Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 24/06/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00898/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore EL AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Eva Battaglini e Francesca Filiaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e -OMISSIS-, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento
1.del provvedimento n. -OMISSIS- - protocollo registro - -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, di non ammissione alla classe III della scuola secondaria di primo grado di -OMISSIS-;
2.di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30/07/2021 e depositato in data 26/08/2021, i ricorrenti, nella qualità, impugnavano gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure in diritto.
Si costituivano in resistenza il Ministero dell’Istruzione (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) e l’-OMISSIS-.
Il ricorso veniva fissato ai sensi dell’art 72 bis c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con l’avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a.) che, nel caso di mancata manifestazione espressa di interesse, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. e che, diversamente (in caso, cioè di espressa dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione), sarebbe stata fissata l’udienza pubblica di discussione.
Con atto notificato alle controparti in data 09/06/2025 e depositato in pari data, i ricorrenti, nella qualità, dichiaravano di rinunciare al ricorso e chiedevano che nulla fosse disposto riguardo alle spese di causa.
Il Collegio non può che prendere atto della intervenuta rinuncia formale al ricorso e dichiarare l’estinzione del giudizio (art.85, comma 9, c.p.a.), disponendo, avuto riguardo all’esito della lite e alla condotta processuale tenuta dalle parti, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara l’estinzione del giudizio;
b)compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.