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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 4618 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 con
OGGETTO: responsabilità professionale e vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Napoli il 21.02.1966 (C.F. ), nato a [...] 1'08.08.1984 (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
e nata a [...] il [...] (C.F. ), tutti C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliati presso l'avv. Luca Vaccaro (C.F. ) da cui sono rappresentati e CodiceFiscale_5
difesi in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTI
E
Avv. (C.F. ) rappresentato e difeso da sé stesso giusta il disposto Controparte_1 CodiceFiscale_6
dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Napoli alla Piazza Volturno n. 9.
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI: “In ossequio all'ordinanza di trattazione scritta pervenuta a mezzo pec, gli appellanti
si riportano all'atto di appello, nonché agli scritti difensivi, nonché ai verbali di causa del primo grado,
chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione. Si impugna e
contesta l'avverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto chiedendone il rigetto perché del tutto infondato in
pagina 1 di 10 fatto e in diritto. In via preliminare, gli appellanti chiedono CTU tecnica, onde quantificare i danni riportati
dall'immobile dei IG.ri e nonché CTU medico legale onde quantificare le Parte_1 Parte_2
lesioni riportate dalla IG.ra e dal IG. a seguito di un incendio sviluppatosi nello Parte_4 Parte_3
stabile di Piazza Capuana nel lontano anno 2001. In subordine, si conclude per l'accoglimento dell'appello così
come proposto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione. Si impugna
e contesta l'avverso dedotto, prodotto, eccepito, richiesto e concluso chiedendone il rigetto perché del tutto
infondato in fatto e in diritto. Si chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini di legge”.
PER L'APPELLATO: “Lo scrivente avv. , procuratore di sé medesimo, riportandosi alle Controparte_1
pregresse difese in precedenza esperite, il cui contenuto qui abbiasi per integralmente ripetuto e trascritto;
reiterando l'impugnativa dell'atto di appello, destituito di ogni e qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto;
evidenziando altresì l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto delle motivazioni poste ex adverso a
fondamento del proposto gravame;
attesa, infine, la palese temerarietà delle domande formulate in giudizio
dagli odierni appellanti, di contenuto intimidatorio, rassegna le proprie conclusioni, chiedendo che l'On.le
Collegio voglia così definitivamente statuire: 1) Rigettare l'appello. 2) Condannare gli appellanti, in solido tra
loro, al risarcimento dei danni in favore di esso appellante, ex art. 96 c.p.c., nella misura da determinarsi di
ufficio, secondo il prudente apprezzamento dell'Ecc.ma Corte. 3) Condannarsi gli appellanti, in solido tra loro,
al pagamento delle spese e compensi relativi alla presente fase processuale. Chiede che la causa sia riservata in
decisione o, in subordine, sia introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 ridotti alla
metà”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.05.2016 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
hanno riferito di essersi rivolti all'avv. conferendogli mandato al fine di ottenere il
[...] Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dagli appartamenti di proprietà dei primi due e dei danni fisici sofferti dai restanti due in conseguenza di un incendio sviluppatosi nel fabbricato di Piazza Capuana n. 15 in Napoli nell'anno 2001.
Hanno ancora riferito gli attori di non aver ricevuto, nonostante il trascorrere degli anni, nessuna notizia circa lo stato della pratica ad onta delle numerose richieste verbali e scritte rivolte al legale.
Tale situazione induceva e a proporre un giudizio di mero Parte_1 Parte_2
accertamento contro l'avv. volto a sentir dichiarare la violazione da parte dello stesso del dovere di CP_1
pagina 2 di 10 informazione sancito dall'art. 40 del Codice Deontologico Forense secondo il quale: “L'Avvocato è tenuto ad
informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della
controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzioni possibili. L'Avvocato è
tenuto, altresì, ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli quando lo reputi
opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta”.
Tanto premesso gli istanti, deducendo che tale giudizio veniva definito con sentenza n. 6630/2012 che accertava la violazione degli obblighi informativi sanciti dall'art. 40 Cod. Deontologico e che di tale pronuncia intendevano avvalersi anche e hanno convenuto innanzi al Tribunale di Napoli Parte_3 Parte_4
l'avv. chiedendone la sua condanna: “in virtù dell'acclarata violazione dell'obbligo deontologico…al CP_1
risarcimento dei danni riportati dall'immobile del sig. , quantificati in Euro 40.597,01, Parte_1
nonché a quelli dell'immobile del signor quantificati in euro 32.477,61, nonché al Parte_2
risarcimento delle lesioni personali subite dalla signora , quantificate in euro 53.734,19, ed infine al Parte_4
risarcimento delle lesioni personali subite dal signor , quantificate in euro 33.846,00, come da Parte_3
relazioni scritte tecniche e mediche di cui in premessa ed eventualmente anche in corso di causa a mezzo di
c.t.u. tecnica e medica che fin d'ora si richiede, compresi interessi e rivalutazione”.
L'avv. , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, la sua CP_1
inammissibilità per carenza di legittimazione attiva e passiva, la prescrizione dei diritti fatti valere e comunque l'infondatezza delle pretese avverse.
La causa, assunte le prove testimoniali richieste dalle parti, è stata decisa con sentenza pubblicata il
04.04.2022 e non notificata la quale, disattese le eccezioni preliminari formulate dall'avv. , ha rigettato la CP_1
domanda ed ha dichiarato le spese processuali interamente compensate tra le parti con la seguente motivazione:
“…Ciò premesso, ai fini della disamina del merito della “res controversa” concernente la domanda
giudiziale proposta nei confronti del convenuto avv. , occorre stabilire: a) se vi sia stata colpa Controparte_1
nell'adempimento della propria prestazione professionale;
b) in caso affermativo, se da tale condotta colposa
sia derivato, a carico dell'attore, con nesso di causalità giuridicamente apprezzabile, un danno risarcibile...
Nel caso di specie, a fondamento della richiesta risarcitoria, parte attrice ha posto la violazione degli
obblighi informativi come già accertati con sentenza passata in giudicato e l'inerzia dell'avvocato (cfr. atto di
citazione par. c/d/e ed f), facendo discendere, sotto il profilo causale, il “non aver ottenuto alcun risarcimento
pagina 3 di 10 per le conseguenze dannose residuate agli stessi dall'incendio del 2001 (cfr. atto di citazione par. f). Orbene,
oltre all'accertamento relativo al profilo di responsabilità predetto, giova rammentare che quanto al
risarcimento del danno, è onere dell'attore allegarne la consistenza e dimostrarne la riferibilità causale
all'illecito contrattuale. Nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente
svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora,
sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito
(Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548). Occorre, in altri termini, una valutazione prognostica positiva
circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente
seguita (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355), sulla scorta delle allegazioni e delle prove attoree.
Ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale, infatti, non basta individuare un errore
nella prestazione del professionista per determinare, automaticamente, la nascita dell'obbligazione risarcitoria:
occorre, altresì, allegare e dimostrare, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da
individuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa
fatta valere nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato), e dall'altro, nella
concreta misura di tale perdita (ad esempio, il valore della prestazione oggetto del giudizio “fonte” della
lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azionato, etc.).
Occorre, infine, che tale danno sia logicamente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla
condotta colposa del professionista.
Solo una volta soddisfatto tale rigoroso onere di allegazione e prova, spetta al giudice di merito (con
una valutazione che la Suprema Corte ha di recente ritenuto insindacabile in sede di legittimità: cfr., sul punto,
Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355), sempre sulla base della rigorosa prospettazione di parte,
compiere il menzionato giudizio prognostico quanto alla “verosimile fondatezza” di quanto preteso nel giudizio
in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato. Nel caso in esame, con riguardo al mancato
ottenimento del risarcimento, deve osservarsi che rispetto ad esso parte attrice non ha in alcun modo dedotto e/o
spiegato se sussista la perdita definitiva causalmente imputabile alla violazione degli obblighi informativi. Parte
attrice, invero, non ha prospettato di aver perso il diritto al risarcimento dei danni cagionati dall'incendio
sicché, da questo punto di vista, non si riesce ad apprezzare il nesso di causalità tra l'omissione degli obblighi
informativi e il danno agli immobili e alla persona richiesti in questa sede.
pagina 4 di 10 Ne consegue che, in assenza di allegazione e prova della perdita definitiva del bene dell'utilità
eziologicamente riconducibile alla violazione degli obblighi informativi e all' “inerzia” del convenuto, la
domanda non può che essere rigettata senza che occorra indagare gli ulteriori profili di merito, in virtù del
principio della ragione più liquida.
Le spese, tenuto conto del rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto e comunque della
accertata responsabilità per violazione degli obblighi informativi, vanno integralmente compensate,
ravvisandosi gravi motivi”.
§§§§§§
Con atto notificato il 28.10.2022 ed iscritto a ruolo il 03.11.2022 , Parte_1 Parte_2
e hanno appellato tempestivamente tale sentenza chiedendo a questa Corte di Parte_3 Parte_4
riformarla integralmente accogliendo le seguenti richieste: “Accertare e dichiarare la responsabilità del
convenuto avv. per aver fatto prescrivere il diritto degli attori tutti all'indennizzo - Controparte_1
risarcimento dei danni personali e a cose subiti per i fatti occorsi in data 2/06/2001 e ciò per non aver giammai
l'avv. attivato alcuna azione in favore dei propri assistiti pur avendone avuto regolare mandato CP_1
professionale. Di conseguenza, condannare l'avvocato al risarcimento dei danni riportati Controparte_1
dall'appartamento del IG. , quantificati in € 40.597.01, al risarcimento dei danni riportati Parte_1
dall'appartamento del IG. quantificati in € 32.477,61, al risarcimento dei ai danni alla Parte_2
persona patiti dalla IG.ra , quantificati in € 53.734,19, ed al risarcimento dei danni alla persona Parte_5
patiti dal IG. , quantificati in € 77.788,76. Il tutto, oltre alle richieste di risarcimento dei danni Parte_3
da mancato adempimento della prestazione professionale. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del
doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame avversario con condanna degli Controparte_1
appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 10 §§§§§§
Con il proposto appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sostengono che il giudice di primo grado ha erroneamente rigettato la loro domanda ritenendo non provato che il danno lamentato costituisca una conseguenza della condotta colposa del professionista.
Deducono in particolare gli appellanti di aver dimostrato che l'inerzia dell'avvocato ha CP_1
determinato la prescrizione del loro diritto a essere risarciti tanto dei danni materiali subiti nell'incendio dagli appartamenti di proprietà di e di quanto delle lesioni riportate a causa dello Parte_1 Parte_2
stesso da e . Parte_4 Parte_3
Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. Il diritto degli appellanti ad ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza fabbricati, prontamente fornita al legale per ottenere il ristoro dei danni sia materiali che fisici, si era dunque prescritto già nel 2003 a fronte dell'inerzia dell'avv. che non aveva inviato neppure una lettera di messa in mora per interrompere CP_1
il corso della prescrizione.
Altrettanto valeva per il diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale destinato a prescriversi, ex art. 2947 c.c., nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Eppure, soggiungono gli appellanti, l'avv. era stato reso edotto di tutti gli elementi probatori CP_1
utili per il soddisfacimento del diritto al risarcimento dei danni conseguiti all'incendio, essendogli stati forniti sia gli estremi della polizza assicurativa del fabbricato, sia le polizze assicurative accese sui due appartamenti acquistati ricorrendo a mutui bancari, sia la copia della relazione tecnica redatta sugli appartamenti danneggiati e sia la documentazione medica attestante le lesioni patite da e . Parte_4 Parte_3
Malgrado ciò, l'avv. ometteva di inviare qualsivoglia lettera di messa in mora come pure di CP_1
promuovere i vari giudizi che avrebbero potuto essere intentati quali: un'azione di risarcimento danni contro i proprietari dell'immobile sottostante da cui si era originato l'incendio; un'azione contro la compagnia assicuratrice del fabbricato e un'azione contro le compagnie assicuratrici dei due appartamenti danneggiati dall'incendio.
Quanto poi alla prova del nesso causale tra il comportamento omissivo ed il danno, gli appellanti richiamano la regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” deducendo che l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato non deve comportare un giudizio di certezza pagina 6 di 10 sull'esito vantaggioso per il cliente dell'azione, quanto piuttosto un giudizio sull'idoneità della condotta non tenuta o erronea a produrre con una certa probabilità effetti positivi qualora l'attività prevista fosse stata svolta e/o diligentemente eseguita.
Assumono, infine, gli appellanti che dalla prova testimoniale assunta in primo grado è emerso come all'avvocato fosse stato conferito l'incarico di ottenere il risarcimento sia dei danni agli immobili che CP_1
delle lesioni patite in seguito all'incendio; che gli appellanti avevano altresì provveduto a versare al professionista forense un acconto di circa mille euro ed a sottoporsi, per la valutazione delle lesioni, a visita medica presso consulente di parte indicato dallo stesso legale.
§§§§§§
Resiste l'appellato deducendo che sarebbe stato onere degli appellanti provare l'accadimento all'origine delle proprie pretese attraverso documenti promananti dalle pubbliche Autorità (rapporti dei VV.FF., verbali ed informative della Polizia di Stato, provvedimenti resi dalla A.G. Penale, relazioni peritali di ufficio sulle cause dell'incendio, ecc.) mentre gli attori si erano limitati a produrre due ritagli di giornale contenenti la notizia dell'incendio.
Sostiene inoltre l'appellato che, dalle dichiarazioni dei due testi avversi, palesemente inattendibili in ragione dello stretto legame di parentela e di affinità con gli attori, sono emerse solo alcuni accessi degli attuali appellanti al proprio studio e che l'incarico, solo verbale, gli fu affidato esclusivamente da e Parte_1
senza il rilascio di alcuna procura scritta. Parte_2
Dalle dichiarazioni rese dai propri testimoni era risultato poi confermato che i “clienti” del legale erano stati solo e e che l'incarico orale da loro conferito atteneva esclusivamente Parte_1 Parte_2
ai danni patiti dai beni di loro proprietà (in particolare agli infissi esterni degli appartamenti da loro acquistati,
che erano stati danneggiati dal principio d'incendio).
Da tali prove era inoltre emerso che i rapporti con il legale erano cessati qualche tempo dopo, in quanto i due clienti si erano dichiarati insoddisfatti delle proposte risarcitorie formulate dall'assicurazione che gestiva il sinistro e, all'esito di una “vivace” discussione, avevano ritenuto di non conferire al deducente un mandato scritto per introdurre un'azione risarcitoria come pure che non erano mai state effettuate, su impulso del legale,
perizie tecniche sullo stato degli immobili e tanto meno perizie mediche.
§§§§§§
pagina 7 di 10 L'appello deve essere rigettato perché infondato. La domanda proposta contro l'avv. , prima CP_1
ancora che sul piano probatorio, risulta infatti carente sotto il profilo dell'allegazione essendo stato operato un vero e proprio salto logico tra l'inadempimento ascritto al professionista, rappresentato dalla violazione dell'obbligo di informazione del cliente in merito allo svolgimento dell'incarico affidatogli, ed i danni reclamati.
A giusta ragione l'autore della sentenza impugnata ha infatti richiamato una consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di contratto d'opera intellettuale secondo cui, qualora risulti provato l'inadempimento del professionista forense per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente se, sulla scorta di criteri probabilistici, può affermarsi che senza quell'omissione il risultato perseguito dal cliente sarebbe stato ragionevolmente conseguito.
Nel caso di specie gli attuali appellanti si sono invece limitati ad elencare un ventaglio di azioni che l'avv. avrebbe potuto astrattamente esperire a tutela dei loro interessi, e che risulterebbero ormai CP_1
prescritte, senza neppure precisare contro chi avrebbero dovuto essere proposte, per quale iniziativa giudiziale si era in concreto optato e quali sono gli elementi oggettivi, anche di ordine presuntivo, da cui poter desumere, in termini di elevata probabilità e non di mera potenzialità, che l'azione da intraprendere aveva serie possibilità di essere accolta, ormai sfumate per effetto della prescrizione, con conseguente ravvisabilità di un pregiudizio economico da ragguagliare alle somme che sarebbero state percepite per i danni a cose ed alle persone provocati dall'incendio verificatosi dell'anno 2001.
Gli appellanti si sono infatti limitati a dedurre di aver fornito all'avv. “gli estremi sia della CP_1
polizza assicurativa coprente il fabbricato interessato dall'incendio sia di quelle accese sui due immobili in cui
abitavano al momento dell'incendio i due soggetti rimasti lesionati, immobili coperti da mutuo” ed a versare in atti la copia di una polizza a copertura dei rischi di incendio e di responsabilità civile verso terzi stipulata presso la RAS dal con effetto dal 04.08.1988 al 04.08.1999, ossia con durata Controparte_2
decennale. Non è dato pertanto neppure sapere se la garanzia assicurativa in questione era effettivamente vigente all'epoca dell'incendio che si è verificato nell'anno 2001.
Dall'esame della predetta polizza si evince, peraltro, che la garanzia contro il rischio di incendio non atteneva agli appartamenti ma al fabbricato in quanto nell'art. 11 delle condizioni generali di polizza, dal titolo
“Rischio assicurato - Incendio”, si legge che “La Società si obbliga a risarcire l'assicurato (ergo il
Condominio) dei costi necessari per ricostruire il fabbricato descritto in polizza - escluso il valore dell'area -
pagina 8 di 10 distrutto o danneggiato da incendio” ed il successivo art. 14, dal titolo “Somme assicurate”, ribadisce che: “Le
somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore
dell'area”.
Quanto poi all'assicurazione contro il rischio di responsabilità civile, la sua operatività presuppone che l'incendio si sia sviluppato dalle parti comuni del fabbricato, quali scale, lastrici, androni, etc., andando a danneggiare gli appartamenti in proprietà individuale mentre una tale deduzione non è stata neppure svolta dagli attuali appellanti i quali - al contrario - affermano che l'avv. avrebbe potuto promuovere “un'azione per CP_1
accertamento di responsabilità extracontrattuale e condanna al risarcimento danni avverso i proprietari
dell'immobile sottostante da cui si era originato l'incendio” con ciò escludendo la responsabilità del e, di conseguenza, l'operatività della garanzia operante in favore dello stesso. CP_2
Anche in tal caso gli appellanti non hanno peraltro indicato da quale degli immobili sottostanti al proprio sia partito l'incendio, come lo stesso si sia originato e chi ne sia proprietario con conseguente impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'esito di un'azione di risarcimento danni da illecito extracontrattuale che non si sa neanche contro chi avrebbe dovuto essere intentata.
Gli appellanti non hanno infine neppure indicato le compagnie assicuratrici presso cui i loro appartamenti erano assicurati contro il rischio di incendio limitandosi a riferire della stipula di polizze in connessione al mutuo stipulato per il loro acquisto ed a produrre una semplice “Richiesta di copertura
assicurativa contro i danni dell'incendio” avanzata dal solo , in qualità di richiedente alla Parte_1
S.p.A. Cariplo un mutuo fondiario identificato dalla pratica n. 2471589, senza documentare l'avvenuta stipula della polizza presso la Reale Mutua di Assicurazioni, a cui la richiesta era indirizzata, e che in ogni caso si deve presumere fosse volta ad assicurare il mutuante, e non il mutuatario, rispetto al rischio di perimento in un incendio dell'immobile ipotecato a garanzia della restituzione della somma mutuata.
Anche la generica affermazione secondo la quale “gli altri condomini danneggiati dall'incendio de quo
nel fabbricato interessato venivano regolarmente risarciti a seguito delle idonee azioni di sollecito e giudiziarie
espletate dai soggetti incaricati” non è stata, infine, comprovata in alcun modo né è stato chiarito chi siano tali soggetti ed a seguito di quale concreta iniziativa giudiziale o stragiudiziale gli stessi siano stati risarciti e tanto meno chi è stato il destinatario di tali iniziative.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto pagina 9 di 10 riguardo ai compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore fino a € 260.000,00,
senza possibilità di accedere anche alla richiesta di condanna degli appellanti al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in quanto il conclamato inadempimento dell'avv. all'obbligo di informazione CP_1
non consente di ravvisare i requisiti del dolo o della colpa grave all'uopo richiesti né è stato indicato il danno subito fornendone prova.
Va infine dato atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1
quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 e che ha per oggetto il versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di cui in narrativa,
così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da , e contro la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza del Tribunale di Napoli n. 3391/2022 pubblicata il 04.04.2022.
2) Condanna , e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dall'avv. che si liquidano in € 14.317,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , e , di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 10.06.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_3
pagina 10 di 10