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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa EV FA - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9851 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
TRA
nato a [...] – Perù il 6.11.1969 (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FRESA GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] – Perù il 20.03.1972 (C.F. ) rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FIORDELISI SIMONA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/05/2025, e chiedevano Parte_1 CP_1 pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 18.12.1996 in HU (Perù), annotato nel Registro Nazionale dell'Identificazione e Dello Stato Civile– RENIEC, 017696.
1 In data 21.02.2017 l'atto di matrimonio celebrato in HU è stato trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Napoli, parte II – Serie C – Numero 39. Aggiungevano che dalla loro unione è nato un figlio: nato a [...] Persona_1
(NA) il 14.12.2006. Rappresentavano che tra le parti era intervenuta separazione personale in forza di sentenza n.118/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli su ricorso congiunto, passata in giudicato.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il Sig. verserà alla signora , entro e non oltre il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per il figlio iscritto al Persona_1 quinto anno di scuole superiori, che ha conseguito la maggiore età ma non è ancora autosufficiente economicamente, € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
2) Le parti convengono di ripartire tra di loro le spese straordinarie nella misura del 50% come per legge ovvero spese mediche, di istruzione e straordinarie in genere in ossequio e nel rispetto del protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Napoli al quale ci si riporta integralmente.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e si obbligano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e domicilio almeno 10 giorni prima a mezzo lettera raccomandata;
4) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti il 18/12/1996 in
HU e trascritto in data 21/2/2017 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Napoli, parte II – Serie C – Numero 39 – anno 2017.
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa EV FA dott. Raffaele Sdino
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