Ordinanza collegiale 10 novembre 2023
Ordinanza collegiale 12 luglio 2024
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/01/2026, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05671/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5671 del 2023, proposto da
CA ZZ, SI CA, UC RE, LO GI, rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Grisenti, Isabella Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile, non costituito in giudizio;
nei confronti
di AL ER NI, AL NE, AL LI, non costituiti in giudizio;
per l''esatta ottemperanza
della sentenza esecutiva emessa dal T.a.r. del Lazio – Roma, reg. ric. 5745/2022, pubblicata in data 09/05/2022 che ha disposto l''''annullamento delle promozioni impugnate ai soli fini della rideterminazione, nell''''ambito dello stesso novero dei promossi, delle decorrenze giuridico-amministrative delle rispettive promozioni al grado di Sottotenente di Vascello, con datazione dei rispettivi effetti da far discendere, tanto per i ricorrenti quanto per i controinteressati, ad unico ed omogeneo criterio, in base al principio secondo cui i nominativi che hanno ricevuto per primi la nomina a IN (anno 2008) dovranno precedere coloro che l''''hanno conseguita dopo. Con condanna del Ministero della Difesa alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre Iva e Cassa Avvocati come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. IC De IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I quattro ricorrenti in epigrafe hanno agito per l’ottemperanza della sentenza n. 5745/22 di questo TAR Lazio inerente la rideterminazione delle decorrenze giuridico-amministrative delle rispettive promozioni al grado di sottotenente di vascello.
Si costituiva l’Amministrazione. Non si costituivano i controinteressati evocati in giudizio.
Emergevano profili di difetto di notifica e parte ricorrente veniva onerata della ripetizione dell’adempimento notificatorio.
In prosieguo di giudizio l’Amministrazione deduceva intanto la sopravvenuta cessazione della materia per effetto di successivi provvedimenti adottati.
Infine con atto 16 gennaio 2026 parte ricorrente dichiarava “ In relazione al presente procedimento, si rappresenta come l’Amministrazione abbia dato ottemperanza alla sentenza indicata per le posizione di ZZ, UC e LO. In relazione alla posizione di SI, l’Amministrazione ha ritenuto con autonomo provvedimento di non procedere al completamento della ricostruzione di carriera in seguito al congedo del medesimo. Allo stato, anche per quest’ultimo, non sussiste l’interesse a procedere nel presente giudizio ”.
Su tali basi la causa era assunta in decisione alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Reputa il Collegio che, viste le convergenti deduzioni delle parti, il ricorso possa essere definito - per ragioni di economia processuale - pronunziando il sopravvenuto difetto d’interesse quanto al ricorrente SI e la cessazione della materia del contendere quanto ai ricorrenti ZZ, UC e LO.
Le spese tra tutte le parti in giudizio, visto l’esito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
--lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse quanto al ricorrente sig. SI;
--dichiara cessata la materia del contendere quanto ai ricorrenti ZZ, UC e LO.
Le spese tra tutte le parti in giudizio sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV IA, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
IC De IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De IN | OV IA |
IL SEGRETARIO