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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2544-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia composta dai magistrati:
dott.ssa Valentina PALETTO Presidente
dott.ssa Manuela SCUDIERI Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 2544-2024 in grado di appello, proposta con ricorso depositato il 16.09.2024
DA
(c.f. - nato il [...] a [...]), residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CO), in Via Dante Alighieri n. 30, rappresentato e difeso, dall'Avv. Riccardo Montani, presso il quale elettivamente è domiciliato a Milano, alla Piazza Eleonora Duse n. 2, giusta delega allegata in atti
APPELLANTE
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente ad CP_1 CodiceFiscale_2
Appiano Gentile (CO), Via Petrarca n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Ratto, con studio in Como, Via Bellini n. 14 presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura allegata in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello per la riforma parziale della sentenza 851/2024 resa dal Tribunale di Como all'esito del giudizio Rg 254-2022 di separazione giudiziale dei coniugi e notificata il 17.7.2024
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1 Le parti hanno trovato un accordo per conciliare la controversia nei termini espressamente indicati nel separato foglio di precisazione congiunta delle conclusioni ovvero:
1.Riformare la sentenza n. 851/2024 resa dal Tribunale di Como in data 10.06.24 limitatamente alla parte che dichiara l'addebito della separazione personale dei coniugi al marito Parte_1
2) Riconoscimento da parte di che gli immobili di proprietà di ubicati in Parte_1 CP_1
Appiano Gentile alla Via Petrarca n.4 ed in Sorso alla Via Grazia Deledda n. 3/c, sono stati acquistati con fondi economici di pertinenza esclusiva di e sono pertanto di proprietà CP_1
esclusiva della stessa.
3) Rinuncia da parte di ad avanzare qualsiasi domanda di rivendica della proprietà Parte_1
degli immobili di Appiano Gentile e Sorso, con conseguente riconoscimento da parte dello stesso di non aver nulla a pretendere a nessun titolo o ragione da parte di CP_1
4) Regolamento delle spese del secondo grado di giudizio mediante la partecipazione di Pt_1
al pagamento di un contributo alle stesse in favore di concordemente stabilito
[...] CP_1 dalle parti nella misura di €.3.500,00, oltre oneri di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , con ricorso depositato il 28/01/2022 al Tribunale di Como ha chiesto la CP_1
separazione giudiziale ex art. 151 comma 2° c.c. con addebito della colpa a Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione in € 600 quale contributo mensile paterno Per_ a titolo di mantenimento dalla figlia , maggiorenne ma non economicamente autonoma, oltre al 100% delle spese straordinarie.
2. Si è costituito in giudizio che ha aderito alla domanda di separazione, Parte_1 chiedendone l'addebito alla moglie;
ha chiesto a sua volta l'assegnazione della casa coniugale,
(ovvero, in via subordinata, di una sua specifica porzione), nonché la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di € 400 mensili
3. Il Tribunale di Como , all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 851/2024 pubblicata il
16/07/2024, ha così statuito:
-DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c., dei coniugi , CP_1
nata in [...] il [...], e , nato a [...] il [...], che Parte_1
hanno celebrato matrimonio a SORSO (SS) in data 26/05/1990, con addebito al marito;
2 -. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di SORSO (SS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- REVOCA l'assegno di mantenimento a carico di per la figlia con Parte_1 Per_1
decorrenza dal luglio 2023;
- RIGETTA la domanda di addebito formulata dal resistente;
- RIGETTA le reciproche domande di assegnazione della casa coniugale;
- CONDANNA al pagamento, in favore di , dei 2/3 delle spese Parte_1 CP_1 processuali che liquida per tale quota in complessivi € 4000, oltre 15% per rimborso forfettario cpa e iva come per legge, rimanendo compensate tra entrambe le parti la restante quota di 1/3.
4. Avverso la sentenza n. 851/2024, pubblicata il 16/07/2024, ha proposto appello Parte_1
relativamente al capo relativo alla pronuncia di addebito della separazione a suo carico ed ha eccepito che il giudice di primo grado:
4.1 in violazione all'artt. 115 c.p.c., non ha correttamente valutato tutte le prove testimoniali e documentali (messaggi whatsapp) offerte;
4.2 in violazione all'artt. 116 c.p.c., non ha esercitato un "prudente apprezzamento" nella valutazione delle prove, dando eccessivo peso a testimonianze indirette (de relato actoris), non motivando adeguatamente l'inattendibilità delle prove testimoniali offerte da Parte_1
4.3 in violazione all'art. 2697 c.c., ha erroneamente considerato provata la presunta e sempre negata infedeltà di in assenza di prove dirette e concrete, basandosi esclusivamente su Parte_1
supposizioni e testimonianze indirette (de relato actoris):
• per non avere tenuto in debito conto che nessuno dei testi della ricorrente ha dichiarato di aver personalmente visto in atteggiamenti affettuosi e/o equivoci con un'altra donna;
Parte_1
• per avere invertito l'onere della prova, richiedendo, implicitamente, a di dimostrare la Parte_1
propria fedeltà, anziché richiedere alla di fornire prove incontrovertibili della sostenuta CP_1
infedeltà;
• per avere considerato inattendibili le prove testimoniali offerte da e l'interrogatorio Parte_1
formale dello stesso, senza fornire un'adeguata motivazione, spostando così, impropriamente,
l'onere della prova in capo al resistente Parte_1
3 4.4 in relazione al capo di condanna di al pagamento, in favore , dei Parte_1 Parte_2
2/3 delle spese processuali (capo n. 6 del
P.Q.M.
), nella parte in cui il giudice di primo grado, senza alcuna adeguata motivazione al riguardo, ha emesso l'impugnata condanna alle spese, senza tenere in minimo conto della soccombenza reciproca in punto assegnazione della casa coniugale, nonché dell'accoglimento totale del ricorso ex art. 710 c.p.c. e dell'impatto che questo ha avuto sul giudizio di separazione;
infatti, solo dopo la proposizione del detto ricorso, ha rinunciato CP_1
Per_ all'assegno di mantenimento per la figlia , con la comparsa di costituzione nel predetto giudizio ex art. 710 c.p.c.
5. Instaurato il contraddittorio si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello, CP_1
rilevando che la sentenza impugnata è sorretta da puntuale motivazione, avendo il Tribunale di
Como vagliato attentamente tutte le risultanze probatorie - documenti e prove orali, alle quali ha dato il corretto peso e che ha posto alla base dell'iter logico-giuridico sul quale la decisione si fonda.
6. Con decreto presidenziale del 17.09.2024 è stata fissata la trattazione della causa all' udienza del 21.01.2025, disponendo il deposito di note scritte .
Con successivo decreto presidenziale del 21.11.2024, è stata disposta la sostituzione del giudice relatore e confermata la data di udienza del 21.01.2025, alla quale nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della causa;
all'esito la
Corte, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
7. In data 17.1.2025, le parti hanno depositato l'accordo conciliativo riportato nelle conclusioni sopra richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte che l'accordo concluso e sottoscritto da entrambe le parti e depositato nel fascicolo telematico in data 17.01.2025, unitamente alla note di trattazione scritta per l'udienza del
21.01.2025, possa essere recepito essendo conforme al comune interesse e alla volontà delle parti medesime e non in violazione di diritti indisponibili e di norme di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Parte_1 in parziale riforma della sentenza 851/2024 resa dal Tribunale di Como all'esito del giudizio Rg
254/2022 di separazione giudiziale dei coniugi, notificata il 17.7.2024, così provvede:
4 1) in riforma della sentenza n. 851/2024 resa dal Tribunale di Como in data 10.06.24 revoca la dichiarazione di addebito della separazione personale dei coniugi al marito Parte_1
2) dà atto, come riconosciuto da che gli immobili di proprietà di , Parte_1 CP_1
ubicati in Appiano Gentile alla Via Petrarca n.4 ed in Sorso alla Via Grazia Deledda n. 3/c, sono stati acquistati con fondi economici di pertinenza esclusiva di e sono pertanto di CP_1
proprietà esclusiva della stessa;
3) dà atto che rinuncia ad avanzare qualsiasi domanda di rivendica di proprietà Parte_1
sugli immobili di Appiano Gentile e di Sorso, con conseguente riconoscimento da parte dello stesso di non aver nulla a pretendere a nessun titolo o ragione da parte di CP_1
4) dà atto dell'accordo raggiunto tra le parti sulle spese del secondo grado di giudizio, mediante la partecipazione di al pagamento di un contributo alle stesse in favore di Parte_1 [...]
, nella misura di €.3.500,00, oltre oneri di legge. CP_1
Così deciso in Milano, 21 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Sandra Cassoni Valentina Paletto
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia composta dai magistrati:
dott.ssa Valentina PALETTO Presidente
dott.ssa Manuela SCUDIERI Consigliere
dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 2544-2024 in grado di appello, proposta con ricorso depositato il 16.09.2024
DA
(c.f. - nato il [...] a [...]), residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CO), in Via Dante Alighieri n. 30, rappresentato e difeso, dall'Avv. Riccardo Montani, presso il quale elettivamente è domiciliato a Milano, alla Piazza Eleonora Duse n. 2, giusta delega allegata in atti
APPELLANTE
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente ad CP_1 CodiceFiscale_2
Appiano Gentile (CO), Via Petrarca n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Ratto, con studio in Como, Via Bellini n. 14 presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura allegata in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello per la riforma parziale della sentenza 851/2024 resa dal Tribunale di Como all'esito del giudizio Rg 254-2022 di separazione giudiziale dei coniugi e notificata il 17.7.2024
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1 Le parti hanno trovato un accordo per conciliare la controversia nei termini espressamente indicati nel separato foglio di precisazione congiunta delle conclusioni ovvero:
1.Riformare la sentenza n. 851/2024 resa dal Tribunale di Como in data 10.06.24 limitatamente alla parte che dichiara l'addebito della separazione personale dei coniugi al marito Parte_1
2) Riconoscimento da parte di che gli immobili di proprietà di ubicati in Parte_1 CP_1
Appiano Gentile alla Via Petrarca n.4 ed in Sorso alla Via Grazia Deledda n. 3/c, sono stati acquistati con fondi economici di pertinenza esclusiva di e sono pertanto di proprietà CP_1
esclusiva della stessa.
3) Rinuncia da parte di ad avanzare qualsiasi domanda di rivendica della proprietà Parte_1
degli immobili di Appiano Gentile e Sorso, con conseguente riconoscimento da parte dello stesso di non aver nulla a pretendere a nessun titolo o ragione da parte di CP_1
4) Regolamento delle spese del secondo grado di giudizio mediante la partecipazione di Pt_1
al pagamento di un contributo alle stesse in favore di concordemente stabilito
[...] CP_1 dalle parti nella misura di €.3.500,00, oltre oneri di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , con ricorso depositato il 28/01/2022 al Tribunale di Como ha chiesto la CP_1
separazione giudiziale ex art. 151 comma 2° c.c. con addebito della colpa a Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione in € 600 quale contributo mensile paterno Per_ a titolo di mantenimento dalla figlia , maggiorenne ma non economicamente autonoma, oltre al 100% delle spese straordinarie.
2. Si è costituito in giudizio che ha aderito alla domanda di separazione, Parte_1 chiedendone l'addebito alla moglie;
ha chiesto a sua volta l'assegnazione della casa coniugale,
(ovvero, in via subordinata, di una sua specifica porzione), nonché la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di € 400 mensili
3. Il Tribunale di Como , all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 851/2024 pubblicata il
16/07/2024, ha così statuito:
-DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 2° c.c., dei coniugi , CP_1
nata in [...] il [...], e , nato a [...] il [...], che Parte_1
hanno celebrato matrimonio a SORSO (SS) in data 26/05/1990, con addebito al marito;
2 -. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di SORSO (SS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- REVOCA l'assegno di mantenimento a carico di per la figlia con Parte_1 Per_1
decorrenza dal luglio 2023;
- RIGETTA la domanda di addebito formulata dal resistente;
- RIGETTA le reciproche domande di assegnazione della casa coniugale;
- CONDANNA al pagamento, in favore di , dei 2/3 delle spese Parte_1 CP_1 processuali che liquida per tale quota in complessivi € 4000, oltre 15% per rimborso forfettario cpa e iva come per legge, rimanendo compensate tra entrambe le parti la restante quota di 1/3.
4. Avverso la sentenza n. 851/2024, pubblicata il 16/07/2024, ha proposto appello Parte_1
relativamente al capo relativo alla pronuncia di addebito della separazione a suo carico ed ha eccepito che il giudice di primo grado:
4.1 in violazione all'artt. 115 c.p.c., non ha correttamente valutato tutte le prove testimoniali e documentali (messaggi whatsapp) offerte;
4.2 in violazione all'artt. 116 c.p.c., non ha esercitato un "prudente apprezzamento" nella valutazione delle prove, dando eccessivo peso a testimonianze indirette (de relato actoris), non motivando adeguatamente l'inattendibilità delle prove testimoniali offerte da Parte_1
4.3 in violazione all'art. 2697 c.c., ha erroneamente considerato provata la presunta e sempre negata infedeltà di in assenza di prove dirette e concrete, basandosi esclusivamente su Parte_1
supposizioni e testimonianze indirette (de relato actoris):
• per non avere tenuto in debito conto che nessuno dei testi della ricorrente ha dichiarato di aver personalmente visto in atteggiamenti affettuosi e/o equivoci con un'altra donna;
Parte_1
• per avere invertito l'onere della prova, richiedendo, implicitamente, a di dimostrare la Parte_1
propria fedeltà, anziché richiedere alla di fornire prove incontrovertibili della sostenuta CP_1
infedeltà;
• per avere considerato inattendibili le prove testimoniali offerte da e l'interrogatorio Parte_1
formale dello stesso, senza fornire un'adeguata motivazione, spostando così, impropriamente,
l'onere della prova in capo al resistente Parte_1
3 4.4 in relazione al capo di condanna di al pagamento, in favore , dei Parte_1 Parte_2
2/3 delle spese processuali (capo n. 6 del
P.Q.M.
), nella parte in cui il giudice di primo grado, senza alcuna adeguata motivazione al riguardo, ha emesso l'impugnata condanna alle spese, senza tenere in minimo conto della soccombenza reciproca in punto assegnazione della casa coniugale, nonché dell'accoglimento totale del ricorso ex art. 710 c.p.c. e dell'impatto che questo ha avuto sul giudizio di separazione;
infatti, solo dopo la proposizione del detto ricorso, ha rinunciato CP_1
Per_ all'assegno di mantenimento per la figlia , con la comparsa di costituzione nel predetto giudizio ex art. 710 c.p.c.
5. Instaurato il contraddittorio si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello, CP_1
rilevando che la sentenza impugnata è sorretta da puntuale motivazione, avendo il Tribunale di
Como vagliato attentamente tutte le risultanze probatorie - documenti e prove orali, alle quali ha dato il corretto peso e che ha posto alla base dell'iter logico-giuridico sul quale la decisione si fonda.
6. Con decreto presidenziale del 17.09.2024 è stata fissata la trattazione della causa all' udienza del 21.01.2025, disponendo il deposito di note scritte .
Con successivo decreto presidenziale del 21.11.2024, è stata disposta la sostituzione del giudice relatore e confermata la data di udienza del 21.01.2025, alla quale nessuno è comparso in ottemperanza al provvedimento che ha disposto la trattazione cartolare della causa;
all'esito la
Corte, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
7. In data 17.1.2025, le parti hanno depositato l'accordo conciliativo riportato nelle conclusioni sopra richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte che l'accordo concluso e sottoscritto da entrambe le parti e depositato nel fascicolo telematico in data 17.01.2025, unitamente alla note di trattazione scritta per l'udienza del
21.01.2025, possa essere recepito essendo conforme al comune interesse e alla volontà delle parti medesime e non in violazione di diritti indisponibili e di norme di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Parte_1 in parziale riforma della sentenza 851/2024 resa dal Tribunale di Como all'esito del giudizio Rg
254/2022 di separazione giudiziale dei coniugi, notificata il 17.7.2024, così provvede:
4 1) in riforma della sentenza n. 851/2024 resa dal Tribunale di Como in data 10.06.24 revoca la dichiarazione di addebito della separazione personale dei coniugi al marito Parte_1
2) dà atto, come riconosciuto da che gli immobili di proprietà di , Parte_1 CP_1
ubicati in Appiano Gentile alla Via Petrarca n.4 ed in Sorso alla Via Grazia Deledda n. 3/c, sono stati acquistati con fondi economici di pertinenza esclusiva di e sono pertanto di CP_1
proprietà esclusiva della stessa;
3) dà atto che rinuncia ad avanzare qualsiasi domanda di rivendica di proprietà Parte_1
sugli immobili di Appiano Gentile e di Sorso, con conseguente riconoscimento da parte dello stesso di non aver nulla a pretendere a nessun titolo o ragione da parte di CP_1
4) dà atto dell'accordo raggiunto tra le parti sulle spese del secondo grado di giudizio, mediante la partecipazione di al pagamento di un contributo alle stesse in favore di Parte_1 [...]
, nella misura di €.3.500,00, oltre oneri di legge. CP_1
Così deciso in Milano, 21 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Sandra Cassoni Valentina Paletto
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