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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 7174/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia TE Direzione Regionale Campania elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26847/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 13 e pubblicata il 02/12/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEB0ET100083 IRES-ALIQUOTE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7367/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza depositata il 5.11.2024 la“Ricorrente_1 srl”, in qualità di consolidata, e la "Ricorrente_2 s.p.a.”, in qualità di consolidante, sollecitavano la riassunzione, dinanzi a questa Corte , del giudizio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 15966/2024 depositata il 07.06.2024 che ha cassata la sentenza della CTR della Campania n. 11854/32/2016, depositata il23.12.2016 con la quale il giudice regionale ha rigettato l'appello proposto dalle contribuenti avverso la sentenza CTP di Napoli n. 26847/13/2015.
Si premette che oggetto del presente giudizio è l'avviso di accertamento n. TEBOET100083/2014 a.i. 2009, con cui la Direzione regionale della Campania, sulla scorta del P.V.C. del 28/12/2012, accertava ai fini IRES nei confronti della società “Ricorrente_1 S.R.L. a socio unico” facente parte del gruppo societario riconducibile alla “Ricorrente_2 S.P.A.” -, ai sensi degli artt. 39,co. 1, 40, 40 bis e 41 bis D.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito d'impresa di € 373.640,81, derivante dall'omessa dichiarazione di ricavi per € 115.551,20
e da indebita deduzione di costi per € 258.089,61; con conseguenti sanzioni ed interessi.
Per completezza, si precisa che la ripresa a tassazione oggetto dell'avviso di accertamento n.
TEBOET100083/2014,oggetto del presente contenzioso, derivava da n.7diversi rilievi,separatamente numerati nell'avviso di accertamento.
Sin dal ricorso di primo grado, la materia del contendere è stata circoscritta per scelta della parte –che ha omesso l'impugnazione dei rilievi nn. 6 e 7 come riportati nell'atto impositivo – ai primi cinque rilievi dell'avviso di accertamento.
Successivamente, a seguito dell'accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dalla Società avverso la sentenza dell'allora C.T.R. della Campania n. 11854/32/2016 limitatamente ai motivi nn. 3, 4, 6 e 8 con rigetto di tutti gli altri, la materia del contendere sottoposta all'adito Collegio, per l'esame del ricorso per riassunzione di parte, è ora costituita dai seguenti rilievi, meglio dettagliati nel prosieguo:
- rilievo n. 2 (pagg. 10 – 13 avviso di accertamento): indebita deduzione di accantonamenti per TF per
€ 33.888,89. Violazione degli artt. 105, co. 1 e 4, e 107, co. 4, D.P.R. n. 917/1986;
- rilievo n. 3 (pag. 14 avviso di accertamento): ammortamenti indeducibili afferenti a spese per la manutenzione di immobile di proprietà della “Società_1 S.R.L.” e detenuto in locazione dalla “ Ricorrente_1 S.R.L.” per € 21.844,00. Violazione degli artt. 109, co. 5, e 103 D.P.R. n. 917/1986.
- rilievo n. 5 (pagg. 19 – 23 avviso di accertamento): cessioni non contabilizzate (ricavi omessi) per l'importo di € 114.680,00, derivante dall'applicazione della 3 presunzione di cessione, ex art. 4 D.P.R. n. 441/1997, con riferimento all'acquisto di imballaggi dedotto nel conto “Confezioni e imballi”.
La pronuncia della Suprema Corte , rispetto a tali rilievi , si è così espressa :
In relazione al rilievo 1, ovvero quello attinente la deducibilità degli accantonamenti di TF : “ Questa Corte ha già escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l'art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi
(Cass. 29/08/2022, n. 25435; Cass. 06/11/2020, n. 24848). Si è precisato che tale assunto è in linea con l'ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle societ purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo. “
In relazione al rilievo 3) , ovvero quello attinente alla deducibilità degli ammortamenti afferenti a spese per la manutenzione di immobile di proprietà della “Società_1 S.R.L.” e detenuto in locazione dalla “ Ricorrente_1 S.R.L.” : “ Le Sezioni Unite della Corte sono intervenute sulla questione della detrazione dell'Iva con riguardo a lavori di manutenzione o ristrutturazione su immobili di terzi condotti in locazione ed hanno affermato che deve «riconoscersi il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima non abbia poi potuto concretamente esercitarsi» (Cass. Sez.U. 10/05/2018 n. 11533). Le medesime considerazioni, tuttavia, sono valide anche ai fini delle imposte dirette, dovendosi considerare unitario – per la sua derivazione dalla nozione di reddito d'impresa– il principio di inerenza dei costi.Pertanto l'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa e, quindi, da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta (Cass. 27/09/2018,n. 23278). “
In relazione al rilievo 5) ovvero quello relativo a presunte cessioni non contabilizzate di imballaggi la Suprema
Corte ha precisato che la presunzione di cessione non opera : “ ..soltanto se il contribuente dimostri che i beni non rinvenuti sono stati impiegati nella produzione, perduti o distrutti (art. 1, comma 2, lett. a) ovvero sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà (lett. b) e sempre che la perdita – dovuta anche ad eventi fortuiti, accidentali e non imputabili a volontà del contribuente – sia attestata da documentazione o dichiarazione sostitutiva di notorietà, trasmessa entro trenta giorni dall'evento ad un organo della P.A., ovvero la cessione gratuita o la distruzione o trasformazione dei beni sia comunicata nel breve termine di cinque giorni alla Guardia di
Finanza.”
Nell'atto di riassunzione le società appellanti , dopo avere contestato ( con particolare riferimento alla differenza inventariale mai registrata nel caso di specie ) la ricostruzione dei fatti posta a base della decisione della Corte di Cassazione, sollecitava questa Corte ad accogliere parzialmente l'appello e per l'effetto annullare i rilievi nn. 2, 3 e 5 dell'accertamento n. TEB0ET100083 come sopra richiesto e ,per l'effetto, compensare le spese di lite per tutti i gradi di giudizio, incluso quello di legittimità, considerata la reciproca soccombenza delle parti.
In data 23.12.2024 si costituiva in giudizio l'amministrazione finanziaria che con le sue controdeduzioni , sollecitava , comunque, il rigetto dell'appello.
Ed, invero, con riguardoalla deducibilità degli accantonamenti per il TF
a favore degli amministratori, la Corte di Cassazioneha ritenuto non applicabili le limitazioni previste per il lavoro subordinato, tuttavia ha anche precisato che possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r.
Orbene, nel caso di specie, incontestabilmente manca il requisito dell'anteriorità della previsione dell'accantonamento del T.F.M. rispetto alla data dell'inizio del rapporto.
Ne deriva la necessità di rigettare, sul punto, l'appello.
Per quanto riguarda il rilievo relativo recupero delle quote di ammortamento relative a spese di ristrutturazione di immobile locato, l'ufficio ramenta che la sentenza di legittimità ha stabilito che l'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa e, quindi, da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta (Cass. 27/09/2018, n. 23278)
Tuttavia ha trasferito in capo al giudice del rinvio il compito di accertare la deducibilità delle spese contestate
(di €. 21.844,82) sulla base della sussistenza del requisito dell'inerenza.
E' opinione dell' ufficio che tale inerenza non sia stata dimostratata.
Quanto, infine, al rilievo il rilievo relativo al recupero a tassazione di presunti ricavi in nero derivanti dalla cessione di casse di legno ed imballaggi è opinione dell'ufficio che il contribuente non sia stato in grado di fornire la prova, peraltro qualificata , secondo le disposizioni di cui agli art. 1 e 2 D.P.R. n. 441 del 1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino non fosse frutto di cessioni o acquisizione non contabilizzate.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello.
In data 23.6.2025 le società appellanti depositavano ulteriori memorie con le quali cesuravano il tentativo dell'Agenzia delle TE , a fronte dell'esito negativo per le sue ragioni del giudizio di legittimità , di modificare, in itinere ,la motivazione dell'atto di accertamento.
All'udienza del 4.7.2025 entrambe le parti sollecitavano un differimento in ragione della pendenza di trattative per arrivare ad un accordo conciliazione.
La Corte, dunque, rinviava il giudizio all'udienza del 5 dicembre 2025.
In data 2.12.2025 entrambe le parti depositvano accordo di conciliazione concluso ai sensi dell'art. 48 del d.to lgs.vo 546 /1992 e s.m..
In data 5.12.2025 questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tenore dell'accordo conciliativo tra le parti raggiunto, fuori udeinza, ai sensi dell'art. 48 del d.to lgs.vo
546 del 1992 e s.m., impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
L'effettiva natura transattiva dell'accord0, caratterizzata da reciproche concessioni, giustifica la compensazione delle spese processuali, peraltro espressamente concordata in sede di accordo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Compensa le spese dell'intero processo.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 7174/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia TE Direzione Regionale Campania elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26847/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 13 e pubblicata il 02/12/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEB0ET100083 IRES-ALIQUOTE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7367/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza depositata il 5.11.2024 la“Ricorrente_1 srl”, in qualità di consolidata, e la "Ricorrente_2 s.p.a.”, in qualità di consolidante, sollecitavano la riassunzione, dinanzi a questa Corte , del giudizio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 15966/2024 depositata il 07.06.2024 che ha cassata la sentenza della CTR della Campania n. 11854/32/2016, depositata il23.12.2016 con la quale il giudice regionale ha rigettato l'appello proposto dalle contribuenti avverso la sentenza CTP di Napoli n. 26847/13/2015.
Si premette che oggetto del presente giudizio è l'avviso di accertamento n. TEBOET100083/2014 a.i. 2009, con cui la Direzione regionale della Campania, sulla scorta del P.V.C. del 28/12/2012, accertava ai fini IRES nei confronti della società “Ricorrente_1 S.R.L. a socio unico” facente parte del gruppo societario riconducibile alla “Ricorrente_2 S.P.A.” -, ai sensi degli artt. 39,co. 1, 40, 40 bis e 41 bis D.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito d'impresa di € 373.640,81, derivante dall'omessa dichiarazione di ricavi per € 115.551,20
e da indebita deduzione di costi per € 258.089,61; con conseguenti sanzioni ed interessi.
Per completezza, si precisa che la ripresa a tassazione oggetto dell'avviso di accertamento n.
TEBOET100083/2014,oggetto del presente contenzioso, derivava da n.7diversi rilievi,separatamente numerati nell'avviso di accertamento.
Sin dal ricorso di primo grado, la materia del contendere è stata circoscritta per scelta della parte –che ha omesso l'impugnazione dei rilievi nn. 6 e 7 come riportati nell'atto impositivo – ai primi cinque rilievi dell'avviso di accertamento.
Successivamente, a seguito dell'accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dalla Società avverso la sentenza dell'allora C.T.R. della Campania n. 11854/32/2016 limitatamente ai motivi nn. 3, 4, 6 e 8 con rigetto di tutti gli altri, la materia del contendere sottoposta all'adito Collegio, per l'esame del ricorso per riassunzione di parte, è ora costituita dai seguenti rilievi, meglio dettagliati nel prosieguo:
- rilievo n. 2 (pagg. 10 – 13 avviso di accertamento): indebita deduzione di accantonamenti per TF per
€ 33.888,89. Violazione degli artt. 105, co. 1 e 4, e 107, co. 4, D.P.R. n. 917/1986;
- rilievo n. 3 (pag. 14 avviso di accertamento): ammortamenti indeducibili afferenti a spese per la manutenzione di immobile di proprietà della “Società_1 S.R.L.” e detenuto in locazione dalla “ Ricorrente_1 S.R.L.” per € 21.844,00. Violazione degli artt. 109, co. 5, e 103 D.P.R. n. 917/1986.
- rilievo n. 5 (pagg. 19 – 23 avviso di accertamento): cessioni non contabilizzate (ricavi omessi) per l'importo di € 114.680,00, derivante dall'applicazione della 3 presunzione di cessione, ex art. 4 D.P.R. n. 441/1997, con riferimento all'acquisto di imballaggi dedotto nel conto “Confezioni e imballi”.
La pronuncia della Suprema Corte , rispetto a tali rilievi , si è così espressa :
In relazione al rilievo 1, ovvero quello attinente la deducibilità degli accantonamenti di TF : “ Questa Corte ha già escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l'art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi
(Cass. 29/08/2022, n. 25435; Cass. 06/11/2020, n. 24848). Si è precisato che tale assunto è in linea con l'ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle societ purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo. “
In relazione al rilievo 3) , ovvero quello attinente alla deducibilità degli ammortamenti afferenti a spese per la manutenzione di immobile di proprietà della “Società_1 S.R.L.” e detenuto in locazione dalla “ Ricorrente_1 S.R.L.” : “ Le Sezioni Unite della Corte sono intervenute sulla questione della detrazione dell'Iva con riguardo a lavori di manutenzione o ristrutturazione su immobili di terzi condotti in locazione ed hanno affermato che deve «riconoscersi il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima non abbia poi potuto concretamente esercitarsi» (Cass. Sez.U. 10/05/2018 n. 11533). Le medesime considerazioni, tuttavia, sono valide anche ai fini delle imposte dirette, dovendosi considerare unitario – per la sua derivazione dalla nozione di reddito d'impresa– il principio di inerenza dei costi.Pertanto l'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa e, quindi, da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta (Cass. 27/09/2018,n. 23278). “
In relazione al rilievo 5) ovvero quello relativo a presunte cessioni non contabilizzate di imballaggi la Suprema
Corte ha precisato che la presunzione di cessione non opera : “ ..soltanto se il contribuente dimostri che i beni non rinvenuti sono stati impiegati nella produzione, perduti o distrutti (art. 1, comma 2, lett. a) ovvero sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà (lett. b) e sempre che la perdita – dovuta anche ad eventi fortuiti, accidentali e non imputabili a volontà del contribuente – sia attestata da documentazione o dichiarazione sostitutiva di notorietà, trasmessa entro trenta giorni dall'evento ad un organo della P.A., ovvero la cessione gratuita o la distruzione o trasformazione dei beni sia comunicata nel breve termine di cinque giorni alla Guardia di
Finanza.”
Nell'atto di riassunzione le società appellanti , dopo avere contestato ( con particolare riferimento alla differenza inventariale mai registrata nel caso di specie ) la ricostruzione dei fatti posta a base della decisione della Corte di Cassazione, sollecitava questa Corte ad accogliere parzialmente l'appello e per l'effetto annullare i rilievi nn. 2, 3 e 5 dell'accertamento n. TEB0ET100083 come sopra richiesto e ,per l'effetto, compensare le spese di lite per tutti i gradi di giudizio, incluso quello di legittimità, considerata la reciproca soccombenza delle parti.
In data 23.12.2024 si costituiva in giudizio l'amministrazione finanziaria che con le sue controdeduzioni , sollecitava , comunque, il rigetto dell'appello.
Ed, invero, con riguardoalla deducibilità degli accantonamenti per il TF
a favore degli amministratori, la Corte di Cassazioneha ritenuto non applicabili le limitazioni previste per il lavoro subordinato, tuttavia ha anche precisato che possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r.
Orbene, nel caso di specie, incontestabilmente manca il requisito dell'anteriorità della previsione dell'accantonamento del T.F.M. rispetto alla data dell'inizio del rapporto.
Ne deriva la necessità di rigettare, sul punto, l'appello.
Per quanto riguarda il rilievo relativo recupero delle quote di ammortamento relative a spese di ristrutturazione di immobile locato, l'ufficio ramenta che la sentenza di legittimità ha stabilito che l'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa e, quindi, da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta (Cass. 27/09/2018, n. 23278)
Tuttavia ha trasferito in capo al giudice del rinvio il compito di accertare la deducibilità delle spese contestate
(di €. 21.844,82) sulla base della sussistenza del requisito dell'inerenza.
E' opinione dell' ufficio che tale inerenza non sia stata dimostratata.
Quanto, infine, al rilievo il rilievo relativo al recupero a tassazione di presunti ricavi in nero derivanti dalla cessione di casse di legno ed imballaggi è opinione dell'ufficio che il contribuente non sia stato in grado di fornire la prova, peraltro qualificata , secondo le disposizioni di cui agli art. 1 e 2 D.P.R. n. 441 del 1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino non fosse frutto di cessioni o acquisizione non contabilizzate.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello.
In data 23.6.2025 le società appellanti depositavano ulteriori memorie con le quali cesuravano il tentativo dell'Agenzia delle TE , a fronte dell'esito negativo per le sue ragioni del giudizio di legittimità , di modificare, in itinere ,la motivazione dell'atto di accertamento.
All'udienza del 4.7.2025 entrambe le parti sollecitavano un differimento in ragione della pendenza di trattative per arrivare ad un accordo conciliazione.
La Corte, dunque, rinviava il giudizio all'udienza del 5 dicembre 2025.
In data 2.12.2025 entrambe le parti depositvano accordo di conciliazione concluso ai sensi dell'art. 48 del d.to lgs.vo 546 /1992 e s.m..
In data 5.12.2025 questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tenore dell'accordo conciliativo tra le parti raggiunto, fuori udeinza, ai sensi dell'art. 48 del d.to lgs.vo
546 del 1992 e s.m., impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
L'effettiva natura transattiva dell'accord0, caratterizzata da reciproche concessioni, giustifica la compensazione delle spese processuali, peraltro espressamente concordata in sede di accordo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Compensa le spese dell'intero processo.