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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9435 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15910 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 13.6.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, P.le Clodio n. 32/A, presso lo studio legale Ciabattini, rappresento e difeso dall'Avv. Giuseppe Nebbia per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la proponeva querela di falso Parte_1
avverso la notifica delle cartelle di pagamento inviate dalla Controparte_1
pagina 1 di 5 Frosinone, n. 05320140000941231000, Controparte_2
assertivamente notificata a mezzo pec il 10.6,2014, n. 05320140001290785000,
assertivamente notificata a mezzo pec il 9.7.2014, n. 05320140002484021000,
assertivamente notificata a mezzo pec il 12.3.2015, n. 05320150001157033000,
assertivamente notificata a mezzo pec il 15.6.2015, nonché n.
05320160000089839000, Controparte_3 Controparte_4
assertivamente notificata a mezzo pec il 15.3.2016, e n. 05320160001014781000,
, assertivamente notificata a mezzo pec il 20.7.2016. Controparte_5
Parte attrice esponeva di avere impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Isernia le suddette cartelle;
che le relative notifiche a mezzo pec non erano valide, in quanto attestavano che il mittente dei messaggi fosse
“Equitalia Sud”, mentre gli indirizzi utilizzati non erano indicati nei pubblici registri, come tali inidonei a certificare la provenienza dell'atto da quella amministrazione;
che potevano essere utilizzati solo indirizzi di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
che le notifiche erano, dunque, nulle, e di essere costretta a proporre querela di falso.
Si costituiva ”, rilevando la inammissibilità ed Controparte_1
infondatezza della querela.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 13.6.2025 parte attrice concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del
29.12.2022, ovvero per l'accoglimento della querela di falso, parte convenuta concludeva per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della querela e la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che, poiché non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio, la trattazione del presente giudizio tramite un rito eccepito come pagina 2 di 5 non ancora in vigore ed il mancato mutamento del rito, ovvero l'irregolarità dello stesso, non comporta alcun effetto invalidante (Cass. civ., Sez. III, 12/04/2006, n.
8611; Cass. civ., Sez. III, 30/06/2005, n. 13993; Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1999,
n. 4159; Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1998, n. 10030).
In particolare: “La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa” (Cass. civ., Sez. III, 27/01/2012, n. 1201): “L'omesso mutamento del rito
(da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina “ipso iure” l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte”
(Cass. civ., Sez. III, 27/01/2015, n. 1448).
Ciò premesso, la querela proposta è inammissibile.
Ed invero, non si pone una questione di falsità o meno della notifica a mezzo pec, bensì di eventuale nullità della stessa, come del resto rileva e sottolinea la stessa parte attrice.
Infatti, l'art.
6-ter), comma 1°, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 prevede che “Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato
“Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i pagina 3 di 5 privati” e la stessa giurisprudenza sottolinea che “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud.
05/11/2019) 10/02/2020, n. 3093).
A sua volta, l'art. 16 ter, 1° comma, del d.l. n. 179 del 18.10.2012 prevede che “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
In definitiva, è nulla la notifica a mezzo pec qualora l'indirizzo del soggetto notificante risulti diverso e non compreso nei pubblici elenchi di cui all'art. 16- ter del d.l. n. 179/2012, ossia INI-PEC, Indice Nazionale Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6 bis d.l.vo n. 82/05), ANPR, anagrafe della popolazione residente (art. 4 d.l. 179/12), il registro delle imprese (art. 16, 6° comma, d.l. 185/09), il registro PP.AA (art. 16, 12° comma, d.l. 179/12) e
REGINDE.
Poiché si contesta che l'indirizzo utilizzato per la comunicazione delle cartelle esattoriali non era iscritto nei suddetti pubblici elenchi, la questione che si pone è solo quella di una eventuale nullità delle notifiche, non di falsità delle stesse.
Parte attrice in sede di comparsa conclusionale ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 29.12.2022 in base al quale “il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento pagina 4 di 5 degli importi dovuti o della prima rata”, nonché, ai sensi del successivo comma
198 dello stesso articolo, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Trattasi, tuttavia, di norma che incide sul processo di opposizione pendente davanti al giudice tributario e non sul diverso giudizio per querela di falso proposto in questa sede.
Peraltro, la definizione del presente giudizio per una questione preliminare di inammissibilità, determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibile la querela di falso;
b) ordina la restituzione del documento;
c) dispone che a cura della cancelleria sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale o sulla copia del documento oggetto di querela;
d) condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_1
della pena pecuniaria di euro 20,00; e) compensa le spese processuali.
Roma, 22.6.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15910 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 13.6.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, P.le Clodio n. 32/A, presso lo studio legale Ciabattini, rappresento e difeso dall'Avv. Giuseppe Nebbia per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la proponeva querela di falso Parte_1
avverso la notifica delle cartelle di pagamento inviate dalla Controparte_1
pagina 1 di 5 Frosinone, n. 05320140000941231000, Controparte_2
assertivamente notificata a mezzo pec il 10.6,2014, n. 05320140001290785000,
assertivamente notificata a mezzo pec il 9.7.2014, n. 05320140002484021000,
assertivamente notificata a mezzo pec il 12.3.2015, n. 05320150001157033000,
assertivamente notificata a mezzo pec il 15.6.2015, nonché n.
05320160000089839000, Controparte_3 Controparte_4
assertivamente notificata a mezzo pec il 15.3.2016, e n. 05320160001014781000,
, assertivamente notificata a mezzo pec il 20.7.2016. Controparte_5
Parte attrice esponeva di avere impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Isernia le suddette cartelle;
che le relative notifiche a mezzo pec non erano valide, in quanto attestavano che il mittente dei messaggi fosse
“Equitalia Sud”, mentre gli indirizzi utilizzati non erano indicati nei pubblici registri, come tali inidonei a certificare la provenienza dell'atto da quella amministrazione;
che potevano essere utilizzati solo indirizzi di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
che le notifiche erano, dunque, nulle, e di essere costretta a proporre querela di falso.
Si costituiva ”, rilevando la inammissibilità ed Controparte_1
infondatezza della querela.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 13.6.2025 parte attrice concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del
29.12.2022, ovvero per l'accoglimento della querela di falso, parte convenuta concludeva per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della querela e la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che, poiché non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio, la trattazione del presente giudizio tramite un rito eccepito come pagina 2 di 5 non ancora in vigore ed il mancato mutamento del rito, ovvero l'irregolarità dello stesso, non comporta alcun effetto invalidante (Cass. civ., Sez. III, 12/04/2006, n.
8611; Cass. civ., Sez. III, 30/06/2005, n. 13993; Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1999,
n. 4159; Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1998, n. 10030).
In particolare: “La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa” (Cass. civ., Sez. III, 27/01/2012, n. 1201): “L'omesso mutamento del rito
(da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina “ipso iure” l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte”
(Cass. civ., Sez. III, 27/01/2015, n. 1448).
Ciò premesso, la querela proposta è inammissibile.
Ed invero, non si pone una questione di falsità o meno della notifica a mezzo pec, bensì di eventuale nullità della stessa, come del resto rileva e sottolinea la stessa parte attrice.
Infatti, l'art.
6-ter), comma 1°, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 prevede che “Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato
“Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i pagina 3 di 5 privati” e la stessa giurisprudenza sottolinea che “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud.
05/11/2019) 10/02/2020, n. 3093).
A sua volta, l'art. 16 ter, 1° comma, del d.l. n. 179 del 18.10.2012 prevede che “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
In definitiva, è nulla la notifica a mezzo pec qualora l'indirizzo del soggetto notificante risulti diverso e non compreso nei pubblici elenchi di cui all'art. 16- ter del d.l. n. 179/2012, ossia INI-PEC, Indice Nazionale Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6 bis d.l.vo n. 82/05), ANPR, anagrafe della popolazione residente (art. 4 d.l. 179/12), il registro delle imprese (art. 16, 6° comma, d.l. 185/09), il registro PP.AA (art. 16, 12° comma, d.l. 179/12) e
REGINDE.
Poiché si contesta che l'indirizzo utilizzato per la comunicazione delle cartelle esattoriali non era iscritto nei suddetti pubblici elenchi, la questione che si pone è solo quella di una eventuale nullità delle notifiche, non di falsità delle stesse.
Parte attrice in sede di comparsa conclusionale ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 29.12.2022 in base al quale “il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento pagina 4 di 5 degli importi dovuti o della prima rata”, nonché, ai sensi del successivo comma
198 dello stesso articolo, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Trattasi, tuttavia, di norma che incide sul processo di opposizione pendente davanti al giudice tributario e non sul diverso giudizio per querela di falso proposto in questa sede.
Peraltro, la definizione del presente giudizio per una questione preliminare di inammissibilità, determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibile la querela di falso;
b) ordina la restituzione del documento;
c) dispone che a cura della cancelleria sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale o sulla copia del documento oggetto di querela;
d) condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Parte_1
della pena pecuniaria di euro 20,00; e) compensa le spese processuali.
Roma, 22.6.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5