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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 6070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6070 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 8 LUGLIO 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7605/2024 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], (c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. DE GREGORIO C.F._1
DIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dal funzionario dott. SCHETTINI
LUCIO, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27 marzo 2024, ritualmente notificato il 17 aprile
2024, l'istante ha lamentato il mancato pagamento dei ratei della prestazione
(indennità di accompagnamento), dovuti in base al decreto di omologa, adottato dal Tribunale di Napoli, nrg 16729/2022 del 27.09.2023 che ha riconosciuto la
1 sussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980, per il periodo dal giugno 2022 al dicembre 2022, nonché la totale inabilità al lavoro, con revisione a giugno 2025.
Ha dedotto di aver notificato all' sia il decreto di omologa sia il modello CP_1
AP70 con pec del 02.10.2023 e del 09.01.2024, chiedendo, pertanto, la condanna dell' al pagamento di tali ratei, sussistendone i presupposti. CP_1
L' si è costituito, deducendo di aver liquidato la prestazione con modello CP_1
Te08 in data 17.10.2024 in favore dell'istante, chiedendo rinvio per consentire l'accredito delle somme per cui è causa, concludendo per la cessata materia del contendere.
Con le note di trattazione del 25 giugno 2025, la parte ha dedotto di aver ricevuto la somma di € 3.669,12, contestando la quantificazione del rateo e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di€ 33,46 (quale differenza tra quanto dovuto pari ad € 3.702,58 e quanto ricevuto successivamente apri ad €
3.669,12) quale saldo indennità di accompagnamento, nonché di € 448,01 per interessi e rivalutazione monetaria calcolati a decorrere da ogni singola scadenza e sino al mese di ottobre 2024.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' con la memoria di costituzione, ha prodotto il modello TE08 del 17 CP_1
ottobre 2024 dal quale risulta la liquidazione della prestazione in favore della
2 ricorrente da giugno 2022 al dicembre 2022 ( periodo chiuso), comprovando di aver pagato la prestazione dovuta sulla base dell'omologa del Tribunale, in corso di causa, nel novembre 2024.
L' ha, inoltre, depositato in atti la circolare n. 120 del 2022 e il relativo CP_1 allegato, da cui si evince che per l'indennità di accompagnamento, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'importo mensile è pari ad
€ 524,16 così come risulta dal modello Te08 del 17 ottobre 2024.
Le doglianze della parte ricorrente, in merito, agli importi dovuti a titolo di rateo sono infondate, in quanto l' - tenuto alla rivalutazione delle pensioni, delle CP_1
prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento, ogni anno per previsione di legge (art.24,co.5,legge del 28/02/1986) – ha quantificato la misura del rateo per l'anno 2022 con la Circolare n. 120 del 26/10/2022. ( cfr.: pag. 34, ultimo rigo, ove risulta indicato l'importo è di €.524,16 come da Te08). Del resto, la parte ricorrente non ha depositato note successivamente alle note dell' per contestare tale circolare. CP_1
In merito alle contestazioni circa gli importi degli interessi, si rileva, in primo luogo, che la parte ricorrente non ha effettuato il calcolo degli interessi con il ricorso. Ogni deduzione al riguardo deve considerarsi tardiva e inammissibile. La ricorrente ha concluso, in proposito, chiedendo quanto segue: “…Condannare il suddetto convenuto al pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., co. 2, su tutte le somme che sarà tenuto ad erogare dalla data di decorrenza sino alla data dell'effettivo soddisfo “. Dal foliario, del resto, non risulta alcun calcolo degli interessi.
Si osserva, inoltre, che il calcolo degli interessi e i criteri di calcolo indicati dall' con le note di trattazione risultano effettuati correttamente. CP_1
Come è noto, la disciplina la decorrenza degli interessi legali da corrispondere a soggetti beneficiari di prestazioni economiche, è prevista dall'art. 16, c. 6, della
L. n. 412/1991, come modificato all'art. 1, c. 783 della L. n. 296/2006, che stabilisce che “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento…”.
3 In particolare, nell'ambito dell'invalidità civile la giurisprudenza ha chiarito che la “data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento” è collocata al 120° giorno dalla data di presentazione della domanda (anche
Cassazione SS.UU., sent. 10955/2002).
Si rileva, inoltre, che l'art.1, co.783 della legge n°296/2006 stabilisce che
“……Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento…..”.
Il calcolo degli interessi decorre, pertanto, dall'invio del modello dell'AP 70 avvenuto con pec del 2 ottobre 2023: tale data costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni per il calcolo degli interessi.
L' ha calcolato correttamente gli interessi come risulta dal modello TE08. CP_1
L' ha dedotto che il calcolo, è stato effettuato considerando che gli interessi CP_1
decorrono dal 121 giorno (30/09/2022) dalla data del diritto (01/06/2022) e il pagamento è avvenuto in data 07/11/2024, con la rata di novembre ( doc. allegata).
Ne consegue che va ritenuto corretto il calcolo degli accessori effettuato dall' CP_1
Par ( calcolo depositato con le note di . L' dunque, va condannato al CP_1
pagamento della somma di € 271,84 a titolo di interessi, come indicato dall' CP_1
Par nelle note di Va precisato comunque che per i ratei maturati dal 1° gennaio
1992 in poi sono dovuti gli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione di valore del credito, ai sensi art. 16, 6° c. della L. n. 412/91.
Va dichiarata, pertanto, cessata parzialmente la materia del contendere, tenuto conto del pagamento corretto della somma di € 3.669,12 per il periodo riconosciuto con l'omologa dal 1 giugno al dicembre 20221.
La pronunzia di cessata materia del contendere, in via di principio generale, deve essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, nonché della pretesa di diritto sostanziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n.
4672; Cass. civ. Sez. I, 03-03-2006, n. 4714 ).
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite in ragione della
4 metà, tenuto conto del comportamento collaborativo dell'Ente che ha depositato il calcolo degli interessi ed ha pagato la sorta capitale, seppure dopo la notifica del ricorso, comunicando la liquidazione delle somme per la prima udienza.
La restante metà delle spese di lite, liquidate tenuto conto dell'assenza di questioni di diritto, segue la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della CP_1
somma di € 271,84 a titolo di accessori, oltre interessi dalla data del pagamento della sorte capitale al saldo.
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l al CP_1
pagamento della restante metà delle spese di giudizio, liquidata tale metà in € 500,00 oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa .
Si comunichi
Napoli, 08.07.2025 – 2.08.2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 8 LUGLIO 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7605/2024 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...], (c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. DE GREGORIO C.F._1
DIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dal funzionario dott. SCHETTINI
LUCIO, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27 marzo 2024, ritualmente notificato il 17 aprile
2024, l'istante ha lamentato il mancato pagamento dei ratei della prestazione
(indennità di accompagnamento), dovuti in base al decreto di omologa, adottato dal Tribunale di Napoli, nrg 16729/2022 del 27.09.2023 che ha riconosciuto la
1 sussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980, per il periodo dal giugno 2022 al dicembre 2022, nonché la totale inabilità al lavoro, con revisione a giugno 2025.
Ha dedotto di aver notificato all' sia il decreto di omologa sia il modello CP_1
AP70 con pec del 02.10.2023 e del 09.01.2024, chiedendo, pertanto, la condanna dell' al pagamento di tali ratei, sussistendone i presupposti. CP_1
L' si è costituito, deducendo di aver liquidato la prestazione con modello CP_1
Te08 in data 17.10.2024 in favore dell'istante, chiedendo rinvio per consentire l'accredito delle somme per cui è causa, concludendo per la cessata materia del contendere.
Con le note di trattazione del 25 giugno 2025, la parte ha dedotto di aver ricevuto la somma di € 3.669,12, contestando la quantificazione del rateo e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di€ 33,46 (quale differenza tra quanto dovuto pari ad € 3.702,58 e quanto ricevuto successivamente apri ad €
3.669,12) quale saldo indennità di accompagnamento, nonché di € 448,01 per interessi e rivalutazione monetaria calcolati a decorrere da ogni singola scadenza e sino al mese di ottobre 2024.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' con la memoria di costituzione, ha prodotto il modello TE08 del 17 CP_1
ottobre 2024 dal quale risulta la liquidazione della prestazione in favore della
2 ricorrente da giugno 2022 al dicembre 2022 ( periodo chiuso), comprovando di aver pagato la prestazione dovuta sulla base dell'omologa del Tribunale, in corso di causa, nel novembre 2024.
L' ha, inoltre, depositato in atti la circolare n. 120 del 2022 e il relativo CP_1 allegato, da cui si evince che per l'indennità di accompagnamento, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'importo mensile è pari ad
€ 524,16 così come risulta dal modello Te08 del 17 ottobre 2024.
Le doglianze della parte ricorrente, in merito, agli importi dovuti a titolo di rateo sono infondate, in quanto l' - tenuto alla rivalutazione delle pensioni, delle CP_1
prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento, ogni anno per previsione di legge (art.24,co.5,legge del 28/02/1986) – ha quantificato la misura del rateo per l'anno 2022 con la Circolare n. 120 del 26/10/2022. ( cfr.: pag. 34, ultimo rigo, ove risulta indicato l'importo è di €.524,16 come da Te08). Del resto, la parte ricorrente non ha depositato note successivamente alle note dell' per contestare tale circolare. CP_1
In merito alle contestazioni circa gli importi degli interessi, si rileva, in primo luogo, che la parte ricorrente non ha effettuato il calcolo degli interessi con il ricorso. Ogni deduzione al riguardo deve considerarsi tardiva e inammissibile. La ricorrente ha concluso, in proposito, chiedendo quanto segue: “…Condannare il suddetto convenuto al pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., co. 2, su tutte le somme che sarà tenuto ad erogare dalla data di decorrenza sino alla data dell'effettivo soddisfo “. Dal foliario, del resto, non risulta alcun calcolo degli interessi.
Si osserva, inoltre, che il calcolo degli interessi e i criteri di calcolo indicati dall' con le note di trattazione risultano effettuati correttamente. CP_1
Come è noto, la disciplina la decorrenza degli interessi legali da corrispondere a soggetti beneficiari di prestazioni economiche, è prevista dall'art. 16, c. 6, della
L. n. 412/1991, come modificato all'art. 1, c. 783 della L. n. 296/2006, che stabilisce che “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento…”.
3 In particolare, nell'ambito dell'invalidità civile la giurisprudenza ha chiarito che la “data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento” è collocata al 120° giorno dalla data di presentazione della domanda (anche
Cassazione SS.UU., sent. 10955/2002).
Si rileva, inoltre, che l'art.1, co.783 della legge n°296/2006 stabilisce che
“……Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento…..”.
Il calcolo degli interessi decorre, pertanto, dall'invio del modello dell'AP 70 avvenuto con pec del 2 ottobre 2023: tale data costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni per il calcolo degli interessi.
L' ha calcolato correttamente gli interessi come risulta dal modello TE08. CP_1
L' ha dedotto che il calcolo, è stato effettuato considerando che gli interessi CP_1
decorrono dal 121 giorno (30/09/2022) dalla data del diritto (01/06/2022) e il pagamento è avvenuto in data 07/11/2024, con la rata di novembre ( doc. allegata).
Ne consegue che va ritenuto corretto il calcolo degli accessori effettuato dall' CP_1
Par ( calcolo depositato con le note di . L' dunque, va condannato al CP_1
pagamento della somma di € 271,84 a titolo di interessi, come indicato dall' CP_1
Par nelle note di Va precisato comunque che per i ratei maturati dal 1° gennaio
1992 in poi sono dovuti gli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione di valore del credito, ai sensi art. 16, 6° c. della L. n. 412/91.
Va dichiarata, pertanto, cessata parzialmente la materia del contendere, tenuto conto del pagamento corretto della somma di € 3.669,12 per il periodo riconosciuto con l'omologa dal 1 giugno al dicembre 20221.
La pronunzia di cessata materia del contendere, in via di principio generale, deve essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, nonché della pretesa di diritto sostanziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n.
4672; Cass. civ. Sez. I, 03-03-2006, n. 4714 ).
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite in ragione della
4 metà, tenuto conto del comportamento collaborativo dell'Ente che ha depositato il calcolo degli interessi ed ha pagato la sorta capitale, seppure dopo la notifica del ricorso, comunicando la liquidazione delle somme per la prima udienza.
La restante metà delle spese di lite, liquidate tenuto conto dell'assenza di questioni di diritto, segue la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della CP_1
somma di € 271,84 a titolo di accessori, oltre interessi dalla data del pagamento della sorte capitale al saldo.
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l al CP_1
pagamento della restante metà delle spese di giudizio, liquidata tale metà in € 500,00 oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa .
Si comunichi
Napoli, 08.07.2025 – 2.08.2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
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