TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 123
TAR
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
>
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Nullità ed inefficacia dell’accertamento per erronea indicazione della particella

    La censura è stata ritenuta inammissibile poiché si fonda sull'illegittimità di un provvedimento (l'ordinanza di demolizione) che non è stato impugnato dalla ricorrente.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell’atto amministrativo per errata qualificazione del soggetto e omessa comunicazione di avvio del procedimento

    La censura è stata ritenuta inammissibile poiché si fonda sull'illegittimità di un provvedimento (l'ordinanza di demolizione) che non è stato impugnato dalla ricorrente.

  • Accolto
    Irragionevolezza della sanzione per mancata motivazione

    La censura è fondata. Il provvedimento non contiene alcuna motivazione in ordine alla determinazione della sanzione nella misura massima, omettendo di evidenziare le ragioni sottese alla valutazione dell'amministrazione, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza richiamata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 123
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 123
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo