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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6361 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RGN. 31476 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to A. Randolfi
e
CP_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha provveduto secondo le richieste di parte ricorrente (v. la CP_1 documentazione prodotta dalla parte ricorrente in corso di causa).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate integralmente ex art. 92, c. 2, c.p.c., in quanto le comunicazioni della parte ricorrente verso l' ai CP_1 fini della liquidazione del dovuto sono state incomplete (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 3 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to A. Randolfi
e
CP_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha provveduto secondo le richieste di parte ricorrente (v. la CP_1 documentazione prodotta dalla parte ricorrente in corso di causa).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate integralmente ex art. 92, c. 2, c.p.c., in quanto le comunicazioni della parte ricorrente verso l' ai CP_1 fini della liquidazione del dovuto sono state incomplete (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 3 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro