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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
nella persona del Giudice unico Dott. DR AG ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14084/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore (P.IVA ), , P.IVA_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentate e difese dall'Avv. Leonardo Salato,
[...] Parte_4 giusta procura in atti;
Opponenti
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA Controparte_1
), e per essa quale mandataria rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_2 dall'Avv. Angelo Petralia, giusta procura in atti;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30.6.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta dalla quale obbligata principale, nonché da Parte_1 [...]
e , quali coobbligate, in forza di Parte_2 Parte_3 Parte_4 fideiussione prestata con scrittura privata del 21.9.2011, avverso il decreto ingiuntivo n. 3745/2022 1 emesso dal Tribunale di Palermo in data 12.9.2022, con cui è stato loro ingiunto il pagamento, in favore di e per essa quale mandataria di della Controparte_1 Controparte_2 complessiva somma di euro 41.125,27, oltre interessi al tasso convenzionale e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del contratto di conto corrente n. 9753/754 e del contratto di conto corrente anticipi su fatture n. 9753/67360811, ambedue intrattenuti con l'originaria titolare del credito Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
Le opponenti hanno, in particolare, eccepito:
- La mancanza di prova della pretesa creditoria per non avere la società opposta prodotto la serie completa degli estratti conto relativi ai menzionati rapporti bancari ma solamente l'estratto conto certificato ex art. 50 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.);
- La nullità della sottoscritta fideiussione perché conforme al modello di garanzia predisposto dall' in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990; CP_3
- La decadenza del diritto di rivalsa della società opposta ex art. 1957 c.c. e la conseguente estinzione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 1955 c.c..
Le opponenti, pertanto, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2 ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, il
[...] rigetto dell'opposizione deducendone l'infondatezza per le ragioni indicate nella propria comparsa di costituzione e risposta, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 28.2.2023 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla società opposta ed è stato contestualmente assegnato a quest'ultima il termine di giorni quindici per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28/2010.
La causa – esperito invano il tentativo di mediazione obbligatoria – è stata istruita in via documentale ed è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta dalla società opponente è infondata e va pertanto respinta.
2 Ed invero, parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio producendo in giudizio il contratto di conto corrente n. 9753/754 acceso in data 21.5.2009, il contratto di conto corrente anticipi su fatture n. 9753/67360811 sottoscritto in data 5.10.2011, la fideiussione del 21.9.2011 a firma delle opponenti e , l'estratto conto certificato ex Parte_2 Parte_3 Parte_4 art. 50 T.U.B., la lettera raccomandata A/R del 28.12.2018 di diffida al pagamento della somma oggetto di successiva ingiunzione.
Con specifico riferimento alla idoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a dimostrare l'ammontare del credito in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la Corte di Cassazione, intervenendo sull'argomento, ha precisato che: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. – che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento – può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 12818 del 10.5.2024).
Nel caso di specie, le parti opponenti si sono limitate ad obiettare l'utilizzabilità dell'estratto conto certificato in termini assolutamente generici, senza fondare la propria eccezione su motivazioni sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito risultante dall'applicazione di tassi di interesse usurari o di interessi anatocistici, che avrebbero paralizzato la validità della certificazione ex art. 50 T.U.B. posta a fondamento del decreto ingiuntivo successivamente opposto nel presente giudizio (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. I, n. 14640 del 6.6.2018).
Pertanto, in presenza di contestazioni meramente formali da parte opponente, va escluso che l'estratto conto certificato prodotto dalla società opposta non abbia efficacia probatoria costitutiva del suo diritto di credito.
***
Per le medesime ragioni testè esposte va, del pari, respinta anche l'opposizione proposta dalle garanti.
Deducono queste ultime che il contratto di fideiussione sottoscritto sarebbe nullo, perché redatto dalla
Banca in violazione delle norme sulla libera concorrenza del mercato (L. 287/1990).
L'assunto va disatteso.
Prima, tuttavia, di illustrare le ragioni di tale decisione, va affermata la competenza di questo
Tribunale a conoscere di tale domanda.
3 Se è, infatti, vero, da un lato, che siffatto accertamento rientra nella competenza della Sezione
Specializzata per le imprese presso il Tribunale di Napoli - non essendosi le opponenti limitate ad eccepire la nullità ma avendo formalizzato apposita domanda riconvenzionale (Cass. n. 3248/2023;
Cass. n. 10326/2024; Cass. n. 22305/2024) - è altrettanto vero, dall'altro, che la questione della competenza non è stata né eccepita dalla controparte né “espressamente” rilevata dal giudice alla prima udienza (non potendosi a tal fine reputare idoneo allo scopo il mero richiamo alla competenza della Sezione di Napoli di cui al verbale del 28.2.2023), sicchè non può più essere messa in discussione (cfr. Cass. 14170/2019, secondo cui “Il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti”).
Nel merito, come si diceva, la domanda non può essere accolta.
Ed invero, se pure le clausole in materia di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' in quanto ritenute dalla Banca d'Italia contrastanti con il disposto di cui CP_3 all'art. 2, comma 2, della L. n. 287/1990, debbono considerarsi nulle, posto che il c.d. “contratto a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti e che l'intesa vietata ai sensi della predetta norma è nulla “a ogni effetto” come sancito dal comma 3 dell'art. 2 della L. n. 287/1990, non vi è dubbio, tuttavia, che affinché si possa riconoscere a taluno un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, della L. n. 287/1990, non è sufficiente che egli alleghi la nullità dell'intesa ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul contratto “a valle” e, in particolare, sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, dovendo peraltro verificarsi, sulla base degli elementi offerti dal deducente, se il predetto, nonostante la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' avrebbe egualmente concluso il contratto. CP_3
Orbene, nel cado di specie, le opponenti si sono limitate ad eccepire la nullità della fideiussione prestata senza nulla specificare ed allegare al riguardo.
Parimenti non è stato in alcun modo dimostrato che le stesse siano state costrette ad accettare il contenuto predeterminato ed immodificabile della fideiussione.
Anzi, al contrario, è ragionevole presumere che avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo persone legata al debitore principale e, quindi, portatrici di un interesse economico all'apertura di credito e/o all'anticipo su fatture.
La Suprema Corte di Cassazione ha al riguardo osservato che la nullità assoluta del contratto a valle non è automatica ma può essere invocata soltanto ai sensi dell'art. 1419 c.c. ossia se il fideiussore
4 dimostra che non avrebbe concluso il contratto in mancanza delle clausole nulle;
circostanza che non ricorre qualora il fideiussore sia, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, cointeressato alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia (cfr. Cass., Sez. Un., n. 41994 del 30.12.2021).
Non può neppure addivenirsi ad una pronuncia di nullità parziale delle singole clausole contenute nel contratto di fideiussione che, secondo parte opponente, sarebbero affette da nullità, occorrendo comunque che il fideiussore dimostri in concreto la violazione della libera concorrenza, ovvero di non avere avuto altra possibilità di scelta e che lo schema contrattuale gli è stato imposto.
Ebbene, nella specie, anche sotto tale profilo la domanda è rimasta priva di supporto probatorio.
Va peraltro evidenziato che il contratto di fideiussione è stato sottoscritto nell'anno 2011 e, dunque, successivamente al provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005, con la conseguenza che le odierne opponenti avrebbero dovuto dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino al momento di rilascio della garanzia personale, mentre si sono limitate ad allegare che la fideiussione contenesse le clausole corrispondenti al modello A.B.I. e ad invocarne pertanto la nullità.
In linea con altra giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19 gennaio
2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022), di recente condivisa anche dal Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisione n. 16511/2022), ritiene infatti il decidente che “mentre le fideiussioni sottoscritte anteriormente all'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento sanzionatorio possono senz'altro giovarsi della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla natura di prova privilegiata, diversa conclusione deve essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva”, avendo in tale caso il garante l'onere di dimostrare la persistenza dell'intesa antitrust fino alla sottoscrizione del proprio contratto, per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello A.B.I..
In altri termini, l'odierna parte opponente avrebbe dovuto provare che “un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione” (così, testualmente, Trib. Padova, 3 marzo
2020, n. 453), stante la circostanza per cui “il provvedimento numero 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della banca medesima” (in tal senso si è espresso Trib. Milano, 19 gennaio 2022).
Ora, nella specie, le opponenti non hanno in alcun modo dimostrato che il contratto di fideiussione stipulato nel 2011 fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale ancora in essere, né può trarsi alcun indizio dal solo fatto che nella fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate
5 dalla Banca d'Italia nel 2005, tanto più considerando che dette clausole non erano contrarie a norme imperative, ma il profilo di nullità si basava unicamente sulla violazione dell'art. 2 della L. n.
287/1990.
Pertanto, in assenza di una indicazione, da parte opponente, sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o di alcune clausole della medesima) non può essere accolta.
Va dunque escluso che ricorra nella specie un'ipotesi di nullità sia assoluta, sia parziale del contratto di fideiussione per contrasto con la normativa antitrust.
Di conseguenza perde di rilevanza l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e conseguente estinzione ex art. 1955 c.c. della garanzia fideiussora prestata, atteso che le condizioni generali di contratto all'art. 6 prevedono un'esplicita deroga, in favore del creditore, alla disciplina dettata dall'art. 1957
c.c. (in ordine alla legittimità di tale rinuncia, cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 21867/13 secondo la quale “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”).
Le domande proposte in merito alla validità della fideiussione vanno, dunque, tutte rigettate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tutte le domande proposte da parte opponente vanno rigettate.
In virtù del principio della soccombenza la Parte_5 Parte_2
e vanno condannate al pagamento, in
[...] Parte_3 Parte_4 solido, in favore di e per essa quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 delle spese del giudizio che si liquidano nella complessiva somma di euro 7.616, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificasti ex d.m. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda di pagamento ed all'attività difensiva svolta dalla stessa opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
6 - Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_5 Parte_2
Pa
e avverso il decreto ingiuntivo del
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale di Palermo n. 3745/2022 del 12.9.2022 che, per l'effetto, conferma;
Pa
- Condanna la Parte_5 Parte_2 [...]
e al pagamento, in favore di Parte_3 Parte_4 Controparte_1
e per essa quale mandataria di delle spese di lite nella misura di Controparte_2 euro di euro 7.616, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, il 28.11.2025 Il Giudice
DR AG
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
nella persona del Giudice unico Dott. DR AG ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14084/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore (P.IVA ), , P.IVA_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentate e difese dall'Avv. Leonardo Salato,
[...] Parte_4 giusta procura in atti;
Opponenti
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA Controparte_1
), e per essa quale mandataria rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_2 dall'Avv. Angelo Petralia, giusta procura in atti;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30.6.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta dalla quale obbligata principale, nonché da Parte_1 [...]
e , quali coobbligate, in forza di Parte_2 Parte_3 Parte_4 fideiussione prestata con scrittura privata del 21.9.2011, avverso il decreto ingiuntivo n. 3745/2022 1 emesso dal Tribunale di Palermo in data 12.9.2022, con cui è stato loro ingiunto il pagamento, in favore di e per essa quale mandataria di della Controparte_1 Controparte_2 complessiva somma di euro 41.125,27, oltre interessi al tasso convenzionale e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del contratto di conto corrente n. 9753/754 e del contratto di conto corrente anticipi su fatture n. 9753/67360811, ambedue intrattenuti con l'originaria titolare del credito Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
Le opponenti hanno, in particolare, eccepito:
- La mancanza di prova della pretesa creditoria per non avere la società opposta prodotto la serie completa degli estratti conto relativi ai menzionati rapporti bancari ma solamente l'estratto conto certificato ex art. 50 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.);
- La nullità della sottoscritta fideiussione perché conforme al modello di garanzia predisposto dall' in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990; CP_3
- La decadenza del diritto di rivalsa della società opposta ex art. 1957 c.c. e la conseguente estinzione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 1955 c.c..
Le opponenti, pertanto, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2 ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, il
[...] rigetto dell'opposizione deducendone l'infondatezza per le ragioni indicate nella propria comparsa di costituzione e risposta, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 28.2.2023 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla società opposta ed è stato contestualmente assegnato a quest'ultima il termine di giorni quindici per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28/2010.
La causa – esperito invano il tentativo di mediazione obbligatoria – è stata istruita in via documentale ed è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta dalla società opponente è infondata e va pertanto respinta.
2 Ed invero, parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio producendo in giudizio il contratto di conto corrente n. 9753/754 acceso in data 21.5.2009, il contratto di conto corrente anticipi su fatture n. 9753/67360811 sottoscritto in data 5.10.2011, la fideiussione del 21.9.2011 a firma delle opponenti e , l'estratto conto certificato ex Parte_2 Parte_3 Parte_4 art. 50 T.U.B., la lettera raccomandata A/R del 28.12.2018 di diffida al pagamento della somma oggetto di successiva ingiunzione.
Con specifico riferimento alla idoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a dimostrare l'ammontare del credito in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la Corte di Cassazione, intervenendo sull'argomento, ha precisato che: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. – che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento – può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 12818 del 10.5.2024).
Nel caso di specie, le parti opponenti si sono limitate ad obiettare l'utilizzabilità dell'estratto conto certificato in termini assolutamente generici, senza fondare la propria eccezione su motivazioni sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito risultante dall'applicazione di tassi di interesse usurari o di interessi anatocistici, che avrebbero paralizzato la validità della certificazione ex art. 50 T.U.B. posta a fondamento del decreto ingiuntivo successivamente opposto nel presente giudizio (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. I, n. 14640 del 6.6.2018).
Pertanto, in presenza di contestazioni meramente formali da parte opponente, va escluso che l'estratto conto certificato prodotto dalla società opposta non abbia efficacia probatoria costitutiva del suo diritto di credito.
***
Per le medesime ragioni testè esposte va, del pari, respinta anche l'opposizione proposta dalle garanti.
Deducono queste ultime che il contratto di fideiussione sottoscritto sarebbe nullo, perché redatto dalla
Banca in violazione delle norme sulla libera concorrenza del mercato (L. 287/1990).
L'assunto va disatteso.
Prima, tuttavia, di illustrare le ragioni di tale decisione, va affermata la competenza di questo
Tribunale a conoscere di tale domanda.
3 Se è, infatti, vero, da un lato, che siffatto accertamento rientra nella competenza della Sezione
Specializzata per le imprese presso il Tribunale di Napoli - non essendosi le opponenti limitate ad eccepire la nullità ma avendo formalizzato apposita domanda riconvenzionale (Cass. n. 3248/2023;
Cass. n. 10326/2024; Cass. n. 22305/2024) - è altrettanto vero, dall'altro, che la questione della competenza non è stata né eccepita dalla controparte né “espressamente” rilevata dal giudice alla prima udienza (non potendosi a tal fine reputare idoneo allo scopo il mero richiamo alla competenza della Sezione di Napoli di cui al verbale del 28.2.2023), sicchè non può più essere messa in discussione (cfr. Cass. 14170/2019, secondo cui “Il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti”).
Nel merito, come si diceva, la domanda non può essere accolta.
Ed invero, se pure le clausole in materia di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' in quanto ritenute dalla Banca d'Italia contrastanti con il disposto di cui CP_3 all'art. 2, comma 2, della L. n. 287/1990, debbono considerarsi nulle, posto che il c.d. “contratto a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti e che l'intesa vietata ai sensi della predetta norma è nulla “a ogni effetto” come sancito dal comma 3 dell'art. 2 della L. n. 287/1990, non vi è dubbio, tuttavia, che affinché si possa riconoscere a taluno un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, della L. n. 287/1990, non è sufficiente che egli alleghi la nullità dell'intesa ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul contratto “a valle” e, in particolare, sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, dovendo peraltro verificarsi, sulla base degli elementi offerti dal deducente, se il predetto, nonostante la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' avrebbe egualmente concluso il contratto. CP_3
Orbene, nel cado di specie, le opponenti si sono limitate ad eccepire la nullità della fideiussione prestata senza nulla specificare ed allegare al riguardo.
Parimenti non è stato in alcun modo dimostrato che le stesse siano state costrette ad accettare il contenuto predeterminato ed immodificabile della fideiussione.
Anzi, al contrario, è ragionevole presumere che avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo persone legata al debitore principale e, quindi, portatrici di un interesse economico all'apertura di credito e/o all'anticipo su fatture.
La Suprema Corte di Cassazione ha al riguardo osservato che la nullità assoluta del contratto a valle non è automatica ma può essere invocata soltanto ai sensi dell'art. 1419 c.c. ossia se il fideiussore
4 dimostra che non avrebbe concluso il contratto in mancanza delle clausole nulle;
circostanza che non ricorre qualora il fideiussore sia, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, cointeressato alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia (cfr. Cass., Sez. Un., n. 41994 del 30.12.2021).
Non può neppure addivenirsi ad una pronuncia di nullità parziale delle singole clausole contenute nel contratto di fideiussione che, secondo parte opponente, sarebbero affette da nullità, occorrendo comunque che il fideiussore dimostri in concreto la violazione della libera concorrenza, ovvero di non avere avuto altra possibilità di scelta e che lo schema contrattuale gli è stato imposto.
Ebbene, nella specie, anche sotto tale profilo la domanda è rimasta priva di supporto probatorio.
Va peraltro evidenziato che il contratto di fideiussione è stato sottoscritto nell'anno 2011 e, dunque, successivamente al provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005, con la conseguenza che le odierne opponenti avrebbero dovuto dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino al momento di rilascio della garanzia personale, mentre si sono limitate ad allegare che la fideiussione contenesse le clausole corrispondenti al modello A.B.I. e ad invocarne pertanto la nullità.
In linea con altra giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19 gennaio
2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022), di recente condivisa anche dal Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisione n. 16511/2022), ritiene infatti il decidente che “mentre le fideiussioni sottoscritte anteriormente all'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento sanzionatorio possono senz'altro giovarsi della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla natura di prova privilegiata, diversa conclusione deve essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva”, avendo in tale caso il garante l'onere di dimostrare la persistenza dell'intesa antitrust fino alla sottoscrizione del proprio contratto, per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello A.B.I..
In altri termini, l'odierna parte opponente avrebbe dovuto provare che “un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione” (così, testualmente, Trib. Padova, 3 marzo
2020, n. 453), stante la circostanza per cui “il provvedimento numero 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della banca medesima” (in tal senso si è espresso Trib. Milano, 19 gennaio 2022).
Ora, nella specie, le opponenti non hanno in alcun modo dimostrato che il contratto di fideiussione stipulato nel 2011 fosse frutto di un'intesa anticoncorrenziale ancora in essere, né può trarsi alcun indizio dal solo fatto che nella fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate
5 dalla Banca d'Italia nel 2005, tanto più considerando che dette clausole non erano contrarie a norme imperative, ma il profilo di nullità si basava unicamente sulla violazione dell'art. 2 della L. n.
287/1990.
Pertanto, in assenza di una indicazione, da parte opponente, sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o di alcune clausole della medesima) non può essere accolta.
Va dunque escluso che ricorra nella specie un'ipotesi di nullità sia assoluta, sia parziale del contratto di fideiussione per contrasto con la normativa antitrust.
Di conseguenza perde di rilevanza l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e conseguente estinzione ex art. 1955 c.c. della garanzia fideiussora prestata, atteso che le condizioni generali di contratto all'art. 6 prevedono un'esplicita deroga, in favore del creditore, alla disciplina dettata dall'art. 1957
c.c. (in ordine alla legittimità di tale rinuncia, cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 21867/13 secondo la quale “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”).
Le domande proposte in merito alla validità della fideiussione vanno, dunque, tutte rigettate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tutte le domande proposte da parte opponente vanno rigettate.
In virtù del principio della soccombenza la Parte_5 Parte_2
e vanno condannate al pagamento, in
[...] Parte_3 Parte_4 solido, in favore di e per essa quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 delle spese del giudizio che si liquidano nella complessiva somma di euro 7.616, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificasti ex d.m. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda di pagamento ed all'attività difensiva svolta dalla stessa opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
6 - Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_5 Parte_2
Pa
e avverso il decreto ingiuntivo del
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale di Palermo n. 3745/2022 del 12.9.2022 che, per l'effetto, conferma;
Pa
- Condanna la Parte_5 Parte_2 [...]
e al pagamento, in favore di Parte_3 Parte_4 Controparte_1
e per essa quale mandataria di delle spese di lite nella misura di Controparte_2 euro di euro 7.616, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, il 28.11.2025 Il Giudice
DR AG
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