Articolo 28 della Legge 2 aprile 1968, n. 461
Articolo 27Articolo 29
Versione
9 maggio 1968
Art. 28.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1956-57 (articolo 24).. L. 511.802.170
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 26)..... " 882.711
Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) - Residui attivi
al 30 giugno 1957........................... L. 512.684.881
Entrata in vigore il 9 maggio 1968