Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 26/03/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
nella persona del Giudice monocratico per le pensioni - Cons. IU CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso depositato in data 10 settembre 2025, iscritto al n. 13753/C del registro di Segreteria, proposto da:
[Omissis] [Omissis] [Omissis], (c.f. [OMISSIS]) nato a [Omissis] il
[omissis]/[omissis]/[omissis] e residente a [Omissis], via [Omissis] [Omissis] n.[omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Mirko Minuti, (c.f. [...]) con domicilio eletto presso il suo studio in Terni, Corso del Popolo n.101, e comunicazioni effettuabili all’indirizzo pec mirko.minuti@ordineavvocatiterni.it e fax n.0744.461292
CONTRO
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587),
avente sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi
(c.f. [...]) e LL LO (c.f. [...])
del foro di Perugia e ST Di AT (c.f. [...]) del foro di Terni, giusta procura generale alle liti redatta dal notaio Roberto Fantini di Roma in data 22/03/2024, repertorio n. 37875 raccolta n. 7313, Sentenza n. 10/C/2026 elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali, n. 1-5, presso l’ufficio dell’Avvocatura dell’Istituto, ed agli indirizzi p.e.c.
avv.stefania.dicato@postacert.inps.gov.it, avv.mirella.arlotta@postacert.inps.gov.it, avv.roberto.annovazzi@postacert.inps.gov.it.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 19 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario dott. Massimo Bellaveglia, l’avv. Mirko Minuti per il ricorrente e l’avv. ST Di AT per l’Inps.
Ritenuto in
FATTO
I. Con l’atto introduttivo del giudizio il signor [Omissis] [Omissis]
[Omissis], già dipendente del Ministero della cultura di Roma, cessato dal servizio per limiti di età il 31/7/2021, titolare di pensione anticipata calcolata con il metodo misto, ha chiesto di accertare il diritto alla riliquidazione della quota retributiva della pensione fino al 31 dicembre 2011, e non fino al 31 dicembre 1995, come avvenuto nella realtà. A tal riguardo, ha rappresentato che la Direzione provinciale Inps di Perugia ha indicato nell’atto di conferimento della pensione, da una parte, nel
“quadro I-servizio utile ai fini del diritto” il “totale servizi fino al 31/12/1995:
anni 17, mesi 11, giorni 19, arrotondato ad anni 18, mesi 0”, e dall’altra parte ha computato nel “quadro II-trattamento provvisorio diretto” come periodo utile ai fini del calcolo delle quote A e B di pensione il “servizio al 31/12/1995”, invece che “al 31/12/2011”, e nella casella “montante contributivo” relativo alla quota C di pensione il periodo “dal 1996 in poi”,
e non “dal 2012 in poi”. Secondo il ricorrente, l’Inps avrebbe dovuto riconoscere l’arrotondamento a 18 anni dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31/12/1995, considerando come mese intero la frazione finale di 19 giorni, e quindi avrebbe dovuto liquidare la pensione col metodo retributivo sino al 31 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n.335/1995 e dell’art. 24, comma 2, del D.L. n.201/2011 convertito in legge n. 214/2011. Ciò si afferma in quanto l’art. 59, comma 1, lettera b), della legge n. 449/1997 ha abrogato l’art. 40 del DPR n.!092/1973, disponendo che ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti in eccesso o in difetto; nulla, però, ha specificato per le frazioni di mese. Pertanto, come chiarito a suo tempo dall’Inpdap con circolare n.14 del 16/3/1998, per i trattamenti di quiescenza decorrenti dal 2/1/1998 si dovrebbero applicare le disposizioni sugli arrotondamenti mensili previste dall’art.3 della legge n.274/1991, secondo cui la frazione di mese non superiore a 15 giorni deve essere trascurata, mentre quella superiore alla soglia di 15 giorni deve essere computata come mese intero. In conclusione, secondo il signor [Omissis]
l’Inps avrebbe effettuato erroneamente i calcoli della quota retributiva della pensione, come se l’anzianità maturata al 31/12/1995 fosse stata inferiore a 18 anni. Pertanto, se ne chiede la condanna a ricalcolare l’importo della pensione effettivamente spettante ed a pagare le differenze dei ratei arretrati maturati dall’1/8/2021 in poi, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Il ricorso presentato in tal senso in via amminisrtativa il 17/2/2022 non ha avuto nessun riscontro.
II. L’Inps si è costituito in giudizio il 9/3/2026, mediante memoria difensiva con cui ha eccepito che:
i. in via preliminare, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato dopo la scadenza del termine triennale a decorrere dalla data dell’atto di liquidazione della pensione, come richiesto dagli articoli 204, lettera b), e 205, comma 2, del DPR n.1092/1973;
ii. nel merito, la domanda dovrebbe essere rigettata, siccome infondata; infatti, l’applicazione del sistema retributivo fino al 31/12/2011 presuppone la sussistenza di 18 anni di anzianità contributiva interamente maturati fino al 31/12/1995; la Direzione centrale pensioni dell’Inps con messaggi n.2974 del 30/4/2015 e n.3305 del 14/5/2015 diramati agli uffici territoriali ha chiarito che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n.214/2011 nonché con il sistema delle cd. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese, dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata”.
A sostegno di tale tesi, la difesa Inps ha riportato ampi stralci della sentenza n.213/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, ed ha allegato copia di altre 3 pronunce attinenti a casi similari.
III. All’udienza del 19/3/2026, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate. In particolare, l’avv. Minuti ha riconosciuto che la giurisprudenza della Corte dei conti in materia di arrotondamento dell’ultimo mese di anzianità contributiva è ondivaga, ed ha accennato che recentemente la Sezione giurisdizionale Campania con sentenza n.16/2025 ha accolto un ricorso avente contenuto simile a quello in trattazione, richiamando le argomentazioni contenute nella sentenza n.77/2020 della Sezione giurisdizionale Veneto.
L’avv. Di AT per conto dell’Inps, previa autorizzazione del giudice, rilevato che il termine di decadenza previsto dall’art.205 del DPR n.1092/1973 riguarda non i ricorsi alla Corte dei conti, bensì le domande di revoca o modifica di provvedimenti pensionistici presentate in via amministrativa, ha rinunciato espressamente all’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata con la memoria depositata in atti.
Esaurita la discussione, il giudizio è passato in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.
Considerato in
DIRITTO
1. In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia, concernente l’eventuale riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con il sistema retributivo da applicare con riferimento all’anzianità contributiva maturata sino al 31/12/2011, invece che fino al 31/12/1995, ai sensi dell’art.1, comma 13, della legge n.335/1995 e dell’art. 24, comma 2, del D.L. n.201/2011 convertito in legge n.214/2011.
Il ricorrente sostiene che, avendo maturato un’anzianità contributiva effettiva fino al 31/12/1995 di 17 anni, 11 mesi e 19 giorni, l’ufficio Inps avrebbe dovuto considerare raggiunto il requisito del possesso di almeno 18 anni di anzianità a quella data, in virtù dell’arrotondamento come mese intero della frazione di 19 giorni dell’ultimo periodo di servizio, secondo un’interpretazione analogica estensiva delle norme previste dall’art. 59, comma 1, lettera b), della legge n.449/1997 e dell’art.3 della legge n.274/1991.
Parte resistente ritiene, invece, che la norma prevista dalla legge “Dini”
n.335/1995 faccia eccezione rispetto alla regola generale dell’applicazione del metodo contributivo dall’1/1/1996 per tutti i dipendenti pubblici, per cui non può essere invocata oltre i casi ed i tempi in essa considerati, ossia da parte di soggetti non rientranti nella platea dei dipendenti pubblici con almeno 18 anni di anzianità interamente maturati al 31/12/1995.
Valutati gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche allegate dalle parti, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento, in quanto infondato.
2. I fatti decisivi per il giudizio sono costituiti dal possesso da parte del ricorrente alla data del 31/12/1995 di un’anzianità contributiva effettiva di 17 anni, 11 mesi e 19 giorni. Questo dato è non contestato dalle parti, e quindi incontrovertibile.
3. La difesa del signor [Omissis] sostiene che, in mancanza di una disposizione specifica della legge “Dini” che regolamenti le modalità del conteggio da effettuare per verificare il requisito dei 18 anni, si dovrebbe applicare per analogia la norma contenuta nell’art.3 della legge n.274/1991. In questo senso, parte della giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Campania, n.16/2025; Sez.Veneto, n.77/2020; Sez.
Sardegna, n.87/2017 e n.93/2014; Sez. Lombardia, n.16/2018; Sez. Friuli V.G., n.84/2017; Sez. Liguria, n.118/2016) ha osservato che l’art. 59, comma 1, lettera b), della legge n.449/1997 ha disciplinato espressamente l’arrotondamento delle frazioni di anno, ma nulla ha previsto circa l’arrotondamento delle frazioni di mese. Pertanto, ai sensi dell’art.12 delle preleggi al codice civile, “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.
4. Pur comprendendo le ragioni del ricorrente, questa Sezione giurisdizionale ritiene che esse siano recessive rispetto all’orientamento interpretativo del quadro normativo vigente tracciato dalla giurisprudenza di appello della Corte dei conti, che si condivide ed a cui si ritiene giusto conformarsi (Sez.I, n.249/2020, n.354/2020, n.204/2022, n.328/2023; Sez. II, n.274/2019, n.475/2019, n.2/2021, n.223/2021, n.283/2022; Sez. III, n.126/2018, n.67/2019, n.97/2019, n.176/2019, n.56/2020, n.364/2021, n.194/2025; in termini, in primo grado, ex plurimis, Sez. Lombardia, n. 213/2023 e n. 16/2024), basato sull’art.14 delle preleggi al codice civile, secondo cui “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati”. Sia l’art.1, comma 13, della legge
“Dini”, sia gli articoli delle leggi del 1991 e del 1997 sugli arrotondamenti delle frazioni di anno e di mese sono norme di natura eccezionale, che derogano ad altre norme di portata generale, e vanno interpretate rigorosamente in senso restrittivo.
i. Infatti, la legge n.335/1995 ha riformato il sistema pensionistico previgente, disponendo l’applicazione dalla data della sua entrata in vigore (17/8/1995) del sistema contributivo anche per i dipendenti del settore pubblico. In tale quadro, l’art.1, comma 13, ha previsto che “Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Si tratta di una norma di diritto transitorio che, operando il raccordo tra vecchia e nuova normativa, ammette soltanto per alcuni soggetti (iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria) ed alle condizioni specifiche previste (almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995) l’ultrattività del sistema di calcolo retributivo, oramai per contro abrogato per tutti gli altri soggetti e sostituito da quello contributivo a decorrere dal 17/8/1995 (Corte conti, Sez. III, n.97/2019).
ii. Come regola generale ai fini del computo dei servizi dei dipendenti dello Stato, l’art.8 del DPR n.1092/1973 prevede che tutti i servizi prestati si devono conteggiare “dalla data di decorrenza del rapporto d’impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”, e quindi non oltre i limiti della data di cessazione, salvo che la legge non disponga altrimenti. Al riguardo, l’art.40 dello stesso decreto distingueva tra servizio effettivo e servizio utile e prevedeva una articolata disciplina dei meccanismi di arrotondamento, secondo la quale la frazione di anno superiore a sei mesi si arrotondava all’anno, mentre la frazione d’anno inferiore si trascurava.
iii. L’art.3 della legge n.274/1991 ha introdotto una regola di computo specifica relativa alle cessazioni dal servizio dei dipendenti degli enti locali (anche insegnanti) (Corte conti, Sez. II, n.274/2019),
prevedendo che “Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ….omissis… il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero trascurando la frazione del mese non superiore a 15 giorni e computando per un mese quella superiore”. La successiva legge n.449/1997, all’art.59, comma1, lettera b), ha poi previsto che dal 2 gennaio 1998 “per la determinazione della anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”, così abrogando implicitamente l’art.40 del DPR n.1092/1973.
Sia l’art.3 che l’art.59 sono norme ordinamentali, che si applicano al momento della cessazione del rapporto d’impiego (e non prima, al 31/12/1995), per determinare “il complessivo servizio utile” o “l’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione”. Esse hanno natura eccezionale in quanto consentono di fare ciò che ordinariamente non è possibile fare, come ad esempio considerare un lasso di tempo minore effettivamente trascorso come uno virtualmente maggiore. Per questo motivo, ai sensi dell’art.14 delle preleggi al c.c.,
tali disposizioni non valgono “oltre i casi ed i tempi in esse considerati”, e quindi si applicano solo all’atto della cessazione dal servizio, al fine di calcolare il servizio utile complessivo dei dipendenti degli enti locali.
Invece, non si possono utilizzare in via analogica per estendere l’applicazione del metodo retributivo ultrattivo anche a dipendenti pubblici non in possesso di almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995.
iv. Del resto, non si può dimenticare che l’applicazione dei meccanismi di arrotondamento in eccesso comporterebbe sempre una spesa maggiore di quella che si sarebbe sostenuta senza il loro operare.
Pertanto, le condizioni, i termini ed i modi di procedere ad eventuali arrotondamenti in eccesso devono essere previsti dal legislatore espressamente (e non, invece, determinati dall’interprete in via analogica), al fine di predisporre la necessaria copertura finanziaria
(artt. 81 e 97 Costituzione).
v.D’altra parte, la disciplina degli arrotondamenti è da ritenersi incompatibile con la riforma “Monti-Fornero”, tenuto conto che l’art.24 del D.L. n.201/2011 ha introdotto nuovi e stringenti requisiti per il diritto a pensione, che debbono essere posseduti dagli interessati senza alcun arrotondamento per eccesso o per difetto della frazione di mese
(Corte conti, Sez. III, n.194/2025). In questo senso, l’Inps ha impartito specifiche istruzioni agli uffici periferici con i messaggi menzionati sub II.b.
vi. Da ultimo, non meno importante ai fini esegetici è senza dubbio l’interpretazione letterale dell’art. 1, comma 13, più volte citato, che è estremamente chiaro e preciso nell’indicare il requisito di “almeno 18 anni di anzianità contributiva” indispensabile per la sua applicazione.
L’avverbio “almeno” denota un elemento di tassatività e determinatezza che esclude la rilevanza di lassi temporali inferiori a 18 anni, e dimostra l’intenzione del legislatore di limitare all’effettiva e reale sussistenza di tale requisito la conseguenza del mantenimento del calcolo del trattamento pensionistico col metodo retributivo anche dopo il 31/12/1995. Non c’è, perciò, nessun vuoto normativo, nessuna lacuna che richieda di essere colmata dall’interprete mediante analogie con altre leggi o con i principi generali dell’ordinamento (Corte conti, Sez.
II, n.274/2019).
vii. In conclusione, nella fattispecie in esame è pacifico che il ricorrente alla data del 31/12/1995 non aveva maturato “almeno 18 anni di anzianità contributiva”. Pertanto, egli non possedeva (sia pure per una differenza di pochi giorni) i requisiti per avere diritto all’aplicazione del sistema retributivo anche per il periodo dall’1/1/1996 al 31/12/2011.
5. La domanda attorea deve essere rigettata, in quanto infondata.
Sussistono giusti motivi, considerata la complessità della materia e la persistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni dirimenti, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nulla è dovuto per le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 10 della legge n.533/1973.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nell’udienza del 19 marzo 2026.
IL GIUDICE
IU CA
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL GIUDICE
IU CA
(f.to digitalmente)
Depositati in Segreteria il 26 marzo 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.sa EL RR
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.sa EL RR
(f.to digitalmente)