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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1270/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
LUPI PIETRO, AT
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12461/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013650659000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013650659000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013650659000 IRPEF-ALIQUOTE 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “- in via principale dichiarare e/o accertare la nullità/illegittimità/inesistenza/inefficacia della intimazione di pagamento n. 07120249033138325000 e delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi per i motivi suindicati;
- dichiarare e/o accertare la nullità ed inefficacia della intimazione di pagamento per i motivi suindicati e che alcuna somma è dovuto in relazione ad esso;
- condannare la resistente al pagamento dei compensi professionali e delle spese, da attribuirsi all'avv. Difensore_1”.
Resistente: conclude per “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 1.4.2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate SI (AdER) dell'intimazione di pagamento n. 071 2025 90136506 59/000 per l'importo complessivo di euro 23.215,04 sulla base di due cartelle e di un avviso di accertamento Irpef 2005, 2006 e 2007, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte notificandolo in data 31 maggio 2025 all'AdER ed all'ente impositore Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale II di Napoli.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito di non avere mai ricevuto la notifica degli atti presupposti e che, comunque, se effettuate a mezzo PEC da indirizzi non iscritti in pubblici registri, queste notifiche sarebbero nulle. Con il secondo motivo il contribuente ha eccepito la prescrizione dei crediti. Il ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Si è costituita solo l'Agenzia delle Entrate DP2 depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
La causa è stata discussa e decisa nell'odierna udienza pubblica con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
Gli atti presupposti che si assumono non notificati, richiamati nell'intimazione impugnata, sono i seguenti:
1) cartella di pagamento n. 07120110115293051000 contenente iscrizione a ruolo per l'importo di € 5.428,36, relativa alla notifica dell'avviso di accertamento n. TETM00839 emesso per l'anno d'imposta 2005, atto non impugnato;
2) cartella di pagamento n. 07120120094663412000, contenente iscrizione a ruolo per l'importo di € 7.152,91, relativa alla notifica dell'avviso di accertamento n. TETM02576 emesso per l'anno d'imposta 2006, atto non impugnato;
3) avviso di accertamento n. TETM01807 emesso per l'anno d'imposta 2007 contenente una maggiore imposta Irpef., Add. li reg. e comunali per l'importo di € 4.440,13, atto non impugnato.
La prima cartella risulta notificata a mezzo posta raccomandata il 16 giugno 2011; in data 3 luglio 2013 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201300054800000 menzionante anche questa cartella;
in data 6 novembre 2014 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.
07180201400001470000 menzionante nuovamente questa cartella;
in data 21 novembre 2014 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400077663000 menzionante sempre questa cartella.
La seconda cartella è stata notificata sempre a mezzo posta raccomandata in data 19 maggio 2012; in data
3 luglio 2013 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201300054800000 menzionante anche questa cartella;
in data 6 novembre 2014 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.
07180201400001470000 menzionante nuovamente questa cartella;
in data 21 novembre 2014 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400077663000 menzionante nuovamente questa cartella.
Non vi è prova, invece, della notifica dell'avviso di accertamento sub 3) ma in data 21 novembre 2014 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400077663000 che lo menzionava tra gli atti presupposti.
Alla luce della documentazione in atti, pertanto, il primo motivo deve essere accolto limitatamente all'avviso di accertamento sub 3) e, pertanto, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata in relazione a questo atto prodromico di cui non risulta la notificazione. Si ricorda che ai sensi dell'art. 19 d.lgs 546/1992
(oggi art. 65 d.lgs 175/2024, Testo unico della giustizia tributaria) la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. L'impugnazione del preavviso di fermo, siccome quest'ultimo non è ricompreso nell'elenco dell'art. 19, rappresenta una mera facoltà e non un onere per il destinatario, il quale può proporre ricorso avverso il successivo fermo o, come in questo caso, avverso una successiva intimazione di pagamento lamentando la mancata notificazione dell'avviso di accertamento.
Risultano, invece, notificati gli altri due atti prodromici menzionati nell'intimazione di pagamento, cioè le due cartelle sub 1) e sub 2), rispetto alle quali il primo motivo va, invece, respinto.
Il contribuente ha eccepito la prescrizione dei tributi portati dai richiamati tre atti prodromici e, quindi, dall'intimazione in questa sede impugnata. Per tutti i tributi portati da questi tre atti, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione decennale è stato notificato il 21 novembre 2014 e, pertanto, per essi la prescrizione sarebbe maturata il 21 novembre 2024.
L'Agenzia sostiene che alla fattispecie sia applicabile, innanzitutto, la sospensione dal 27 dicembre 2013 al
15 giugno 2014 dei carichi di cui alle cartelle sub 1) e sub 2) per effetto della legge 147/2013 (art. 1, comma
623). Tuttavia, questa sospensione non giova ai due crediti perché l'ultimo atto di interruzione della prescrizione è successivo al periodo di sospensione ed è dalla data dell'ultima interruzione che si conteggia il nuovo termine decennale.
L'Agenzia ha, inoltre, chiesto l'applicazione della disciplina emergenziale di cui agli artt. 68, commi 1, 2, 2- bis e 4-bis del d.l. 18/2020 e dell'art. 12 d.lgs n. 159/2015. Non si applica la sospensione di ventiquattro mesi prevista dal comma 4-bis perché, quanto ai crediti portati dalle due cartelle, che sono rispettivamente del 2011 e del 2012, i relativi carichi sono stati affidati al concessionario ben prima del periodo di sospensione
(8 marzo 2020 – 31 agosto 2021); trova, invece, applicazione la sospensione di 541 giorni, pari al periodo di sospensione (art. 12, comma 1, d.lgs 159/2015 e art. 68, comma 1, d.l. 18/2020) che si applica a favore di tutte le prescrizioni che sarebbero avvenute successivamente al 2022 su titoli notificati prima dell'8 marzo
2020, come per i crediti delle due cartelle in esame e di quello portato dall'avviso di accertamento, notificati prima di quest'ultima data, e che per effetto dell'atto interruttivo del 21 novembre 2014 avrebbero maturato la prescrizione il 21 novembre 2024. Aggiungendo a questa data i 541 giorni di proroga non è maturato al
1° aprile 2025, data di notifica dell'intimazione in esame, il nuovo prorogato termine di prescrizione.
Pertanto, il secondo motivo va rigettato.
L'esito del giudizio, con reciproca soccombenza, induce la Corte a compensare le spese di lite per intero.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sezione 27, in composizione collegiale, accoglie in parte il ricorso annullando l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente al credito portato dall'avviso di accertamento n. TETM01807. Rigetta per il resto. Compensa le spese.
Napoli, 12 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Pietro Lupi) (dott.ssa Antonietta Scrima)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
LUPI PIETRO, AT
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12461/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013650659000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013650659000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013650659000 IRPEF-ALIQUOTE 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “- in via principale dichiarare e/o accertare la nullità/illegittimità/inesistenza/inefficacia della intimazione di pagamento n. 07120249033138325000 e delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi per i motivi suindicati;
- dichiarare e/o accertare la nullità ed inefficacia della intimazione di pagamento per i motivi suindicati e che alcuna somma è dovuto in relazione ad esso;
- condannare la resistente al pagamento dei compensi professionali e delle spese, da attribuirsi all'avv. Difensore_1”.
Resistente: conclude per “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 1.4.2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate SI (AdER) dell'intimazione di pagamento n. 071 2025 90136506 59/000 per l'importo complessivo di euro 23.215,04 sulla base di due cartelle e di un avviso di accertamento Irpef 2005, 2006 e 2007, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte notificandolo in data 31 maggio 2025 all'AdER ed all'ente impositore Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale II di Napoli.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito di non avere mai ricevuto la notifica degli atti presupposti e che, comunque, se effettuate a mezzo PEC da indirizzi non iscritti in pubblici registri, queste notifiche sarebbero nulle. Con il secondo motivo il contribuente ha eccepito la prescrizione dei crediti. Il ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Si è costituita solo l'Agenzia delle Entrate DP2 depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
La causa è stata discussa e decisa nell'odierna udienza pubblica con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
Gli atti presupposti che si assumono non notificati, richiamati nell'intimazione impugnata, sono i seguenti:
1) cartella di pagamento n. 07120110115293051000 contenente iscrizione a ruolo per l'importo di € 5.428,36, relativa alla notifica dell'avviso di accertamento n. TETM00839 emesso per l'anno d'imposta 2005, atto non impugnato;
2) cartella di pagamento n. 07120120094663412000, contenente iscrizione a ruolo per l'importo di € 7.152,91, relativa alla notifica dell'avviso di accertamento n. TETM02576 emesso per l'anno d'imposta 2006, atto non impugnato;
3) avviso di accertamento n. TETM01807 emesso per l'anno d'imposta 2007 contenente una maggiore imposta Irpef., Add. li reg. e comunali per l'importo di € 4.440,13, atto non impugnato.
La prima cartella risulta notificata a mezzo posta raccomandata il 16 giugno 2011; in data 3 luglio 2013 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201300054800000 menzionante anche questa cartella;
in data 6 novembre 2014 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.
07180201400001470000 menzionante nuovamente questa cartella;
in data 21 novembre 2014 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400077663000 menzionante sempre questa cartella.
La seconda cartella è stata notificata sempre a mezzo posta raccomandata in data 19 maggio 2012; in data
3 luglio 2013 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201300054800000 menzionante anche questa cartella;
in data 6 novembre 2014 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.
07180201400001470000 menzionante nuovamente questa cartella;
in data 21 novembre 2014 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400077663000 menzionante nuovamente questa cartella.
Non vi è prova, invece, della notifica dell'avviso di accertamento sub 3) ma in data 21 novembre 2014 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400077663000 che lo menzionava tra gli atti presupposti.
Alla luce della documentazione in atti, pertanto, il primo motivo deve essere accolto limitatamente all'avviso di accertamento sub 3) e, pertanto, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata in relazione a questo atto prodromico di cui non risulta la notificazione. Si ricorda che ai sensi dell'art. 19 d.lgs 546/1992
(oggi art. 65 d.lgs 175/2024, Testo unico della giustizia tributaria) la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. L'impugnazione del preavviso di fermo, siccome quest'ultimo non è ricompreso nell'elenco dell'art. 19, rappresenta una mera facoltà e non un onere per il destinatario, il quale può proporre ricorso avverso il successivo fermo o, come in questo caso, avverso una successiva intimazione di pagamento lamentando la mancata notificazione dell'avviso di accertamento.
Risultano, invece, notificati gli altri due atti prodromici menzionati nell'intimazione di pagamento, cioè le due cartelle sub 1) e sub 2), rispetto alle quali il primo motivo va, invece, respinto.
Il contribuente ha eccepito la prescrizione dei tributi portati dai richiamati tre atti prodromici e, quindi, dall'intimazione in questa sede impugnata. Per tutti i tributi portati da questi tre atti, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione decennale è stato notificato il 21 novembre 2014 e, pertanto, per essi la prescrizione sarebbe maturata il 21 novembre 2024.
L'Agenzia sostiene che alla fattispecie sia applicabile, innanzitutto, la sospensione dal 27 dicembre 2013 al
15 giugno 2014 dei carichi di cui alle cartelle sub 1) e sub 2) per effetto della legge 147/2013 (art. 1, comma
623). Tuttavia, questa sospensione non giova ai due crediti perché l'ultimo atto di interruzione della prescrizione è successivo al periodo di sospensione ed è dalla data dell'ultima interruzione che si conteggia il nuovo termine decennale.
L'Agenzia ha, inoltre, chiesto l'applicazione della disciplina emergenziale di cui agli artt. 68, commi 1, 2, 2- bis e 4-bis del d.l. 18/2020 e dell'art. 12 d.lgs n. 159/2015. Non si applica la sospensione di ventiquattro mesi prevista dal comma 4-bis perché, quanto ai crediti portati dalle due cartelle, che sono rispettivamente del 2011 e del 2012, i relativi carichi sono stati affidati al concessionario ben prima del periodo di sospensione
(8 marzo 2020 – 31 agosto 2021); trova, invece, applicazione la sospensione di 541 giorni, pari al periodo di sospensione (art. 12, comma 1, d.lgs 159/2015 e art. 68, comma 1, d.l. 18/2020) che si applica a favore di tutte le prescrizioni che sarebbero avvenute successivamente al 2022 su titoli notificati prima dell'8 marzo
2020, come per i crediti delle due cartelle in esame e di quello portato dall'avviso di accertamento, notificati prima di quest'ultima data, e che per effetto dell'atto interruttivo del 21 novembre 2014 avrebbero maturato la prescrizione il 21 novembre 2024. Aggiungendo a questa data i 541 giorni di proroga non è maturato al
1° aprile 2025, data di notifica dell'intimazione in esame, il nuovo prorogato termine di prescrizione.
Pertanto, il secondo motivo va rigettato.
L'esito del giudizio, con reciproca soccombenza, induce la Corte a compensare le spese di lite per intero.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, sezione 27, in composizione collegiale, accoglie in parte il ricorso annullando l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente al credito portato dall'avviso di accertamento n. TETM01807. Rigetta per il resto. Compensa le spese.
Napoli, 12 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Pietro Lupi) (dott.ssa Antonietta Scrima)