Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 89
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Rilievo n. 2: Indebita deduzione di accantonamenti per TFM

    La Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 2120 c.c. e ha precisato che gli accantonamenti sono deducibili se la previsione è contenuta in un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e ne specifica l'importo. Nel caso di specie, manca il requisito dell'anteriorità della previsione rispetto all'inizio del rapporto, pertanto si applica il principio di cassa.

  • Altro
    Rilievo n. 3: Ammortamenti indeducibili afferenti a spese per la manutenzione di immobile locato

    La sentenza di legittimità ha affermato che i costi per lavori di ristrutturazione o manutenzione su immobili condotti in locazione sono deducibili se sussiste il requisito dell'inerenza. Tuttavia, ha rimesso al giudice del rinvio l'accertamento della sussistenza di tale requisito. L'ufficio ritiene che l'inerenza non sia stata dimostrata.

  • Altro
    Rilievo n. 5: Cessioni non contabilizzate (ricavi omessi)

    La Suprema Corte ha precisato che la presunzione di cessione non opera se il contribuente dimostra che i beni non rinvenuti sono stati impiegati nella produzione, perduti, distrutti o consegnati a terzi, con la dovuta documentazione. L'ufficio ritiene che il contribuente non abbia fornito la prova qualificata richiesta dalla normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 89
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 89
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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