, l'importo è stato rideterminato in euro 8.606,56 (considerata la reiterazione relativa alla quita annualità); per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000471928, per la quale era stato ingiunto il pagamento di
€uro 20.000,00, l'importo è stato rideterminato in euro 7.103,54 (considerata la reiterazione relativa alla prima annualità); per l' ordinanza - Ingiunzione N. O1-000472011, per la quale era stato ingiunto il pagamento di
€uro 21.000,00, l'importo è stato rideterminato in euro 18.361,60 (considerata la reiterazione relativa alla quarta annualità).
Alla luce di ciò, l'importo delle sanzioni irrogate deve essere rideterminato nella misura ridotta chiesta dall'opposta.
Solo per completezza, va chiarito che il motivo di opposizione con il quale parte opponente aveva lamentato l'eccessività della sanzione originariamente irrogata era infondato.
La circolare menzionata da parte opponente, n. 32 del 25-02-2022, prevede “Ai sensi dell'articolo
11 della legge n. 689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Sul punto, si rappresenta che la misura della sanzione così determinata, intervenendo a seguito di un'espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.
689/1981, della sanzione in misura ridotta, che avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio, porterà, come anche evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella nota prot. n. 9099 del 3 maggio 2016, di norma e in coerenza con la ratio deflativa del citato articolo 16, all'irrogazione di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro”, e ancora “come descritto al paragrafo 2, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a
6 50.000 euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni, l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro. L'assenza del pagamento delle ritenute omesse o della sanzione amministrativa in misura ridotta nei suddetti termini comporta, come anche evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella citata nota del 3 maggio 2016, l'irrogazione di una sanzione amministrativa di importo superiore a quello determinato in misura ridotta. Pertanto, essendo la sanzione amministrativa in misura ridotta pari a 16.666 euro, la sanzione amministrativa che sarà irrogata con l'ordinanza-ingiunzione avrà un importo da un minimo di 17.000 euro fino a un massimo di euro
50.000. Ai fini della determinazione della graduazione, l' terrà conto dell'importo delle Pt_3 ritenute omesse per le quali è previsto il raggruppamento per fasce e dell'eventuale reiterazione della violazione”
Ora, tenuto conto dell'importo delle sanzioni originariamente applicate, del fatto che il minimo della sanzione applicabile era pari a euro 17.000, e inoltre dell'entità delle somme non versate
(risultanti dagli atti di diffida in atti) nonché della reiterazione della condotta, l'ammontare delle somme oggetto di ingiunzione doveva ritenersi congrua.
Ora, come detto, dovendosi considerare che l' ha proceduto al ricalcolo delle sanzioni per Pt_2 cui è causa, chiedendo il pagamento di un minore importo, le sanzioni amministrative oggetto delle ordinanze impugnate devono essere rideterminate nella misura sopra indicata.
Le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle sanzioni nella seguente misura:
per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000073044, in euro 5.529,62;
per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000074252, in euro 5.529,62;
per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000439967, in euro 4.277,18;
per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000471820, in euro 8.606,56;
per l'ordinanza - ingiunzione N. O1-000471928, in euro 7.103,54;
per l' ordinanza - Ingiunzione N. O1-000472011, in euro 18.361,60;
7 compensa le spese di lite;
Agrigento, 4.11.2025
8
Il Giudice
EN BE