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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa VI MA NI Presidente
Dott. RT NA Consigliere Rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1101 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 - riassunta a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21437/2024 pubblicata il 31.7.2024 - discussa e trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025
promossa da
, in Parte_1 Parte_2 persona del Direttore generale pro tempore, Dott. con sede in Parte_3 Monticello Brianza (LC), Via Giuseppe Sirtori, n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Sinicco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Calco (LC), Largo Pomeo, n. 5; Ricorrente in riassunzione contro
con sede legale in Roma-EUR, Controparte_1 via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nadia Perego del Foro di Lecco e RT Maio del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' sito in CP_1 Milano, Via Savarè n.
1. Resistente in riassunzione
Conclusioni per la ricorrente in riassunzione:
“Voglia la ecc.ma Corte D'Appello di Milano, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: IN VIA PRELIMINARE: Revocare e/o riformare integralmente la sentenza n. 349/2016 emessa dal Tribunale di Lecco – Sez. Lavoro – G.L. Dott. Giovanni Gatto, in data 23.11.2016 e pubblicata il 10.12.2016 a definizione del procedimento RG 441/2016 e comunicata in data 12.12.2016; CONSEGUENTEMENTE E, IN OGNI CASO: Accertata la natura di datore di lavoro privato dell' , Parte_1
e, conseguentemente, accertato il suo diritto al rimborso delle indennità dalla Parte_2
1 stessa anticipate in favore della lavoratrice per congedo straordinario dal 02.04.2013 al Parte_4 31.12.2014: CP_ 1. Condannare l' in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
, della somma di € 34.359,97 oltre Parte_5 interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla data del 17.05.2013 al saldo, da effettuarsi direttamente in favore dell' o, in subordine, mediante conguaglio della predetta somma con i Parte_1 CP_ maggiori contributi dovuti dall' all' previa, ove necessaria, Parte_1 revisione/modifica/nuovo inquadramento dell' e/o di tutte le altre operazioni Parte_1 informatiche o di altra natura necessarie a tal fine. CP_
2. condannare in persona del Presidente pro tempore, alla revisione/modifica/nuovo inquadramento dell'Azienda Speciale quale datore di lavoro privato ed a tutte quelle operazioni informatiche o di altra natura necessarie a tal fine. CP_
3. In ogni caso, condannare in persona del Presidente pro tempore al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, oltre spese generali nella misura del 15%. E ciò in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. racc. gen. 21437/2024, con tutte le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
In via istruttoria: Ove necessario, senza inversione dell'onere della prova si chiede ammettersi interrogatorio formale del CP legale rappresentante di nonché prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa del presente ricorso da intendersi per qui integralmente trascritte e precedute da “vero che”. Ove necessario, si chiede ammettersi CTU al fine di quantificare il danno subito dall per le Pt_1 indennità anticipate e non compensate”.
Conclusioni per l' resistente in riassunzione: CP_1
“Voglia la Corte d'appello di Milano, sez. lav., contrariis reiectis: Prende atto delle statuizioni di principio della Corte di Cassazione che questa Spett. Corte d'appello è chiamata ad applicare in punto di compensazione degli importi corrisposti dalla
[...]
della lavoratrice per Parte_5 Parte_4 congedo straordinario dal 02.04.2013 al 31.12. 2014 CP_ Chiede il rigetto della domanda di condanna dell' alla revisione/modifica/nuovo inquadramento dell'Azienda Speciale quale datore di lavoro privato ed a tutte quelle operazioni informatiche o di altra natura necessarie a tal fine”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'Ordinanza n. 21437/2024, la Corte di Cassazione ha cassato, rinviando alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per decidere la causa anche nel merito, la sentenza n. 353/2019 della stessa Corte territoriale con la quale era stato respinto l'appello proposto dalla Parte_6
avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale di Lecco che, con
[...] la sentenza n. 349/2016, aveva disatteso la domanda avanzata nei confronti dell' CP_1 da tale Azienda per ottenere il riconoscimento del diritto al conguaglio di quanto anticipato alla propria dipendente a titolo di congedo straordinario ex Parte_4 D.lgs. n. 151/2001 dal 2.4.2013 al 31.12.2014.
La Casa di Cura aveva proposto ricorso in Cassazione dolendosi della violazione dell'art. 42, comma 5-ter, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” (Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
2 maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente.) e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Giudice di merito escluso dal novero dei “datori di lavoro privati” la Pt_2
, che esercitava, a suo avviso, un'attività economica in regime privatistico di
[...] libero mercato, con conseguenti limitazioni alla concorrenza e lesione del principio della parità di trattamento. Con il secondo motivo di ricorso fatto valere in sede di Legittimità, l'ente del
[...]
aveva anche lamentato la violazione dell'art. 18 e degli articoli da Parte_1 101 a 109 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) nonché dell'art. 117 Costituzione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per discriminazione dell' ricorrente rispetto alle imprese operanti in mercati concorrenziali Parte_1 e dunque con la conseguente violazione del principio di libera concorrenza. Allo stesso modo, la ricorrente aveva eccepito la violazione dell'art. 5 della stessa fonte legale per lesione del principio costituzionale di autonomia dell'impresa lamentando, inoltre, una lesione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Carta, poiché situazioni non dissimili sul piano empirico erano state trattate diversamente, senza alcuna sostanziale giustificazione.
La Corte di Cassazione ha rilevato come tutte le censure fossero fondate e che, analizzando l'art. 42, comma 5 ter, D.lgs. n. 151 del 2001, occorreva verificare se le aziende speciali che erogano servizi comunali fossero o meno ricomprese nella nozione di datore di lavoro privato (escluso dalle sentenze dei precedenti gradi di giudizio).
A tal riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici di merito, il significato della locuzione riferita al “datore di lavoro privato” non sarebbe univoco: “esso è legato alla portata dell'aggettivo 'privati' suscettibile di interpretazione più o meno estesa a seconda che vi si comprenda o meno il datore di lavoro che persegua fini pubblici svolgendo attività esclusivamente o prevalentemente economica (art. 409, n. 4, c.p.c.) e gestisca il rapporto di lavoro con atti di diritto privato anziché amministrativi. Una volta ritenuto insufficiente il criterio letterale, occorre fare riferimento al criterio ermeneutico sistematico. In quest'ottica, non è necessario attribuire, però, alla locuzione 'datore di lavoro privato' un significato di portata generale valevole per l'intera normativa del 2001. Al contrario, è sufficiente individuare il significato rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 42, comma 5 ter citato”. Dunque, secondo quanto notato dalla Cassazione, agli effetti dell'art. 42, comma 5 ter, D.lgs. n 151 del 2001 deve intendersi come datore di lavoro privato, il soggetto rispetto al quale sia giustificata l'allocazione del costo sull'Ente previdenziale e rispetto alle aziende speciali municipalizzate soccorre l'art. 20, comma 2, D.L. n. 112 del 2008. Secondo il consolidato indirizzo della Corte, nei soggetti dell'art. 20, comma 2, D.L. n. 112 del 2008, rientrano tutte le imprese degli enti locali, comprese le imprese ex municipalizzate;
le aziende speciali dell'art. 114 D.lgs. n. 267 del 2000 vanno secondo la Cassazione incluse nel novero delle imprese privatizzate di enti locali. Dunque, il DL n. 112 del 2008, nel fare riferimento alla “contribuzione per maternità”, si pone nell'ottica di perseguire il sostegno all'idea di maternità, come enucleabile dal D.lgs. 151 del 2001 che è appunto intitolato come “Testo Unico delle disposizioni legislative a sostegno e tutela della maternità e della paternità”. Al suo interno, il menzionato art. 42, comma 5 sostiene la solidarietà familiare in presenza di disabilità e a prescindere dalla filiazione, come succede quando il disabile sia il coniuge convivente, il fratello convivente o il genitore convivente. L'idea di maternità, da promuovere e
3 tutelare con misure assistenziali, nella visione del testo unico è pertanto un'idea ampia, ove convergono esigenze di protezione della solidarietà familiare.
Alla luce dell'ampio significato di tutela della maternità recepito dal D.lgs. n. 151/2001, in virtù della giurisprudenza costituzionale, tale obiettivo non può non avere riflessi sull'interpretazione dell'art. 20, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 112 del 2008, con la conseguenza che la contribuzione per maternità deve essere intesa come quella necessaria a finanziare tutte le misure a sostegno della maternità contemplata dal D.lgs. n. 151 del 2001, compresa l'indennità dell'art. 42, comma 5 ter. Conseguentemente, per la Cassazione, le aziende speciali ex art. 114 D.lgs. n. 267/2000, in forza dell'art. 20, comma 2, lett. a) D.L. n. 112 del 2008, sono tenute a versare all' dei contributi destinati a finanziare misure (anche assistenziali) a sostegno CP_1 della maternità, tra cui l'indennità per congedo straordinario di cui l'art. 42, comma 5 ter. Pertanto, secondo i Giudici di Legittimità “la presenza di un finanziamento contributivo destinato a far sì che l'ente previdenziale sostenga il costo economico finale dell'indennità palesa come le aziende speciali siano da considerare datori di lavoro privati. In ragione dell'obbligo contributivo in questione, anche per l'azienda in esame è giustificato che, col meccanismo del conguaglio, sia traslato sull l'onere CP_1 dell'indennità anticipata dal datore”.
A fronte di tutto ciò, la Cassazione ha posto all'attenzione del Giudice del rinvio il principio di diritto per cui : “in tema di indennità di congedo straordinario ex art. 42, comma 5 ter, del d. lgs. N. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all'art. 114 del d. lgs n. 267 del 2000 rientrano fra i datori di lavoro privati che, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo delle somme corrisposte al dipendente che di tale congedo abbia usufruito dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente”.
Il Tribunale di Milano -cui l' in questione aveva chiesto l'accertamento della Pt_1 propria natura di ente di diritto privato e del suo consequenziale diritto al rimborso delle indennità anticipate in favore della propria dipendente con la condanna dell' al CP_1 pagamento in suo favore della somma di € 34.359,97 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla data del 17.05.2013 al saldo- aveva respinto la relativa domanda di conguaglio rispetto alle somme anticipate, poiché la era Parte_2 iscritta al Registro delle imprese, con oggetto di “gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari diretti alle persone anziane” ed era costituita ai sensi Parte_1 dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, dunque ente strumentale dell'ente locale, ma, in merito agli indici di strumentalità, vi erano la previsione di revoca dei consiglieri per contrasto con gli indirizzi del la richiesta della stessa di iscrizione di Pt_1 Pt_1 propri dipendenti all'ex Inpdap, il perseguimento delle finalità dell'ente locale e il soggiacere al controllo contabile. L'ente strumentale era quindi considerabile quale soggetto avente natura pubblica sulla base di quanto opinato dalla giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria. Le previsioni dello Statuto sembravano poi attestarne una natura strumentale (al fine della gestione di un servizio sociale pubblico) e un inserimento nel sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale, dati “il conferimento per intero di capitale e beni da parte del (art. 5 e 28); l'adeguamento della propria azione Pt_1 ai programmi ed indirizzi del Comune (art. 7); la revocabilità degli organi societari da parte del Sindaco (art. 14); la disciplina di appalti, forniture ecc… da parte delle disposizioni previste per gli enti locali (art. 36)”.
4 Ad avviso della Corte d'Appello di Milano, che con la sentenza n. 353/2019 aveva disatteso il gravame dell'interessata, era da confermare la natura pubblica dell'appellante che non aveva pertanto modo di valersi della facoltà di conguaglio prevista dall'art. 42 comma 5 ter D.lgs. 151/2001. Infatti, ad avviso del Giudice di secondo grado, l'ente pubblico economico rappresenta pur sempre un soggetto avente natura pubblica e non privata;
come tale, ad avviso della Corte milanese, non poteva essere assimilato al “datore di lavoro privato”, a prescindere dal regime privatistico della disciplina dei rapporti di lavoro tra l'ente pubblico economico e suoi dipendenti: per i Giudici di secondo grado, la lettera della legge utilizza l'aggettivo “privato” per qualificare la natura del soggetto datore di lavoro (“datore di lavoro privato”), e non invece per connotare il regime disciplinare del rapporto di lavoro intercorrente con il lavoratore fruitore del congedo. Quale persona giuridica di diritto pubblico, l non aveva titolo per conseguire il Pt_1 conguaglio previdenziale richiesto ma riservato ai soli datori di lavoro privati e, a conferma di questo, era stato precisato che nel caso di specie alla soggettività di diritto pubblico dell'ente si accompagnavano pure significativi indici di ingerenza pubblica nella gestione dell'attività economica dell'ente aziendale, non improntata secondo caratteri di piena parità con i soggetti di diritto privato operanti sul mercato. A tal riguardo, era utile il riferimento ad alcuni articoli dello Statuto della : CP_2
“l'art. 5 dello Statuto, disciplinante l'intervento comunale in tema di dotazione patrimoniale dell'ente strumentale;
l'art. 9, che attribuisce al i poteri di Pt_1 nomina del consiglio di amministrazione dell'azienda; l'art. 28, che prevede l'intervento del per il ripianamento del bilancio aziendale in caso di perdite di Pt_1 esercizio. Si vedano anche l'art. 5 del contratto di servizio tra azienda e Parte_1
, norma che attribuisce all'ente territoriale funzioni di indirizzo e controllo;
[...] l'art. 10, che attribuisce al il potere di fissare rette e tariffe, oltre all'obbligo Pt_1 di ripianare il disavanzo di esercizio)”.
Col proprio ricorso in riassunzione, senz'altro finalizzato a ottenere una decisione rispettosa del principio di diritto enunciato dai Giudici di Legittimità, la ricorrente postula l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di , la CP_1 prova per testi, nonché l'esperimento di una CTU finalizzata a quantificare il danno subito dall' per le indennità anticipate e non compensate. Pt_1
L' si è costituito e ha esposto la sua presa d'atto delle statuizioni di principio CP_1 demandate dalla Corte di Cassazione alla Corte d'Appello per la loro applicazione alla fattispecie in vista della compensazione degli importi corrisposti dalla
[...]
alla lavoratrice Parte_1 Parte_2 Pt_4
in relazione al congedo straordinario protrattosi dal 02.04.2013 al 31.12. 2014;
[...] per altro verso, ha chiesto il rigetto della domanda di condanna dell' alla CP_1 revisione/modifica/nuovo inquadramento dell' quale datore di lavoro Parte_1 privato ed a tutte quelle operazioni informatiche o di altra natura necessarie a tal fine.
>:<
Con l'Ordinanza n. 21437/2024, la Corte di Cassazione ha spiegato che “Oggetto del contendere è la pretesa di parte ricorrente di ottenere dall' il pagamento, tramite CP_1 conguaglio contributivo, delle somme anticipate a una propria dipendente quale indennità per fruizione congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001.
5 Quest'ultima disposizione stabilisce che, in caso di patologie invalidanti del padre e della madre, il figlio convivente (o uno di essi) ha diritto di fruire di un congedo lavorativo per una durata (comma 5 bis) non superiore a due anni. Durante il periodo di congedo, gli spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, oltre alla contribuzione figurativa (comma 5 ter). L'onere economico di tale indennità è disciplinato nel prosieguo del comma 5 ter, che reca, sul punto, due disposizioni. La prima, di carattere generale, prevede che:
“L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità”. Segue una disposizione riferita specificamente ai datori di lavoro privati:
“I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33”. Alla luce delle argomentazioni utilizzate dai giudici di merito per rigettare le richieste di parte ricorrente occorre verificare se le aziende speciali che erogano servizi comunali siano o meno ricomprese nella nozione di datore di lavoro privato. La sentenza impugnata lo ha escluso ricorrendo al criterio d'interpretazione letterale (art. 12 preleggi). La dizione dell'art. 42, comma 5 ter, d.lgs. n. 151 del 2001. sarebbe sufficientemente univoca nel suo significato, con la conseguenza che non occorrerebbe fare ricorso ad altri criteri ermeneutici. In realtà, il significato della locuzione “datori di lavoro privati” non è univoco come parrebbe ritenere la corte territoriale. Infatti, esso è legato alla portata dell'aggettivo “privati”, suscettibile di interpretazione più o meno estesa a seconda che vi si comprenda o meno il datore di lavoro che persegua fini pubblici svolgendo attività esclusivamente o prevalentemente economica (art. 409, n.4, c.p.c.) e gestisca il rapporto di lavoro con atti di diritto privato anziché amministrativi. Una volta ritenuto insufficiente il criterio letterale, occorre fare riferimento al criterio ermeneutico sistematico. In quest'ottica, non è necessario attribuire, però, alla locuzione “datore di lavoro privato” un significato di portata generale, valevole per l'intera normativa del 2001. Al contrario, è sufficiente individuare il significato rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 42, comma 5 ter citato. In questo senso, può osservarsi che, per il datore di lavoro privato, la norma giustifica l'allocazione del costo dell'indennità sull'ente previdenziale;
invece, per il datore di lavoro “pubblica amministrazione”, il costo grava definitivamente sul medesimo. Agli effetti dell'art. 42, comma 5 ter, d.lgs. n.151 del 2001 deve intendersi, allora, come datore di lavoro privato, il datore rispetto al quale sia giustificata l'allocazione del costo sull'ente previdenziale. Al riguardo, rispetto alle aziende speciali municipalizzate soccorre l'art. 20, comma 2, d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008, in base al quale:
“A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternità;
6 b) la contribuzione per malattia per gli operai”. Si tratta della c.d. contribuzione minore, del cui obbligo sono destinatarie, tra l'altro, le imprese degli enti locali privatizzate. Questa S.C. ha già avuto modo di affermare che, nei soggetti considerati dall'art. 20, comma 2, d.l. n. 112 del 2008, rientrano tutte le imprese degli enti locali, comprese le imprese ex municipalizzate (Cass., Sez. L, n. 2756 del 6 febbraio 2014). Le aziende speciali dell'art. 114 d.lgs. n. 267 del 2000 vanno incluse, quindi, nel novero delle imprese di enti locali privatizzate. Ciò chiarito, occorre individuare l'oggetto del loro obbligo contributivo. L'art. 20, comma 2, lett. a), d.l. n. 112 del 2008 menziona “la contribuzione per maternità”. Dal canto suo, l'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001 prevede il diritto al congedo per l'assistenza di un familiare disabile anche diverso dal figlio, e si presenta come una norma a tutela della solidarietà familiare, piuttosto che della maternità strettamente intesa. È da ritenere, dunque, che il d.l. n. 112 del 2008, allorché fa riferimento alla
“contribuzione per maternità”, si ponga nell'ottica di perseguire il sostegno all'idea di maternità, come enucleabile dal d.lgs. n. 151 del 2001, il quale è appunto intitolato
“Testo unico delle disposizioni legislative a sostegno e tutela della maternità e della paternità”. Al suo interno, vi è una norma come il menzionato art. 42, comma 5, che sostiene la solidarietà familiare, in presenza di disabilità e a prescindere dalla filiazione, come accade quando il disabile sia il coniuge convivente, il fratello convivente o il genitore convivente. L'idea di maternità, da promuovere e tutelare con misure assistenziali, nella visione del testo unico è, allora, un'idea ampia, ove convergono esigenze di protezione della solidarietà familiare, in particolare quando tale solidarietà si esplichi nei confronti di un familiare disabile (v. Corte. cost., sent. n. 158 del 2018, secondo cui la tutela del disabile e della maternità devono convergere nell'ambito della solidarietà familiare). Il significato ampio di tutela della maternità recepito dal d.lgs. n. 151 del 2001, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non può non incidere sull'interpretazione dell'art. 20, comma 2, lett. a), d.l. n. 112 del 2008, con la conseguenza che la contribuzione per maternità ivi prevista deve essere intesa come quella necessaria a finanziare tutte le misure a sostegno della maternità contemplate dal d.lgs. n. 151 del 2001, compresa l'indennità dell'art. 42, comma 5 ter. Pertanto, deve affermarsi che le aziende speciali ex art. 114 d.lgs. n. 267 del 2000, in forza dell'art. 20, comma 2, lett. a), d.l. n. 112 del 2008, sono tenute a versare all' CP_1 dei contributi destinati a finanziare misure (anche assistenziali) a sostegno della maternità, tra cui l'indennità per congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5 ter. La presenza dì un finanziamento contributivo destinato a far sì che l'ente previdenziale sostenga il costo economico finale dell'indennità palesa come le aziende speciali siano da considerare datori di lavoro privati. In ragione dell'obbligo contributivo in questione, anche per le aziende in esame è giustificato che, col meccanismo del conguaglio, sia traslato sull' l'onere CP_1 dell'indennità anticipata dal datore. Ne deriva la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
I passaggi motivazionali appena riportati e l'enunciazione del limpido ed esauriente principio di diritto per cui: “In tema di indennità di congedo straordinario ex art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000 rientrano fra i datori di lavoro privati che, nella denuncia contributiva,
7 detraggono l'importo delle somme corrisposte al dipendente che di tale congedo abbia usufruito dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente.”, ad avviso di questo Collegio, esimono dall'aggiungere ulteriori argomenti e dal compiere integrazioni istruttorie, specie a proposito dell'ammontare delle somme soggette al conguaglio di legge, considerato che al proposito non figurano contestazioni da parte dell' . Controparte_3
Va aggiunto che l'opposizione di rispetto a quanto chiesto dall'avversaria con CP_1 riferimento alla sua richiesta di “revisione/modifica/nuovo inquadramento dell' Pt_1
quale datore di lavoro privato”, per come espressa nelle conclusioni a corredo
[...] del suo odierno ricorso, non pare rivestire argomento di rilievo ai fini decisori poiché l'espressione, usata dalla ricorrente in riassunzione in maniera priva di specifici supporti argomentativi nel corpo del suo atto difensivo, non risulta invero correlata a una precisa domanda quanto all'esigenza di stabilire nel caso in cognizione l'effettiva presenza del presupposto qualificatorio della sua natura di soggetto riconducibile ai datori di lavoro privati al fine del poter fruire del diritto al conguaglio ex art. 5 ter cit..
Si provvede pertanto come da dispositivo che segue in cui le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente, sono poste a carico dell' per il principio della CP_1 soccombenza nelle misure liquidate in applicazione in applicazione dei criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Decidendo sul rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 21437/2024, accertato il diritto dell' Parte_5
al rimborso delle indennità dalla stessa anticipate in favore della
[...] lavoratrice per congedo straordinario dal 2.4.2013 al 31.12.2014, Parte_4 condanna l' al pagamento, in favore dell'odierna ricorrente, della somma di € CP_1 34.359,97 oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo, da eseguire direttamente in favore dell' o mediante conguaglio della predetta Parte_1 somma con i maggiori contributi dovuti dall' all' . Parte_1 CP_1
Condanna l' a rifondere all' ricorrente le spese del giudizio di CP_1 Parte_1 primo grado liquidate in complessivi € 3.300,00, quelle del giudizio di appello liquidate in complessivi € 3.500,00, quelle del giudizio di legittimità liquidate in complessivi € 2.700,00 e quelle del presente giudizio di rinvio liquidate in complessivi € 3.500,00, in ogni caso oltre oneri di legge. Milano, 29 gennaio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
RT NA VI MA NI
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