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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 218/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 218/2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 27 maggio 2025 e promossa da:
– CF - nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in Lamezia Terme, via Cesare Pavese 11, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ZAFFINA
MARIA – CF - che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- parte ricorrente -
CONTRO
– CF - nato il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BONADDIO MARIA
– CF - che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato in data 08/03/2025, e chiedevano al Tribunale Parte_1 CP_1 adito di disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minorenne con le seguenti modalità: “A) il minore
[...] rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno parimenti la Persona_1 responsabilità genitoriale;
B) Il figlio minore viene collocato presso la madre nell'abitazione che la stessa già conduce in locazione in Lamezia Terme al Viale San Bruno 181; C) L'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario avverrà liberamente, tenendo conto delle esigenze del figlio minore;
D) A titolo di contributo al mantenimento del solo figlio minore, il Sig. corrisponderà mensilmente, Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, in
1 cui si intendono espressamente ricomprese anche le spese straordinarie, ad accezione di quelle da affrontarsi, al 50% per ciascun genitore, per la frequenza universitaria;
l'acquisto di autoveicolo, la partecipazione a cerimonie e quelle mediche di particolare importanza. La corresponsione avverrà direttamente in favore dell'avente diritto in coincidenza con l'inizio della carriera universitaria;
E) Il Sig. autorizza la Sig.ra CP_1
a richiedere e trattenere interamente, per destinarlo alle esigenze del figlio minore, l'assegno unico Pt_1 previdenziale;
F) Rimane sin da ora inteso che il sopraggiungere di circostanze modificative delle condizioni superiormente stabilite, sino al raggiungimento della maggiore età e della indipendenza economica da parte del figlio, comporterà la loro rivisitazione nei termini che si renderanno opportuni e che le Parti si impegnano
a fissare consensualmente, senza ulteriore ricorso al Tribunale intestato;
G) Sottoscrivendo il presente accordo, di cui dichiarano di conoscere ed approvare senza riserva il contenuto, le Parti rinunciano a comparire innanzi al Tribunale, rimanendo sostituiti per ogni incombente dai rispettivi Procuratori”.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025 – tenutesi in forma cartolare – esaminate le note di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria in data 13 e 15 maggio 2025, il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia concerne, anzitutto, l'affidamento del figlio minore , oltre la Per_2 regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figlio minore e il mantenimento dello stesso.
Per quanto concerne il regime di affidamento del figlio minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di non essendo emersi nel corso del giudizio profili Persona_1 di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento del figlio minore ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione abitativa presso il domicilio materno, come peraltro richiesto dalle stesse parti ai punto A) e B) delle condizioni concordate (vd. ricorso in atti).
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlio, anche in questo caso, si recepisce la volontà espressa delle parti al punto C) delle condizioni concordate;
pertanto, l'esercizio del diritto di visita del genitore non
2 collocatario avverrà liberamente, tenendo conto delle esigenze del figlio minore (vd. ricorso in atti);
3. Con riguardo poi alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore
[...]
Per_1
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto che le parti hanno già trovato un'intesa sul punto, appare equo accogliere la richiesta delle parti e fissare in € 400,00 al mese il contributo mensile che dovrà Controparte_1 versare alla ricorrente per il sostentamento del figlio minore “annualmente rivalutabile Persona_1 secondo gli indici Istat, in cui si intendono espressamente ricomprese anche le spese straordinarie, ad accezione di quelle da affrontarsi, al 50% per ciascun genitore, per la frequenza universitaria;
l'acquisto di autoveicolo, la partecipazione a cerimonie e quelle mediche di particolare importanza. La corresponsione avverrà direttamente in favore dell'avente diritto in coincidenza con l'inizio della carriera universitaria”
(punto D) condizioni concordate nel ricorso).
4. Anche in merito alle altre condizioni stabilite dalle parti, ai punti E), F) e G) del ricorso, il Collegio ritiene di poterle recepire non essendo contrarie a norme di legge o pregiudizievoli per la prole.
5. Quanto alle spese di lite, in considerazione della natura della controversia, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, omologa l'accordo raggiunto dalle parti sig.ra – CF – e sig. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
– CF – alle seguenti e concordate condizioni:
[...] C.F._3
- A) il minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Persona_1 eserciteranno parimenti la responsabilità genitoriale;
- B) Il figlio minore viene collocato presso la madre nell'abitazione che la stessa già conduce in locazione in Lamezia Terme al Viale San Bruno 181;
- C) L'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario avverrà liberamente, tenendo conto delle esigenze del figlio minore;
- D) A titolo di contributo al mantenimento del solo figlio minore, il Sig. Controparte_1 corrisponderà mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 400,00, annualmente
3 rivalutabile secondo gli indici Istat, in cui si intendono espressamente ricomprese anche le spese straordinarie, ad accezione di quelle da affrontarsi, al 50% per ciascun genitore, per la frequenza universitaria;
l'acquisto di autoveicolo, la partecipazione a cerimonie e quelle mediche di particolare importanza. La corresponsione avverrà direttamente in favore dell'avente diritto in coincidenza con
l'inizio della carriera universitaria;
- E) Il Sig. autorizza la Sig.ra a richiedere e trattenere interamente, per destinarlo alle CP_1 Pt_1 esigenze del figlio minore, l'assegno unico previdenziale;
- F) Rimane sin da ora inteso che il sopraggiungere di circostanze modificative delle condizioni superiormente stabilite, sino al raggiungimento della maggiore età e della indipendenza economica da parte del figlio, comporterà la loro rivisitazione nei termini che si renderanno opportuni e che le
Parti si impegnano a fissare consensualmente, senza ulteriore ricorso al Tribunale intestato;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
27/05/2025 Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 218/2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 27 maggio 2025 e promossa da:
– CF - nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in Lamezia Terme, via Cesare Pavese 11, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ZAFFINA
MARIA – CF - che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- parte ricorrente -
CONTRO
– CF - nato il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BONADDIO MARIA
– CF - che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato in data 08/03/2025, e chiedevano al Tribunale Parte_1 CP_1 adito di disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minorenne con le seguenti modalità: “A) il minore
[...] rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno parimenti la Persona_1 responsabilità genitoriale;
B) Il figlio minore viene collocato presso la madre nell'abitazione che la stessa già conduce in locazione in Lamezia Terme al Viale San Bruno 181; C) L'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario avverrà liberamente, tenendo conto delle esigenze del figlio minore;
D) A titolo di contributo al mantenimento del solo figlio minore, il Sig. corrisponderà mensilmente, Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, in
1 cui si intendono espressamente ricomprese anche le spese straordinarie, ad accezione di quelle da affrontarsi, al 50% per ciascun genitore, per la frequenza universitaria;
l'acquisto di autoveicolo, la partecipazione a cerimonie e quelle mediche di particolare importanza. La corresponsione avverrà direttamente in favore dell'avente diritto in coincidenza con l'inizio della carriera universitaria;
E) Il Sig. autorizza la Sig.ra CP_1
a richiedere e trattenere interamente, per destinarlo alle esigenze del figlio minore, l'assegno unico Pt_1 previdenziale;
F) Rimane sin da ora inteso che il sopraggiungere di circostanze modificative delle condizioni superiormente stabilite, sino al raggiungimento della maggiore età e della indipendenza economica da parte del figlio, comporterà la loro rivisitazione nei termini che si renderanno opportuni e che le Parti si impegnano
a fissare consensualmente, senza ulteriore ricorso al Tribunale intestato;
G) Sottoscrivendo il presente accordo, di cui dichiarano di conoscere ed approvare senza riserva il contenuto, le Parti rinunciano a comparire innanzi al Tribunale, rimanendo sostituiti per ogni incombente dai rispettivi Procuratori”.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025 – tenutesi in forma cartolare – esaminate le note di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria in data 13 e 15 maggio 2025, il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia concerne, anzitutto, l'affidamento del figlio minore , oltre la Per_2 regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figlio minore e il mantenimento dello stesso.
Per quanto concerne il regime di affidamento del figlio minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di non essendo emersi nel corso del giudizio profili Persona_1 di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento del figlio minore ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione abitativa presso il domicilio materno, come peraltro richiesto dalle stesse parti ai punto A) e B) delle condizioni concordate (vd. ricorso in atti).
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlio, anche in questo caso, si recepisce la volontà espressa delle parti al punto C) delle condizioni concordate;
pertanto, l'esercizio del diritto di visita del genitore non
2 collocatario avverrà liberamente, tenendo conto delle esigenze del figlio minore (vd. ricorso in atti);
3. Con riguardo poi alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore
[...]
Per_1
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto che le parti hanno già trovato un'intesa sul punto, appare equo accogliere la richiesta delle parti e fissare in € 400,00 al mese il contributo mensile che dovrà Controparte_1 versare alla ricorrente per il sostentamento del figlio minore “annualmente rivalutabile Persona_1 secondo gli indici Istat, in cui si intendono espressamente ricomprese anche le spese straordinarie, ad accezione di quelle da affrontarsi, al 50% per ciascun genitore, per la frequenza universitaria;
l'acquisto di autoveicolo, la partecipazione a cerimonie e quelle mediche di particolare importanza. La corresponsione avverrà direttamente in favore dell'avente diritto in coincidenza con l'inizio della carriera universitaria”
(punto D) condizioni concordate nel ricorso).
4. Anche in merito alle altre condizioni stabilite dalle parti, ai punti E), F) e G) del ricorso, il Collegio ritiene di poterle recepire non essendo contrarie a norme di legge o pregiudizievoli per la prole.
5. Quanto alle spese di lite, in considerazione della natura della controversia, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, omologa l'accordo raggiunto dalle parti sig.ra – CF – e sig. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
– CF – alle seguenti e concordate condizioni:
[...] C.F._3
- A) il minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Persona_1 eserciteranno parimenti la responsabilità genitoriale;
- B) Il figlio minore viene collocato presso la madre nell'abitazione che la stessa già conduce in locazione in Lamezia Terme al Viale San Bruno 181;
- C) L'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario avverrà liberamente, tenendo conto delle esigenze del figlio minore;
- D) A titolo di contributo al mantenimento del solo figlio minore, il Sig. Controparte_1 corrisponderà mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 400,00, annualmente
3 rivalutabile secondo gli indici Istat, in cui si intendono espressamente ricomprese anche le spese straordinarie, ad accezione di quelle da affrontarsi, al 50% per ciascun genitore, per la frequenza universitaria;
l'acquisto di autoveicolo, la partecipazione a cerimonie e quelle mediche di particolare importanza. La corresponsione avverrà direttamente in favore dell'avente diritto in coincidenza con
l'inizio della carriera universitaria;
- E) Il Sig. autorizza la Sig.ra a richiedere e trattenere interamente, per destinarlo alle CP_1 Pt_1 esigenze del figlio minore, l'assegno unico previdenziale;
- F) Rimane sin da ora inteso che il sopraggiungere di circostanze modificative delle condizioni superiormente stabilite, sino al raggiungimento della maggiore età e della indipendenza economica da parte del figlio, comporterà la loro rivisitazione nei termini che si renderanno opportuni e che le
Parti si impegnano a fissare consensualmente, senza ulteriore ricorso al Tribunale intestato;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
27/05/2025 Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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