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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 11750/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.10.2024 da 1) Parte_1
Nata il 16.09.1986 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Salvatore Cataldo presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nato il 27.08.1972 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Salvatore Cataldo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, il 01.06.2010 (anno 2010 atto n. 0313 reg.03 parte 2 serie A), in separazione dei beni separati con sentenza n. 2484/2024, pubbl. il 30/12/2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
, nata il [...], cittadina italiana Persona_1
, nato il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La sig.ra risiederà presso un nuovo immobile sito in Milano, via Don Carlo Parte_1
Gnocchi 7, portato in locazione, giusta contratto del 01/05/2024, sostenendo un canone mensile di €
1.000,00 comprensivo di spese condominiali, ubicato in prossimità della precedente abitazione e degli istituti scolastici frequentati dai propri figli.
3) Il sig. continuerà a risiedere presso l'attuale residenza in Milano, via Parte_2
Celio n.2, portando l'immobile a titolo di comodato d'uso gratuito.
4) Ciascun coniuge potrà fissare, in piena autonomia, la propria nuova residenza, domicilio o dimora, con l'obbligo reciproco di comunicare, a mezzo di racc. a/r, ogni eventuale variazione nei 30 (trenta) giorni precedenti la stessa. Per_
5) I figli minorenni e resteranno affidati congiuntamente al padre e alla madre, i quali Pt_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_
6) I figli minorenni e resteranno collocati presso i rispettivi genitori, che li terranno dal Pt_3 lunedì pomeriggio, precisamente all'uscita da scuola, al lunedì mattina successivo, fino all'ingresso presso le rispettive scuole, a settimane alterne.
7) Durante l'estate, i figli potranno trascorrere 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, previa comunicazione reciproca tra i ricorrenti, entro il 1 giugno di ogni anno. Durante le festività natalizie, pasquali e di carnevale, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale.
8) Il sig. corrisponderà, quale mantenimento per i figli, € 400,00 Parte_2
(quattrocento/00) per ciascun figlio, a mezzo Bonifico bancario al seguente IBAN
[...] intestato alla sig.ra , da eseguirsi entro e non Parte_4 oltre il giorno cinque di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, pubblicati ogni anno sulla G.U., anche in assenza di esplicita richiesta.
pagina 2 di 5 9) I ricorrenti contribuiranno reciprocamente, nella misura del 60% a carico di Parte_2
e nella misura del 40% a carico di , alle spese straordinarie, da
[...] Parte_1 documentarsi opportunamente e da concordare preventivamente, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per pagina 3 di 5 attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) I ricorrenti prestano il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo o proroga del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e per l'inserimento dei nominativi dei minori su entrambi i passaporti dei coniugi istanti.
11) Entrambi i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di aver bonariamente definito e transatto ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale, tra i medesimi pendente e, per l'effetto, di non aver reciprocamente null'altro a pretendere.
12) Le sopra indicate condizioni avranno efficacia vincolante tra le parti con la sottoscrizione del presente atto e, per quanto non previsto e regolamentato nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
13) Le spese della presente procedura e consequenziali cadranno come per legge.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, in data 01.06.2010 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti. pagina 4 di 5 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di lite.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est. Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.10.2024 da 1) Parte_1
Nata il 16.09.1986 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Salvatore Cataldo presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nato il 27.08.1972 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Salvatore Cataldo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, il 01.06.2010 (anno 2010 atto n. 0313 reg.03 parte 2 serie A), in separazione dei beni separati con sentenza n. 2484/2024, pubbl. il 30/12/2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
, nata il [...], cittadina italiana Persona_1
, nato il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La sig.ra risiederà presso un nuovo immobile sito in Milano, via Don Carlo Parte_1
Gnocchi 7, portato in locazione, giusta contratto del 01/05/2024, sostenendo un canone mensile di €
1.000,00 comprensivo di spese condominiali, ubicato in prossimità della precedente abitazione e degli istituti scolastici frequentati dai propri figli.
3) Il sig. continuerà a risiedere presso l'attuale residenza in Milano, via Parte_2
Celio n.2, portando l'immobile a titolo di comodato d'uso gratuito.
4) Ciascun coniuge potrà fissare, in piena autonomia, la propria nuova residenza, domicilio o dimora, con l'obbligo reciproco di comunicare, a mezzo di racc. a/r, ogni eventuale variazione nei 30 (trenta) giorni precedenti la stessa. Per_
5) I figli minorenni e resteranno affidati congiuntamente al padre e alla madre, i quali Pt_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_
6) I figli minorenni e resteranno collocati presso i rispettivi genitori, che li terranno dal Pt_3 lunedì pomeriggio, precisamente all'uscita da scuola, al lunedì mattina successivo, fino all'ingresso presso le rispettive scuole, a settimane alterne.
7) Durante l'estate, i figli potranno trascorrere 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, previa comunicazione reciproca tra i ricorrenti, entro il 1 giugno di ogni anno. Durante le festività natalizie, pasquali e di carnevale, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale.
8) Il sig. corrisponderà, quale mantenimento per i figli, € 400,00 Parte_2
(quattrocento/00) per ciascun figlio, a mezzo Bonifico bancario al seguente IBAN
[...] intestato alla sig.ra , da eseguirsi entro e non Parte_4 oltre il giorno cinque di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, pubblicati ogni anno sulla G.U., anche in assenza di esplicita richiesta.
pagina 2 di 5 9) I ricorrenti contribuiranno reciprocamente, nella misura del 60% a carico di Parte_2
e nella misura del 40% a carico di , alle spese straordinarie, da
[...] Parte_1 documentarsi opportunamente e da concordare preventivamente, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per pagina 3 di 5 attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) I ricorrenti prestano il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo o proroga del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e per l'inserimento dei nominativi dei minori su entrambi i passaporti dei coniugi istanti.
11) Entrambi i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di aver bonariamente definito e transatto ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale, tra i medesimi pendente e, per l'effetto, di non aver reciprocamente null'altro a pretendere.
12) Le sopra indicate condizioni avranno efficacia vincolante tra le parti con la sottoscrizione del presente atto e, per quanto non previsto e regolamentato nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
13) Le spese della presente procedura e consequenziali cadranno come per legge.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, in data 01.06.2010 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti. pagina 4 di 5 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di lite.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
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