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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 24.06.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1449/2023 R.G.
tra
, Parte_1
(già , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_2
Stefania Tramonti
opponente
e rapp.ta e difesa dall'avv. Nunzio Raimondi Controparte_1
opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.06.2023, l' Parte_3
(di seguito, proponeva opposizione avverso il D.I. n. 160/2023
[...] Pt_1 del 03.05.2023, con il quale il Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 14.440,00 a titolo di prestazioni Controparte_1 aggiuntive svolte negli anni 2019-2020 e nel mese di gennaio 2021.
A sostegno dell'opposizione, l' deduceva che: 1) per l'anno 2019, erano in Pt_1 corso verifiche da parte della Guardia di Finanza e dell' ei riguardi dei dirigenti CP_2 medici della di anestesia e rianimazione relative agli anni 2015-2019, che Pt_4
l'avevano indotta a sospendere cautelativamente il pagamento;
2) per l'anno 2020, era in corso l'approvazione della delibera di liquidazione per il riconoscimento, in favore dell'opposta, dell'importo pari ad € 8.580,00 per n. 143 ore svolte;
3) per la mensilità
1 di gennaio 2021, non esisteva alcun atto deliberativo di autorizzazione preventiva per la liquidazione delle relative spettanze.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della pretesa della lavoratrice per l'anno 2019 e il mese di gennaio 2021, nonché dichiararsi l'Azienda debitrice della minor somma di € 8.580,00 relativamente alle prestazioni aggiuntive svolte nell'anno 2020.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese processuali.
Con note di trattazione scritta depositate il 18.03.2024, l'Azienda rappresentava che con delibera n. 408 del 12.07.2023 veniva riconosciuto alla lavoratrice l'importo di €
8.580,00 a titolo di prestazioni aggiuntive relative all'anno 2020, per un totale di n. 143 ore debitamente autorizzate dal direttore U.O. di riferimento.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, si dà atto della costituzione tardiva della parte opposta, avvenuta il
12.03.2024.
La circostanza, tuttavia, non è di ostacolo alla utilizzabilità della documentazione depositata in sede monitoria, essendo già esposta al contraddittorio tra le parti (cfr.
Cass. 20584/2019; Cass. 27865/2024).
Ancora in via preliminare, è incontestato tra parti, oltre ad emergere dalla documentazione in atti, che con delibera n. 408 del 12.07.2023 l' ha Pt_1 riconosciuto alla parte opposta l'importo di € 8.580,00 a titolo di prestazioni aggiuntive relative all'anno 2020 (cfr. note di trattazione scritta depositate dall' Pt_1 il 18.03.2024).
Pertanto, limitatamente alla predetta annualità, in assenza di contestazioni da parte dell'opposta riguardo alla correttezza dell'importo liquidato, essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle restanti annualità, si rileva quanto segue.
2 La proposizione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, laddove invece il debitore opponente svolgerà il ruolo di convenuto (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass.
n. 24815/05).
Da ciò consegue, l'applicazione tra le parti dei criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella giurisprudenza del S.C., secondo i quali “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS. UU. n.
13533/01).
Ciò posto, l'art. 55 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.6.2000, richiamato dall'art. 14, co. 6 del C.C.N.L. Area Dirigenza Medica del 03.11.2005, e citato dall'opposta a sostegno della domanda azionata in via monitoria, riguarda l'esercizio dell'attività libero professionale che avviene al di fuori dell'impegno di servizio ed elenca espressamente le diverse tipologie in cui la stessa può essere svolta.
La citata disposizione così prevede: “L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4. b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 54 comma 4, svolte in èquipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate. c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
3 individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le èquipes dei servizi interessati.” (comma 1); “Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.” (comma
2).
Orbene, nel caso di specie, quanto all'annualità 2019, la parte opposta ha prodotto documentazione attestante l'effettivo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui chiede il compenso, per n. 72 debitamente autorizzate dall' (cfr. all.ti 11 e 3 Pt_1 del fascicolo monitorio), allegando l'inadempimento della parte datoriale all'obbligazione retributiva sulla stessa gravante.
L' peraltro, non ha mai espressamente contestato l'esecuzione delle Pt_1 prestazioni da parte della lavoratrice, limitandosi a sostenere che per l'anno 2019, erano in corso verifiche da parte della Guardia di Finanza e dell' ei riguardi dei CP_2 dirigenti medici della i anestesia e rianimazione relative agli anni 2015-2019, Pt_4 che l'avevano indotta a sospendere cautelativamente il pagamento, senza tuttavia dimostrare i dedotti motivi di cautela che avrebbero impedito il pagamento del dovuto.
Incombeva, quindi, sull'opponente - convenuto in senso sostanziale - fornire la prova dell'adempimento o di un fatto impeditivo dello stesso, prova che non è stata raggiunta nel caso di specie.
Parte opponente deve pertanto essere condanna al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di € 4.320,00, calcolata tenuto conto dell'importo orario da riconoscere per le prestazioni aggiuntive erogate (€ 60,00) e il numero di ore effettivamente svolte dalla lavoratrice (n. 72).
Fondata, invece, è l'eccepita insussistenza del credito relativamente alle prestazioni aggiuntive che la parte opposta ha svolto nel mese di gennaio 2021, per n. 18 ore
4 (circostanza incontestata), in assenza di prova della relativa autorizzazione aziendale
(cfr. 2737/2016).
Il parziale accoglimento dell'opposizione e la cessata materia del contendere relativamente all'annualità 2020, comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando l' opponente al pagamento, in favore della parte opposta, dei restanti due Pt_1 terzi, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 160/2023 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data
03.05.2023;
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente al credito rivendicato dalla parte opposta a titolo di prestazioni aggiuntive erogate nell'anno
2020;
- condanna l' Parte_3
(già ) in persona del legale rapp.te p.t. al
[...] Parte_2 pagamento, in favore di della somma di € 4.320,00 oltre Controparte_1 accessori di legge;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna l'
[...]
, (già in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante p.t., al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in €
1.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario della parte opposta.
Catanzaro, 24.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 24.06.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1449/2023 R.G.
tra
, Parte_1
(già , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_2
Stefania Tramonti
opponente
e rapp.ta e difesa dall'avv. Nunzio Raimondi Controparte_1
opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.06.2023, l' Parte_3
(di seguito, proponeva opposizione avverso il D.I. n. 160/2023
[...] Pt_1 del 03.05.2023, con il quale il Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 14.440,00 a titolo di prestazioni Controparte_1 aggiuntive svolte negli anni 2019-2020 e nel mese di gennaio 2021.
A sostegno dell'opposizione, l' deduceva che: 1) per l'anno 2019, erano in Pt_1 corso verifiche da parte della Guardia di Finanza e dell' ei riguardi dei dirigenti CP_2 medici della di anestesia e rianimazione relative agli anni 2015-2019, che Pt_4
l'avevano indotta a sospendere cautelativamente il pagamento;
2) per l'anno 2020, era in corso l'approvazione della delibera di liquidazione per il riconoscimento, in favore dell'opposta, dell'importo pari ad € 8.580,00 per n. 143 ore svolte;
3) per la mensilità
1 di gennaio 2021, non esisteva alcun atto deliberativo di autorizzazione preventiva per la liquidazione delle relative spettanze.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della pretesa della lavoratrice per l'anno 2019 e il mese di gennaio 2021, nonché dichiararsi l'Azienda debitrice della minor somma di € 8.580,00 relativamente alle prestazioni aggiuntive svolte nell'anno 2020.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese processuali.
Con note di trattazione scritta depositate il 18.03.2024, l'Azienda rappresentava che con delibera n. 408 del 12.07.2023 veniva riconosciuto alla lavoratrice l'importo di €
8.580,00 a titolo di prestazioni aggiuntive relative all'anno 2020, per un totale di n. 143 ore debitamente autorizzate dal direttore U.O. di riferimento.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, si dà atto della costituzione tardiva della parte opposta, avvenuta il
12.03.2024.
La circostanza, tuttavia, non è di ostacolo alla utilizzabilità della documentazione depositata in sede monitoria, essendo già esposta al contraddittorio tra le parti (cfr.
Cass. 20584/2019; Cass. 27865/2024).
Ancora in via preliminare, è incontestato tra parti, oltre ad emergere dalla documentazione in atti, che con delibera n. 408 del 12.07.2023 l' ha Pt_1 riconosciuto alla parte opposta l'importo di € 8.580,00 a titolo di prestazioni aggiuntive relative all'anno 2020 (cfr. note di trattazione scritta depositate dall' Pt_1 il 18.03.2024).
Pertanto, limitatamente alla predetta annualità, in assenza di contestazioni da parte dell'opposta riguardo alla correttezza dell'importo liquidato, essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle restanti annualità, si rileva quanto segue.
2 La proposizione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, laddove invece il debitore opponente svolgerà il ruolo di convenuto (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass.
n. 24815/05).
Da ciò consegue, l'applicazione tra le parti dei criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella giurisprudenza del S.C., secondo i quali “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS. UU. n.
13533/01).
Ciò posto, l'art. 55 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.6.2000, richiamato dall'art. 14, co. 6 del C.C.N.L. Area Dirigenza Medica del 03.11.2005, e citato dall'opposta a sostegno della domanda azionata in via monitoria, riguarda l'esercizio dell'attività libero professionale che avviene al di fuori dell'impegno di servizio ed elenca espressamente le diverse tipologie in cui la stessa può essere svolta.
La citata disposizione così prevede: “L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4. b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 54 comma 4, svolte in èquipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate. c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
3 individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le èquipes dei servizi interessati.” (comma 1); “Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.” (comma
2).
Orbene, nel caso di specie, quanto all'annualità 2019, la parte opposta ha prodotto documentazione attestante l'effettivo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui chiede il compenso, per n. 72 debitamente autorizzate dall' (cfr. all.ti 11 e 3 Pt_1 del fascicolo monitorio), allegando l'inadempimento della parte datoriale all'obbligazione retributiva sulla stessa gravante.
L' peraltro, non ha mai espressamente contestato l'esecuzione delle Pt_1 prestazioni da parte della lavoratrice, limitandosi a sostenere che per l'anno 2019, erano in corso verifiche da parte della Guardia di Finanza e dell' ei riguardi dei CP_2 dirigenti medici della i anestesia e rianimazione relative agli anni 2015-2019, Pt_4 che l'avevano indotta a sospendere cautelativamente il pagamento, senza tuttavia dimostrare i dedotti motivi di cautela che avrebbero impedito il pagamento del dovuto.
Incombeva, quindi, sull'opponente - convenuto in senso sostanziale - fornire la prova dell'adempimento o di un fatto impeditivo dello stesso, prova che non è stata raggiunta nel caso di specie.
Parte opponente deve pertanto essere condanna al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di € 4.320,00, calcolata tenuto conto dell'importo orario da riconoscere per le prestazioni aggiuntive erogate (€ 60,00) e il numero di ore effettivamente svolte dalla lavoratrice (n. 72).
Fondata, invece, è l'eccepita insussistenza del credito relativamente alle prestazioni aggiuntive che la parte opposta ha svolto nel mese di gennaio 2021, per n. 18 ore
4 (circostanza incontestata), in assenza di prova della relativa autorizzazione aziendale
(cfr. 2737/2016).
Il parziale accoglimento dell'opposizione e la cessata materia del contendere relativamente all'annualità 2020, comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando l' opponente al pagamento, in favore della parte opposta, dei restanti due Pt_1 terzi, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 160/2023 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data
03.05.2023;
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente al credito rivendicato dalla parte opposta a titolo di prestazioni aggiuntive erogate nell'anno
2020;
- condanna l' Parte_3
(già ) in persona del legale rapp.te p.t. al
[...] Parte_2 pagamento, in favore di della somma di € 4.320,00 oltre Controparte_1 accessori di legge;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna l'
[...]
, (già in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante p.t., al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in €
1.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario della parte opposta.
Catanzaro, 24.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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