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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/07/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Verona
In nome del popolo italiano
SEZIONE FAMIGLIA
In composizione collegiale con i Giudici
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato il seguente
decreto
nella causa civile iscritta al n° 3471/2024 R.G.
promossa con ricorso depositato il giorno 30/05/2024
da
, con l'avv. MORGANTE BEATRICE Parte_1
-ricorrente-
contro
CP_1
-resistente contumace –
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali
Conclusioni di parte ricorrente
“a) dichiarare che l'affidamento del minore è congiunto e Persona_1
che il minore stesso continuerà ad abitare prevalentemente con la madre
in Caselle di Sommacampagna (VR), Via Bogoni n. 8;
b) si chiede che il Sig. veda il figlio a domeniche alterne e CP_1
specificatamente dalle ore 16.00 alle ore 20.00; 2
c) per quanto concerne le festività si chiede che il minore stia con ciascun
genitore in alternanza tra Pasqua e Natale e si dichiara, sin d'ora, che il
Natale 2024 verrà trascorso dal minore con la madre;
d) per quanto riguarda il mantenimento del minore si chiede che il
Tribunale voglia confermare che il Sig. è tenuto al CP_1
pagamento dell'importo di € 250,00 al mese, da rivalutare annualmente
secondo l'indice ISTAT e che l'assegno unico relativo al minore, rimane
nella totalità a favore della Sig.ra Il Sig. Parte_1 CP_1
rovvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
[...]
ritenute tali secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Verona;
”
Conclusioni del P.M.
“Nulla si oppone”
motivi della decisione
Premesso che:
dalla relazione non matrimoniale tra i sigg. e Parte_1
in data 29/5/2012 è nato il figlio , CP_1 Per_1
convivente con la madre (si veda stato di famiglia prodotto come doc.
1);
la relazione è cessata e parte ricorrente ha chiesto che siano regolamentati l'affidamento, la residenza prevalente, i tempi e le modalità d'incontro con il genitore non convivente e gli obblighi di contribuzione al mantenimento;
a sostegno delle proprie domande ha allegato che le parti nel 2014
avevano sottoscritto una convenzione privata per regolamentare il diritto di visita e di mantenimento del minore, concordato in € 250 euro ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie, ma che il padre non aveva mai adempiuto alle obbligazioni assunte, costringendola a procedere con azione esecutiva;
con decreto 11/6/2024 la Presidente fissava udienza di comparizione,
assegnando termine per la notifica al resistente;
3
il resistente, regolarmente notificato, non si costituiva, né compariva all'udienza del 3/12/2024;
il procedimento è stato istruito documentalmente dalla Presidente
delegata che, sentita la ricorrente all'udienza di comparizione, ha pronunciato all'esito la seguente ordinanza riservata depositata il
24/12/2024:
“dato atto che il resistente, regolarmente notificato, non si è costituito, né è
comparso in udienza, cosicché va dichiarata la sua contumacia;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentita la sola ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di
conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse del figlio nato a Bussolengo (VR) in [...]_1
29.05.2012;
visto l'accordo stragiudiziale con il quale i genitori il 27.5.2014 avevano
regolamentato l'esercizio della genitorialità ed il mantenimento;
ritenuto che, vista la situazione creatasi dopo la fine della relazione e l'assenza
di allegazioni in ordine all'inidoneità del padre ad esercitare la responsabilità
genitoriale appare preferibile, fin dalla presente fase, disporre la residenza
prevalente del figlio di anni dodici presso la madre, con affidamento condiviso e
tempi e modalità d'incontro con il padre come attualmente in atto (il sabato o
la domenica a settimane alterne);
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare
congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile
di € 250 rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze del figlio, delle
risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori (non constano
impedimenti al lavoro del padre), dei compiti di cura e domestici che
continueranno ad essere svolti pressoché esclusivamente dalla madre, della 4
limitatissima contribuzione diretta e sul presupposto del percepimento
dell'assegno unico universale esclusivamente da parte della madre;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
ritenuto che, nella contumacia del padre, vadano richieste d'ufficio,
nell'interesse del figlio minore, informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle
Entrate sull'estratto conto contributivo e sui redditi del padre;
rilevato che le prove orali indicate dalla ricorrente riguardano fatti già
desumibili dai documenti prodotti, ed in particolare dagli atti di pignoramento;
ritenuto che, con riferimento all'istanza di ordine di pagamento al datore di
lavoro del resistente, vi è carenza d'interesse, posto che l'art. 473 bis 37 c.p.c.
contempla espressamente, in caso d'inadempimento, il diritto di richiederlo
direttamente al diretto al datore di lavoro, senza necessità di un provvedimento
giudiziario che lo disponga;
per questi motivi
dichiara la contumacia del resistente;
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti
temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
1) Affida il figlio minore in via condivisa con entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la madre e con i seguenti tempi di
permanenza con il padre: il sabato o la domenica a settimane alterne;
i genitori
potranno concordare tempi ulteriori compatibilmente con le esigenze
lavorative degli stessi e scolastiche del figlio;
2) Dispone che il sig. con decorrenza dalla domanda, CP_1
contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo mensilmente alla
madre sig. entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo Parte_2
di € 250, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle
spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre.
5
RESPINGE le istanze di prova orale;
INCARICA la cancelleria di:
- chiedere all'INPS di inviare l'estratto conto contributivo del sig. CP_1
ato a VERONA (VR) il 08/03/1975 e residente anagraficamente
[...]
a VIA DELEDDA MARIA GRAZIA N. 28 Comune ZEVIO (VR). (codice
fiscale: e all'Agenzia delle Entrate di inviare C.F._1
informazioni sui redditi del medesimo relativi agli ultimi tre anni. Assegna
termine fino al 28.2.2025 per la trasmissione.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in caso
di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 13.3.2025 h 12.00. per esame dell'esito delle informazioni;
udienza dell'11.9.2025 h 9.45 per rimessione della causa al Collegio
con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note scritte di
precisazione delle conclusioni e fino a quindici giorni prima per il deposito di
comparse conclusionali.”
acquisite le informazioni dell'Agenzia delle Entrate, all'udienza del
13/3/2025 parte ricorrente, autorizzata, precisava (anticipatamente rispetto al calendario del processo) le conclusioni nel senso sopra riportato, discuteva oralmente e la causa era rimessa al Collegio per la decisione;
Ritenuto che:
in diritto, tutte le questioni relative all'esercizio della responsabilità
genitoriale, anche nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, sono disciplinate dagli artt. 337 bis e ss. cc, norme inserite dall'art.
7.12 del d. lg. 28.12.2013 n° 154, con il quale si è attuata la piena equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio in caso di crisi della relazione tra i genitori, oggi completata con la riforma processuale di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.;
vadano integralmente confermati i provvedimenti provvisori, in quanto conformi all'accordo raggiunto stragiudizialmente dai genitori 6
(doc. 2 di parte ricorrente) – il cui contenuto è privo di profili di illegittimità -, coerenti con i redditi del padre risultanti dall'informativa trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, con l'età del figlio e con il percepimento dell'intero assegno unico da parte della madre;
poiché il regime di affidamento condiviso richiesto è conforme a quello stabilito in via prioritaria dal legislatore e vista l'assenza di allegazioni che inducano a dubitare della non rispondenza all'interesse del ragazzo, si reputa superfluo l'ascolto di quest'ultimo;
visto l'esito della controversia, giustificata dal mancato rispetto degli accordi stragiudiziali, il resistente va condannato alla rifusione delle spese di lite, nella misura liquidata secondo i parametri ministeriali,
disciplinati dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
tenuto conto della non rilevante attività svolta, delle questioni non particolarmente complesse trattate e del valore indeterminato della causa;
per questi motivi
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Affida il figlio minore in via condivisa con Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con i seguenti tempi di permanenza con il padre: il sabato o la domenica a settimane alterne;
i genitori potranno concordare tempi ulteriori compatibilmente con le esigenze lavorative degli stessi e scolastiche del figlio;
2) Dispone che il sig. con decorrenza dalla CP_1
domanda, contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo mensilmente alla madre sig. entro il 5° giorno di Parte_2
ciascun mese, l'importo di € 250, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
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4) Condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3809 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 20/05/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra