Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 26/03/2026, n. 10
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Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Erroneo calcolo dell'anzianità contributiva al 31/12/1995

    La Corte ritiene che le norme sull'arrotondamento, sia per le frazioni di anno che di mese, siano di natura eccezionale e debbano essere interpretate restrittivamente. L'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 richiede espressamente il possesso di almeno 18 anni di anzianità contributiva interamente maturati al 31/12/1995 per l'applicazione del sistema retributivo. Non vi è spazio per interpretazioni analogiche o arrotondamenti che non siano espressamente previsti dalla legge. Inoltre, la riforma 'Monti-Fornero' ha introdotto requisiti più stringenti senza possibilità di arrotondamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 26/03/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria
    Numero : 10
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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