CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 248/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMERO Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAVARI Controparte_1 P.IVA_2
SARA,
APPELLATA avverso la sentenza n. 712/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 06/07/2022
CONCLUSIONI
In data 15.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 15 “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 712/2022 del Tribunale di Lucca, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in accoglimento della opposizione proposta, revocare/ annullare / dichiarare nullo / inefficace il decreto ingiuntivo n. 481/2021; nel contempo, previo accertamento dell'estinzione dell'obbligazione e/o dell'inesigibilità della controprestazione, stante la sopravvenuta impossibilità –per fatto oggettivo successivo alla pattuizione- di realizzare la finalità essenziale e la causa concreta del contratto, ai sensi degli articoli 1256-1463/1464 c.c. (risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale/parziale), o comunque stante –in diversa prospettazione sub §. II, 1 B) del presente atto- la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, farne dichiarazione e comunque dichiarare che la domanda monitoria è infondata e, per l'effetto, che nulla è dovuto dall'opponente alla opposta per i titoli dedotti nell'ingiunzione; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio, anche in riforma sul punto della sentenza impugnata”
Per la parte appellata:
“Affinchè l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, Voglia rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 712/22 del 06.07.22 e, comunque, Voglia rigettare tutte le domande avversarie in ogni loro articolazione in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma in ogni sua parte della sentenza di primo grado impugnata;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La proponeva opposizione al decreto provvisoriamente Parte_1 esecutivo n.481/21, emesso dal Tribunale di Lucca su ricorso della Controparte_1
con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma € 13.100,00, oltre
[...] interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e spese del procedimento.
La richiesta monitoria era relativa al pagamento di parte del corrispettivo riconosciuto in virtù dell'affidamento del servizio di utilizzo di alcuni locali dell' per lo svolgimento dell'attività didattica di un istituto scolastico CP_1 professionale di competenza provinciale (Marconi-Piaggia di Viareggio).
L'opponente deduceva che, a seguito della non fruibilità dei locali dell'ex CP_2
e dell'insufficienza di quelli pure messi a disposizione dal Comune di
[...]
Viareggio, la , al fine di reperire una ulteriore sede laboratoriale Parte_1 pagina 2 di 15 per lo svolgimento dell'attività didattica dell'Istituto Professionale Alberghiero
“Marconi-Piaggia, previo espletamento di procedura di evidenza pubblica (si v. doc.
1- DD. n. 160 del 25/02/2019), aveva affidato il servizio avente ad oggetto l'utilizzazione dei locali al miglior offerente di Viareggio, per il CP_1 corrispettivo di € 370,00/giorno (€ 7.660,00/mese), con due distinte determinazioni – unicamente per motivi di distribuzione della spesa secondo criterio di competenza di bilancio -: la prima, relativa al periodo ottobre-dicembre
2019; la seconda, dal gennaio 2020 sino alla fine dell'anno scolastico (maggio
2020).
Il servizio prevedeva in particolare l'utilizzo, nei giorni da lunedì a venerdì, della sala da pranzo e della cucina a scopi laboratoriali (per € 4.800,00/mese), nonché di due camere d'albergo adibite a spogliatoi per gli alunni (per € 2.880,00/mese); il tutto per un compenso complessivo di € 370,00/giorno.
La , a sostegno della propria opposizione, eccepiva l'intervenuta Parte_1 Pt_1 risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta o comunque l'estinzione dell'obbligazione per il sopravvenuto venir meno dell'utilità essenziale del contratto in quanto, a partire dal 5 marzo 2020, a seguito dell'emanazione dei primi provvedimenti governativi per il contenimento della crisi epidemiologica da
Covid-19, era stata disposta la sospensione /interruzione –tra le altre- dell'attività scolastica e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, senza che poi fosse stata programmata la ripresa per l'anno scolastico 2019-2020.
A giudizio dell'opponente, l'obbligatoria interruzione dell'attività didattica aveva necessariamente comportato anche l'interruzione del servizio affidato.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo che, anche a seguito del lockdown, i propri locali avevano continuato ad essere occupati dall'istituto professionale con frigoriferi, congelatori, abbattitori, ecc., eccezion fatta unicamente per i locali adibiti a spogliatoi, per il cui mancato utilizzo nella fatturazione era stato applicato uno sconto di € 5.400,00 rispetto a quanto pattuito. pagina 3 di 15 Il Giudice, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, ammetteva le prove richieste da ambo le parti, salvo due capitoli di prova di parte attrice (n.
2-4 della memoria ex art. 183 c.6 n. 2, c.p.c.), in quanto relativi a fatti non contestati.
Espletate le prove orali, veniva fissata udienza l'udienza di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 712/2022 pubblicata il 06/07/2022 il Tribunale di Lucca così statuiva:
“respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese dell'opposizione, che liquida in € 4.835,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge”.
La decisione si fondava sulle seguenti considerazioni:
“La causa ruota intorno ad un'unica questione, vale a dire quella se il lockdown rappresenti o meno un valido motivo di risoluzione dei contratti, laddove, essendo in questione il contratto relativo al godimento di un bene, esso abbia inciso sulla misura di tale godimento, precludendola od in qualche misura limitandola. Questo essendo l'interrogativo, la risposta è, in astratto, sicuramente positiva. Tale risposta va però poi calata in concreto, per verificare da un lato se ed in quale misura il lockdown abbia di fatto inciso sul rapporto, dall'altro il comportamento delle parti, alla luce dei principi di buona fede e correttezza, e da tali punti di vista la soluzione del caso concreto non pare che possa essere favorevole alla
. Alla luce delle risultanze istruttorie, quello che emerge è infatti: - per Parte_1 un verso (v. in tal senso le due deposizioni testimoniali in atti nonché le foto prodotte dall'opposta) che, seppure in effetti, a seguito del lockdown, l'attività laboratoriale non fu più svolta, l'istituto professionale, eccezion fatta per i locali adibiti a spogliatoi (che sono rimasti estranei alla pretesa dell'opposta), continuò tuttavia ad occupare i locali dell' con frigoriferi, congelatori, CP_1 abbattitori, ecc., e questo ben oltre il giugno 2020 (i locali furono liberati pagina 4 di 15 unicamente ad aprile 2021); - per altro verso che non solo la non Parte_1 comunicò mai all' alcuna richiesta né di risolvere il contratto né di CP_1 modificarne le condizioni (segnatamente nel senso di ridurre il corrispettivo del godimento dei locali), ma addirittura con mail del 22.5.20 il responsabile Ufficio
Manutenzione e Patrimonio della medesima chiese espressamente una Parte_1 valutazione dei costi sostenuti e dell'indennità di occupazione, prospettando altresì la possibile ulteriore occupazione dei locali (come detto poi di fatto avvenuta, sino ad aprile 2021). Tutto questo è manifestamente incompatibile non solo con la risoluzione del contratto (per la quale sarebbe stata evidentemente necessaria la liberazione dei locali), ma anche con la modifica delle condizioni contrattuali. Posto infatti che tale seconda prospettiva si regge sull'applicazione alla situazione sopravvenuta a seguito del lockdown dei principi di buona fede e correttezza, presupposto primo perché a tale prospettiva possa accedersi è evidentemente che a tali principi si ispiri il comportamento di chi avrebbe ragione di chiedere la modifica, il che però non pare possa dirsi per la , che, Parte_1 senza chiedere mai una siffatta modifica, ha puramente e semplicemente interrotto i pagamenti, nel contempo continuando però ad occupare i locali per oltre un anno (la prospettiva in esame trova poi più in radice ostacolo nell'assenza di una domanda in tal senso, domanda nella fattispecie indispensabile, dato che quella in questione, dovendo supplire ad un accordo delle parti, sarebbe evidentemente una sentenza costitutiva)”.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello l'
[...]
(di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la Controparte_1 sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo “Sulla contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
sul
pagina 5 di 15 travisamento presupposti di fatto e di diritto e sull'erronea valutazione degli elementi di prova;
sulla violazione/falsa applicazione della legge (articoli 1256-
1463, cod. civ.; art. 3, c.6bis, D.L. n. 6/2020 conv. con mod. dalla L. n. 13/20)”.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la società convenuta contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, l'odierna controversia ruota intorno ad un'unica questione di diritto relativa all'incidenza sul contratto dell'intervenuta sospensione delle attività scolastiche ad opera dei provvedimenti governativi, fatto notorio ed incontestato.
Ai fini della soluzione di tale tematica appare opportuno procedere preliminarmente con la qualificazione giuridica del rapporto dal quale è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio.
Con Determinazione n° 1338 del 20/12/2019 il Dirigente del Servizio di coordinamento , Controparte_3
pagina 6 di 15 Provincia di ha Controparte_4 Pt_1 determinato di:
“
1. di affidare alla ditta “ di Viareggio la fornitura degli spazi di cui CP_1 alla determinazione dirigenziale n. 971 del 11/10/2019 a partire dagli ultimi 2 mesi dell'anno 2019 e fino al 31/05/2020, per una spesa di complessivi €
51.430,00; 2. di imputare, la spesa di € 37.430,00 (IVA al 22% incl.) a favore della Ditta Hotel Spinelli di Viareggio – COD. FORN. 34932 - mediante assunzione di impegno di spesa (R/Proced.23) sul Cap. PEG spesa n. 10115/77 del Bilancio
Pluriennale 2019/2021 Piano finanziario 1.03.02.07.999 come di seguito indicato:
– ANNO 2019 € 18.130,00 – ANNO 2020 € 19.300,00 3. di imputare la spesa di €
14.000,00 (IVA al 22% incl.) a favore della Ditta Hotel Spinelli di Viareggio –
COD. FORN. 34932 - mediante assunzione di impegno di spesa (R/Proced.23) sul
Cap. PEG spesa10110/57 del Bilancio Pluriennale 2019/2021 anno 2020, Piano finanziario 1.10.99.99.999, demandando al Servizio Finanziario la riconduzione
d'ufficio dello stesso sul pertinente capitolo 10115/77 successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, nel quale sarà opportunamente prevista la copertura finanziaria;
3. di dare atto che: − non rientra nell'ambito di acquisizione del CIG (trattandosi di locazione); − in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 37 del DLgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97 del 2/05/2016 (cd. Decreto Trasparenza) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” dell'Ente;
− non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento, conflitto di interessi nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della
Deliberazione G.P. n. 297/2013; − Responsabile del Procedimento ai sensi della
L. n. 241/1990, è la titolare di . Parte_2
Il chiaro tenuto letterale del provvedimento sconfessa la tesi portata avanti dall'appellante, che qualifica il rapporto in termini di appalto di servizi.
pagina 7 di 15 L'oggetto del contratto, infatti, risulta chiaramente limitato alla concessione di una porzione dei locali dell' e per un limitato periodo di tempo dietro il CP_1 pagamento di un corrispettivo.
Come peraltro indicato nello stesso provvedimento, quindi, trattasi di un rapporto di locazione.
Il fatto che i locali fossero destinati all'utilizzo per finalità scolastiche, invece, viene richiamato nelle premesse, ma costituisce il mero scopo del contratto, senza che sia direttamente collegato alle obbligazioni assunte dall' CP_1
2. Con riferimento ai fatti principali allegati dalle parti, è pacifico che non vi è stato un utilizzo diretto dei locali nei mesi ai quali si riferiscono gli importi richiesti a titolo di canone. Le prove orali assunte in primo grado hanno comunque confermato che all'interno della cucina sono rimasti alcuni macchinari ivi collocati dalla Provincia per essere utilizzati nel corso delle lezioni.
3. Ciò posto, occorre valutare se sia corretta o meno l'impostazione da cui parte la richiesta di parte appellante, secondo la quale l'utilizzo dei locali a fini scolastici rientrerebbe nella causa in concreto del contratto, per cui la sopravvenuta impossibilità di tale utilizzo giustificherebbe la risoluzione del contratto.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare la tematica della risoluzione del contratto di locazione determinata dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione nell'ipotesi degli immobili divenuti inagibili a seguito di eventi sismici
(Sez. 3, Sentenza n. 17844 del 22/08/2007).
In tale caso, la Suprema Corte ha ritenuto che la situazione determinatasi in conseguenza del sinistro di impossibilità di godere gli immobili locati e di utilizzarli per l'uso (scuola pubblica) cui gli stessi erano adibiti, tanto da essere conseguentemente oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e di inagibilità, aveva determinato l'estinzione del rapporto contrattuale per sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile alle parti ex art. 1463 ss. c.c. (cfr.
Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 9/6/2003, n. 9199), che veniva in considerazione quale rimedio all'alterazione del sinallagma funzionale che rendeva pagina 8 di 15 irrealizzabile la causa concreta (v. Cass., 25/5/2007, n. 12235), comportante l'automatica risoluzione ex lege del contratto, con liberazione del debitore dall'obbligazione divenuta impossibile che nello stesso trovava fonte.
Ciò che differenzia il caso in esame da quello esaminato dalla Suprema Corte, però, è che nella presente fattispecie l'immobile non è divenuto inutilizzabile, ma
è venuta meno l'esigenza per la quale era stato locato, non potendo essere svolta l'attività didattica.
La giurisprudenza di legittimità riconosce comunque la possibilità che un evento esterno che non incide direttamente sull'oggetto possa influenzare la validità di un contratto, richiamando il concetto di presupposizione (v. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 9909 del 20/04/2018 e più di recente Sez. 3, Ordinanza n. 1995 del
28/01/2025). In particolare, si afferma che “Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo - essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività - e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento - pur in mancanza di un espresso riferimento - dell'esistenza ed efficacia del contratto”.
Nel caso in esame certamente le parti avevano preso in considerazione lo specifico utilizzo del bene al momento della conclusione del contratto.
Questo si desume chiaramente dal fatto che venivano messi a disposizione locali ad uso cucina e spogliatoio soltanto per la mattina e nei giorni in cui erano previste le lezioni, evidentemente perché solo in tali momenti vi sarebbe stato l'accesso degli studenti.
Anche il contenuto della Determina Dirigenziale era esplicito in tal senso:
pagina 9 di 15 La sospensione delle lezioni è dipesa da un fattore esterno, ovvero i vari provvedimenti governativi che si sono succeduti, certamente noti ad entrambe le parti, avendo avuto una massiccia incidenza sulla vita di tutti i cittadini.
Certamente, quindi, vi è stato il venir meno dello scopo per il quale i locali erano stati destinati, preso in considerazione da entrambe le parti al momento della stipula, per quanto la durata di esso non fosse da subito chiara, essendosi succeduti più provvedimenti che ne hanno esteso di volta in volta la portata fino alla fine dell'anno scolastico.
Ciononostante, non può comunque essere trascurato il comportamento tenuto dalla nel corso dei mesi ai quali si riferiscono i canoni invocati Parte_1 dalla parte appellata, valorizzato anche nella sentenza impugnata.
È documentalmente dimostrato che fino al 20.4.2021, all'interno dei locali di proprietà dell' sono rimasti alcuni macchinari ivi collocati in funzione CP_1 dell'attività didattica: nello specifico, un forno combinato;
un abbattitore;
un frigorifero a colonna;
un congelatore a pozzetto ed una vetrina frigo (doc. 13 di parte appellata).
Per quanto tali beni abbiano occupato solo una porzione della cucina, è indubbio che la loro presenza abbia comportato, dal punto di vista giuridico, il mantenimento del possesso del locale locato.
Inoltre, l'odierna appellante non ha mai manifestato la volontà di risolvere il contratto. Anzi, nella nota del 20 maggio 2020 (doc. 7 di parte appellata), successiva al rifiuto delle fatture, il responsabile dell'Ufficio Manutenzione e pagina 10 di 15 Patrimonio della Provincia di Lucca ha fatto riferimento al fatto che si stava ancora valutando l'opportunità di liberare i locali, essendo divenuta ormai improbabile la ripresa delle lezioni.
Appare evidente quindi che, in considerazione del fatto che la durata della sospensione delle lezioni non era stata predeterminata, la ha preferito Parte_1 mantenere le proprie attrezzature, lasciando aperta la possibilità di riprendere il rapporto, salvo però sospendere il pagamento dei canoni.
A fronte di un tale comportamento, che presupponeva la permanenza del rapporto, non appare possibile invocare in giudizio la risoluzione del contratto per giustificare il mancato pagamento dei canoni pattuiti.
Come ha già avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, infatti, “La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione” (Sez. 3, Sentenza n. 26958 del
20/12/2007).
pagina 11 di 15 Era, pertanto, onere della attivarsi al fine di ottenere la risoluzione del Parte_1 contratto, restituendo conseguentemente i beni. In mancanza, questa non può essere ritenuta liberata dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Anche ammettendo che si possa essere verificata un'ipotesi di risoluzione del contratto, peraltro, va evidenziato che al momento dello scioglimento del rapporto sorge in capo al conduttore l'obbligazione di riconsegna dell'immobile oggetto di locazione.
Infatti, la disciplina di cui all'art. 1591 c.c. viene ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità anche in caso di cessazione anticipata - rispetto alla data di scadenza legale o convenzionale - del rapporto locatizio (cfr. Cass.,
13/3/1995, n. 2910) e di risoluzione di diritto del contratto (cfr. Cass.,
15/10/1997, n. 10115).
Conseguentemente, il conduttore, il quale dopo la estinzione (per naturale scadenza) o per risoluzione del contratto sia rimasto nel godimento della res, si ritiene generalmente tenuto al corrispettivo fino alla effettiva riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (v. Cass., 7/2/2006, n. 2525; Cass.,
27/4/2004, n. 7982; Cass., 24/5/2003, n. 8240), quand'anche abbia cessato di utilizzarlo secondo la destinazione convenuta (v. Cass., 10/2/2003, n. 1941).
L'obbligo di restituzione ivi previsto si afferma insorgere alla scadenza ed essere di natura contrattuale (v. Cass., 15/5/2007, n. 11189; Cass., 14/2/2006, n.
3183; Cass., 8/3/1997, n. 2109; Cass., 29/3/1996, n. 2910; Cass., 28/10/1993,
n. 10733; Cass., Sez. Un., 2577/1964, n. 2061. Contra, per la natura extracontrattuale, v. invece Cass., 27/3/1958, n. 1019; Cass., 26/10/1956, n.
3954), di tipo contrattuale conseguentemente essendo la responsabilità insorgente per la ritardata riconsegna della cosa (v. Cass., 15/12/2004, n. 23368;
Cass., 12/9/2002, n. 13294; Cass., 23/5/2002, n. 7546). L'obbligo, per il conduttore in mora (da intendersi propriamente come ritardo imputabile al debitore: cfr. Cass., 15/10/1997, n. 10115) nella restituzione dell'immobile oggetto della locazione, di corresponsione dell'indennità - commisurata pagina 12 di 15 all'ammontare del canone locativo - successivamente alla scadenza o alla cessazione del contratto ex art. 1591 c.c. trova ragione nel persistente godimento della cosa già concessa in locazione, naturalmente produttiva di utilità, benché venuto meno il titolo in base al quale lo stesso era stato conseguito (cfr. Cass.
7/2/2006, n. 2525; Cass., 24/5/2003, n. 8240), salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno dal locatore subito per non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene o locarlo a canone più elevato, ovvero per aver perduto occasioni di vendita ad un prezzo conveniente, o, ancora, per altre particolari situazioni pregiudizievoli, la cui prova specifica incombe al locatore (v. Cass., 27/3/2007, n. 7499;Cass., 13/7/2005, n. 14753; Cass.,
8/1/2005, n. 268; Cass., 15/11/2004, n. 21581; Cass., 28/1/2002, n. 993;
Cass., 10/2/1999, n. 1133; Cass., 15/10/1997, n. 10115. Diversamente, nel senso che anche per la prova del maggior danno di cui all'art. 1591 c.c., il locatore, cui incombe di provarlo in concreto secondo le regole ordinarie, può avvalersi di elementi presuntivi dotati dei requisiti previsti dall'articolo 2729 c.c. purché consentano di ritenere l'esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsi il godimento dell'immobile dietro corrispettivo, v. peraltro recentemente Cass., 22/3/2007, n. 6958; Cass., 23/1/2006, n. 1224).
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, prevista dall'art. 1590 c.c., resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicché la mora e gli effetti dell'art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8675 del
04/04/2017).
Nel caso che ci occupa, quindi, la non può essere ritenuta adempiente Parte_1 rispetto all'obbligo di restituzione dei locali, posto che la presenza dei beni mobili pagina 13 di 15 sopra indicati ha, quanto meno in parte, pregiudicato l'utilizzo dei locali da parte della proprietà.
Risulta anche che per un determinato periodo i macchinari sono rimasti allacciati alla corrente elettrica, contenendo degli alimenti.
La parziale occupazione dei locali, con onere peraltro di sostenere i costi per l'energia elettrica, avrebbe quindi comunque fatto sorgere quanto meno il diritto alla percezione di una indennità in capo all' che ben poteva essere CP_1 quantificata in misura pari ai canoni pattuiti.
4. La sentenza impugnata, quindi, merita di essere confermata.
5. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 712/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 06/07/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna la , in persona del Presidente pro tempore, a Parte_1 rifondere alla le spese di costituzione nel presente Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 3.966, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pagina 14 di 15 3. Dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 248/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMERO Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAVARI Controparte_1 P.IVA_2
SARA,
APPELLATA avverso la sentenza n. 712/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 06/07/2022
CONCLUSIONI
In data 15.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 15 “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 712/2022 del Tribunale di Lucca, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in accoglimento della opposizione proposta, revocare/ annullare / dichiarare nullo / inefficace il decreto ingiuntivo n. 481/2021; nel contempo, previo accertamento dell'estinzione dell'obbligazione e/o dell'inesigibilità della controprestazione, stante la sopravvenuta impossibilità –per fatto oggettivo successivo alla pattuizione- di realizzare la finalità essenziale e la causa concreta del contratto, ai sensi degli articoli 1256-1463/1464 c.c. (risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale/parziale), o comunque stante –in diversa prospettazione sub §. II, 1 B) del presente atto- la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, farne dichiarazione e comunque dichiarare che la domanda monitoria è infondata e, per l'effetto, che nulla è dovuto dall'opponente alla opposta per i titoli dedotti nell'ingiunzione; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio, anche in riforma sul punto della sentenza impugnata”
Per la parte appellata:
“Affinchè l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, Voglia rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 712/22 del 06.07.22 e, comunque, Voglia rigettare tutte le domande avversarie in ogni loro articolazione in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma in ogni sua parte della sentenza di primo grado impugnata;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La proponeva opposizione al decreto provvisoriamente Parte_1 esecutivo n.481/21, emesso dal Tribunale di Lucca su ricorso della Controparte_1
con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma € 13.100,00, oltre
[...] interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e spese del procedimento.
La richiesta monitoria era relativa al pagamento di parte del corrispettivo riconosciuto in virtù dell'affidamento del servizio di utilizzo di alcuni locali dell' per lo svolgimento dell'attività didattica di un istituto scolastico CP_1 professionale di competenza provinciale (Marconi-Piaggia di Viareggio).
L'opponente deduceva che, a seguito della non fruibilità dei locali dell'ex CP_2
e dell'insufficienza di quelli pure messi a disposizione dal Comune di
[...]
Viareggio, la , al fine di reperire una ulteriore sede laboratoriale Parte_1 pagina 2 di 15 per lo svolgimento dell'attività didattica dell'Istituto Professionale Alberghiero
“Marconi-Piaggia, previo espletamento di procedura di evidenza pubblica (si v. doc.
1- DD. n. 160 del 25/02/2019), aveva affidato il servizio avente ad oggetto l'utilizzazione dei locali al miglior offerente di Viareggio, per il CP_1 corrispettivo di € 370,00/giorno (€ 7.660,00/mese), con due distinte determinazioni – unicamente per motivi di distribuzione della spesa secondo criterio di competenza di bilancio -: la prima, relativa al periodo ottobre-dicembre
2019; la seconda, dal gennaio 2020 sino alla fine dell'anno scolastico (maggio
2020).
Il servizio prevedeva in particolare l'utilizzo, nei giorni da lunedì a venerdì, della sala da pranzo e della cucina a scopi laboratoriali (per € 4.800,00/mese), nonché di due camere d'albergo adibite a spogliatoi per gli alunni (per € 2.880,00/mese); il tutto per un compenso complessivo di € 370,00/giorno.
La , a sostegno della propria opposizione, eccepiva l'intervenuta Parte_1 Pt_1 risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta o comunque l'estinzione dell'obbligazione per il sopravvenuto venir meno dell'utilità essenziale del contratto in quanto, a partire dal 5 marzo 2020, a seguito dell'emanazione dei primi provvedimenti governativi per il contenimento della crisi epidemiologica da
Covid-19, era stata disposta la sospensione /interruzione –tra le altre- dell'attività scolastica e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, senza che poi fosse stata programmata la ripresa per l'anno scolastico 2019-2020.
A giudizio dell'opponente, l'obbligatoria interruzione dell'attività didattica aveva necessariamente comportato anche l'interruzione del servizio affidato.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo che, anche a seguito del lockdown, i propri locali avevano continuato ad essere occupati dall'istituto professionale con frigoriferi, congelatori, abbattitori, ecc., eccezion fatta unicamente per i locali adibiti a spogliatoi, per il cui mancato utilizzo nella fatturazione era stato applicato uno sconto di € 5.400,00 rispetto a quanto pattuito. pagina 3 di 15 Il Giudice, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, ammetteva le prove richieste da ambo le parti, salvo due capitoli di prova di parte attrice (n.
2-4 della memoria ex art. 183 c.6 n. 2, c.p.c.), in quanto relativi a fatti non contestati.
Espletate le prove orali, veniva fissata udienza l'udienza di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 712/2022 pubblicata il 06/07/2022 il Tribunale di Lucca così statuiva:
“respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese dell'opposizione, che liquida in € 4.835,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge”.
La decisione si fondava sulle seguenti considerazioni:
“La causa ruota intorno ad un'unica questione, vale a dire quella se il lockdown rappresenti o meno un valido motivo di risoluzione dei contratti, laddove, essendo in questione il contratto relativo al godimento di un bene, esso abbia inciso sulla misura di tale godimento, precludendola od in qualche misura limitandola. Questo essendo l'interrogativo, la risposta è, in astratto, sicuramente positiva. Tale risposta va però poi calata in concreto, per verificare da un lato se ed in quale misura il lockdown abbia di fatto inciso sul rapporto, dall'altro il comportamento delle parti, alla luce dei principi di buona fede e correttezza, e da tali punti di vista la soluzione del caso concreto non pare che possa essere favorevole alla
. Alla luce delle risultanze istruttorie, quello che emerge è infatti: - per Parte_1 un verso (v. in tal senso le due deposizioni testimoniali in atti nonché le foto prodotte dall'opposta) che, seppure in effetti, a seguito del lockdown, l'attività laboratoriale non fu più svolta, l'istituto professionale, eccezion fatta per i locali adibiti a spogliatoi (che sono rimasti estranei alla pretesa dell'opposta), continuò tuttavia ad occupare i locali dell' con frigoriferi, congelatori, CP_1 abbattitori, ecc., e questo ben oltre il giugno 2020 (i locali furono liberati pagina 4 di 15 unicamente ad aprile 2021); - per altro verso che non solo la non Parte_1 comunicò mai all' alcuna richiesta né di risolvere il contratto né di CP_1 modificarne le condizioni (segnatamente nel senso di ridurre il corrispettivo del godimento dei locali), ma addirittura con mail del 22.5.20 il responsabile Ufficio
Manutenzione e Patrimonio della medesima chiese espressamente una Parte_1 valutazione dei costi sostenuti e dell'indennità di occupazione, prospettando altresì la possibile ulteriore occupazione dei locali (come detto poi di fatto avvenuta, sino ad aprile 2021). Tutto questo è manifestamente incompatibile non solo con la risoluzione del contratto (per la quale sarebbe stata evidentemente necessaria la liberazione dei locali), ma anche con la modifica delle condizioni contrattuali. Posto infatti che tale seconda prospettiva si regge sull'applicazione alla situazione sopravvenuta a seguito del lockdown dei principi di buona fede e correttezza, presupposto primo perché a tale prospettiva possa accedersi è evidentemente che a tali principi si ispiri il comportamento di chi avrebbe ragione di chiedere la modifica, il che però non pare possa dirsi per la , che, Parte_1 senza chiedere mai una siffatta modifica, ha puramente e semplicemente interrotto i pagamenti, nel contempo continuando però ad occupare i locali per oltre un anno (la prospettiva in esame trova poi più in radice ostacolo nell'assenza di una domanda in tal senso, domanda nella fattispecie indispensabile, dato che quella in questione, dovendo supplire ad un accordo delle parti, sarebbe evidentemente una sentenza costitutiva)”.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello l'
[...]
(di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la Controparte_1 sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo “Sulla contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
sul
pagina 5 di 15 travisamento presupposti di fatto e di diritto e sull'erronea valutazione degli elementi di prova;
sulla violazione/falsa applicazione della legge (articoli 1256-
1463, cod. civ.; art. 3, c.6bis, D.L. n. 6/2020 conv. con mod. dalla L. n. 13/20)”.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la società convenuta contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, l'odierna controversia ruota intorno ad un'unica questione di diritto relativa all'incidenza sul contratto dell'intervenuta sospensione delle attività scolastiche ad opera dei provvedimenti governativi, fatto notorio ed incontestato.
Ai fini della soluzione di tale tematica appare opportuno procedere preliminarmente con la qualificazione giuridica del rapporto dal quale è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio.
Con Determinazione n° 1338 del 20/12/2019 il Dirigente del Servizio di coordinamento , Controparte_3
pagina 6 di 15 Provincia di ha Controparte_4 Pt_1 determinato di:
“
1. di affidare alla ditta “ di Viareggio la fornitura degli spazi di cui CP_1 alla determinazione dirigenziale n. 971 del 11/10/2019 a partire dagli ultimi 2 mesi dell'anno 2019 e fino al 31/05/2020, per una spesa di complessivi €
51.430,00; 2. di imputare, la spesa di € 37.430,00 (IVA al 22% incl.) a favore della Ditta Hotel Spinelli di Viareggio – COD. FORN. 34932 - mediante assunzione di impegno di spesa (R/Proced.23) sul Cap. PEG spesa n. 10115/77 del Bilancio
Pluriennale 2019/2021 Piano finanziario 1.03.02.07.999 come di seguito indicato:
– ANNO 2019 € 18.130,00 – ANNO 2020 € 19.300,00 3. di imputare la spesa di €
14.000,00 (IVA al 22% incl.) a favore della Ditta Hotel Spinelli di Viareggio –
COD. FORN. 34932 - mediante assunzione di impegno di spesa (R/Proced.23) sul
Cap. PEG spesa10110/57 del Bilancio Pluriennale 2019/2021 anno 2020, Piano finanziario 1.10.99.99.999, demandando al Servizio Finanziario la riconduzione
d'ufficio dello stesso sul pertinente capitolo 10115/77 successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, nel quale sarà opportunamente prevista la copertura finanziaria;
3. di dare atto che: − non rientra nell'ambito di acquisizione del CIG (trattandosi di locazione); − in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 37 del DLgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97 del 2/05/2016 (cd. Decreto Trasparenza) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” dell'Ente;
− non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento, conflitto di interessi nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della
Deliberazione G.P. n. 297/2013; − Responsabile del Procedimento ai sensi della
L. n. 241/1990, è la titolare di . Parte_2
Il chiaro tenuto letterale del provvedimento sconfessa la tesi portata avanti dall'appellante, che qualifica il rapporto in termini di appalto di servizi.
pagina 7 di 15 L'oggetto del contratto, infatti, risulta chiaramente limitato alla concessione di una porzione dei locali dell' e per un limitato periodo di tempo dietro il CP_1 pagamento di un corrispettivo.
Come peraltro indicato nello stesso provvedimento, quindi, trattasi di un rapporto di locazione.
Il fatto che i locali fossero destinati all'utilizzo per finalità scolastiche, invece, viene richiamato nelle premesse, ma costituisce il mero scopo del contratto, senza che sia direttamente collegato alle obbligazioni assunte dall' CP_1
2. Con riferimento ai fatti principali allegati dalle parti, è pacifico che non vi è stato un utilizzo diretto dei locali nei mesi ai quali si riferiscono gli importi richiesti a titolo di canone. Le prove orali assunte in primo grado hanno comunque confermato che all'interno della cucina sono rimasti alcuni macchinari ivi collocati dalla Provincia per essere utilizzati nel corso delle lezioni.
3. Ciò posto, occorre valutare se sia corretta o meno l'impostazione da cui parte la richiesta di parte appellante, secondo la quale l'utilizzo dei locali a fini scolastici rientrerebbe nella causa in concreto del contratto, per cui la sopravvenuta impossibilità di tale utilizzo giustificherebbe la risoluzione del contratto.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare la tematica della risoluzione del contratto di locazione determinata dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione nell'ipotesi degli immobili divenuti inagibili a seguito di eventi sismici
(Sez. 3, Sentenza n. 17844 del 22/08/2007).
In tale caso, la Suprema Corte ha ritenuto che la situazione determinatasi in conseguenza del sinistro di impossibilità di godere gli immobili locati e di utilizzarli per l'uso (scuola pubblica) cui gli stessi erano adibiti, tanto da essere conseguentemente oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e di inagibilità, aveva determinato l'estinzione del rapporto contrattuale per sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile alle parti ex art. 1463 ss. c.c. (cfr.
Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 9/6/2003, n. 9199), che veniva in considerazione quale rimedio all'alterazione del sinallagma funzionale che rendeva pagina 8 di 15 irrealizzabile la causa concreta (v. Cass., 25/5/2007, n. 12235), comportante l'automatica risoluzione ex lege del contratto, con liberazione del debitore dall'obbligazione divenuta impossibile che nello stesso trovava fonte.
Ciò che differenzia il caso in esame da quello esaminato dalla Suprema Corte, però, è che nella presente fattispecie l'immobile non è divenuto inutilizzabile, ma
è venuta meno l'esigenza per la quale era stato locato, non potendo essere svolta l'attività didattica.
La giurisprudenza di legittimità riconosce comunque la possibilità che un evento esterno che non incide direttamente sull'oggetto possa influenzare la validità di un contratto, richiamando il concetto di presupposizione (v. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 9909 del 20/04/2018 e più di recente Sez. 3, Ordinanza n. 1995 del
28/01/2025). In particolare, si afferma che “Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo - essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività - e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento - pur in mancanza di un espresso riferimento - dell'esistenza ed efficacia del contratto”.
Nel caso in esame certamente le parti avevano preso in considerazione lo specifico utilizzo del bene al momento della conclusione del contratto.
Questo si desume chiaramente dal fatto che venivano messi a disposizione locali ad uso cucina e spogliatoio soltanto per la mattina e nei giorni in cui erano previste le lezioni, evidentemente perché solo in tali momenti vi sarebbe stato l'accesso degli studenti.
Anche il contenuto della Determina Dirigenziale era esplicito in tal senso:
pagina 9 di 15 La sospensione delle lezioni è dipesa da un fattore esterno, ovvero i vari provvedimenti governativi che si sono succeduti, certamente noti ad entrambe le parti, avendo avuto una massiccia incidenza sulla vita di tutti i cittadini.
Certamente, quindi, vi è stato il venir meno dello scopo per il quale i locali erano stati destinati, preso in considerazione da entrambe le parti al momento della stipula, per quanto la durata di esso non fosse da subito chiara, essendosi succeduti più provvedimenti che ne hanno esteso di volta in volta la portata fino alla fine dell'anno scolastico.
Ciononostante, non può comunque essere trascurato il comportamento tenuto dalla nel corso dei mesi ai quali si riferiscono i canoni invocati Parte_1 dalla parte appellata, valorizzato anche nella sentenza impugnata.
È documentalmente dimostrato che fino al 20.4.2021, all'interno dei locali di proprietà dell' sono rimasti alcuni macchinari ivi collocati in funzione CP_1 dell'attività didattica: nello specifico, un forno combinato;
un abbattitore;
un frigorifero a colonna;
un congelatore a pozzetto ed una vetrina frigo (doc. 13 di parte appellata).
Per quanto tali beni abbiano occupato solo una porzione della cucina, è indubbio che la loro presenza abbia comportato, dal punto di vista giuridico, il mantenimento del possesso del locale locato.
Inoltre, l'odierna appellante non ha mai manifestato la volontà di risolvere il contratto. Anzi, nella nota del 20 maggio 2020 (doc. 7 di parte appellata), successiva al rifiuto delle fatture, il responsabile dell'Ufficio Manutenzione e pagina 10 di 15 Patrimonio della Provincia di Lucca ha fatto riferimento al fatto che si stava ancora valutando l'opportunità di liberare i locali, essendo divenuta ormai improbabile la ripresa delle lezioni.
Appare evidente quindi che, in considerazione del fatto che la durata della sospensione delle lezioni non era stata predeterminata, la ha preferito Parte_1 mantenere le proprie attrezzature, lasciando aperta la possibilità di riprendere il rapporto, salvo però sospendere il pagamento dei canoni.
A fronte di un tale comportamento, che presupponeva la permanenza del rapporto, non appare possibile invocare in giudizio la risoluzione del contratto per giustificare il mancato pagamento dei canoni pattuiti.
Come ha già avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, infatti, “La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione” (Sez. 3, Sentenza n. 26958 del
20/12/2007).
pagina 11 di 15 Era, pertanto, onere della attivarsi al fine di ottenere la risoluzione del Parte_1 contratto, restituendo conseguentemente i beni. In mancanza, questa non può essere ritenuta liberata dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Anche ammettendo che si possa essere verificata un'ipotesi di risoluzione del contratto, peraltro, va evidenziato che al momento dello scioglimento del rapporto sorge in capo al conduttore l'obbligazione di riconsegna dell'immobile oggetto di locazione.
Infatti, la disciplina di cui all'art. 1591 c.c. viene ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità anche in caso di cessazione anticipata - rispetto alla data di scadenza legale o convenzionale - del rapporto locatizio (cfr. Cass.,
13/3/1995, n. 2910) e di risoluzione di diritto del contratto (cfr. Cass.,
15/10/1997, n. 10115).
Conseguentemente, il conduttore, il quale dopo la estinzione (per naturale scadenza) o per risoluzione del contratto sia rimasto nel godimento della res, si ritiene generalmente tenuto al corrispettivo fino alla effettiva riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (v. Cass., 7/2/2006, n. 2525; Cass.,
27/4/2004, n. 7982; Cass., 24/5/2003, n. 8240), quand'anche abbia cessato di utilizzarlo secondo la destinazione convenuta (v. Cass., 10/2/2003, n. 1941).
L'obbligo di restituzione ivi previsto si afferma insorgere alla scadenza ed essere di natura contrattuale (v. Cass., 15/5/2007, n. 11189; Cass., 14/2/2006, n.
3183; Cass., 8/3/1997, n. 2109; Cass., 29/3/1996, n. 2910; Cass., 28/10/1993,
n. 10733; Cass., Sez. Un., 2577/1964, n. 2061. Contra, per la natura extracontrattuale, v. invece Cass., 27/3/1958, n. 1019; Cass., 26/10/1956, n.
3954), di tipo contrattuale conseguentemente essendo la responsabilità insorgente per la ritardata riconsegna della cosa (v. Cass., 15/12/2004, n. 23368;
Cass., 12/9/2002, n. 13294; Cass., 23/5/2002, n. 7546). L'obbligo, per il conduttore in mora (da intendersi propriamente come ritardo imputabile al debitore: cfr. Cass., 15/10/1997, n. 10115) nella restituzione dell'immobile oggetto della locazione, di corresponsione dell'indennità - commisurata pagina 12 di 15 all'ammontare del canone locativo - successivamente alla scadenza o alla cessazione del contratto ex art. 1591 c.c. trova ragione nel persistente godimento della cosa già concessa in locazione, naturalmente produttiva di utilità, benché venuto meno il titolo in base al quale lo stesso era stato conseguito (cfr. Cass.
7/2/2006, n. 2525; Cass., 24/5/2003, n. 8240), salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno dal locatore subito per non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene o locarlo a canone più elevato, ovvero per aver perduto occasioni di vendita ad un prezzo conveniente, o, ancora, per altre particolari situazioni pregiudizievoli, la cui prova specifica incombe al locatore (v. Cass., 27/3/2007, n. 7499;Cass., 13/7/2005, n. 14753; Cass.,
8/1/2005, n. 268; Cass., 15/11/2004, n. 21581; Cass., 28/1/2002, n. 993;
Cass., 10/2/1999, n. 1133; Cass., 15/10/1997, n. 10115. Diversamente, nel senso che anche per la prova del maggior danno di cui all'art. 1591 c.c., il locatore, cui incombe di provarlo in concreto secondo le regole ordinarie, può avvalersi di elementi presuntivi dotati dei requisiti previsti dall'articolo 2729 c.c. purché consentano di ritenere l'esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsi il godimento dell'immobile dietro corrispettivo, v. peraltro recentemente Cass., 22/3/2007, n. 6958; Cass., 23/1/2006, n. 1224).
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, prevista dall'art. 1590 c.c., resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicché la mora e gli effetti dell'art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8675 del
04/04/2017).
Nel caso che ci occupa, quindi, la non può essere ritenuta adempiente Parte_1 rispetto all'obbligo di restituzione dei locali, posto che la presenza dei beni mobili pagina 13 di 15 sopra indicati ha, quanto meno in parte, pregiudicato l'utilizzo dei locali da parte della proprietà.
Risulta anche che per un determinato periodo i macchinari sono rimasti allacciati alla corrente elettrica, contenendo degli alimenti.
La parziale occupazione dei locali, con onere peraltro di sostenere i costi per l'energia elettrica, avrebbe quindi comunque fatto sorgere quanto meno il diritto alla percezione di una indennità in capo all' che ben poteva essere CP_1 quantificata in misura pari ai canoni pattuiti.
4. La sentenza impugnata, quindi, merita di essere confermata.
5. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 712/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 06/07/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna la , in persona del Presidente pro tempore, a Parte_1 rifondere alla le spese di costituzione nel presente Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 3.966, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pagina 14 di 15 3. Dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15