Articolo 3 della Legge 22 marzo 1985, n. 111
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 aprile 1985
Art. 3.
L'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dell'andamento delle commesse e della produzione nazionale, puo' proporre al CIPI, che si esprimera' nei successivi trenta giorni, modifiche di dette percentuali, anche per singole categorie di cantieri. Alle predette modifiche si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile".
Entrata in vigore il 20 aprile 1985