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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Alessandro Laurino Giudice dott. Sebastiano Cassaniti Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 167/2025 R.G.P.U., promosso dalla Curatela della liquidazione giudiziale di (C.F. ), col Parte_1 P.IVA_1 patrocinio del Prof. avv. Ignazio Zingales, nei confronti di
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. Salvatore Nicolosi, Parte_2 P.IVA_2 visti il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta ai sensi dell'art. 256 c. 6 CCII e il ricorso per la dichiarazione l'apertura della propria liquidazione giudiziale depositato dalla stessa convenuta;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che,
- la curatela ricorrente, dopo avere illustrato le circostanze che, in fatto e in diritto, hanno determinato l'apertura della liquidazione giudiziale di e la collocazione della società nel gruppo di Parte_1 facente capo a ha prospettato l'esistenza di una società di fatto tra le due persone Parte_2 giuridiche, come desumibile dagli indici sintomatici specificamente indicati. Ha chiesto, pertanto, di accertarne l'esistenza e, per l'effetto, sussistendo lo stato d'insolvenza, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto e, in estensione, di quale socio Parte_2 illimitatamente responsabile (art. 256 c. 5 CCII). Ha chiesto altresì emettersi misura cautelare ex artt.
54 e 55 CCII per la conservazione del patrimonio della convenuta;
- costituitasi in giudizio, ha resistito rispetto alla richiesta d'emissione di provvedimento Parte_2 cautelare e alla prospettazione riguardante l'esistenza di società di fatto tra e;
Parte_1 Parte_2
d'altra parte, sussistendo i presupposti soggettivi e oggettivi, ha chiesto l'apertura della propria liquidazione giudiziale;
- sono state acquisite le informazioni di cui all'art. 42 CCII;
ritenuto che
, 1 - anzitutto, tenuto conto delle allegazioni delle parti, del compendio documentale offerto e delle informazioni acquisite d'ufficio, il Tribunale può pronunciare sulle domande avanzate dalle parti, con assorbimento della richiesta di misura cautelare avanzata dalla parte ricorrente;
- come evidenziato dalla parte ricorrente nella prima parte dell'atto introduttivo, l'assetto formale dei rapporti tra e è di tipo “verticale”: è interamente controllata da Parte_1 Parte_2 Parte_1
che è posta al vertice del gruppo di società analiticamente descritto, nel cui contesto – Parte_2 sempre secondo prospettazione di parte ricorrente – , con la sua “attività di direzione e Parte_2 coordinamento…ha causato un'insolvenza di svariate decine di milioni di euro” e, d'altra parte, Pt_1
per “evitare l'apertura della liquidazione giudiziale anche di una sola società (al chiaro fine
[...] di evitare l'effetto domino)…ha utilizzato tutte le risorse finanziarie per il raggiungimento di tale scopo”. Così, nella specie, al rigore richiesto per la dimostrazione dell'esistenza di c.d. super società di fatto tra società di capitali (v., ex multis, Cass. ord. n. 7903/2020), si aggiunge il rigore per la dimostrazione che gli elementi sintomatici dell'esistenza della società di fatto siano tali da indurre a ritenere che, in contrasto con l'assetto formale apparente (che, come evidenziato dalla stessa ricorrente, ha visto esercitare la direzione e il coordinamento nei confronti di ), Parte_2 Parte_1 il rapporto tra le due società sia, invece, di tipo “orizzontale” e consista nell'esercizio in comune dell'attività d'impresa;
- le circostanze dedotte dalla parte ricorrente non superano questo (doppiamente rigoroso) vaglio.
Infatti, la riferibilità formale a dei contratti stipulati per attrezzature e personale utilizzati Parte_2 da , la costituzione di garanzie e l'identità della sede (v. punti 1 e 2, 4, 5 e 6 alle pagine 17 Parte_1
e 18 dell'atto introduttivo) non sono incompatibili col rapporto verticale descritto in premessa dalla curatela e non depongono univocamente in favore dell'esistenza, logicamente e giuridicamente alternativa, della “super società”. L'assunto secondo cui i rapporti debito/credito siano stati talmente fitti e ingiustificati da determinare la costituzione di un fondo comune (punto 3) contrasta con l'affermazione, più volte ribadita, per cui i flussi finanziari siano stati costantemente orientati da Pt_1 verso la capogruppo e/o verso le altre società del gruppo aventi necessità (il saldo a credito a
[...] favore di nei confronti di è pari a “€ 7.908.270,00”). Da ultimo – e in modo Parte_1 Parte_2 significativo – la circostanza che “i soci ( e della capogruppo non Per_1 Per_2 Parte_2 ricevevano ripartizioni di utili a causa dei pessimi risultati di esercizio, gli utili venivano sostituiti con un più che lauto stipendio” da parte di non costituisce elemento sintomatico della Parte_1 partecipazione agli utili dei soci della “super società” di cui si assume l'esistenza (i soci di questa sarebbero infatti le due società di capitali e non i soci di ), ma conferma ulteriormente il Parte_2 condizionamento della capogruppo nella gestione dell'attività d'impresa della controllata e, quindi,
l'esistenza di rapporto verticale;
- esclusa per le ragioni che precedono l'esistenza della società di fatto tra e Parte_1 Parte_2
, va accolta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale avanzata dalla convenuta.
[...]
Infatti, constatato che l'imprenditore collettivo ha sede in questo circondario, dai bilanci prodotti si evince il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII e l'insolvenza, oltre ad essere affermata dalla richiedente, è confermata dal debito nei confronti di come dedotto dalla Parte_1 curatela ricorrente, dal risultato del conto economico di cui al bilancio al 31.12.2023, chiuso con una perdita di € 4.770.771,00 (a fronte di perdita di € 2.063.264,00 al 31.12.2022) e dai debiti tributari certificati dall'amministrazione finanziaria (per € 647.786,10 da cartelle di pagamento);
l'ammontare dei debiti scaduti supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
P.Q.M.
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
respinta la domanda riguardante l'accertamento dell'esistenza della società di fatto tra e Parte_1
Parte_2
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con sede in Parte_2 P.IVA_2 via Galileo Galilei n. 72, Misterbianco (CT);
NOMINA il dott. Cassaniti Sebastiano Giudice delegato per la procedura;
NOMINA
l'avv. GIAMBATTISTA COTTINI Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125
CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n.
136/2024);
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2;
STABILISCE il giorno 07/10/2025, ore 11:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
3 AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4
CCII.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Sebastiano Cassaniti Mariano Sciacca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Alessandro Laurino Giudice dott. Sebastiano Cassaniti Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 167/2025 R.G.P.U., promosso dalla Curatela della liquidazione giudiziale di (C.F. ), col Parte_1 P.IVA_1 patrocinio del Prof. avv. Ignazio Zingales, nei confronti di
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. Salvatore Nicolosi, Parte_2 P.IVA_2 visti il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta ai sensi dell'art. 256 c. 6 CCII e il ricorso per la dichiarazione l'apertura della propria liquidazione giudiziale depositato dalla stessa convenuta;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che,
- la curatela ricorrente, dopo avere illustrato le circostanze che, in fatto e in diritto, hanno determinato l'apertura della liquidazione giudiziale di e la collocazione della società nel gruppo di Parte_1 facente capo a ha prospettato l'esistenza di una società di fatto tra le due persone Parte_2 giuridiche, come desumibile dagli indici sintomatici specificamente indicati. Ha chiesto, pertanto, di accertarne l'esistenza e, per l'effetto, sussistendo lo stato d'insolvenza, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto e, in estensione, di quale socio Parte_2 illimitatamente responsabile (art. 256 c. 5 CCII). Ha chiesto altresì emettersi misura cautelare ex artt.
54 e 55 CCII per la conservazione del patrimonio della convenuta;
- costituitasi in giudizio, ha resistito rispetto alla richiesta d'emissione di provvedimento Parte_2 cautelare e alla prospettazione riguardante l'esistenza di società di fatto tra e;
Parte_1 Parte_2
d'altra parte, sussistendo i presupposti soggettivi e oggettivi, ha chiesto l'apertura della propria liquidazione giudiziale;
- sono state acquisite le informazioni di cui all'art. 42 CCII;
ritenuto che
, 1 - anzitutto, tenuto conto delle allegazioni delle parti, del compendio documentale offerto e delle informazioni acquisite d'ufficio, il Tribunale può pronunciare sulle domande avanzate dalle parti, con assorbimento della richiesta di misura cautelare avanzata dalla parte ricorrente;
- come evidenziato dalla parte ricorrente nella prima parte dell'atto introduttivo, l'assetto formale dei rapporti tra e è di tipo “verticale”: è interamente controllata da Parte_1 Parte_2 Parte_1
che è posta al vertice del gruppo di società analiticamente descritto, nel cui contesto – Parte_2 sempre secondo prospettazione di parte ricorrente – , con la sua “attività di direzione e Parte_2 coordinamento…ha causato un'insolvenza di svariate decine di milioni di euro” e, d'altra parte, Pt_1
per “evitare l'apertura della liquidazione giudiziale anche di una sola società (al chiaro fine
[...] di evitare l'effetto domino)…ha utilizzato tutte le risorse finanziarie per il raggiungimento di tale scopo”. Così, nella specie, al rigore richiesto per la dimostrazione dell'esistenza di c.d. super società di fatto tra società di capitali (v., ex multis, Cass. ord. n. 7903/2020), si aggiunge il rigore per la dimostrazione che gli elementi sintomatici dell'esistenza della società di fatto siano tali da indurre a ritenere che, in contrasto con l'assetto formale apparente (che, come evidenziato dalla stessa ricorrente, ha visto esercitare la direzione e il coordinamento nei confronti di ), Parte_2 Parte_1 il rapporto tra le due società sia, invece, di tipo “orizzontale” e consista nell'esercizio in comune dell'attività d'impresa;
- le circostanze dedotte dalla parte ricorrente non superano questo (doppiamente rigoroso) vaglio.
Infatti, la riferibilità formale a dei contratti stipulati per attrezzature e personale utilizzati Parte_2 da , la costituzione di garanzie e l'identità della sede (v. punti 1 e 2, 4, 5 e 6 alle pagine 17 Parte_1
e 18 dell'atto introduttivo) non sono incompatibili col rapporto verticale descritto in premessa dalla curatela e non depongono univocamente in favore dell'esistenza, logicamente e giuridicamente alternativa, della “super società”. L'assunto secondo cui i rapporti debito/credito siano stati talmente fitti e ingiustificati da determinare la costituzione di un fondo comune (punto 3) contrasta con l'affermazione, più volte ribadita, per cui i flussi finanziari siano stati costantemente orientati da Pt_1 verso la capogruppo e/o verso le altre società del gruppo aventi necessità (il saldo a credito a
[...] favore di nei confronti di è pari a “€ 7.908.270,00”). Da ultimo – e in modo Parte_1 Parte_2 significativo – la circostanza che “i soci ( e della capogruppo non Per_1 Per_2 Parte_2 ricevevano ripartizioni di utili a causa dei pessimi risultati di esercizio, gli utili venivano sostituiti con un più che lauto stipendio” da parte di non costituisce elemento sintomatico della Parte_1 partecipazione agli utili dei soci della “super società” di cui si assume l'esistenza (i soci di questa sarebbero infatti le due società di capitali e non i soci di ), ma conferma ulteriormente il Parte_2 condizionamento della capogruppo nella gestione dell'attività d'impresa della controllata e, quindi,
l'esistenza di rapporto verticale;
- esclusa per le ragioni che precedono l'esistenza della società di fatto tra e Parte_1 Parte_2
, va accolta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale avanzata dalla convenuta.
[...]
Infatti, constatato che l'imprenditore collettivo ha sede in questo circondario, dai bilanci prodotti si evince il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII e l'insolvenza, oltre ad essere affermata dalla richiedente, è confermata dal debito nei confronti di come dedotto dalla Parte_1 curatela ricorrente, dal risultato del conto economico di cui al bilancio al 31.12.2023, chiuso con una perdita di € 4.770.771,00 (a fronte di perdita di € 2.063.264,00 al 31.12.2022) e dai debiti tributari certificati dall'amministrazione finanziaria (per € 647.786,10 da cartelle di pagamento);
l'ammontare dei debiti scaduti supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
P.Q.M.
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
respinta la domanda riguardante l'accertamento dell'esistenza della società di fatto tra e Parte_1
Parte_2
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. ), con sede in Parte_2 P.IVA_2 via Galileo Galilei n. 72, Misterbianco (CT);
NOMINA il dott. Cassaniti Sebastiano Giudice delegato per la procedura;
NOMINA
l'avv. GIAMBATTISTA COTTINI Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125
CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n.
136/2024);
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2;
STABILISCE il giorno 07/10/2025, ore 11:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
3 AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4
CCII.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Sebastiano Cassaniti Mariano Sciacca
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