Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10472 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altri rapporti condominiali”, riservata per la decisione in data 14.2.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rappresentati e difesi dall'avv. MAURIZIO CARUSO, come da C.F._2
procura in atti;
OPPONENTI
E
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 C.F._3
ALESSANDRO DI MARTINO, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2065/2023, emesso dal Tribunale di Napoli, con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di , di Controparte_1
euro 5.991,07, oltre accessori e spese di lite, per somme dallo stesso anticipate nell'espletamento del suo mandato di amministratore del Condominio del fabbricato sito in Napoli, alla via G. Pascoli n. 73.
Il primo motivo di opposizione, in particolare, era determinato dall'assenza di una puntuale prova del credito vantato, non essendo sufficienti i bilanci relativi alle gestioni 2013 e 2014. , in particolare, non aveva prodotto un Controparte_1
rendiconto specifico delle anticipazioni effettuate e non aveva fornito piena prova delle anticipazioni stesse. I bilanci relativi agli anni 2013 e 2014, d'altra parte, non avevano i requisiti per poter configurare una ricognizione di debito e l'assemblea non aveva specificamente approvato le singole anticipazioni per cui il provvedimento monitorio veniva chiesto.
Con il secondo motivo di opposizione, poi, e Parte_1 Parte_2
evidenziavano come non fosse possibile riferire le anticipazioni indicate in bilancio a singole voci di spesa e che, non rivestendo più l'opposto la carica di amministratore del Condominio, unico legittimato a richiedere dette somme era il Condominio e non l'amministratore uscente.
Con il terzo motivo di opposizione, poi, gli istanti eccepivano l'intervenuta prescrizione. Invero, il diritto al rimborso delle anticipazioni nasceva dalla disposizione di cui all'art. 1720 c.c., con applicazione del termine prescrizionale quinquennale, essendo tali crediti sorti tra il 2013 ed il 2014.
Concludevano, pertanto, chiedendo: di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare l'opposizione legittima e di accogliere la
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 stessa, dichiarando nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l'opposto , il quale evidenziava come fosse sussistente la Controparte_1
propria legittimazione attiva, poiché i crediti riguardavo anticipazioni dallo stesso effettuate. I giustificativi di spesa delle singole anticipazioni erano difficili da reperire ed erano stati consegnati al nuovo amministratore, ma questo non inficiava il suo diritto, poiché il credito risultava dai bilanci mai contestati. Il predetto diritto al rimborso, infatti, sorgeva con l'approvazione del rendiconto, includente la specifica delle voci di spesa anticipate, che costituiva titolo sufficiente per ottenere il provvedimento monitorio. Alcuna prescrizione, poi, era maturata, poiché il relativo termine era stato più volte interrotto dalle comunicazioni effettuate (una PEC del
2017 inviata all'Avv. Andrea Amabile, legale degli opponenti, con richiesta di incontro per concordare il pagamento e una successiva costituzione in mora a mezzo PEC del
17.11.2017). Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, confermando l'impugnato decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in data 14.2.25 il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e trova accoglimento.
Rileva il Tribunale come la parte opposta non abbia fornito una piena prova del proprio credito. Invero, l'amministratore di condominio, agendo quale mandatario con rappresentanza dei condomini, ha diritto al rimborso delle somme anticipate, purché fornisca una piena prova degli esborsi effettuati. Tale prova, secondo la
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 giurisprudenza costante, non può ritenersi assolta con la mera produzione dei bilanci consuntivi, pur se approvati dall'assemblea, risultando all'uopo necessaria la produzione di un rendiconto dettagliato (che dimostri le anticipazioni stesse), nonché la produzione dei giustificativi di spesa (per tutte, Cass. 13878/2010).
Evidenzia, inoltre, il Tribunale che, nel caso di specie, la generica dizione contenuta nei bilanci in relazione alle anticipazioni non consente neppure di comprendere in che cosa consistessero le singole spese anticipate, poiché manca l'approvazione, in bilancio, delle singole voci di spesa.
L'opposizione va, pertanto, accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'approvazione del primo motivo di opposizione rende superflua ogni decisione in merito agli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 26.000,00 euro), ridotti del 30%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto. Si dispone l'attribuzione in favore dell'avv. Maurizio Caruso, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 2065/2023, R.G. 2818/2023, così decide:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2065/2023, emesso dal Tribunale di Napoli;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
e , che si liquidano in euro 145,50 per spese ed euro Parte_1 Parte_2
3.553,90 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Maurizio Caruso.
Così deciso in Napoli in data 18/04/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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