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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/09/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 553/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Brazzit Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_2
-d'essere attualmente docente di ruolo presso il , Controparte_2
già di ruolo nell'anno 2022/2023 presso l'IC Bordighera "G. Ruffini”(all. 1)
-d'aver negli anni scolastici e negli istituti di seguito indicati, continuativamente sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale: dal 19 settembre 2018 al 30 giugno 2019 presso IC Dolceacqua "G. Natta”;
(all. 2); - dal 16 settembre 2019 al 30 giugno 2020 presso IC Bordighera "G. Ruffini”
(all. 3);
- dal 23 settembre 2020 al 31 agosto 2021 presso IC Sc. Sec. I GR. “G.
Ruffini” (all. 4);
-dal 06 settembre 2021 al 31 agosto 2022 presso IC Bordighera "G. Ruffini”
(all. 5);
-pur avendo l'espletato di mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, ella era stata esclusa dal beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (nel combinato disposto coi D.P.C.M.
24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016), beneficio finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. Carta
Elettronica del Docente;
-il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16/03/2022, ha annullato la nota del n. 15219 del 2015, nella parte in cui Controparte_3
disponeva che la “Carta Docente” e i relativi € 500,00 annui venissero assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, ed ha pertanto dichiarato che il detto diritto spetta anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
-la Corte di Giustizia Europea inoltre, con ordinanza del 18/05/2022, ha affermato che l'esclusione del personale assunto con contratti a tempo determinato dal bonus in questione si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE; -in tale ordinanza la VI sezione della Corte di Giustizia ha evidenziato infatti che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti.
Afferma la CGE in merito alla natura o meno di “condizioni di impiego” dell'indennità de quo: “Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego”. ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.”, concludendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Ciò premesso, la ricorrente così ha concluso:
“1 Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla Legge 107/2015;
2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2021/2022 euro 1.500,00 netti o la somma maggiore o minore meglio vista;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali
(calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma)
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1°
e 4° comma).
4.Vinte le spese”.
-----------------------------------------------------------------------------------------
La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro 500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015, allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Quasi tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti facendo riferimento a quanto statuito dalla Corte di Giustizia
Europea, di cui ci si accinge a dire.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n. 29961 resa dalla Corte di
Cassazione.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la
“Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_4
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata,
è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m.
28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta sono i
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, a sviscerando a “360°” la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.”
Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: “E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.
124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima
"discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili”.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali. Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con ordinanza n.
450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…” per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
Irrilevante poi è che la carta possa essere spesa entro e non oltre 2 anni poiché ad aver impedito al dovente di far ciò, ossia d'esercitare il diritto, è stato il cd. fatto del creditore ovvero il rifiuto del di riconoscergli il beneficio de quo. La fattispecie concreta sottoposta allo scrivente rientra per l'appunto nell'ambito di tale dictum, atteso che dalla documentazione prodotta (all. 1) risulta che la ha stipulato 4 contratti a tempo determinato per gli a.s. Pt_3
2018/2019; 2019/20; 2021/2022, dei quali 2 anni sino al 31 agosto, ovvero sino all'esaurimento d'ogni compito proprio dei docenti, 2 anni sino al 30 aprile, termine di cessazione delle attività didattiche.
Ciò premesso, si ritiene opportuno dar conto delle intervenute modifiche della normativa in questione.
L'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023, così disponeva: “ La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Tale disciplina è stata confermata dalla L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma 572 e poi parzialmente modificata dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla
Legge 5 giugno 2025, n. 79.
Successivamente la L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma 572 ha così stabilito: “All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Ministro e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
L'attuale formulazione del comma 121 è il seguente: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_6
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_3
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per
l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
In buona sostanza, il Legislatore ha inteso attribuire il beneficio in questione soltanto ai docenti precari che coprano un posto vacante e disponibile e, dunque, assunti a tempo indeterminato sino al 31 agosto e non anche ai quelli assunti sino al 30 giugno, termine di cessazione delle attività didattiche, per far fronte a posti non vacanti, ma di fatto disponibili, eliminando nel contempo la fissità del contributo;
non più € 500,00, ma “fino” a tale importo a partire dall'a.s. 2025/2026.
Posto che, tuttavia, vigendo il principio legis regit actum, l'originaria formulazione dell'artt. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con le pronunce della CGUE e della
Cassazione.
Non v'è, infatti, neppure alcun motivo obiettivo per negare ai docenti assunti a tempo determinato sino al 30 giugno il contributo per la loro costante formazione e per l'aggiornamento delle loro competenze e, invece, attribuirlo ai soli “precari” destinati a prestare attività sino al 31 agosto, poiché entrambi svolgono i medesimi compiti d'insegnamento, senza differenze “qualitative”
o “quantitative” (in termini di continuità), per l'intero anno scolastico e cioè
“didattico”, risiedendo l'unico elemento distintivo nel fatto che i primi sono chiamati a coprire posti disponibili, ma non vacanti.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Quanto alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha puntualizzato: “La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal CP_1
o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque
è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta….a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”, il quale si sostanzia nel “consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'esiguissimo valore e della minima complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_2 Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui agli artt. 1, comma 121 L. n.
107/2015, relativamente gli anni scolastici 2018/2019; 2019/20; 2021/2022,.
Condanna il ad erogare al ricorrente la Controparte_1
suddetta prestazione nella misura di € 2000,00.
Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 550,00 per la fase di studio, € 380,00 per la fase introduttiva, € 520,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 25-9-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 553/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Brazzit Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_2
-d'essere attualmente docente di ruolo presso il , Controparte_2
già di ruolo nell'anno 2022/2023 presso l'IC Bordighera "G. Ruffini”(all. 1)
-d'aver negli anni scolastici e negli istituti di seguito indicati, continuativamente sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale: dal 19 settembre 2018 al 30 giugno 2019 presso IC Dolceacqua "G. Natta”;
(all. 2); - dal 16 settembre 2019 al 30 giugno 2020 presso IC Bordighera "G. Ruffini”
(all. 3);
- dal 23 settembre 2020 al 31 agosto 2021 presso IC Sc. Sec. I GR. “G.
Ruffini” (all. 4);
-dal 06 settembre 2021 al 31 agosto 2022 presso IC Bordighera "G. Ruffini”
(all. 5);
-pur avendo l'espletato di mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, ella era stata esclusa dal beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (nel combinato disposto coi D.P.C.M.
24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016), beneficio finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. Carta
Elettronica del Docente;
-il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16/03/2022, ha annullato la nota del n. 15219 del 2015, nella parte in cui Controparte_3
disponeva che la “Carta Docente” e i relativi € 500,00 annui venissero assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, ed ha pertanto dichiarato che il detto diritto spetta anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
-la Corte di Giustizia Europea inoltre, con ordinanza del 18/05/2022, ha affermato che l'esclusione del personale assunto con contratti a tempo determinato dal bonus in questione si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE; -in tale ordinanza la VI sezione della Corte di Giustizia ha evidenziato infatti che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti.
Afferma la CGE in merito alla natura o meno di “condizioni di impiego” dell'indennità de quo: “Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego”. ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.”, concludendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Ciò premesso, la ricorrente così ha concluso:
“1 Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla Legge 107/2015;
2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2021/2022 euro 1.500,00 netti o la somma maggiore o minore meglio vista;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali
(calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma)
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1°
e 4° comma).
4.Vinte le spese”.
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro 500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015, allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Quasi tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti facendo riferimento a quanto statuito dalla Corte di Giustizia
Europea, di cui ci si accinge a dire.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n. 29961 resa dalla Corte di
Cassazione.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la
“Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_4
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata,
è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m.
28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta sono i
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, a sviscerando a “360°” la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.”
Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: “E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.
124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima
"discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili”.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali. Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con ordinanza n.
450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…” per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
Irrilevante poi è che la carta possa essere spesa entro e non oltre 2 anni poiché ad aver impedito al dovente di far ciò, ossia d'esercitare il diritto, è stato il cd. fatto del creditore ovvero il rifiuto del di riconoscergli il beneficio de quo. La fattispecie concreta sottoposta allo scrivente rientra per l'appunto nell'ambito di tale dictum, atteso che dalla documentazione prodotta (all. 1) risulta che la ha stipulato 4 contratti a tempo determinato per gli a.s. Pt_3
2018/2019; 2019/20; 2021/2022, dei quali 2 anni sino al 31 agosto, ovvero sino all'esaurimento d'ogni compito proprio dei docenti, 2 anni sino al 30 aprile, termine di cessazione delle attività didattiche.
Ciò premesso, si ritiene opportuno dar conto delle intervenute modifiche della normativa in questione.
L'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023, così disponeva: “ La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Tale disciplina è stata confermata dalla L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma 572 e poi parzialmente modificata dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla
Legge 5 giugno 2025, n. 79.
Successivamente la L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma 572 ha così stabilito: “All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Ministro e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
L'attuale formulazione del comma 121 è il seguente: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_6
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_3
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per
l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
In buona sostanza, il Legislatore ha inteso attribuire il beneficio in questione soltanto ai docenti precari che coprano un posto vacante e disponibile e, dunque, assunti a tempo indeterminato sino al 31 agosto e non anche ai quelli assunti sino al 30 giugno, termine di cessazione delle attività didattiche, per far fronte a posti non vacanti, ma di fatto disponibili, eliminando nel contempo la fissità del contributo;
non più € 500,00, ma “fino” a tale importo a partire dall'a.s. 2025/2026.
Posto che, tuttavia, vigendo il principio legis regit actum, l'originaria formulazione dell'artt. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con le pronunce della CGUE e della
Cassazione.
Non v'è, infatti, neppure alcun motivo obiettivo per negare ai docenti assunti a tempo determinato sino al 30 giugno il contributo per la loro costante formazione e per l'aggiornamento delle loro competenze e, invece, attribuirlo ai soli “precari” destinati a prestare attività sino al 31 agosto, poiché entrambi svolgono i medesimi compiti d'insegnamento, senza differenze “qualitative”
o “quantitative” (in termini di continuità), per l'intero anno scolastico e cioè
“didattico”, risiedendo l'unico elemento distintivo nel fatto che i primi sono chiamati a coprire posti disponibili, ma non vacanti.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Quanto alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha puntualizzato: “La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal CP_1
o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque
è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta….a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”, il quale si sostanzia nel “consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'esiguissimo valore e della minima complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_2 Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui agli artt. 1, comma 121 L. n.
107/2015, relativamente gli anni scolastici 2018/2019; 2019/20; 2021/2022,.
Condanna il ad erogare al ricorrente la Controparte_1
suddetta prestazione nella misura di € 2000,00.
Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 550,00 per la fase di studio, € 380,00 per la fase introduttiva, € 520,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 25-9-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli