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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Alberto Scerbo e domiciliato presso il suo studio in 38068 Rovereto, Corso Rosmini n.8, giusta delega a margine del ricorso
E ata a HI DE DA (VR) il 20.08.1998 CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. Giulio Pezcoller e domiciliata presso il suo studio in Rovereto (TN) in via Prati, n. 16 giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 08.05.2023 in Avio (TN), nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 24.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e lle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Avio (TN), in Via Venezia n. 76, condotta in locazione dal sig. verrà assegnata, con tutto l'arredo ivi Parte_1
presente, a quest'ultimo. La sig.ra già trasferitasi a vivere altrove, CP_1
si impegna a prelevare i propri effetti personali entro la data dell'udienza presidenziale;
3) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
Per_
4) La minore sarà collocata in maniera paritetica con entrambi i genitori, secondo il seguente protocollo a settimane alterne: - la prima settimana la figlia starà con la madre nelle giornate di lunedì e martedì e con il padre in quelle di mercoledì e giovedì, per fare ritorno dalla madre il venerdì, il sabato e la domenica, con riconsegna a scuola il lunedì mattina;
- la seconda settimana la figlia starà con il padre nelle giornate di lunedì e martedì e con la madre nelle giornate di mercoledì e giovedì, per fare ritorno dal padre il venerdì, il sabato e la domenica, con riconsegna a scuola il lunedì mattina. Mentre nelle giornate infrasettimanali la minore verrà prelevata direttamente dalla scuola dal genitore di competenza,
pag. 2 di 4 secondo il predetto calendario di visita, nelle giornate di sabato e/o domenica la minore verrà prelevata dalla residenza dell'altro genitore alle ore 10.00, salvo diverso accordo fra le parti;
5) nei periodi di ferie estive, come negli altri periodi festivi dell'anno, quali
Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori trascorreranno con la figlia, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, un pari numero di giorni di ferie, concordando preventivamente fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente con i figli il giorno di Natale e quello di Capodanno, così come la Pasqua e la Pasquetta. Entrambi i genitori trascorreranno con la figlia almeno due settimane di ferie, anche non consecutive, durante il periodo di ferie estive;
6) disporsi il mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori nei periodi di loro spettanza, in forza del collocamento paritario della minore;
7) le spese straordinarie per la figlia, da intendersi quelle indicate nelle
“Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale
Forense dd. 29.11.2017, verranno suddivise al 50% fra i genitori e verranno versate al momento della richiesta da parte dell'ente o della struttura di turno, e comunque, in ipotesi di anticipazione dell'intera spesa da parte di uno dei genitori, da rimborsare da parte dell'altro, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. La deduzione fiscale avverrà in proporzione all'esborso. Le spese straordinarie di importo superiore, per singola spesa, ad € 150,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i due coniugi.
8) le parti si impegnano ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la pag. 3 di 4 compilazione della domanda per l'Icef o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia, contributi che verranno integralmente divisi al 50% fra i coniugi;
9) entrambe le parti, nel caso di nuove frequentazioni e/o relazione Per_ affettive, si impegnano a non introdurre nella vita della minore terze persone, prima che siano decorsi n. 6 mesi dal deposito del ricorso di separazione. Per tale periodo si impegnano dunque a non far frequentare alla minore eventuali nuovi compagni/compagne e a confrontarsi in merito all'eventuale inserimento nella vita della figlia di nuove persone con le quali i rispettivi genitori dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale;
10) i genitori si impegnano a riferirsi reciprocamente i fatti più importanti relativi alla vita della minore, ad informarsi sul luogo ove la minore alloggerà quando resterà con l'altro genitore, garantendone l'idoneità e la massima tutela della stessa, e a mantenere tra loro un rapporto improntato alla trasparenza ed alla buona fede;
11) Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Alberto Scerbo e domiciliato presso il suo studio in 38068 Rovereto, Corso Rosmini n.8, giusta delega a margine del ricorso
E ata a HI DE DA (VR) il 20.08.1998 CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. Giulio Pezcoller e domiciliata presso il suo studio in Rovereto (TN) in via Prati, n. 16 giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 08.05.2023 in Avio (TN), nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 24.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e lle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Avio (TN), in Via Venezia n. 76, condotta in locazione dal sig. verrà assegnata, con tutto l'arredo ivi Parte_1
presente, a quest'ultimo. La sig.ra già trasferitasi a vivere altrove, CP_1
si impegna a prelevare i propri effetti personali entro la data dell'udienza presidenziale;
3) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
Per_
4) La minore sarà collocata in maniera paritetica con entrambi i genitori, secondo il seguente protocollo a settimane alterne: - la prima settimana la figlia starà con la madre nelle giornate di lunedì e martedì e con il padre in quelle di mercoledì e giovedì, per fare ritorno dalla madre il venerdì, il sabato e la domenica, con riconsegna a scuola il lunedì mattina;
- la seconda settimana la figlia starà con il padre nelle giornate di lunedì e martedì e con la madre nelle giornate di mercoledì e giovedì, per fare ritorno dal padre il venerdì, il sabato e la domenica, con riconsegna a scuola il lunedì mattina. Mentre nelle giornate infrasettimanali la minore verrà prelevata direttamente dalla scuola dal genitore di competenza,
pag. 2 di 4 secondo il predetto calendario di visita, nelle giornate di sabato e/o domenica la minore verrà prelevata dalla residenza dell'altro genitore alle ore 10.00, salvo diverso accordo fra le parti;
5) nei periodi di ferie estive, come negli altri periodi festivi dell'anno, quali
Natale, Capodanno e Pasqua, i genitori trascorreranno con la figlia, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, un pari numero di giorni di ferie, concordando preventivamente fra loro di anno in anno tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi e trascorrendo alternativamente con i figli il giorno di Natale e quello di Capodanno, così come la Pasqua e la Pasquetta. Entrambi i genitori trascorreranno con la figlia almeno due settimane di ferie, anche non consecutive, durante il periodo di ferie estive;
6) disporsi il mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori nei periodi di loro spettanza, in forza del collocamento paritario della minore;
7) le spese straordinarie per la figlia, da intendersi quelle indicate nelle
“Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale
Forense dd. 29.11.2017, verranno suddivise al 50% fra i genitori e verranno versate al momento della richiesta da parte dell'ente o della struttura di turno, e comunque, in ipotesi di anticipazione dell'intera spesa da parte di uno dei genitori, da rimborsare da parte dell'altro, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. La deduzione fiscale avverrà in proporzione all'esborso. Le spese straordinarie di importo superiore, per singola spesa, ad € 150,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i due coniugi.
8) le parti si impegnano ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la pag. 3 di 4 compilazione della domanda per l'Icef o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia, contributi che verranno integralmente divisi al 50% fra i coniugi;
9) entrambe le parti, nel caso di nuove frequentazioni e/o relazione Per_ affettive, si impegnano a non introdurre nella vita della minore terze persone, prima che siano decorsi n. 6 mesi dal deposito del ricorso di separazione. Per tale periodo si impegnano dunque a non far frequentare alla minore eventuali nuovi compagni/compagne e a confrontarsi in merito all'eventuale inserimento nella vita della figlia di nuove persone con le quali i rispettivi genitori dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale;
10) i genitori si impegnano a riferirsi reciprocamente i fatti più importanti relativi alla vita della minore, ad informarsi sul luogo ove la minore alloggerà quando resterà con l'altro genitore, garantendone l'idoneità e la massima tutela della stessa, e a mantenere tra loro un rapporto improntato alla trasparenza ed alla buona fede;
11) Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4