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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/10/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
23.10.2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 940/2025, con motivazione contestuale
TRA
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.tiParte 1
LU ON e AN TI
ricorrente
E
,in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato,
resistente
OGGETTO: pensione anticipata
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato 22.04.2025 e ritualmente notificato, Pt 1
[…] agiva in giudizio nei confronti dell' CP_1, innanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fosse accertata la sussistenza dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con il beneficio di cui all'art. 1 c. 199-
205 L. n. 232/2016 e dell'art. 2 DPCM 23 maggio 2017 n. 87, come modificato dalla L. n. 205/2017. La ricorrente, in particolare, assumeva di aver svolto lavorato alle dipendenze dell' Controparte_2 presso la RSA di Torre Boldone, inquadrata come operaia livello C
CCNL sanità privata, svolgendo mansioni di ASA, addetta all'assistenza personale dei degenti non autosufficienti, rientranti tra le attività gravose, ai sensi dell'art. 1, commi 199-205, 1.
232/2016. Ciononostante, l' CP_1 rigettava la domanda per inidoneità della documentazione prodotta ad attestare la gravosità delle mansioni espletate.
Con memoria depositata in data 20.05.2025, si costituiva in giudizio l' CP_1, confermando la correttezza del proprio operato ed evidenziando come anche il Ministero del Lavoro avesse ritenuto
"non verificabile” la mansione della ricorrente, neppure evincibile dagli unilav o denunce emens, considerata la mancata produzione di buste paga o del contratto lavorativo.; sosteneva inoltre,
l'irrilevanza della documentazione fornita dal datore di lavoro del
11.09.2024.
Il Giudice, all'esito dell'istruttoria orale, invitava le parti alla discussione e, all'esito, definiva il giudizio dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda attorea può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
***
L'art. 1, co. 199 L. n. 232/2016 ha previsto, in favore di alcune categorie di soggetti, e a decorrere dal 01.05.2017, una riduzione a
41 anni del requisito di anzianità contributiva per accedere alla pensione, indipendente dall'età anagrafica (requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne, con una riduzione, quindi, di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne)
Per essere considerato lavoratore precoce è necessario aver maturato almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età; essere iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima antecedentemente al
01.01.1996, trovarsi in specifiche fattispecie, ovvero per quanto
-
di interesse in questa sede - rientrare tra le categorie di lavoratori dipendenti di cui all'all. E-G della L. n. 232/2016 e all'all. A del
D.M. attuativo del 05.02.2018 (in cui sono ricompresi gli "addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza") che abbiano, quindi, svolto attività cd. gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa (o 6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 di vita lavorativa).
In pratica, i lavoratori che svolgono attività usuranti hanno diritto ad accedere al pensionamento anticipatamente, con requisiti agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori.
Ebbene, nel caso di specie, nonostante la mancata produzione di un contratto di assunzione, dell'irrilevanza sia delle buste paga prodotte che delle comunicazioni Uniemens del datore di lavoro, nelle quali non è indicata la qualifica/mansione della ricorrente (v. respinta Ministero del Lavoro di cui al doc. 1 CP_1 e deposizione del funzionario CP 1 la condotta Testimone 1 '
istruttoria orale ha dimostrato l'effettiva adibizione della ricorrente alle mansioni di asa in assistenza del personale degente dell'RSA di Torre Boldone in condizioni di non autosufficienza.
La teste Testimone 2 collega della ricorrente presso la RSA di Torre Boldone ha, infatti, riferito di essere “dipendente della casa di cura CP 2 di Torre Boldone come oss... da 25 anni" e di conoscere la ricorrente ("ho iniziato con lei"); la teste ha chiaramente sostenuto che “La ricorrente si è sempre occupata nell'assistenza dei pazienti non autosufficienti, ha sempre svolto questa mansione, ha sempre lavorato nei reparti. La maggior parte dei pazienti era non autosufficiente e la ricorrente non ha avuto altre occupazioni, ha sempre fatto questo. Si lavorava su turni ma lavoravamo spesso nello stesso turno. Aveva la qualifica di Asa. Il nostro lavoro è molto complesso, è uno sforzo psico-fisico intenso, si solleva l'ospite e si cambiano i presidi, ora ci sono mezzi di sollevamento ma prima no, e si lavorava di peso. Bisogna fare mobilizzazione sui fianchi e si fa senza presidi, a volte sono pesi di
80 o 90 chili. Nei reparti ci sono dalle 20 alle 30 persone e la maggior parte sono non autosufficienti;
il 90% sono sulla carrozzina e non camminano".
Dichiarazioni integralmente confermate dall'altra collega [...]
"Conosco la ricorrente, fa lo stesso mio Testimone 3
lavoro, assiste le persone anziane non autosufficienti, occorre fare movimentazioni particolari dall'igiene alla messa a letto e alla somministrazione di cibo. La vedevo lavorare, per quasi 15 anni abbiamo lavorato nello stesso reparto. Ci sono i sollevatori per avere un aiuto, da quando vi lavoro io ci sono sempre stati.
Quando i pazienti sono a letto però non si usa il sollevatore e per vestirli o cambiarli o se sono scivolati nel letto bisogna sollevarli di peso, anche per girarli. Il 90 % dei pazienti non sono autosufficienti, sono pochissimi che sono quasi autosufficienti. La ricorrente ha qualifica di Asa. La ricorrente ha sempre svolto le mansioni che ho indicato, come tuttora".
Il fatto che il datore di lavoro avesse inquadrato la ricorrente come impiegata non rileva dal momento che è il dato oggettivo e fattuale delle mansioni svolte (come desumibili dall'istruttoria esperita) a fondare la sussistenza o meno del requisito richiesto ex lege del carattere usurante e gravoso delle mansioni;
eventuali errori od omissioni del datore di lavoro nella predisposizione della documentazione fiscale e previdenziale non possono ricadere negativamente sulle legittime istanze presentate dal lavoratore.
Oltretutto, è pacifico (v. anche deposizione funzionario [...]
CP 3 ) che l'azienda avesse predisposto correttamente il modello AP116 - come richiesto dalla circolare CP 1 99/2017 – con inserimento delle mansioni della ricorrente tra gli "addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza"(doc. 2 fasc. ricorrente - pag. 3); mansioni confermate anche dallo stato di servizio di cui al doc. 6 fasc.
ricorrente da cui si evince che la ricorrente dal 1989 a tutt'oggi ha svolto la mansione di ASA (ausiliaria socio assistenziale).
È evidente, in definitiva, che sussista la condizione del lavoro gravoso e usurante richiesto ex lege per accedere al pensionamento anticipato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta la sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente per l'accesso alla pensione anticipata ex art. 1 co.199-205 L. n. 232/2016;
- condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
23.10.2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 940/2025, con motivazione contestuale
TRA
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.tiParte 1
LU ON e AN TI
ricorrente
E
,in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato,
resistente
OGGETTO: pensione anticipata
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato 22.04.2025 e ritualmente notificato, Pt 1
[…] agiva in giudizio nei confronti dell' CP_1, innanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fosse accertata la sussistenza dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con il beneficio di cui all'art. 1 c. 199-
205 L. n. 232/2016 e dell'art. 2 DPCM 23 maggio 2017 n. 87, come modificato dalla L. n. 205/2017. La ricorrente, in particolare, assumeva di aver svolto lavorato alle dipendenze dell' Controparte_2 presso la RSA di Torre Boldone, inquadrata come operaia livello C
CCNL sanità privata, svolgendo mansioni di ASA, addetta all'assistenza personale dei degenti non autosufficienti, rientranti tra le attività gravose, ai sensi dell'art. 1, commi 199-205, 1.
232/2016. Ciononostante, l' CP_1 rigettava la domanda per inidoneità della documentazione prodotta ad attestare la gravosità delle mansioni espletate.
Con memoria depositata in data 20.05.2025, si costituiva in giudizio l' CP_1, confermando la correttezza del proprio operato ed evidenziando come anche il Ministero del Lavoro avesse ritenuto
"non verificabile” la mansione della ricorrente, neppure evincibile dagli unilav o denunce emens, considerata la mancata produzione di buste paga o del contratto lavorativo.; sosteneva inoltre,
l'irrilevanza della documentazione fornita dal datore di lavoro del
11.09.2024.
Il Giudice, all'esito dell'istruttoria orale, invitava le parti alla discussione e, all'esito, definiva il giudizio dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda attorea può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
***
L'art. 1, co. 199 L. n. 232/2016 ha previsto, in favore di alcune categorie di soggetti, e a decorrere dal 01.05.2017, una riduzione a
41 anni del requisito di anzianità contributiva per accedere alla pensione, indipendente dall'età anagrafica (requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne, con una riduzione, quindi, di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne)
Per essere considerato lavoratore precoce è necessario aver maturato almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età; essere iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima antecedentemente al
01.01.1996, trovarsi in specifiche fattispecie, ovvero per quanto
-
di interesse in questa sede - rientrare tra le categorie di lavoratori dipendenti di cui all'all. E-G della L. n. 232/2016 e all'all. A del
D.M. attuativo del 05.02.2018 (in cui sono ricompresi gli "addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza") che abbiano, quindi, svolto attività cd. gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa (o 6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 di vita lavorativa).
In pratica, i lavoratori che svolgono attività usuranti hanno diritto ad accedere al pensionamento anticipatamente, con requisiti agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori.
Ebbene, nel caso di specie, nonostante la mancata produzione di un contratto di assunzione, dell'irrilevanza sia delle buste paga prodotte che delle comunicazioni Uniemens del datore di lavoro, nelle quali non è indicata la qualifica/mansione della ricorrente (v. respinta Ministero del Lavoro di cui al doc. 1 CP_1 e deposizione del funzionario CP 1 la condotta Testimone 1 '
istruttoria orale ha dimostrato l'effettiva adibizione della ricorrente alle mansioni di asa in assistenza del personale degente dell'RSA di Torre Boldone in condizioni di non autosufficienza.
La teste Testimone 2 collega della ricorrente presso la RSA di Torre Boldone ha, infatti, riferito di essere “dipendente della casa di cura CP 2 di Torre Boldone come oss... da 25 anni" e di conoscere la ricorrente ("ho iniziato con lei"); la teste ha chiaramente sostenuto che “La ricorrente si è sempre occupata nell'assistenza dei pazienti non autosufficienti, ha sempre svolto questa mansione, ha sempre lavorato nei reparti. La maggior parte dei pazienti era non autosufficiente e la ricorrente non ha avuto altre occupazioni, ha sempre fatto questo. Si lavorava su turni ma lavoravamo spesso nello stesso turno. Aveva la qualifica di Asa. Il nostro lavoro è molto complesso, è uno sforzo psico-fisico intenso, si solleva l'ospite e si cambiano i presidi, ora ci sono mezzi di sollevamento ma prima no, e si lavorava di peso. Bisogna fare mobilizzazione sui fianchi e si fa senza presidi, a volte sono pesi di
80 o 90 chili. Nei reparti ci sono dalle 20 alle 30 persone e la maggior parte sono non autosufficienti;
il 90% sono sulla carrozzina e non camminano".
Dichiarazioni integralmente confermate dall'altra collega [...]
"Conosco la ricorrente, fa lo stesso mio Testimone 3
lavoro, assiste le persone anziane non autosufficienti, occorre fare movimentazioni particolari dall'igiene alla messa a letto e alla somministrazione di cibo. La vedevo lavorare, per quasi 15 anni abbiamo lavorato nello stesso reparto. Ci sono i sollevatori per avere un aiuto, da quando vi lavoro io ci sono sempre stati.
Quando i pazienti sono a letto però non si usa il sollevatore e per vestirli o cambiarli o se sono scivolati nel letto bisogna sollevarli di peso, anche per girarli. Il 90 % dei pazienti non sono autosufficienti, sono pochissimi che sono quasi autosufficienti. La ricorrente ha qualifica di Asa. La ricorrente ha sempre svolto le mansioni che ho indicato, come tuttora".
Il fatto che il datore di lavoro avesse inquadrato la ricorrente come impiegata non rileva dal momento che è il dato oggettivo e fattuale delle mansioni svolte (come desumibili dall'istruttoria esperita) a fondare la sussistenza o meno del requisito richiesto ex lege del carattere usurante e gravoso delle mansioni;
eventuali errori od omissioni del datore di lavoro nella predisposizione della documentazione fiscale e previdenziale non possono ricadere negativamente sulle legittime istanze presentate dal lavoratore.
Oltretutto, è pacifico (v. anche deposizione funzionario [...]
CP 3 ) che l'azienda avesse predisposto correttamente il modello AP116 - come richiesto dalla circolare CP 1 99/2017 – con inserimento delle mansioni della ricorrente tra gli "addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza"(doc. 2 fasc. ricorrente - pag. 3); mansioni confermate anche dallo stato di servizio di cui al doc. 6 fasc.
ricorrente da cui si evince che la ricorrente dal 1989 a tutt'oggi ha svolto la mansione di ASA (ausiliaria socio assistenziale).
È evidente, in definitiva, che sussista la condizione del lavoro gravoso e usurante richiesto ex lege per accedere al pensionamento anticipato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta la sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente per l'accesso alla pensione anticipata ex art. 1 co.199-205 L. n. 232/2016;
- condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta