Articolo 2 della Legge 26 novembre 1985, n. 718
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 dicembre 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1985