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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa congiuntamente da: ato a Milano MI il 30.04.1970 e residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
.337;
e nata a [...] il [...] (C.F. ) , residente in Controparte_1 C.F._2
Via Clavese n. 7; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gioia Triossi con le seguenti figlie:
(CF: ) nata a [...] il [...], maggiorenne economicamente Persona_1 C.F._3 autosufficiente;
(C.F.: nata a [...] il [...], maggiorenne Parte_2 C.F._4 ente;
(C.F.: ) nata a [...] il [...], maggiorenne non Parte_3 C.F._5 economicamente autosufficiente;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
-dichiarare la separazione personale dei coniugi SI. e SI.ra ; Parte_1 Controparte_1
-ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione Per 1) Le figlie e oggi maggiorenni continueranno a vivere nella casa coniugale unitamente Pt_3 Parte_2 alla madre;
2) La casa coniugale sita in San Giuliano Milanese (MI) alla Via Clavese, 7 di proprietà della SI.ra rimarrà CP_1 alla stessa con quanto l'arreda; il SInor a stabilito già da anni la propria residen rdirago Parte_1 (PV) Via Duca D'Aosta n.337;
3) il SI. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia non economicamente Pt_1 Pt_3 autosuffi omma di Euro 300,000 (trecento/00) somma che sarà versata tamente entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso di separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e si impegna a contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate non indifferibili ed urgenti secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. il tutto da versarsi direttamente sul c/c bancario intestato alla SI.ra IBAN Controparte_1 [...] e sino a che la figlia non diventerà e ficiente. Pt_3 Qualora la figlia decidesse di andare a vivere per onto, il mantenimento verrà versato direttamente Pt_3 sul suo conto corrente;
4- Il SI. terrà altresì a proprio esclusivo carico le spese universitarie di (Tasse ed iscrizione); Pt_1 Pt_3
5- I SInori e la SI.ra dichiarano di aver definito ogni loro questione e Parte_1 Controparte_1 rapporto di e/o patri avere a pretendere reciprocamente a qualsivoglia, titolo, ragione o causa;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in data 18.03.2025 hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici relative alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Pt_3
L'ascolto di deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Pt_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in San Donato Milanese in dat dello stato civile del Comune di San Donato Milanese, n. 12, parte II, serie A, anno 1999;
2) Omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donato Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il giorno 08.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa congiuntamente da: ato a Milano MI il 30.04.1970 e residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
.337;
e nata a [...] il [...] (C.F. ) , residente in Controparte_1 C.F._2
Via Clavese n. 7; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gioia Triossi con le seguenti figlie:
(CF: ) nata a [...] il [...], maggiorenne economicamente Persona_1 C.F._3 autosufficiente;
(C.F.: nata a [...] il [...], maggiorenne Parte_2 C.F._4 ente;
(C.F.: ) nata a [...] il [...], maggiorenne non Parte_3 C.F._5 economicamente autosufficiente;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
-dichiarare la separazione personale dei coniugi SI. e SI.ra ; Parte_1 Controparte_1
-ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione Per 1) Le figlie e oggi maggiorenni continueranno a vivere nella casa coniugale unitamente Pt_3 Parte_2 alla madre;
2) La casa coniugale sita in San Giuliano Milanese (MI) alla Via Clavese, 7 di proprietà della SI.ra rimarrà CP_1 alla stessa con quanto l'arreda; il SInor a stabilito già da anni la propria residen rdirago Parte_1 (PV) Via Duca D'Aosta n.337;
3) il SI. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia non economicamente Pt_1 Pt_3 autosuffi omma di Euro 300,000 (trecento/00) somma che sarà versata tamente entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso di separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e si impegna a contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate non indifferibili ed urgenti secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. il tutto da versarsi direttamente sul c/c bancario intestato alla SI.ra IBAN Controparte_1 [...] e sino a che la figlia non diventerà e ficiente. Pt_3 Qualora la figlia decidesse di andare a vivere per onto, il mantenimento verrà versato direttamente Pt_3 sul suo conto corrente;
4- Il SI. terrà altresì a proprio esclusivo carico le spese universitarie di (Tasse ed iscrizione); Pt_1 Pt_3
5- I SInori e la SI.ra dichiarano di aver definito ogni loro questione e Parte_1 Controparte_1 rapporto di e/o patri avere a pretendere reciprocamente a qualsivoglia, titolo, ragione o causa;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in data 18.03.2025 hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici relative alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Pt_3
L'ascolto di deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Pt_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in San Donato Milanese in dat dello stato civile del Comune di San Donato Milanese, n. 12, parte II, serie A, anno 1999;
2) Omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donato Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il giorno 08.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello