Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/1978, n. 1335
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Sentenza 17 marzo 1978

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La circostanza che uno o piu componenti il collegio giudicante, ancorche costituenti la maggioranza, abbiano gia in precedenza conosciuto della causa come magistrati, non puo determinare nullita della sentenza per vizio attinente alla Costituzione del giudice (art 158 cod proc civ), ma puo configurare solo ipotesi di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art 51 primo comma n 4 cod proc civ, la quale non incide sulla validita della sentenza medesima, ove non dedotta dalla parte interessata con tempestiva istanza di ricusazione, a norma dell'art 52 cod proc civ. ( V 4539/76, mass n 383261; ( V 4320/76, mass n 383028).*

L'art 147 secondo comma del RD 16 marzo 1942 n 267, il quale legittima il curatore del fallimento di una societa a chiedere la estensione del fallimento medesimo ad altri soci illimitatamente responsabili, e, quindi, analogamente, il curatore del fallimento di un imprenditore individuale a chiedere tale estensione per il caso di accertamento di un rapporto sociale, implica necessariamente il potere del curatore stesso, in entrambe dette ipotesi, di proporre reclamo alla Corte d'appello, ai sensi dell'art 22 della citata legge fallimentare, avverso il decreto con il quale il tribunale abbia respinto quella richiesta.*

La mancata liquidazione delle passivita di una societa di persone, ancorche sia intervenuta una causa di scioglimento, osta alla Estinzione della societa medesima e, quindi, al decorso del termine annuale per la dichiarazione di fallimento, fissato dallo art 10 del RD 16 marzo 1942 n 267. ( V 288/70, mass n 345156).*

Il potere della Corte d'appello di affermare l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, in Sede di reclamo avverso il decreto del tribunale negativo della dichiarazione medesima (art 22 della legge fallimentare), postula che detto reclamo sia stato tempestivamente e validamente proposto da soggetto legittimato. In difetto, la dichiarazione di fallimento puo essere successivamente emessa solo dal competente tribunale, nel concorso di nuovi accertamenti.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/1978, n. 1335
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1335
    Data del deposito : 17 marzo 1978

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