Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2021, proposto da
NA AR DO, rappresentata e difesa dall'avvocata Rossella Guerrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Locri, via Verdi, 10;
contro
Comune di Locri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
AT TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Tropiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza prot. n. 27801 del 30 novembre 2021, di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 2 del 7 maggio 2021, con la quale è stata accertata la mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione, con avviso, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che l’accertamento costituisce titolo per l’immissione in possesso del manufatto e che l’immobile sarà demolito a sue spese, ingiungendosi inoltre il pagamento della somma di €20.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del comma 4 -bis dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Locri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IC ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è insorta avverso l’atto con il quale il Comune di Locri ha accertato l’inottemperanza della stessa all’ordine, in precedenza notificatole, di ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo, avvisandola che l’accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso del manufatto e la sua successiva demolizione da parte dell’amministrazione, ed irrogandole la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00, ai sensi dell’art.31, co.4, del d.P.R. n.380/2001.
2. A sostegno della domanda di annullamento, la predetta ha dedotto, in diritto, i motivi così rubricari:
2.1. “ Nullità ed inefficacia dell’accertamento nei confronti del ricorrente. Erroneità della particella ”;
2.2. “ Illegittimità dell’atto amministrativo. Eccesso di potere. Violazione di legge ”;
2.3. “ Irragionevolezza della sanzione ”.
3. Si è costituito il Comune, instando per il rigetto del ricorso.
4. Ha, inoltre, spiegato intervento ad opponendum il sig. AT TA, quale proprietario dell’immobile confinante a quello della ricorrente, eccependo, preliminarmente, la inammissibilità dei primi due motivi di ricorso e sostenendone, nel merito, la infondatezza.
5. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 26 gennaio 2022, è stata respinta la domanda cautelare.
6. All’udienza di merito straordinaria del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, il ricorso è fondato, in parte, nei limiti di seguito esposti.
7.1. In accoglimento dell’eccezione formulata dall’interveniente, il primo ed il secondo motivo di ricorso si palesano inammissibili.
Con il primo, la ricorrente ha dedotto la nullità ed inefficacia dell’accertamento dell’abuso per un errore che l’amministrazione comunale avrebbe commesso nella individuazione della particella interessata.
Con il secondo, ha dedotto che la sanzione amministrativa irrogata sarebbe viziata da illegittimità derivata perché fondata sull’accertamento di un abuso svolto nei confronti di un soggetto “ non qualificabile né come autore dell’illecito né come proprietario, ma unicamente come possessore ”, nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento rispetto all’originaria ordinanza ingiunzione di demolizione.
Entrambe le censure si fondano, all’evidenza, sulla illegittimità di un provvedimento, l’originaria ordinanza ingiunzione di demolizione e ripristino, avverso il quale la ricorrente non ha, tuttavia, proposto impugnazione, sicché si rivelano inammissibili.
7.2. Con il terzo motivo, la ricorrente ha contestato la misura della sanzione irrogata, lamentando che l’ente locale procedente “ non ha affatto tenuto conto della relativa consistenza e dell’effettiva dimensione dell’opera ”.
La censura è fondata.
Risulta, infatti, che il Comune abbia irrogato la sanzione nella misura massima in assenza di motivazione.
Ai sensi dell’art. 31, comma 4 -bis , del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, “ L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima ”.
Quanto alla misura della sanzione irrogata, deve ritenersi che, in caso di aree ed edifici diversi da quelli di cui al 2° comma dell’art. 27 e di aree non soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, come nella specie, “ la formulazione della norma, che contempla la previsione di un minimo e di un massimo edittale, presuppone la possibilità di una graduazione della sanzione pecuniaria che è legata a una valutazione relativamente discrezionale dell’amministrazione, commisurata alla tipologia di abuso in concreto realizzato, come si evince dalla specifica previsione secondo cui essa deve essere sempre irrogata nella misura massima per specifiche tipologie di abusi stabiliti dalla norma stessa. Conseguentemente il Comune deve determinare l’importo complessivo della sanzione da applicare nel caso concreto (in misura compresa tra il minimo e il massimo) in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza riferiti alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera abusiva, dandone conto con adeguata motivazione ” (Tar Sicilia-Catania, V, 10 dicembre 2025, n.3551, Tar Sicilia, Palermo, I, 14 maggio 2018, n. 1068).
Nel caso di specie, il provvedimento non contiene, al riguardo, motivazione alcuna, limitandosi ad irrogare la sanzione nella misura massima prevista dalla richiamata disposizione normativa, omettendo, pertanto, di evidenziate le ragioni sottese alla propria valutazione.
8. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti indicati, con conseguente annullamento del provvedimento nella parte in cui irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.31, co.4- bis , del d.P.R. n.380/2001, salvo riesercizio del potere da parte dell’amministrazione procedente.
9. L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato nella parte in cui irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.31, co.4 -bis , del d.P.R. n.380/2001.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SC, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IC ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC ON | ER SC |
IL SEGRETARIO